SCIOPERO 6 MAGGIO

UNICOBAS: SCIOPERO 6 MAGGIO: A SCUOLA SOLO IN SICUREZZA NO SCUOLA A GIUGNO. NO INVALSI!!!

Contro il Protocollo di rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con Cgil, Cisl, Uil, Snals; contro l’approvazione delle Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 e 417/74); per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto; nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 10 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu; per 500 milioni di investimento (come fatto dalla Germania) per la sanificazione continua dell’aria negli edifici scolastici; per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, nella misura dell’80% non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell’agibilità; contro le prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima sede scolastica; per significative modifiche relativamente al bando dei concorsi per l’assunzione del personale Docente; per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; per contrastare l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”); contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico.

Cina: piattaforma traduce voce in testo per audiolesi

Cina: piattaforma traduce voce in testo per audiolesi

Agenzia ANSA del 15/04/2021

PECHINO. In Cina è stata introdotta una piattaforma operativa che utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per offrire servizi che trasformano la voce in testo scritto in modo che le persone con problemi di udito possano leggere i discorsi pronunciati durante le videoconferenze, gli eventi in livestreaming e i corsi online.
La piattaforma fornisce sottotitoli in tempo reale per queste attività online attraverso l’app di comunicazione DingTalk. Il sistema, già disponibile in più di 80 città cinesi, è stato lanciato dalla China Association of the Deaf and Hard of Hearing.
Questa tecnologia è in grado di aiutare gli audiolesi e i non udenti ad assorbire meglio le informazioni e migliorare la loro vita sociale, ha detto Yang Yang, presidente dell’associazione.
Secondo Xiao Xue, uno dei manager di DingTalk, in futuro saranno sviluppati sulla piattaforma servizi di riconoscimento della voce e di traduzione bilingue cinese-inglese e i testi tradotti potranno essere visualizzati sugli schermi dei cellulari o dei computer.
Le statistiche mostrano che in Cina oltre 20 milioni di persone hanno problemi di udito. (ANSA-XINHUA).

COVID E SICUREZZA NELLE SCUOLE

COVID E SICUREZZA NELLE SCUOLE, ASPETTIAMO ANCORA I FATTI

“Lo abbiamo sempre sostenuto sin dall’inizio della pandemia: l’unica vera scuola è quella in presenza che si fonda sul rapporto diretto tra docenti e alunni, mentre quella a distanza altro non è se non un surrogato da adottare soltanto in una situazione di emergenza. Tuttavia assistiamo ormai da troppo tempo a una querelle tra fautori della scuola aperta e sostenitori della scuola chiusa che non ci sembra trovi fondamento nelle evidenze scientifiche. Vorremmo, infatti, che qualcuno ci spiegasse perché adesso si è deciso di tornare in classe nonostante i dati relativi ai contagi siano più alti rispetto a quelli registrati quando all’inizio di marzo si stabilì di sospendere le lezioni in presenza”. È quanto afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, snocciolando i dati: l’8 marzo i contagi erano 13.900 e 318 i decessi, mentre l’11 aprile, giorno della ripresa dell’attività didattica in presenza, si sono contati 15.744 contagi e 331 morti.

 “Il fatto che le linee guida firmate dalle Regioni per lo screening di massa della popolazione studentesca siano rimaste lettera morta dimostra un’amara realtà: tavoli, protocolli e piani operativi sono tempo perso, tanta sicurezza nelle parole ma nessuna nei fatti. Tracciamento, medico scolastico, tamponi antigenici rapidi: la maggior parte delle misure previste non sono state applicate a dovere, compresa la rimodulazione del trasporto pubblico per consentire il necessario distanziamento a bordo dei mezzi. E proprio a causa di tutto ciò, ci preoccupa non poco l’ipotesi per le scuole superiori di un ritorno al cento per cento degli studenti a maggio, anche alla luce dello stop alle vaccinazioni per gli insegnanti. Una vera e propria incongruenza, soprattutto considerato che per completare l’immunizzazione dei docenti prenotati mancavano soltanto 400mila somministrazioni. Una platea – conclude Di Meglio – che si sarebbe potuta esaurire in un paio di giornate, visto che attualmente le dosi inoculate viaggiano al ritmo di quasi 300mila al giorno”.

