Scuole, in zona rossa chiuse anche elementari e medie. Ma si decide Comune per Comune

da Corriere della sera

Gianna Fregonara

Si stringe il cerchio intorno alle scuole e, questa volta, alle scuole dei più piccoli, materne ed elementari che fino ad ora, a parte per le quarantene, erano rimaste sempre aperte. Ora l’indicazione è di alzare ulteriormente la guardia e di adottare misure più drastiche nelle zone – anche soltanto Comuni o province – dove la situazione dei contagi, con le nuove varianti, rischia di andare fuori controllo. Sono queste le conclusioni alle quali è arrivato ieri il Cts, che si è riunito per affrontare il tema su richiesta del governo in vista del nuovo Dpcm che sarà in vigore sabato prossimo.

La raccomandazione

Ecco la raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico. L’ultima parola spetta ora al presidente del consiglio e ai ministri, ma sembra difficile che possano allontanarsi dalle valutazioni scientifiche del comitato, che propone maggiori restrizioni ma consiglia un cambiamento di approccio. Le chiusure saranno per quanto possibile «chirurgiche» e non dovranno valere per l’intera regione ma potranno essere «ritagliate» sulle necessità di singoli Comuni o di singole province nei quali i contagi e i focolai sono più gravi. Ma nelle aree che diventano zona rossa l’indicazione degli esperti è di chiudere tutte le scuole, che automaticamente riprendono in didattica a distanza. Una scelta sostenuta dalle evidenze del rapporto dell’Iss che è allegato al verbale del Cts e che spiega come ci sia «un impatto dei contagi sulle scuole, ma differenziato».

Le regioni arancioni

Nelle Regioni arancioni saranno i governatori, o anche i sindaci o i prefetti, a decidere un eventuale indurimento delle misure, in base però al numero dei contagi nelle diverse zone che dovranno valutare. Il Cts ha inserito anche una soglia 250 contagi per 100 mila abitanti su 7 giorni (la stessa che determina la zona rossa) per causare automaticamente la chiusura. Non cambiano invece le regole per le zone gialle dove resta confermata la limitazione della didattica in presenza – dal 50 al 75 per cento – soltanto per le superiori. Elementari e medie qui saranno tutte in presenza.

Le regioni

Le nuove regole fotografano la situazione di fatto: le scuole sono già chiuse in molti comuni e province che sono in zona rossa o nella nuova arancione rafforzata come Brescia e Bologna. Molise, Basilicata e provincia di Bolzano, in zona rossa, hanno già decretato lo stop alle lezioni per tutti. Il parere del Cts costringerebbe invece a rivedere le proprie ordinanze il governatore della Puglia che ha deciso la chiusura delle scuole pur essendo in zona gialla e della Campania che da domani chiude l’intero sistema di istruzione anche se la Regione è rimasta in zona arancione. Erano stati i presidenti di regione nell’ultima riunione con il ministro Speranza e la ministra Gelmini a chiedere un parere del Cts sulle scuole. E del resto anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che si era da subito detto preoccupato per la «perdita di socialità che sarebbe causata dalla chiusura delle scuole», è altrettanto preoccupato «che tutto il personale e gli studenti siano in sicurezza». Ha chiesto di accelerare con le vaccinazioni ma considera prioritario «agire con cautela visto che le varianti del virus sono così aggressive». Una linea condivisa in questi giorni con Palazzo Chigi: la linea resta quella di scongiurare chiusure se possibile, ma di fronte a situazioni critiche è necessario «comunque avere regole e parametri nazionali». Ai genitori dal governo arriva una promessa: ci sarà un rafforzamento dei congedi parentali dove anche le materne e le elementari saranno chiuse.

Genova, la rivolta dei presidi: “No alle classi con 27 alunni”

da la Repubblica

Valentina Evelli

«Non farò classi con più di 22 studenti. Se non saranno accettate sarà il Ministero a prendersi la responsabilità dei contagi a scuola » . La provocazione arriva da Gianfranco Spaccini, preside al liceo King di Sturla.
In questi giorni è alle prese con la richiesta degli organici e la formazione delle classi per il prossimo anno scolastico. «Peccato che nella circolare del ministero, arrivata lo scorso novembre, si parli di classi con almeno 27 allievi spiega il dirigente del liceo — Dopo mesi che sentiamo parlare di distanziamento e piani di qualunque tipo per arginare i contagi a scuola ci ritroviamo a dover organizzare classi con quasi 30 allievi. È una follia».

La circolare

Tanto che il preside è già pronto a rivedere i numeri per il prossimo anno: al liceo King che conta quasi mille allievi ci saranno 50 classi.
« Ho già previsto 22 ragazzi per ogni sezione, non di più. Le iscrizioni sono andate bene, ci saranno sette sezioni in più rispetto allo scorso anno — continua Spaccini — Se rispettassi le indicazioni del ministero sarebbero comunque cinque classi in più ma non mi sentirei sicuro. Qui con l’alternanza al 50% di intere classi ci sono sezioni con 24 allievi tutti in presenza e nonostante il rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione quando si entra in aula c’è già la sensazione di essere al limite. Figurarsi se dovessimo avere 27 ragazzi nella stessa classe. Se non mi saranno concesse classi da 22 studenti sarà il ministero a prendersene la responsabilità».
I presidi in queste ore stanno inviando all’ufficio scolastico regionale le richieste degli organici per il prossimo anno che verranno soddisfatte in base alle risorse del ministero. Per ottenere classi con numeri più ridimensionate rispetto ai 27 allievi dovrebbe essere concessa una deroga.

Gli altri

E a dar man forte al preside del liceo King ci sono anche altri dirigenti genovesi.
«Nella circolare, un documento datato che non è stato aggiornato in funzione dell’attuale situazione sanitaria, si parla di classi da 27 a non oltre i 32 allievi — conferma Pietro Poggio, preside dell’istituto Vittorio Emanuele Ruffini — Numeri che a oggi andrebbero certamente rivisti al ribasso. Qui stiamo andando avanti con la didattica a distanza al 50% per ogni classe. Se si tornasse tutti in presenza, con queste indicazioni avremmo non poche difficoltà a garantire la sicurezza».
L’istituto di Largo Zecca per il prossimo anno conterà 11 prime, due sezioni in più ( una nel corso socio sanitario e l’altra per quello di grafico) con 800 studenti complessivi.
« Siamo una scuola sovraffollata, ora più che mai alla continua ricerca di spazi e non è facili trovarli — continua il preside Poggio — Dallo scorso anno stiamo portando avanti diverse trattative ma siamo riusciti ad avere solo qualche aula in più in via Balbi mentre sono saltate le altre possibili soluzioni nell’area del Porto Antico e all’Albergo dei Poveri. Trattative che si sono congelate per l’emergenza sanitaria ma dobbiamo trovare gli spazi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. La prossima settimana incontreremo i funzionari della città metropolitana per capire il da farsi».
Mentre i numeri faticano a tornare anche al liceo classico d’Oria. I nuovi iscritti sono in linea con lo scorso anno, a settembre partiranno nove prime. «Ma avremo comunque bisogno di due sezioni in più, chiederemo all’ufficio scolastico 43 classi complessive e con quelle non avremo più spazi disponibili. Siamo al completo — spiega la preside Maria Aurelia Viotti che in questo periodo ha avviato un sistema di rotazione con metà degli allievi per classe che seguono le lezioni da casa — Anche qui ci sono classi molto numerose, da 27 e più allievi. Numeri che andrebbero sicuramente rivisti al ribasso finché dovremmo continuare a convivere con il rischio contagi».

Cts: nelle zone rosse tutte le scuole chiuse. Governo pronto a stop selettivi

da la Repubblica

Corrado ZUnino

Tre riunioni dedicate alla scuola dal Comitato tecnico scientifico, ieri sera, questa mattina e ancora questa sera, hanno prodotto tre “consigli per il governo”. Innanzitutto, nelle zone rosse l’unica didattica possibile deve essere quella a distanza, in tutti i cicli scolastici, dall’infanzia alle superiori. E un’accelerazione rispetto al Decreto del presidente del Consiglio vigente – l’ultimo Dpcm sul tema è del Governo Conte – che obbliga alla Dad in zona rossa dalla seconda media a cressere. Oggi le Regioni rosse sono due, Basilicata e Molise, più la Provincia autonoma di Bolzano.

Il Comitato però invita a rivalutare ogni sette giorni la chiusura delle scuole nelle zone rosse o dove si presenti alta incidenza, in base all’aggiornamento settimanale dei dati. Allo stesso modo il Cts sottolinea l’importanza “di garantire quanto più possibile l’attività didattica in presenza” nelle zone arancioni.

