L’inclusione nella storia della scuola italiana
di Pietro Boccia
La storia dell’inclusione ha, in Italia, attraversato cinque fasi (esclusione, separazione, inserimento, integrazione e inclusione).
Dal 1849 con la riforma di Gabrio CASATI è sancita l’istruzione obbligatoria ai minori, ma non ci si occupa dei soggetti portatori di handicap, perché considerati ineducabili. Questa è la fase dell’esclusione e dura fino agli anni venti del Novecento.
La seconda fase risale alla Riforma del 1923 nella quale si stabilisce che l’istruzione dei ciechi e dei sordi è obbligatoria con la frequenza in apposite istituzioni scolastiche.
Nel 1928, poi, il Testo Unico delle leggi sull’istruzione elementare e i relativi regolamenti approvati ribadiscono sia l’obbligo scolastico per i ciechi e i sordi da impartirsi in scuole speciali sia l’istituzione di classi differenziali dove potevano essere accolti anche allievi che manifestavano atti d’indisciplina, le cui cause potevano derivare da anomalie psichiche.
L’art. 415 del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, infatti, recita che: “Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell’ufficiale sanitario, proporre l’allontanamento definitivo dell’alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà l’assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel Comune o, secondo i casi, d’accordo con la famiglia, inizierà pratiche opportune per il ricovero in istituti per l’educazione dei corrigendi”.
La terza fase inizia ufficialmente e concretamente con la Legge n. 118/1971, nella quale si stabilisce che l’istruzione dell’obbligo dei soggetti portatori di handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.
La quarta viene avviata con la legge n. 517/1977 e pienamente consolidata con la legge n. 104/1992. L’ultima fase si realizza con la legge n. 170/2010 e la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.
La scuola che include è quella che riflette e che progetta promuovendo tutti. Si muove sul binario del continuo miglioramento didattico e organizzativo, affinché ogni allievo possa percepire e si senta di appartenere alla comunità scolastica, come soggetto rispettato e ascoltato.
L’inclusione è un concetto che presuppone l’equità, vale a dire l’idea che la differenza e la diversità favoriscono l’apprendimento di ciascuno e di tutti. Il compito di ciascun’istituzione scolastica è, perciò, quello di incoraggiare, sostenere e accompagnare ogni allievo al successo scolastico e formativo, valorizzando, e mettendole al centro dell’azione educativa, tutte le diversità e le differenze.
La promozione dell’inclusione scolastica, oggi, avviene attraverso il D.lgs. n. 66/2017, modificato dal D.lgs n. 96/2019. Il 29 dicembre del 2020, attraverso il D.I. n. 182 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate “Linee Guida”, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli allievi con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2-ter del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) sono stati individuati, infine, sulla base dell’ICF, sia il livello nazionale sia i modelli per la compilazione di un Piano educativo individualizzato (PEI), raccordandolo con il Profilo di funzionamento, per ogni ordine e grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). E’ da precisare che nel manuale ICF si specifica che «i fattori contestuali (ovvero i fattori ambientali e personali) interagiscono con l’individuo in una condizione di salute e determinano il livello e il grado del suo funzionamento. I fattori ambientali sono estrinseci all’individuo (ad esempio gli atteggiamenti della società, gli aspetti architettonici, il sistema normativo e le leggi). I fattori personali, d’altro canto, non vengono classificati nella presente versione dell’ICF. Essi comprendono il sesso, la razza, l’età, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, la capacità di adattamento e altri fattori di questo genere. La loro valutazione, se necessaria, è lasciata agli utilizzatori».
Un punto centrale, nel D.I. n. 182, è la composizione del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), che è costituito:
– dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe;
– dal dirigente scolastico che lo presiede;
– dai docenti di sostegno, in quanto contitolari;
– dai genitori dell’allievo con disabilità o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
– dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con allievo con disabilità;
– dall’unità di valutazione multidisciplinare o dall’ASL nel cui distretto si trova la scuola, attraverso un rappresentante indicato dal Direttore sanitario, ai fini del necessario supporto. Qualora l’ASL non coincida con quella di residenza dell’allievo, la nuova unità multidisciplinare lo prende in carico dal momento della visita medica, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
Nel D.I. n. 182, all’art. 3, comma 4, vengono, come previste dal D.Lgs n. 96/2019, confermate, nella scuola secondaria di secondo grado, la presenza e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Nell’articolo 13 del D.I. n. 182/2020, il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto d’inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente:
– dell’alunno a scuola;
– delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico;
– dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione;
– delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base.
Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:
1. se allievo è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
2. la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
3. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
4. le risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione;
5. le altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
6. gli interventi previsti per consentire all’alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
7. le strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici;
8. le attività o i progetti per l’inclusione rivolti alla classe;
9. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
10. gli interventi e le attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e i raccordi con il PEI.
All’articolo 14 viene stabilita anche la valutazione della certificazione delle competenze, sostenendo che “per quanto concerne la certificazione delle competenze, il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun allievo con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro”.
L’articolo 20 del D.I. n. 182/2020 sostiene, infine, che viene adottato il documento recante «Linee Guida, concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento, di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 66/2017e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto. Nelle “Linee Guida” sono di interesse fondamentale soprattutto le dimensioni individuate. Infatti, il legislatore, nell’accettare i principi stabiliti, ha voluto riassumere, nel nuovo modello di PEI, le diverse dimensioni nelle quali si possa sviluppare l’attività della persona, in relazione all’elaborazione degli apprendimenti.
Tali dimensioni sono:
– relazione, interazione e socializzazione;
– comunicazione e linguaggio;
– autonomia e orientamento;
– cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.
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