Abbattimento della soglia nel concorso Dsga

CONCORSO DSGA E INSERIMENTO IN GRADUATORIA, APPROVATO L’EMENDAMENTO VILLANI ALLA MANOVRA FINANZIARIA

Approvato il mio emendamento per l’abbattimento della soglia nel concorso Dsga: dopo molto impegno, una lunga battaglia e tanta determinazione, finalmente posso dire di avercela fatta!

Da adesso non saranno più previsti limiti allo scorrimento della graduatoria del concorso per Concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Nonostante la previsione iniziale specificata nel bando (soglia idonei 20%), la stessa è stata revisionata con il Decreto Legge 126/2019 (soglia idonei aumentata al 30%) e, ancora, con il recente “Decreto Agosto” (soglia aumentata al 50%). Ma, nonostante questo non vi era stata possibilità di ricoprire tutti i posti vacanti su base regionale. L’attuale soglia al 50% degli idonei ledeva fortemente e mortificava tante professionalità, ed inoltre, ma soprattutto privava tantissime istituzioni scolastiche di una figura di strategica importanza, una figura apicale nel sistema scolastico. Una scelta inaccettabile!”: dichiara la Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle. “Sono entrata in Parlamento con la ferma volontà di stabilizzare gli assistenti amministrativi che venivano ogni anno chiamati per una funzione così importante e di responsabilità quale quella dei Dsga. Mi sono battuta per loro chiedendo, come faccio ancora, un concorso straordinario per la loro stabilizzazione. Finalmente dopo quasi vent’anni è stato espletato un concorso per Dsga. In questo momento di grave crisi causata da un’emergenza epidemiologica ancora in corso, un numero considerevole di istituzioni scolastiche risulta essere privo di una figura apicale, quella del Dsga, fondamentale per il corretto funzionamento delle scuole – spiega la Deputata Villani – Sebbene i posti vacanti, per questo profilo, siano superiori di oltre 1.500 unità ai posti messi a concorso, pari a 2.004 era stato posto un limite alla graduatoria degli idonei pari al 30 prima ed al 50% poi, lasciando, dunque, scoperta una parte rilevante dei posti disponibili e dunque molte scuole senza Dsga. Anche se il concorso non è terminato in tutte le Regioni, si poteva già stimare a settembre scorso che, a causa di tale soglia, diverse centinaia di candidati sarebbero stati esclusi dalla graduatoria proprio a causa della soglia. Tale norma aveva provocato, irrimediabilmente, un chiaro ed evidente spreco di risorse pubbliche, in quanto sarà impossibile la copertura della maggior parte dei posti disponibili e vacanti di Dsga. Con il mio emendamento fermiamo questo spreco e blocchiamo tale ingiustizia: ringrazio i miei colleghi Parlamentari, in particolare quelli della Commissione Bilancio, il gruppo del MoVimento 5 Stelle e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che hanno ascoltato le mie insistenti richieste, portate avanti con determinazione, nel solo ed esclusivo interesse della meritocrazia e della scuola”.

ON. VIRGINIA VILLANI – Portavoce alla Camera

XI Commissione Permanente Lavoro Pubblico e Privato

Prove di evacuazione ai tempi del Covid

di Natale Saccone e Leon Zingales

Ordinanza Ministero Salute 20 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 20 dicembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07122)

(GU Serie Generale n.315 del 20-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e’ interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 6 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2020

Il Ministro: Speranza

__________
Avvertenza: A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e’ provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.