La seconda indicazione del Cts sul tema è offerta ai governatori che presiedono una Regione in quel momento in zona arancione (nove in tutto adesso): i presidenti possono prendere decisioni “subregionali” sulle scuole, ovvero chiudere istituti scolastici in province ad alto rischio contagio. Diversi governatori lo hanno già fatto – Vincenzo De Luca in Campania, su tutti -, ma adesso il parere scientifico del Comitato avvalora scelte che possono entrare nel paesaggio di questi giorni (i contagi a Brescia, nel Bergamasco, a Cecina e ad Arezzo, a Bologna, Ancona, Macerata, nella provincia di Palermo, per elencare zone in cui istituti scolastici sono già stati chiusi).

Entra la quota contagi

C’è una terza indicazione, sulla quale si è sviluppata una serrata discussione in seno al Comitato tecnico scientifico: alla fine si è deciso di legare la chiusura dei plessi scolastici a un dato certo e sono stati indicati 250 contagi ogni 100.000 mila abitanti come limite oltre il quale, anche in zona gialla o arancione, le scuole di quella regione non possono più ospitare né studenti né docenti. Ad oggi, solo il Trentino Alto Adige supera la soglia.

Nelle aree arancioni che non conoscono peggioramenti dei parametri, i protocolli restano quelli conosciuti: Didattica in presenza dal 50 al 75 per cento (per ora nessuna Regione ha utilizzato la possibilità massima). Le stesse aliquote restano in area gialla o bianca. In zona gialla, con la stabilità dei contagi per tre settimane consecutive le attuali disposizioni sulle lezioni in presenza non cambieranno.

Il Cts ha riconosciuto che esiste un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma è differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle aree, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale.

Già in Dad sei Regioni e una Provincia autonoma

Ci sono già sei Regioni – Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia – e una Provincia autonoma – l’Alto Adige – con limitazioni totali per le scuole o riservate solo alle superiori, ma queste restrizioni dipendono da decisioni prese dalle giunte regionali, non dal governo. Le ordinanze per l’Abruzzo e la Basilicata sono state firmate in serata e mandano in Dad tutte le scuole.

Al verbale finale che sarà consegnato al governo, il Cts allegherà uno studio dell’Istituto superiore di sanità sul quadro contagi-scuole. Fonti di governo fanno sapere che la linea dell’esecutivo è quella di scongiurare le chiusure: l’apprendimento e la socialità degli studenti sono prioritari, ma “la variante inglese preoccupa e ci sono situazioni oggettivamente critiche”. Il governo vuole convincere le Regioni a seguire parametri nazionali e regole comuni: “Nel caso di chiusure miglioreremo la Didattica a distanza e rafforzeremo l’accesso ai congedi parentali”.

Maturità 2021, CSPI suggerisce di spostare al 7 giugno termine ultimo per consegna elaborato

da OrizzonteScuola

Di redazione

Maturità 2021: ricevuto il parere del CSPI, nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà l’ordinanza definitiva accompagnata dai relativi allegati (crediti, nomina commissioni, discipline caratterizzanti corso di studi). Il parere del CSPI è positivo, ma ci sono alcuni rilievi sui quale è bene riflettere, anche per una corretta scansione dei lavori dei consigli di classe nelle prossime settimane.

L’elaborato

La stesura dell’elaborato è la prima “prova” alla quale gli studenti saranno chiamati prima della conclusione dell’anno scolastico.

La bozza dell’ordinanza prevede che il Consiglio di classe assegni un ” elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.”

La bozza indica le date di questa operazione

  • assegnazione entro il 30 aprile 2021
  • consegna entro il 31 maggio

Suggerimento modifica CSPI

Il CSPI suggerisce  “di modificare il termine di assegnazione a ciascun candidato dell’elaborato, fissato al 30 aprile dal comma 1, lettera a), facendolo coincidere con il termine previsto per l’elaborazione del documento del consiglio di classe indicato dall’art. 10, comma 1.

Conseguentemente si suggerisce lo spostamento della data di trasmissione dell’elaborato al docente di riferimento dal 31 maggio al 7 giugno.”

Pertanto le date potrebbero diventare

  • assegnazione entro il 15 maggio 2021
  • consegna entro il 7 giugno 2021

Nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà l’ordinanza definitiva, in cui saranno specificate le date alle quali dovranno attenersi i Consigli di classe e gli studenti.

PARERE ESAMI DI STATO SECONDO CICLO

Esami di Stato del primo e secondo ciclo: i pareri del CSPI. A breve l’ordinanza ministeriale

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Cspi ha già inviato i pareri in merito agli esami di Stato 2021: complessivamente accoglie positivamente la formula proposta dal Ministero dell’Istruzione dovuta all’emergenza sanitaria.

Nell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 26 febbraio, in modalità telematica nel rispetto delle misure governative concernenti l’emergenza sanitaria, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso tre pareri riguardanti rispettivamente

Esame di maturità

L’ordinanza ministeriale sugli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”;

L’ordinanza ministeriale recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”;

L’ordinanza ministeriale sugli “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/21”.

In merito agli esami di Stato nel 2° ciclo, si legge sul sito della Cisl Scuola, votato all’unanimità, il CSPI ha valutato premessa valuta positivamente – in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e delle conseguenti forti problematiche che stanno caratterizzando anche nel corrente anno scolastico lo svolgimento delle attività didattiche – la decisione di confermare anche per l’a.s. 2020/21 le modalità di svolgimento previste per lo scorso anno, in deroga a quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, del D.lgs. 62/2017;

auspica che i consigli di classe, facendosi carico delle ansie e del senso di frustrazione per il futuro incerto vissuti dalle studentesse e dagli studenti, consentano a tutti gli alunni di vivere serenamente l’esperienza dell’esame, attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite;

suggerisce che, a tal fine, “nell’assegnazione dell’elaborato e nel colloquio d’esame siano privilegiate la prospettiva multidisciplinare e la possibilità di valorizzare sia le competenze disciplinari e trasversali sia quelle individuali e personali di ciascun candidato, evitando un’impostazione rigida e schematica della prova”.

Dopo la premessa il parere si sofferma puntualmente sui suggerimenti e sulle proposte di modifica al testo del provvedimento.

PARERE ESAMI DI STATO SECONDO CICLO

Per quanto riguarda il secondo parere (costituzione e nomina delle commissioni dell’esame di Stato nel 2° ciclo), votato all’unanimità, il CSPI – verificata la coerenza del provvedimento con le modalità di svolgimento dell’esame di Stato 2021 e con la normativa generale di riferimento – rileva, nel merito delle disposizioni, la mancata indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari interni; ciò invece sarebbe opportuno al fine di completare gli adempimenti in tempo utile rispetto alla scadenza stabilita per la presentazione, da parte dei docenti, delle domande di partecipazione all’esame di Stato in qualità di Presidente;

PARERE ESAMI DI STATO SECONDO CICLO COMMISSIONI

Esame di terza media

In merito agli esami di Stato nel 1° ciclo, approvato a stragrande maggioranza con un solo astenuto, il CSPI accoglie favorevolmente “il provvedimento in quanto la stesso tiene conto delle necessità formative degli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado che negli ultimi due anni hanno visto un’alternanza tra didattica a distanza e in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale”;

riconosce che il provvedimento medesimo “salvaguarda l’accertamento degli esiti in relazione al profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno scolastico”

Suggerisce, a tal fine, “di esplicitare nella nota di accompagnamento all’ordinanza che la partecipazione alle prove INVALSI non rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato”;

Ritiene necessario “porre particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali che in questo momento di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell’inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico”.

Nel merito poi delle disposizioni contenute nell’ordinanza il CSPI propone alcune puntuali e dettagliate modifiche.

PARERE ESAMI DI STATO PRIMO CICLO

Lavoratori fragili in malattia d’ufficio: le regole applicabili

da La Tecnica della Scuola

Tra i punti critici che meritano approfondimento in materia di lavoratori fragili, uno è certamente rappresentato dalla computabilità o meno del periodo trascorso in malattia d’ufficio, ai fini del computo massimo delle assenze per malattia fruibili dal lavoratore.

Lo status di lavoratore fragile

Come chiarito dalla circolare ministeriale dell’11.09.2020, la condizione di “fragilità” è temporanea, in quanto legata alla durata della situazione epidemiologica; richiede l’adozione di opportuni interventi per prevenire l’aggravarsi delle condizioni di salute del lavoratore, rispetto a patologie preesistenti; il suo accertamento mira a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e può determinare la temporanea utilizzazione a domanda in altri compiti, la collocazione in malattia, fino alla cessazione della situazione epidemiologica, o lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il lavoratore fragile collocato in malattia d’ufficio

Il lavoratore riconosciuto in condizione di “fragilità” che non può essere adibito al lavoro agile o non richiede di essere utilizzato in altre mansioni, viene collocato in malattia d’ufficio.