Emergenza Covid, possibile anticipare gli scrutini al 1° giugno

da Corriere della sera

Altro che allungare l’anno scolastico fino a fine giugno. Quest’anno la scuola potrebbe finire addirittura il 31 maggio; nella migliore delle ipotesi – ma tutto dipenderà dall’andamento dei contagi – con un ultimo mese di scuola in presenza al 100% anche per gli studenti delle superiori, come ha lasciato intendere ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite in tv di Porta a Porta. Normalmente le scuole non possono avviare le procedure di valutazione finale degli studenti prima del termine delle lezioni ma quest’anno, in considerazione dell‘emergenza sanitaria, è prevista una deroga. Questo almeno è quanto stabilisce un’ordinanza ministeriale non ancora emanata ma in arrivo nei prossimi giorni che lascia aperta la possibilità di iniziare gli scrutini fin dal primo giugno, anticipando di una settimana o più l’ultima campanella.

Scrutini, esami di Stato e recuperi: corsa contro il tempo

La norma, che deve ancora essere sottoposta al parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, risponde alla necessità di non ostacolare il lavoro delle scuole in vista degli esami di Stato (la Maturità quest’anno parte il 16 giugno, ma la commissione d’esame deve riunirsi due giorni prima e vi sono regioni come il Piemonte che vanno a scuola fino al 12) e di agevolare le attività di recupero del mese di giugno sulle quali in ministro Patrizio Bianchi ha deciso quest’anno di fare uno specifico investimento anche economico per tentare di rimediare ai danni causati dalle aperture a singhiozzo. Con l’effetto paradossale, però, che anziché prolungare l’anno scolastico per tutti – ipotesi che era stata ventilata in un primo momento dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi – quest’anno interrogazioni orali e prove scritte dovrebbero concludersi entro la fine di maggio. Imprimendo un’ulteriore accelerazione alla corsa contro il tempo delle scuole superiori che, essendo rimaste chiuse per un mese e mezzo, ora che hanno riaperto i battenti, stanno tartassando i ragazzi di verifiche che erano state per lo più sospese durante la didattica a distanza (quando non svolte in modalità poliziesche come nel caso della ragazza bendata che ha suscitato tante polemiche in questi giorni).

La legge e la deroga

La possibilità di anticipare gli scrutini rispetto alla chiusura delle scuole rappresenta una deroga alle disposizioni vigenti secondo cui invece si dovrebbe sempre aspettare il termine delle lezioni. Essa in realtà era però già prevista dall’articolo 231 bis del decreto rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale a luglio 2020 che lasciava ai dirigenti scolastici regionali la facoltà di «concludere gli scrutini entro il termine dell’anno scolastico».

Esami di Stato II ciclo: possibile ammissione anche con una insufficienza

da La Tecnica della Scuola

Anche quest’anno l’esame di “maturità” consisterà in un colloquio a partire dalla discussione di un elaborato. Ma rispetto allo scorso a.s. ci sono delle novità, a cominciare dalla possibilità di non ammettere (l’anno scorso limitata a specifici casi rari). Si potrà comunque accedere alla prova anche nel caso di una sola insufficienza.

Alcuni aspetti collegati all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che ricordiamo è disciplinato dall’O.M. n. 53 del 3 marzo scorso, sono esaminati nelle Faq pubblicate dal Ministero dell’istruzione, come segnalato anche in un altro articolo riportato su questa testata.

