Il caso Bonus premiale

Il caso Bonus premiale: puzzle normativo e suggerimento di declinazione operativa

di Leon Zingales ed Enrica Marano

Il Bonus premiale è stato istituito con la Legge n.107 del 2015, comma 126 dell’art. 1 con declinazione operativa così come riportata nei successivi commi dal 127 al 130.

In particolare, ai sensi del comma 127, il Dirigente scolastico effettua la distribuzione del Bonus (che è salario accessorio ai sensi del comma 128) in virtù dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione (istituito ai sensi del comma 129) tenuto conto: “a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

La Legge di bilancio 2020 ha disposto che le risorse destinate alla valorizzazione siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione” (art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019).

Tale legge, rispetto alla norma di pari grado gerarchico Legge n.107/2015, ha effettuato due profondi cambiamenti: ha tecnicamente definalizzato la somma di valorizzazione e contestualmente, facendo riferimento al ‘personale scolastico’, e lo ha destinato anche al personale ATA.  Inoltre, le somme destinate a questo scopo rientreranno nelle attività di contrattazione integrativa con la RSU di ogni istituto.

Il puzzle normativo però, nel corso soprattutto del corrente anno scolastico, ha originato due tesi interpretative che stanno dando vita in seno alle contrattazioni integrative dei singoli istituti scolastici a due diversi approcci su come affrontare la questione della valorizzazione del merito per il personale scolastico.

La prima linea interpretativa sostiene che l’aver portato nell’ambito della contrattazione integrativa le risorse concernenti la valorizzazione non implica l’aver annullato il merito. Infatti, i commi dal 127 al 130 dell’art.1 della legge 107/2015, non sono stati abrogati. Ergo il Comitato di Valutazione continua ad esistere ed i criteri continuano ad essere validi per il personale docente.  Inoltre, la quota prevista per il bonus premiale confluisce nel FMOF e non direttamente nel suo sottoinsieme che è il FIS, mantenendo così il suo carattere di risorsa specifica legata al merito. Non a caso infatti continua ad essere valido l’articolo 22, comma 4, lettera c4) del CCNL 2016-2018, comparto Istruzione e Ricerca che, rimette alla contrattazione integrativa d’istituto la negoziazione dei “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127 della legge 107/15”.

La seconda tesi interpretativa, al contrario, depotenziando de facto il principio qualitativo della distribuzione del bonus premiale e la funzione del Comitato di valutazione, ritiene che tale risorsa debba essere assegnata attraverso la scelta di criteri quantitativi di suddivisione. I teorici di questa interpretazione sostengono che la Legge di Bilancio 2020 ha sancito il trasferimento di questa risorsa finanziaria direttamente sul fondo della istituzione scolastica liberandola da qualsiasi vincolo di destinazione. Ciò consentirebbe in sede di contrattazione integrativa di poter utilizzare il finanziamento per incentivare tout court il personale scolastico ai fini della realizzazione dell’offerta formativa.

A nostro parere, armonizzando le due interpretazioni, il combinato disposto della Legge n.107/2015, della Legge di Bilancio 2020 e del CCNL 2016-2018 consente una soluzione operativa che può essere declinata attraverso il seguente schema:

STEP 1) Ai sensi dell’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si effettua in sede di contrattazione una distribuzione in quota percentuale della Somma assegnata per la valorizzazione tra gli ATA ed i Docenti. Sempre in sede di contrattazione si stabiliscono i criteri di assegnazione per il personale ATA (per esempio per quest’anno scolastico potrebbe essere individuato un criterio legato all’intensificazione del lavoro determinata dall’emergenza sanitaria);

STEP 2) Ai sensi dell’art.1 Legge 107 del 2015, commi 126-130 e dell’art. 1 e l’articolo 22, comma 4, lettera c4) del CCNL 2016-2018, relativamente alla quota di valorizzazione da assegnare ai Docenti, si contratta la percentuale da assegnare in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. La risorsa potrà essere assegnata non solo ai Docenti di Ruolo, ma ai sensi della L.159/2019 art.8, comma 5 che ha modificato il comma 128 dell’art. 1 della L.107/2015, anche al personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica.

Questa è una possibile soluzione operativa, ma, in linea di principio, nulla impedisce di contrattare che l’intera quota destinata ai docenti venga utilizzata in quota FIS Docenti, rendendo così di fatto inattivo ed inerte il Comitato di Valutazione. Di certo maggiore sarà la percentuale assegnata al Bonus Merito Docenti, somma da distribuire con i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, più evidente sarà la scelta strategica dell’intera Istituzione di premiare qualità, meriti e talenti individuali. 

Bibliografia

·      Legge n.107/2015
·      Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020)
·      CCNL 2016-2018, comparto Istruzione e Ricerca
·      Legge numero 150/19