L’utilizzazione in altri compiti del personale inidoneo può avvenire solo a domanda dell’interessato; in mancanza di richiesta di utilizzazione in altri compiti, il lavoratore sarà collocato in malattia d’ufficio per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea.

Il personale temporaneamente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi mansione viene invece collocato in malattia d’ufficio, fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

La malattia d’ufficio viene equiparata al ricovero ospedaliero

Il periodo di collocamento in malattia d’ufficio, per espressa previsione normativa, sul piano giuridico è stato equiparato al ricovero ospedaliero.

A questo punto dobbiamo quindi chiederci se questo periodo è computabile ai fini del calcolo del numero massimo di giorni di malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro (il c.d. periodo di comporto).

In questa fattispecie, in mancanza di disposizioni in senso opposto, trova applicazionel’art.17 del CCNL Scuola 2006/2009.

La norma contrattuale prevede, che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, sommandosi allo scopo alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; superato il predetto periodo, su richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto alla retribuzione.

In mancanza quindi di una espressa previsione legislativa che, per il personale dichiarato “fragile” e posto in malattia d’ufficio, esplicitamente escluda la possibilità di computare questi periodi ai fini del limite massimo di gironi di malattia fruibili, resta applicabile, per il personale della scuola, la citata disposizione del contratto.

In questi casi, il ricovero ospedaliero (cui è equiparata la malattia d’ufficio) esclude:

– la trattenuta fino ai 10 giorni (c.d. trattenuta “Brunetta”, che prevede per i primi 10 giorni di assenza la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale);

– il rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

Mentre rientra nel periodo di comporto della malattia come disciplinato dagli artt. 17 e 19 del CCNL scuola.

La deroga per le terapie invalidanti in presenza di patologia grave

Al fi fuori dalle predette ipotesi, resta comunque ferma l’applicabilità della disposizione contrattuale di maggior favore che prevede, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Per i predetti giorni di assenza spetterà l’intera retribuzione.

Affinché possa applicarsi quest’ultima disposizione più favorevole, il requisito richiesto è quindi duplice: occorre la presenza di una “grave patologia” debitamente certificata dall’Asp o da struttura convenzionata e che il dipendente debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili.

Al di fuori di questi casi, tutti gli altri periodi di ricovero ospedaliero sono cumulabili ai fini del raggiungimento del periodo massimo di comporto.

Rimandiamo alle tabelle pubblicate dalla Flc Cgil e dalla Uil Scuola in cui vengono riassunte tutte le disposizioni applicabili alle varie ipotesi di assenza.

Nuovo Dpcm: in zona rossa ipotesi chiusura scuole di ogni ordine e grado

da La Tecnica della Scuola

Il nuovo Dpcm, il primo dell’era Draghi, potrebbe contenere una stretta in più rispetto all’ultimo Dpcm Contein zona rossa tutte le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, come da valutazioni del Comitato tecnico scientifico, che in queste ore è riunito, secondo fonti di Repubblica, per definire una linea altamente prudenziale da consigliare al Governo.

Sulla stessa lunghezza d’onda molti governatori di regione, alcuni dei quali si sono già mossi in direzione di un estremo rigore.

La Campania, ad esempio, sebbene si tratti di zona arancione, per volontà del suo Presidente Vincenzo De Luca, da lunedì 1 marzo manda gli alunni di tutte le scuole in DaD.

Gianni Rezza

Una linea rigorista era stata già espressa venerdì scorso dal Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, che sull’ipotesi di chiusura scuole afferma: “Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso perché ci siamo dati priorità la riapertura scuole, ma solo se la situazione epidemiologica lo permette. Laddove ci sono focolai o circolazione di varianti ad alta trasmissibilità, la chiusura scuole è un’ipotesi da considerare, per quanto dolorosa. Dobbiamo essere pragmatici.”

Insomma, il pragmatismo potrebbe portare alle scuole chiuse di ogni ordine e grado qualora un territorio rivelasse la circolazione di varianti altamente trasmissibili. Una problematica che si lega a quella delle vaccinazioni della classe docente. La prudenza, infatti, si sposa con l’esigenza di non mettere a rischio la campagna vaccinale proprio nel momento in cui si stanno somministrando le dosi AstraZeneca ai docenti.

Si attende da parte del CTS di Agostino Miozzo uno studio sulla situazione epidemiologica nelle scuole, proprio alla luce della diffusione delle nuove varianti del Covid.

L’ordinanza del Ministro della Salute Speranza

Complessivamente, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la seguente:

  • area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
  • area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria
  • area rossa: Basilicata, Molise
  • area bianca: Sardegna

La Regione Liguria alla scadenza dell’Ordinanza del 12 febbraio 2021 passa in area gialla.

Chiusura scuole: le novità da Nord a Sud da lunedì 1° marzo

da La Tecnica della Scuola

Nuove classificazioni delle Regioni a partire da lunedì 1° marzo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze, che segnano il passaggio di Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione e Basilicata e Molise in zona rossa. Ma c’è anche chi, come la Sardegna, sarà in zona bianca, senza più restrizioni.

Ma aldilà delle Regioni, sono tanti i Comuni e le Province che hanno misure differenti a seconda del livello dei contagi. E le scuole, con le tante chiusure di questi giorni, ne risentono direttamente.

Questa la mappa delle Regioni:

Lombardia: da lunedì 1° marzo scatterà la zona arancione. Dal 23 febbraio in arancione rafforzato Brescia, la sua provincia e i comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Qui tutte le scuole chiuse fino al 2 marzo. Proroga della zona rossa nei Comuni di Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia).

Piemonte: dopo un mese in giallo, da lunedì si torna in arancione. Non cambierà nulla dall’infanzia fino alle medie. Dad al 50% per le superiori.

Bolzano: nella provincia autonoma di Bolzano, Dad fino al 28 febbraio per tutte le scuole.

Veneto: confermata la zona gialla, sull’apertura delle scuole il governatore Zaia chiede ci sia il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Emilia-Romagna: in arancione scuro Bologna e provincia, con scuole chiuse a partire dal 1° marzo. Stesso discorso per i Comuni che fanno capo all’Ausl di Imola (Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio) e quelli dell’Ausl Romagna (Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, in provincia di Ravenna). Aperte solo le scuole per l’infanzia 0-3 anni, il resto tutti in Dad.

Liguria: dal 24 febbraio al 5 marzo scuole chiuse nei Comuni di Sanremo e Ventimiglia.

Toscana: Siena e Pistoia in zona rossa fino al 7 marzo. A Siena scuole chiuse fino al 6 marzo, a Pistoia Dad dalla seconda media in su. Cecina (Li) zona rossa per nove giorni (dad a partire dalla seconda media).

Umbria: arancione rafforzato per una settimana a partire da lunedì 1° marzo. Solo per la Provincia di Perugia, tornano in presenza i servizi educativi della scuola dell’infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni). Rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondario di primo e secondo grado. Solo per la provincia di Terni, invece, “le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Dai servizi per l’infanzia alla terza media rimane la didattica in presenza.

Marche: Regione arancione a partire da lunedì 1° marzo. Dad estesa a tutta l’area fino al 6 marzo per le superiori. Ancona e Macerata lo stesso per seconda e terza media.

Abruzzo: si va verso la chiusura di tutte le scuole. Pescara e Chieti in zona rossa, Teramo e L’Aquila in arancione.

Molise: zona rossa a partire da lunedì 1° marzo.

Lazio: zona rossa nei Comuni di Carpineto, Colleferro e Torrice.

Campania: tutte le scuole chiuse da lunedì 1° fino a domenica 14 marzo.

Puglia: respinto il ricorso al Tar di alcuni genitori. Didattica a distanza fino al 14 marzo per permettere la vaccinazione del personale scolastico.

Basilicata: zona rossa a partire da lunedì 1° marzo.

Calabria: sospensione della didattica in presenza nei Comuni di San Marco Argentano, Spezzano Sila e Castrolibero, in provincia di Cosenza.

Sicilia: scuole chiuse ad Enna fino al 13 marzo. San Cipirello e San Giuseppe Jato (Pa) zone rosse dal 25 febbraio.

Sardegna: da lunedì 1° marzo unica zona bianca d’Italia. Previste riaperture mirate e graduali.

Part-time a scuola: come presentare domanda?

da La Tecnica della Scuola

Come ogni anno, anche per il 2021, entro il 15 marzo, il personale docente e ATA (escluso il Dsga) può presentare domanda per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (e viceversa).

L’istanza deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Quanto dura?

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Come può essere articolato per i docenti?

Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

E per gli ATA?

Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Si possono svolgere altre attività?

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Modello di domanda

Si consiglia di consultare il sito dell’USR di riferimento o dell’Ambito Territoriale, per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati.