Requisiti di ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021

In questo caso ci soffermiamo soprattutto sui requisiti di ammissione all’esame per i candidati interni. Sono richiesti voto di comportamento almeno sufficiente (quindi non inferiore a sei) e votazione non inferiore a sei in ciascuna disciplina; tuttavia è prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato da parte del Consiglio di classe, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

In pratica si torna per quanto riguarda i requisiti collegati ai voti in sede di scrutinio finale di ammissione a quanto disposto dal D.L.vo n. 62 del 13 aprile 2017, che all’art. 13, comma 2, punto d) specifica infatti in relazione all’ammissione dei candidati interni: “Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (…)”.

Anche nelle classi intermedie possibilità di bocciatura (o di assegnazione di “debito formativo”) dopo lo stop dello scorso anno

D’altra parte anche per le classi intermedie si torna alla possibilità di bocciare e “rimandare” (congelare l’esito attraverso l’assegnazione di “debiti formativi”), come ampiamente illustrato in un precedente articolo. E il Ministero dell’istruzione ha fatto sapere a fine marzo che “non sono previste ulteriori ordinanze sulla valutazione degli studenti”. Lo scorso anno da Viale Trastevere avevano invece fornito l’indicazione di promuovere tutti alla classe successiva anche con insufficienze (persino gravi), prevedendo, in questi casi, il recupero degli apprendimenti all’inizio dell’a.s., attraverso un’azione da dettagliare tramite il Pai per ciascun alunno promosso con insufficienze, ma non finalizzato poi ad un “esame di riparazione” (visto che a settembre la scuola era in presenza sarebbe stato possibile, nd.R.). Erano solo due le ipotesi, eccezionali, che consentivano a giugno la possibilità di bocciare: se l’alunno fosse risultato “non giudicabile” nel primo periodo dell’anno condotto in presenza all’interno della scuola (con motivazione già certificata in sede di Consiglio di classe) oppure se nel corso dell’anno fossero stati presi determinati provvedimenti disciplinari in seguito a comportamenti ed azioni gravi dell’alunno.

Esami di maturità, requisito della frequenza e possibili deroghe

Ma ritorniamo allo specifico degli esami conclusivi del percorso di studi delle scuole di istruzione secondarie di II grado. Sul requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i Collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Ricordiamo che la suddetta ordinanza ministeriale richiama anche il comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 riguardo alle condizioni di deroga sul monte ore personalizzato.

Nelle Faq ministeriali è inoltre precisato che per quest’anno si prescinde dal possesso degli altri due requisiti previsti dal decreto legislativo n. 62/2017, cioè dalla partecipazione alle prove Invalsi e dallo svolgimento delle attività di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, all’epoca del suddetto decreto legislativo si trattava della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”).

Ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che non necessariamente deve essere l’insegnante della disciplina di indirizzo

Tra gli argomenti delle Faq pubblicate sul sito del M.I. ci si sofferma anche sul docente di riferimento per l’elaborato che gli alunni devono preparare in vista del colloquio durante l’esame. Si legge: “Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso (…). Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso”.

Quindi non è detto che debbano essere necessariamente gli insegnanti delle discipline di indirizzo a svolgere tale compito una volta proposto l’elaborato (il cui argomento sarà assegnato agli studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile), soprattutto se lo stesso elaborato coinvolge anche altre materie. E immaginiamo che il compito possa essere anche suddiviso tra più docenti se la classe viene articolata in gruppi.

Viene inoltre specificato che l’elaborato va fornito anche ai candidati esterni ma che per loro non è prevista la designazione di un docente di riferimento.

Mobilità ATA: domande entro il 15 aprile, pubblicazione movimenti 11 giugno

da La Tecnica della Scuola

L’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 detta le regole per la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22. Rispetto al personale docente, gli ATA hanno un paio di giorni in più per presentare la domanda.