Versari (al posto di Bruschi) e Boda al vertice del MI

da Tuttoscuola

E’ stato molto rapido il ministro dell’istruzione Bianchi a completare la nuova squadra di vertice di Viale Trastevere.

Dopo la nomina – di natura politica e di competenza del Governo – piuttosto tribolata dei sottosegretari, con l’arrivo al Ministero del leghista Rossano Sasso e della pentastellata Barbara Floridia, sono stati già definiti i capi della struttura amministrativa, di competenza diretta del nuovo ministro, che propone la nomina al Consiglio dei ministri.

Pochi giorni fa era stato confermato come capo di gabinetto il consigliere Luigi Fiorentino. A capo dei due Dipartimenti una conferma e una new entry, stabiliti dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio.

Giovanna Boda, dirigente di prima fascia del ruolo del soppresso Ministero dell’istruzione, università e ricerca, è stata confermata nell’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, da cui dipendono anche tre direzioni generali.

Stefano Versari, dirigente di prima fascia del ruolo del soppresso Ministero dell’istruzione, università e ricerca, ha ricevuto l’incarico di Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione, da cui dipendono anche quattro direzioni generali.

Due settimane fa erano stati registrati i nuovi regolamenti di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione a seguito dello sdoppiamento con il ministero dell’università e della ricerca.

Con l’uscita di Lucia Azzolina ha dunque perso il posto il suo più stretto collaboratore, Max Bruschi.

Per molti in questi mesi Max Bruschi è stato il deus ex machina del ministero. Non c’è stato decreto ministeriale, atto amministrativo, costituzione di gruppi di lavoro, comitati di settore, senza che vi sia stato il suo diretto intervento e condizionamento. Rientra nel peso del Dipartimento che ha diretto, ma c’è chi dice che il suo potere è stato forse maggiore di quello del Capo di Gabinetto e la sua influenza sulla ministra Azzolina molto forte in virtù di un rapporto già consolidato quando la Azzolina era sottosegretario e prima ancora quando era semplice parlamentare.

Il fatto che il documento elaborato in primavera dalla task force coordinata proprio dal prof Bianchi, il nuovo ministro, sia stato apparentemente poco considerato (il documento della commissione è stato pubblicato per la prima volta sul sito del Ministero solo dopo l’arrivo di Bianchi: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rapporto-finale-del-comitato-di-esperti-istituito-con-d-m-21-aprile-2020-n-203-scuola-ed-emergenza-covid-19) potrebbe aver inciso sulla scelta del ministro Bianchi.

Stefano Versari, forlivese del 1958, fino ad oggi Direttore generale dell’USR Emilia Romagna (dal 2014), che prende il posto di Bruschi, può vantare una solida collaborazione e buoni rapporti intercorsi a suo tempo quando il prof. Bianchi era assessore per l’istruzione nella Regione.

Il lavoro dell’altro Capo dipartimento, Giovanna Boda, 46 anni, direttore di ruolo, fortemente impegnata in questi mesi nell’affrontare l’emergenza della pandemia attraverso il sostegno quotidiano alle scuole, soprattutto quelle più in difficoltà, è stato apprezzato trasversalmente da tutte le forze politiche. La sua conferma era dunque attesa. L’impegno per lei preponderante sarà probabilmente quello sul terreno strategico del contrasto alla povertà educativa.

Al dottor Versari e alla dottoressa Boda gli auguri di buon lavoro da parte di Tuttoscuola

Educazione&Scuola Newsletter n. 1122


Educazione&Scuola Newsletter n. 1122

Febbraio 2021 – XXVI Anno

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Notizie
Pensioni

Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2021

Crisi di Governo

26 febbraio 2021

Emergenza epidemiologica da COVID-19

Disposizioni 2020-2021

Esami di Stato 2021

Le Ordinanze sugli Esami di Stato, inviate al CSPI

Piano Scuola 2020-2021

Uso dei DPI delle vie respiratorie

Programma annuale 2021

Entro il 15 febbraio 2021 il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale

Norme di garanzia in caso di sciopero

11 febbraio 2021

Giorno del Ricordo

10 febbraio 2021

Safer Internet Day 2021

9 febbraio 2021

Norme

Nota 25 febbaio 2021, AOODGOSV 4086

Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).Ordinanza ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020

Nota 25 febbraio 2021, AOODPPR 248

“Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che …

Lettera Ministro Istruzione

23 febbraio 2021

Nota 23 febbraio 2021, AOODGRUF 4083

Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, …

Nota 23 febbraio 2021, AOODGOSV 3772

Certamen Taciteum – XXVI Edizione

Decreto Direttoriale 23 febbraio 2021, AOODGRUF 212

Costituzione di un elenco di figure di alta professionalità per la costituzione di Commissioni di valutazione degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale

Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Nota Ministero Salute 22 febbraio 2021, Prot.n. 6830

Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

Nota 22 febbraio 2021, AOODGSIP 508

Concorso Nazionale “La Presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere“ – a.s. 2020/2021

Nota 22 febbraio 2021, AOODGOSV 3659

Olimpiadi di Economia e Finanza 2021

Nota 22 febbraio 2021, AOODGSIP 507

Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare …

Nota 18 febbraio 2021, AOODGSIP 482

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado

Nota 16 febbraio 2021, AOODGSIP 470

L’ASI promuove “UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA 2021” iniziativa online per diffondere la cultura della Salute e della Sicurezza, dedicata alle scuole secondarie di secondo grado

Decreto Dipartimentale 16 febbraio 2021, AOODPIT 183

Assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali per il finanziamento delle sezioni primavera per l’anno 2021

Nota 12 febbraio 2021, AOODGRUF 3363

Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni (art. 26 commi 1-ter, 2 e 2-bis …

Nota 12 febbraio 2021, AOODGSIP 431

Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (art. 27 Legge 220/2016) Progetto “Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola” – Avvio attività progettuali

Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Avviso 11 febbraio 2021, AOODPIT 230

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del …

Nota 10 febbraio 2021, AOODGRUF 3199

Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) – Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento novembre 2020

Nota 10 febbraio 2021, AOODGRUF 3200

Istruzioni per l’affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative – Quaderno n. 2 e Appendice – Aggiornamento novembre 2020

Nota 10 febbraio 2021, AOODGRUF 3201

Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali – Quaderno n. 3

Nota 10 febbraio 2021, AOODPIT 223

Prosecuzione procedura straordinaria

Ordinanza Ministero della Salute 9 febbraio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia

Nota 9 febbraio 2021, AOODGRUF 3079

Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni (art. 26 commi 1-ter, 2 e 2-bis …

CONCORSO “MATTEOTTI PER LE SCUOLE”

Anno scolastico 2020/2021

Nota 8 febbraio 2021, AOODGOSV 2662

Concorso di idee “Le storie di MFR2020 nate sui banchi di scuola”. Proroga dei termini al 28 febbraio 2021

Nota 8 febbraio 2021, AOODGSIP 385

Istruzioni operative per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – interventi di competenza della …

Nota 8 febbraio 2021, AOODGOSV 2665

Fiera Didacta Italia 2021- Edizione Online, “Il futuro della scuola è oggi” – 16-19 marzo 2021

Circolare Ministero Salute 8 febbraio 2021, Prot.n. 2013

Vaccinazione anti-SARS-Cov-2 – Piano nazionale vaccini contro SARS-CoV-2, priorità per l’attuazione della seconda fase

Nota 5 febbraio 2021, AOOGABMI 5453

10 febbraio 2021 – “Il Giorno del Ricordo”

Nota 4 febbraio 2021, AOODGOSV 2383

Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2020-2021 – Anitec-Assinform

Nota 4 febbraio 2021, AOODPPR 171

Servizio di supporto psicologico/medico competente nelle istituzioni scolastiche. Riapertura rilevazione per le istituzioni scolastiche che non hanno completato il monitoraggio e indicazioni per le istituzioni …

Decreto Ministero Università e Ricerca 4 febbraio 2021, AOOGABMUR 139

Svolgimento del tirocinio diretto

Nota 4 febbraio 2021, AOODGRUF 2621

Sentenza TAR FVG 3 febbraio 2021, n. 42

Documentazione risorse economiche oggetto di contrattazione integrativa

Nota 3 febbraio 2021, AOODGSIP 352

Selezione di n. 13 docenti di Storia/Lettere delle scuole superiori di II grado, per il webinar “The Holocaust as a Starting Point – 4rd edition”. Marzo 2021

Nota 2 febbraio 2021, AOOGABMI 4930

Chiarimenti interpretativi sulla Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione

Nota 2 febbario 2021, AOODGSIP 334

Protocollo d’intesa tra il MI e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga – siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto …

Avviso 2 febbraio 2021, AOODGSIP 331

Bando di concorso “SCRIVERE IL TEATRO” a.s. 2020-21 rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. PROROGA termine invio lavori

Nota 1 febbraio 2021, AOODGPER 4091

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 36103 del 13 novembre 2020. Indicazioni in attuazione della …

Rubriche

in Concorsi

Concorsi Insegnamento 2020-2021

Concorso straordinario: le prove si svolgono fra il 15 e il 19 di febbraio 2021

in Europ@ Fondi Strutturali di Fabio Navanteri


in Famiglie

Genitori e il Fattore Protettivo – Prevenire il cyberbullismo

GuIda UNICEF per i genitori

in Handicap&Società di Rolando Alberto Borzetti

FAQ Handicap e Scuola – 66
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


in LRE di Paolo Manzelli

INTERAZIONI FONDAMENTALI

di Paolo Manzelli

I MODELLI MENTALI E LE FORME PENSIERO

di Paolo Manzelli

Spazio-Tempo

di Paolo Manzelli

in Recensioni

P. Reggio, Lo schiaffo di Don Milani

Il mito educativo di Barbiana

Didattica della grammatica valenziale

Dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe

G. Carofiglio, La disciplina di Penelope

di Mario Coviello

Marco Pontis, Autismo, cosa fare (e non)

Guida rapida per insegnanti

R. Petri, Cuore di furia

di Antonio Stanca

S. Modiano, Per questo ho vissuto

di Mario Coviello

Lo Sport secondo Papa Francesco

di Antonio Stanca


in Tiriticcheide di Maurizio Tiriticco

Conversando con Vuzzeta

di Maurizio Tiriticco

Conversando con Vittorio

di Maurizio Tiriticco

Finalmente la scuola all’odg

di Maurizio Tiriticco

Invalsi 2021

di Maurizio Tiriticco

Insegnando si impara

di Maurizio Tiriticco

L’importanza delle soft skill

di Maurizio Tiriticco

Della TV

di Maurizio Tiriticco

Una tendenza malata?

di Maurizio Tiriticco

Rassegne a cura di Fabio Navanteri

Stampa

Sindacato

Gazzetta Ufficiale

La scuola italiana e il cappio del neoliberismo

La scuola italiana e il cappio del neoliberismo
Lettera aperta al Ministro della Pubblica Istruzione

di Pietro Boccia

Gentile Signor Ministro,

dovrei essere molto preoccupato per le sorti della scuola, non per il Suo profilo, ma perché la govenance dell’istruzione, nella storia italiana, non è mai stata attribuita ad un economista.

Tuttavia ho letto con attenzione non solo il Suo libro “Nello specchio della scuola” ma anche il Rapporto sulla scuola italiana che ha coordinato su nomina del Ministro Azzolina e in essi ho riscontrato spunti di notevole interesse.

Pertanto, Le rivolgo dimessamente per iscritto alcune considerazioni e riflessioni.

Alla scuola italiana, che è stata, negli ultimi anni, tradita e snaturata dalle forze economiche e politiche dominanti, deve essere restituita, per uscire dal cappio dell’ideologia neoliberista, la funzione sociale. Non si può, attraverso la scuola, tutelare l’interesse pubblico, conseguendolo con riferimento alle prestazioni. In tal modo tale interesse si smonterebbe e si sostituirebbe con la commercializzazione di un servizio. Con riferimento alla scuola, il diritto amministrativo prefigura che l’interesse pubblico deve manifestarsi tramite il diritto vissuto non come fine ma come strumento. Questo è un principio che nella seconda Repubblica è stato smontato meticolosamente.

Trasformare, poi, la scuola in azienda ha l’indiscutibile significato di forgiare le strutture che hanno come fine predominante l’attuazione, in contrapposizione alla “produzione” di un sapere critico, del profitto economico. Ciò avverrebbe, inoltre, in un sistema di spietata concorrenza ed emarginando, in tal modo, socialmente, economicamente e culturalmente i soggetti più deboli e svantaggiati.

La scuola, nella storia, ha sempre avuto un percorso lineare di democratizzazione dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, mettendo, al proprio interno, in moto i processi di:

– educazione universale (nel Seicento, pedagogia di Amos COMENIO);
– scolarizzazione (illuminismo, rivoluzione francese e istruzione pubblica con CONDORCET);
– tendenza all’innalzamento dell’obbligo scolastico (legge Gabrio CASATI, in Italia, nel 1859 e così via);
– tendenza all’unificazione dei sistemi educativi e formativi (riforma dei programmi “Brocca”, in Italia, 1992/1993);
– tendenza all’individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento (riforma MORATTI, in Italia, nel 2003);
– educazione permanente e inclusione (strategia di Lisbona, nel 2000, Europa/2020, nel 2010 e Agenda 2030, nel 2015).

Con l’istruzione permanente e l’inclusione, il processo di democratizzazione dell’educazione, dell’istruzione e della formazione dovrebbe entrare nella fase della massima espansione e realizzazione.

Con la caduta del muro di Berlino e con l’avvento del neoliberismo economico, la scuola, pur con qualche trasalimento, ha subito un’inversione di marcia e di procedere. Oggi, a tale scopo, si deve, nella società globale e complessa, condividere ed edificare una scuola che, da un lato, sia adeguata a cogliere la realtà e a farla interpretare criticamente, e, dall’altro, aspiri a un presente proporzionato ai sogni delle nuove generazioni e che per loro immagini un futuro attendibile e verosimile. Una riforma, in tal senso, dovrebbe, allora, basarsi su alcune priorità, vale a dire:

• riorganizzare la pubblica istruzione in una fase non obbligatoria (nidi, micronidi e servizi educativi da tre a ventiquattro mesi); in un primo ciclo obbligatorio di otto anni (triennio della scuola dell’infanzia del diritto e dovere all’obbligo – unificando le sezioni/primavera e due anni delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, nonché quinquennio obbligatorio della scuola primaria); in un secondo ciclo obbligatorio di otto anni (cinque anni – scuola secondaria di primo grado e primo biennio della scuola secondaria di secondo grado; tre anni – scuola secondaria obbligatoria di diritto/dovere all’istruzione del secondo biennio e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado). In tal modo l’obbligatorietà e la certificazione delle competenze avrebbero un’intrinseca e coerente logica.
• abolire i carrozzoni ministeriali (i Dirigenti scolastici, i responsabili e gli Uffici degli ambiti scolastici provinciali), creando un diretto collegamento degli ambiti territoriali e delle reti di scuole con le Direzioni regionali e nazionali del Ministero della pubblica istruzione. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’asfissia dirigenziale sono una contraddizione in termini;
• introdurre l’elezione diretta e democratica di un Coordinatore educativo da parte del collegio dei docenti, perché la scuola dell’autonomia esige democrazia e partecipazione. Nello stesso tempo rafforzare e fortificare, per qualità professionali e competenze, il profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi (laurea in economia aziendale, giurisprudenza o equipollenti) per la governance giuridica-amministrativa delle scuole. Con la scelta dei Coordinatori da parte del collegio dei docenti si potrebbe non essere più costretti all’accorpamento delle istituzioni scolastiche, finalizzate, nel compromettere ogni forma di didattica e nel sottrarre sedi di scuole alle piccole comunità, al risparmio. Anzi, si riconoscerebbe, così, lo status delle scuole sia a rischio sia di eccellenza;
• valorizzare il ruolo dei docenti sia riconoscendo l’insegnamento come una professione logorante e usurante sia equiparando i diritti e i doveri degli insegnanti italiani a quelli europei (compresi orario di lavoro e stipendio: in Germania, ad esempio, a fine carriera, i docenti percepiscono 80.378 euro annuali; invece, in Italia, a fine carriera, ne percepiscono annualmente appena 34.052);
• abolire il finanziamento (223.000.000 euro) delle scuole paritarie e private, rispettando l’art. 33 della Costituzione che recita: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”;
• valorizzare e non abolire i titoli di studio. Il mercato e i poteri forti aspirano ad abolire i titoli di studio per emarginare le classi sociali più deboli;
• far acquisire alle scuole la funzione di palestra della democrazia per costruire, attraverso una cittadinanza attiva, una società aperta e interculturale;
• considerare gli studenti come soggetti di diritto e di doveri verso il mondo sociale e immaginare la scuola come un bene pubblico e condiviso. La scuola, in tutte le società democratiche, svolge, infatti, una funzione sociale;
• introdurre nella scuola primaria insegnanti per aree disciplinari. Non è umanamente immaginabile che un solo insegnante possa svolgere il ruolo di tuttologo;
• rendere il reclutamento del personale stabile e funzionale con concorsi biennali e doppio canale (all’espletamento del concorso tutti posti disponibili per le nomine in ruolo siano destinati ai vincitori ben posizionati in graduatoria; gli altri che hanno superato le prove entrino in una graduatoria permanente del doppio canale e soggetta al rinnovo ogni due anni. Da questa graduatoria attingere il personale, immettendolo in ruolo, durante l’anno che non è espletato il concorso ordinario;
• prevedere che ogni docente di una classe di concorso (ad esempio A019 – Filosofia e Storia) sia, dopo che la scuola si sia dato un rigoroso ed equilibrato Regolamento, assegnato a un’aula. Gli studenti dovrebbero, in tal modo, scegliere responsabilmente e liberamente l’aula da frequentare. Il docente sarebbe, così, costretto a formarsi e qualificarsi continuamente; in verità, bisogna attrezzarsi culturalmente e professionalmente perché ormai si sta andando verso questa prospettiva. Gli insegnanti, a livello globale, devono prendere coscienza e rendersi conto del rischio, che, nel futuro, le scuole saranno costrette ad essere, nella società totalitaria e neoliberista, controllate dalle piattaforme online. Oggi le imprese globalizzate sono i colossi delle reti informatiche (Google, Facebook, Amazon e Microsoft). Questi hanno, come sostiene Shoshana ZUBOFF in Il capitalismo della sorveglianza, costruiti sistemi per trasformare i comportamenti umani attraverso attività pervasive, messe in atto dal capitalismo totalitario, non sfruttando più soltanto la natura, come avveniva con la fase del capitalismo dialettico, ma, con i mezzi tecnologici, anche l’essere umano, asservendone l’anima e la mente.
• abolire l’insegnamento delle discipline opzionali e a scelta individuale. Gli studenti che intendono liberamente usufruirne dovrebbero con rette mensili pagarsi tali insegnamenti;
• aspirare, infine, a un Ministero dell’istruzione che si convertisse in un Dicastero delle future generazioni per una crescita intelligente e pubblica.