Infatti, le scadenze sono le seguenti:

  • Presentazione domande tramite Istanze on-line: 15 aprile 2021
  • Termine ultimo di comunicazione al SIDI: 21 maggio 2021
  • Pubblicazione dei movimenti: 11 giugno 2021
  • Revoche: fino al 10 giorni prima della comunicazione a SIDI.

Può presentare domanda il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

Per la mobilità a.s. 2021/22 è necessario inviare la domanda tramite Istanze on-line e, chi non avesse le credenziali POLIS rilasciate entro il 28 febbraio scorso, dovrà farlo tramite SPID.

Vincolo quinquennale, ecco perché potrebbe essere incostituzionale

da La Tecnica della Scuola

Il vincolo quinquennale potrebbe avere dei profili di incostituzionalità. Lo sostiene l’avvocato di diritto scolastico Francesco Orecchioni, collaboratore della Tecnica della Scuola, che in occasione dell’incontro Sidels Mobilità del personale docente e vincolo quinquennale, spunti di riflessione tra oscillazioni giurisprudenziali e dubbi di costituzionalità, ha motivato le proprie considerazioni.

Quali punti deboli dell’impianto normativo che ha introdotto il vincolo quinquennale?

Il vincolo quinquennale esteso alle operazioni di mobilità annuale

L’imposizione di un vincolo nelle operazioni di mobilità non è una novità nella normativa scolastica. Il vincolo quinquennale, disposto dal D.L. 126 del 2019, non è unico o speciale ma la novità riguarda la scelta di estendere il vincolo anche alle cosiddette operazioni di durata annuale, quindi alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni in altre istituzioni scolastiche nonché alla possibilità di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, cosa che invece viene riconosciuta espressamente dal CCNL di comparto.

La ratio della norma

A partire dall’anno scolastico 2020-2021, i docenti sottoposti a vincolo quinquennale non possono fare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione. “La ratio della normativa, introdotta dal D.L. 126 del 2019, spiega l’avvocato Orecchioni, si fonda sulla doppia necessità di non lasciare sguarnite le scuole e di garantire la continuità didattica agli alunni.” Un tentativo che era stato fatto anche con la Legge della Buona scuola, sebbene anche quella legge non impediva di fatto di chiedere l’assegnazione provvisoria.

Le contraddizioni nelle norme del vincolo quinquennale

Innanzitutto, spiega l’esperto, il vincolo quinquennale è una disposizione che riguarda anche i docenti vincitori di concorso nel 2018, che da bando avevano la possibilità di partecipare alle operazioni della mobilità annuale e che si sono visti cambiare le regole del gioco con l’assunzione. Ma a parte questo aspetto, Francesco Orecchioni chiarisce: “La questione che appare stridere maggiormente con l’ordinamento giuridico è che l’assegnazione provvisoria è un istituto giuridico cui ricorrere solo per ragioni familiari, quali il ricongiungimento o il riavvicinamento al coniuge, ai figli, ai genitoridiritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 29, 30 e 31.” In altre parole, un istituto che garantisce la famiglia (quale è quello dell’assegnazione provvisoria), e che non può essere adoperato per ragioni private o personali diverse da quelle familiari, viene messo in discussione, praticamente disconosciuto, dal vincolo quinquennale.

Peraltro, ricorda l’avvocato, l’istituto dell’assegnazione provvisoria non è un privilegio del comparto scolastico, in quanto anche le forze dell’ordine o l’esercito godono di questa possibilità. Una regola ritenuta valida, cioè, non solo per il personale scolastico, ma anche per gli agenti di polizia e il personale delle forze armate, i cui interessi familiari sono ritenuti dal legislatore particolarmente rilevanti.

In forza di quali esigenze il personale della scuola non può chiedere la mobilità annuale?