La scuola, in tal modo, potrebbe diventare un concreto luogo di formazione ricorrente e continua di tutti i cittadini ad acquisire conoscenze appropriate, per interpretare la società complessa, e a conseguire competenze adeguate, per governarne, in maniera autonoma e responsabile, i processi.

Discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario

Assegnazioni incarichi a tempo determinato:
quali azioni mettere in atto nel caso di discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario

di Leon Zingales e Maria Grazia Antinoro (*)

a. Obbligo di richiesta del casellario giudiziario

Con il decreto legislativo n.39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, i  datori di lavoro, in caso di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al fine di verificare l’esistenza di:

  • di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale;
  • irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Circolare del Ministero del Lavoro n.9 del 14 individua, tra le figure professionali cui applicare la certificazione anti-pedofilia, anche gli insegnanti pubblici e privati (nel caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 15.000 ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 39/2014 ). Se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell’acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione.

In attuazione del D. Lgs. n. 82/2005, concernente il “Codice dell’amministrazione digitale”, il Ministero della Giustizia, con decreto del Direttore del dipartimento per gli Affari di Giustizia del 5 dicembre 2012, ha emanato le regole per l’attuazione della consultazione diretta del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche, consentendo così l’acquisizione dei certificati di cui agli art. 29 e 39 del D.P.R. 313/2002. Le istituzioni scolastiche a richiedere i certificati in questione agli uffici locali del casellario giudiziario attraverso due appositi moduli: uno per richieste riferite ai singoli soggetti, l’altro per richieste riguardanti un numero significativo di persone, compilabile attraverso apposito applicativo informatizzato (procedura certificazione massima). In particolare quest’ultimo applicativo richiede soltanto l’installazione di un software direttamente dal sito internet del Ministero della Giustizia.

APPROFONDIMENTO: Casellario giudiziario e casellario dei carichi pendenti   Ai sensi dell’Art. 24 Testo Unico 313/2002, qualsivoglia Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, a prescindere dal luogo di residenza della persona interessata, rilascia un certificato generale del casellario giudiziario che contiene i provvedimenti definitivi in materia penale (presenti nel certificato penale ai sensi del dell’Art. 25 Testo Unico 313/2002), civile e amministrativa (contenenti nel certificato civile ai sensi del dell’Art. 26 Testo Unico 313/2002). Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 Testo Unico 313/2002), rilasciato dall’ufficio locale della Procura della repubblica, si riferisce ai procedimenti giudiziari ancora in corso, ossia “in attesa di giudizio” ovvero con condanna non ancora definitiva, in quanto appellabile. La Corte di Cassazione Sez. Penale con Sentenza n. 11625/2008 ha ritenuto che “non possa rispondere di falsità ideologica colui che, pur indagato, attesti di non avere procedimenti penali, poiché la pendenza è collegata all’esercizio dell’azione penale nelle diverse forme, in funzione del rito adito ovvero della tipologia di reato contestato”. Tale orientamento della Corte di Cassazione è stato consolidato con la sentenza n. 19012 del 17/07/2018 che ha sottolineato come la richiesta del certificato dei carichi pendenti sia in contrasto con presunzione di innocenza di ogni cittadino fino a sentenza definitiva di condanna. La Corte ha inoltre evidenziato che tale limite potrebbe essere superato solo in presenza di espressa previsione all’interno del CCNL di categoria. Poiché tale espressa previsione normativa non risulta essere contenuto all’interno del CCNL scuola, ogni indagine sui procedimenti in corso del lavoratore si configura come illegittima.

Il problema nasce quando dal casellario giudiziario vengono evidenziati reati non dichiarati dal dipendente in sede di assunzione con dichiarazione sostitutiva. In tal caso, alla luce della giurisprudenza prevalente, possiamo distinguere tre diversi casi, cui corrisponde un comportamento differente da parte del Dirigente scolastico:

  • reati penali che il dipendente non è tenuto ad indicare;
  • reati penali che il dipendente doveva dichiarare e che costituiscono cause ostative;
  • reati penali che il dipendente doveva dichiarare ma che non costituivano cause ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro.

b. Reati penali che possono non essere dichiarati

Con il Decreto Legislativo n.122 del 2 ottobre 2018, entrato in vigore dal 10-11-2019, che ha modificato il DPR 313/2002, si è riformato il casellario giudiziario.

Ai sensi dell’art.28 c.2 del DPR 313/2002, con la richiesta di un certificato selettivo, la pubblica amministrazione ha diritto di ottenere le condanne rilevanti ai fini del procedimento in atto. Ma, in ogni caso, la legge, in via subordinata, attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di leggere le iscrizioni presenti nel casellario, quando “non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti” (ai sensi dell’art.28 c.3 DPR 313/2002).

Tutto ciò determina la possibilità, richiedendo il casellario generale, che compaiano reati che il dipendente non è tenuto a dichiarare. Onde evitare che si incorra in spiacevoli situazione, bisogna essere consapevole che il dipendente il quale, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziario di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare i reati all’articolo 24, comma 1, nonché quelli di cui all’art.28 comma 7 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art.4 del D.Lgs. 122/2018).

APPROFONDIMENTO: Reati che il dipendente non è tenuto a dichiarare Reati che non si è tenuti a dichiarare ai sensi dell’Art. 24 c.1 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art .4 D.lgs.122/2018)   alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate; m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; Reati che non si è tenuti a dichiarare ai sensi dell’Art. 28 c.7 del DPR 313/2002 (come sostituito dall’art .4 D.lgs.122/2018)* alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale,dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. *I reati di cui all’art.28 comma 7 non potranno mai essere letti dalla Pubblica Amministrazione poiché non compaiono neanche nel casellario generale.

c. Reati che il dipendente doveva dichiarare e che costituiscono cause ostative

Esistono reati che il dipendente è tenuto a dichiarare che sono esplicitamente impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con Pubblica Amministrazione.  In particolare l’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017 (personale ATA) e  la Nota 26841 del 5 settembre 2020 (istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21 che richiama L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020) evidenziano che le  condizioni ostative sono quelle di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (art.6 comma 2 lettera g).

APPROFONDIMENTO: Errore nell’indicazione delle condizioni ostative nel D.M. 30 Agosto 2017 concernente graduatorie personale ATA   Nell’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017 in realtà, come condizioni ostative, sono riportate  quelle di cui alla legge 18.01.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti. Trattasi di evidente errore, poiché l’art. 1 della legge 16 del 1992, indicante i requisiti generali per l’elezione e nomina presso regioni ed enti locali, è stato abrogato dall’art. 274 del D.1gs 18 agosto 267/2000  recante titolo “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. A sua volta, l’elenco delle condizioni ostative,  riportate all’ art. 58 del T.U. 267/2000, è stato abrogato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell’ art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all’ art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Nelle condizioni ostative di cui all’art.10 del D.Lgs. 235/2012, il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d) D.P.R 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, poiché tali infedeltà determinano la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Oltre alla decadenza, la dichiarazioni non veritiera determinerà anche la segnalazione alla Procura della Repubblica (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

APPROFONDIMENTO: Elenco reati ostativi all’ammissione alle graduatorie di terza fascia e quindi causa di decadenza per conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 235/2012     a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  all’articolo  74  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui  all’articolo  73  del  citato  testo unico concernente la produzione o il traffico di  dette  sostanze,  o per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in  cui  sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti, consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  51,  commi  3-bis  e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per  i  delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,  317,  318,  319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,  323,  325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non colposo; f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159. ………………………………………………………………………………………………………… 3. L’eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla.  L’organo  che  ha  provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione e’ tenuto  a  revocare  il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell’esistenza delle condizioni stesse. 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui  al comma 1, emesse nei confronti di presidenti  di  provincia,  sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri  provinciali,  comunali  o circoscrizionali  in  carica,  sono  immediatamente  comunicate,  dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo  665  del codice di  procedura  penale,  all’organo  consiliare  di  rispettiva appartenenza,  ai  fini  della  dichiarazione  di  decadenza,  ed  al prefetto territorialmente competente.

d. Reati che il dipendente doveva dichiarare e che non costituiscono cause ostative

Non tutte le false dichiarazioni comportano la nullità del contratto e la contestuale decadenza dalle graduatorie di istituto prevista ai sensi dell’art. 3, comma 3.3, lettera d, del D.M. 30 Agosto 2017.

In questo senso è esemplare la Sentenza della Corte di Cassazione – Lavoro del 11/07/2019 n. 18699 che ha evidenziato come solo le condanne relative a requisiti ostativi comportano la decadenza automatica dalla graduatoria. In particolare, quando la legge (o un bando di concorso), rispetto a un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego, la decadenza opera di diritto, al di fuori del procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio “genetico” del contratto. Sulla base dei principi di cui sopra, la Corte di Cassazione ha affermato la rilevanza dell’accertamento in ordine alla decisività della falsa dichiarazione rispetto alla assunzione, in quanto, rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori del procedimento disciplinare, può trovare applicazione sole se la dichiarazione non veritiera riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Per procedere alla decadenza ex lege, occorre quindi che la dichiarazione non veritiera riguardi requisiti che la legge o il bando considerino ostativi alla assunzione.

In altre parole si è ribadito un principio già sancito dalla Sentenza di Cassazione n. 13150/2006 nella quale si esplicitava che la decadenza andasse apprezzata “semplicemente in termini di rifiuto dell’amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa”.

In tale ipotesi, ossia  dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. 445/2001) non associata a cause ostative, non vi è automatica  decadenza causa nullità del contratto. Di conseguenza, continuando il rapporto di lavoro, si deve procedere con i provvedimenti di competenza. In particolare, le dichiarazioni non veritiere saranno segnalate sia alla Procura della Repubblica (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)  e all’UPD ( Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari istituito presso l’USR), ai fini della contestazione dell’addebito (art. 55 quater lettera d) del D.lgs n. 165/2001).

e. Schema sintetico delle procedure di controllo

Si reputa opportuno schematizzare quanto finora descritto attraverso il seguente schema procedurale che sintetizza le attività da mettere in atto allorché si effettua il CHECK (ossia si verifica la coerenza tra quanto dichiarato nell’autocertificazione e quanto risulta in seguito alla consultazione del casellario giudiziario).

Bibliografia

  • Decreto Legislativo n.39 del 4 Marzo 2014 – Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
  • Circolare n.9 del 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Decreto Legislativo n.82 del  7 Marzo 2015 – Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.313 del 14 Novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
  • Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale 11625 del 14/03/2008;
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19012 del 17/07/2018;
  • Decreto Legislativo n.122 del 2 ottobre 2018 – Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 Dicembre 2000 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
  • Decreto Ministeriale n.640 del 30 Agosto 2017- Aggiornamento terza fascia graduatorie ATA triennio 2017-2019;
  • Nota 26841 del 5 settembre 2020 – Istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021;
  • Decreto Legislativo n.235 del 31 dicembre 2012 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 10 gennaio 1957 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
  • Sentenza della Corte di Cassazione – Lavoro n. 18699 del 11/07/2019;
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13150/2006;
  • Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(*) Dirigenti scolastici Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea e Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa”, Mistretta

Giornata delle Malattie Rare

28 FEBBRAIO 2021, GIORNATA DELLE MALATTIE RARE:

“DIAGNOSI TEMPESTIVA E CERTA, PRESA IN CARICO GLOBALE E CONTINUATIVA, PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA RICERCA”

La Giornata delle Malattie Rare (Rare Disease Day), si svolge ogni anno l’ultimo giorno del mese di febbraio allo scopo di accrescere la consapevolezza sul tema e di sensibilizzare la popolazione sull’impatto delle Malattie Rare sulle vite delle persone e delle loro famiglie. Fu celebrata per la prima volta il 29 febbraio del 2008 in Europa e l’anno successivo si estese anche agli Stati Uniti. Nel 2020 ha visto la partecipazione di oltre 100 paesi nel mondo.

Per Anffas Tutta il tema riveste particolare interesse in quanto sono numerosissime le malattie rare che ricadono nel novero delle disabilità intellettive e dei disturbi del Neurosviluppo di cui Anffas, da sempre, si prende cura e carico. Anche grazie alla collaborazione con le tante associazioni che si occupano di malattie rare e della relativa Federazione, nonché con il mondo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla Fondazione Telethon, in questi anni è stato possibile realizzare un importante percorso che fa anche ben sperare per il prossimo futuro. Ma, allo stesso tempo, è bene avere piena consapevolezza che ancora si è solo all’inizio di un percorso e che occorre centuplicare le forze, allocando anche le necessarie risorse, per garantire a tutte le persone con disabilità, derivanti da malattie rare, ed ai loro familiari risposte a 360°.

È dunque molto importante continuare nell’opera di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica e dei decisori politici su questo tema, unendo tutte le nostre forze.

Diagnosi tempestiva e certa, presa in carico globale e continuativa, sostegno promozione e sviluppo della ricerca in tutti gli ambiti, questi i punti fondamentali su cui per Anffas è assolutamente necessario continuare a lavorare.

L’auspicio è che in occasione della giornata sulle Malattie Rare non ci si limiti a mere dichiarazioni di circostanza ma, da parte di chi di competenza, vengano assunti precisi impegni ascoltando la voce delle persone con disabilità derivanti da malattie rare e dei loro familiari, quanto ancor di più in un tempo in cui la pandemia in atto ha significativamente contribuito a peggiorarne la qualità di vita e di salute.

Ci attendiamo quindi risposte concrete ed immediate a partire dall’impegno a finanziare la ricerca con adeguati fondi pubblici anche attraverso l’utilizzo di fondi europei stanziati per la ripresa degli Stati Membri a seguito della pandemia Covid-19.

L’obiettivo su cui tutti convergere deve essere volto ad assicurare alle persone con disabilità derivanti da malattie rare e complesse ed ai loro familiari, la migliore Qualità di Vita possibile. Ciò attraverso la garanzia “pubblica” che, durante l’intero arco della loro vita e in tutti i contesti in cui essi vivono, siano assicurati i giusti e necessari sostegni.

La persona infatti non è la sua malattia e deve essere sempre posta al centro del sistema di presa in carico.

Solo in questo modo si avrà piena consapevolezza che la persona con malattia rara non è una sigla o un codice ma un essere umano che deve vedere tutelati i propri diritti, le sue aspettative e preferenze, le sue necessità di sostegno per avere sempre garantita la migliore qualità di vita possibile.

Per questo la speranza di Anffas è che la celebrazione di questa giornata possa concorrere a raggiungere tali obiettivi.


Malattie Rare
Da soli siamo rari, ma insieme siamo forti

Vita del 26/02/2021

Nel 2020 una persona su due arrivate al Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro aveva una malattia rara: dieci anni fa erano il 31%. «Avere una diagnosi è un privilegio», dice la mamma di Massimo, un ragazzino con la sindrome di Norrie. Alla Lega del Filo d’Oro “raro” significa prezioso: «Lo dico senza paura di sembrare melenso. Lavorare sapendo che nessuno è uguale all’altro, tirar fuori quelle risorse che ci sono in ognuno… significa “far brillare” ogni persona anche agli occhi degli altri».