Allora perché no alla mobilità annuale per il personale scolastico? Per i vuoti di organico e per la tutela del diritto degli alunni alla continuità didattica, pare. Tuttavia, fa notare Francesco Orecchioni, questa interpretazione non convince perché il divieto di mobilità è imposto anche all’interno della stessa provincia sebbene in quella provincia non si crei alcun vuoto di organico. E anche nel caso della continuità didattica, l’avvocato mette in luce un’altra contraddizione della Legge che impone il vincolo quinquennale.

Il diritto degli allievi viene elevato dal legislatore a diritto primario, concorrente a diritti di rango costituzionale come quelli definiti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Ed ecco la contraddizione secondo l’avvocato Orecchioni: la materia che riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi è, per legge, di competenza del Dirigente Scolastico. Dunque, paradossalmente, un docente che fosse inibito dal presentare domanda di mobilità persino entro la stessa provincia, potrebbe tuttavia essere spostato a un’altra classe dello stesso istituto, in violazione della continuità didattica.

Insomma, il legislatore avrebbe dovuto stabilire il divieto di spostamento dei docenti da una classe all’altra se avesse voluto davvero tutelare il diritto degli alunni alla continuità didattica.

Le conclusioni dell’avvocato Orecchioni

Ecco le conclusioni cui giunge Francesco Orecchioni: “Difficilmente sostenibile la tesi della continuità didattica elevata a pilastro dell’azione educativa, pilastro cui sacrificare diritti costituzionalmente tutelati quali quelli degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. La norma in esame, cioè, richiama dubbi sulla ragionevolezza, specie laddove inibisce ai docenti neoassunti di presentare domanda di assegnazione provvisoria pure in presenza di posti disponibili.”

Mobilità: inoltrate oltre 90mila domande. Risultati pubblicati il 7 giugno

da Tuttoscuola

Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Di queste, secondo quanto riporta un comunicato del Ministero dell’Istruzione che riprendiamo, 207 sono state effettuate con delega, avvalendosi di un delegato per la presentazione. Le domande hanno riguardato sia spostamenti territoriali (81,2%) che passaggi di ruolo e di cattedra.

Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 13 aprile. Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.

Riammissione in servizio dopo assenza per Covid 19: tutto quello che c’è da sapere

da Tuttoscuola

Cosa succede dopo aver avuto il Covid? Quando è possibile per il personale scolastico tornare al lavoro? A provare a dare una riposta a queste domande ci pensa la circolare 15127 del 12 aprile il Ministero della Salute che fornisce appunto indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo il periodo di assenza per malattia Covid-19 correlata. La circolare, la cui descrizione è riportata anche sul sito della Cisl Scuola e che riprendiamo, chiarisce che alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono riconducibili alle seguenti casistiche:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
  • Lavoratori positivi sintomatici
  • Lavoratori positivi asintomatici
  • Lavoratori positivi a lungo termine
  • Lavoratore contatto stretto asintomatico

Rientro al lavoro dopo positività con sintomi gravi e ricovero

La circolare specifica che il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Rientro al lavoro dopo positività con sintomi

I lavoratori risultati positivi al Covid 10 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Rientro al lavoro dopo positività asintomatica

lavoratori risultati positivi al Covid 19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Il lavoratore ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Rientro al lavoro dopo positività di lungo termine

lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Rientro al lavoro dopo contatto stretto con asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Maturità 2021: il ruolo del docente di riferimento. Le faq del MI

da Tuttoscuola

Per quest’anno scolastico, come per il 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria, sia per il primo che per il secondo ciclo, l’Esame di Stato 2021 consisterà in una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile per l’esame di maturità 2021. I docenti accompagneranno i candidati, supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Tra le novità della maturità 2021 c’è il docente di riferimento dell’elaborato. Vediamo in cosa consiste questo ruolo leggendo una FAQ pubblicata sul sito del MI dedicato proprio all’esame di Stato 2021.

Maturità 2021: chi è il docente di riferimento dell’elaborato?

Risponde a questa domanda relativa alla maturità 2021 il MI. “Il docente di riferimento – si legge nelle FAQ – (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso”.