«Avere il nome della sindrome in un certo senso è un privilegio. Grazie alla casistica nota a livello mondiale riusciamo a immaginare un po’ quello che ci aspetta». A parlare così è mamma Vincenza. La sindrome di suo figlio Massimo, che oggi ha 13 anni, un nome ce l’ha: sindrome di Norrie. Ma in tutto il mondo ne sono stati descritti poco più di 400 casi. Massimo è cieco dalla nascita e a 6 anni ha cominciato a perdere l’udito «ce lo aspettavamo un po’ dopo», confessa la mamma. È stato un momento difficile, perché la sordità che si è aggiunta alla cecità «ha cambiato molto la quotidianità di Massimo: a non vederci e sentirci poco e male il mondo si chiude, non c’è niente da fare». Una cura non esiste, però esistono ausili per correggere la sordità e può essere preso in considerazione l’impianto cocleare. Massimo ha fatto l’intervento un anno fa «lui ha detto subito sì e aveva ragione, adesso è tutt’altra cosa, si vede anche a scuola. Lo sfrutta già al 100%, ci avevano prospettato sei mesi di logopedia ma a lui sono bastati due mesi, si vede che ne avvertiva proprio il bisogno!».

Massimo legge e scrive in Braille, usa tanto la tecnologia e lo scorso anno scolastico l’ha chiuso con tutti 9 e 10, sullo stesso programma dei compagni, «solo un po’ alleggerito perché l’impegno scolastico per un non vedente è importante». Ogni mattina fa 40 km per andare a scuola, dalla provincia di Milano a quella di Brescia: «È una scuola statale, normalissima, ma con una dirigente e un team di insegnanti che credono moltissimo nell’inclusione. Massimo qui impara tantissimo», dice la mamma, che sta già pensando alle superiori. «Certo che è difficile, abbiamo cambiato le nostre vite ma ne vale la pena. Massimo colora di arcobaleno la nostra vita e non saremmo le persone che siamo se non avessimo avuto lui».

Uno su due
La sindrome di Norrie insieme alla sindrome di Charge, Usher, di Goldenhar e ad altre malattie rare è una delle principali cause della sordocecità. Le malattie rare sono più diffuse di quanto si pensi: nel loro complesso solo in Italia si stima siano oltre un milione le persone che ne sono colpite, circa l’1,6% della popolazione totale. Uno scenario che trova conferma nell’esperienza pluridecennale della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, punto di riferimento in Italia in campo educativo riabilitativo per alcune di queste patologie: nel 2020, infatti, una persona su due arrivate al Centro Diagnostico dell’Ente aveva una malattia rara, registrando un incremento del 19% negli ultimi 10 anni, quando le malattie rare riguardavano soltanto il 31% degli utenti (in foto Biagio, uno dei ragazzi seguiti dalla Lega del Filo d’Oro). «Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini al di sotto dei 12 anni, molti dei quali quando arrivano da noi non hanno ancora ricevuto una diagnosi certa. Queste persone e le loro famiglie affrontano tutti i giorni sfide durissime per la complessità dei loro bisogni e la carenza di cure risolutive, e un percorso educativo riabilitativo rappresenta l’unica terapia disponibile in grado di garantire il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile», afferma Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Lega del Filo d’Oro. Il metodo della Lega del Filo d’Oro infatti si basa su programmi di educativi riabilitativi personalizzati «volti ad insegnare ai bambini ad utilizzare al meglio le loro potenzialità e abilità residue, per fornire la miglior risposta alle loro esigenze individuali e per non perdere nemmeno un giorno di progressi. Inoltre, i nostri operatori lavorano per facilitare l’autonomia, l’inclusione, l’utilizzo delle tecnologie assistive e l’interazione con l’ambiente, mettendo l’esperienza della Fondazione al servizio delle famiglie, per dare loro dei punti di riferimento con cui orientarsi nella complessa condizione di dover assistere un ragazzo con pluridisabilità».

Le malattie rare rappresentano una sfida molto articolata per la sanità pubblica e per la comunità: sono malattie caratterizzate da un’elevata complessità clinica e di presa in carico, che incide notevolmente sulla qualità di vita delle persone che ne sono colpite con costi economici, sociali ed emotivi importanti. I malati rari neanche a livello nazionale godono ancora degli stessi diritti e di fatto accedono ancora in modo disomogeneo ai trattamenti e alle cure. Molto è stato fatto, la ricerca ha fatto passi importanti, la comunità dei malati rari ha acquisito nel tempo maggior consapevolezza e autorevolezza, ma ancora tanto resta da fare. Basti pensare che «in Italia il 19% dei pazienti rari attende più di 10 anni per ricevere una diagnosi certa, uno su tre deve spostarsi in un’altra Regione per averla e per alcuni, i non diagnosticati, l’odissea è molto più lunga e travagliata e talora senza fine», afferma Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. «Tuttavia è necessario ricordare che negli ultimi anni, nel nostro Paese, sono stati raggiunti importanti risultati: per esempio, il nostro Sistema Sanitario dal 2016 con la legge 167 eroga a tutti i neonati lo screening per oltre 40 malattie metaboliche rare; inoltre, dal 2017 lo screening neonatale universale uditivo e visivo è stato inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza, pertanto ne hanno diritto tutti i neonati del territorio nazionale e così è possibile effettuare una diagnosi precoce. La speranza è che lista delle malattie per cui sia possibile effettuare una diagnosi precoce divenga sempre più ampia».

Da soli siamo rari, ma insieme siamo forti: è un po’ questo il punto di svolta maturato negli ultimi vent’anni. «Ciascuna delle circa 7mila malattie rare riconosciute conta, pochi o spesso pochissimi casi: ma nel complesso avere una malattia rara non è raro. La comunità di malati negli ultimi vent’anni ha saputo parlare con voce unita e questa unione è stata la loro forza», conferma Taruscio. Non per nulla lo slogan scelto quest’anno per la Giornata Mondiale del 29 febbraio, a livello internazionale, è “rare is Many, Rare is Strong, Rare is Proud”. Forti come degli eroi. Lo sa bene la Lega del Filo d’Oro, che in questa occasione lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #EroiOgniGiorno. Eroi i bambini, le loro famiglie, gli operatori della Lega del Filo d’Oro… In questo anno così difficile, la pandemia ha spesso tolto a chi non vede e non sente l’unica possibilità di relazione con il mondo: il contatto fisico. Questo ha sospinto le persone in un isolamento ancora maggiore, evitato solo grazie all’impegno di tutti a trovare modi sicuri per non eliminare del tutto il contatto. Persona per persona.

Raro, cioè prezioso
«La Lega del Filo d’Oro mette a disposizione dei genitori di bambini con sindromi rare una rete di professionisti e persone che offrono accoglienza, sostegno e una guida esperta per far comprendere alla famiglia le difficoltà del figlio, ma anche del possibile sviluppo delle sue potenzialità attraverso un presa in carico globale, mirata a far acquisire al piccolo la comunicazione, l’utilizzo dei residui visivi o uditivi e degli altri sensi, lo sviluppo delle abilità motorie, psicomotorie e cognitive, le autonomie personali e il gioco», dice Domenica Taruscio. «Individua per ogni ospite la terapia più adeguata e il linguaggio più adatto al fine di penetrare quel muro fatto di buio e silenzio in cui vivono le persone sordocieche, sviluppando trattamenti educativo-riabilitativi personalizzati portati avanti in varie aree e integrati con sedute di fisiochinesiterapia, idrochinesiterapia, musicoterapia, logopedia, deglutologia, orientamento e mobilità. I metodi e gli strumenti utilizzati sono studiati e adattati caso per caso, e fra questi non mancano le tecnologie assistive, ovvero ausili tecnologici a supporto dell’intervento educativo-riabilitativo che amplia le possibilità e le potenzialità della persona ad esempio offrendo la possibilità di apprendere un codice comunicativo (ad esempio attraverso comunicatori e switches). Alcuni di questi ausili sono nati specificatamente per i disabili, altre invece sono adattate alle esigenze particolari delle persone con disabilità sensoriali così da consentire loro di gestire l’ambiente, di uscire dall’isolamento, ma anche di apprendere. Alcuni possono diventare anche mezzi per controllare in modo remoto e indipendente le luci, la climatizzazione, la tv, e così permettono di gestire l’ambiente secondo i propri desideri. Insomma, per le persone sordocieche e con disabilità plurime le tecnologie assistive rappresentano una risorsa di fondamentale importanza per uscire dall’isolamento e avere una migliore qualità di vita. Uno strumento indispensabile per favorire la loro autonomia».

Perché alla Lega del Filo d’Oro “raro” significa anche prezioso: «Lo dico senza paura di sembrare melenso: raro è un diamante o una perla… Per noi “raro” significa anche “prezioso”», conclude Leopoldo Cozzolino, operatore della Sede Territoriale di Napoli della Lega del Filo d’Oro. «Lavorare in modo individualizzato, sapere che nessuno è uguale all’altro, tirar fuori quelle risorse che ci sono in ognuno… per noi ogni persona è preziosa e vogliamo “farla brillare” anche agli occhi degli altri».

di Sara De Carli