Assegnazioni provvisorie ATA, domanda cartacea entro 12 luglio. I moduli da compilare

da OrizzonteScuola

Di redazione

Entro lunedì 12 luglio il personale ATA interessato può presentare domanda di mobilità annuale per l’anno scolastico 2021/22. La

Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Vaccino obbligatorio tra i docenti? Sileri: chi non lo fa rischia su sé stesso. A settembre DaD probabile

da La Tecnica della Scuola

La scienza non sembra orientata verso l’obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid tra il corpo insegnante e più in generale tra i lavoratori della scuola. Però il docente che si sottrae al vaccino si espone ad un pericolo. Questa posizione è stata esplicitata da Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute: “Non credo serva l’obbligo, visto che ci sono circa 215.000 i docenti non vaccinati su 1,4 milioni, un numero pari al 15%”, ha spiegato il rappresentante di governo appartenente al M5s.

Non c’è ancora autorizzazione a vaccinare under 12

Intervenuto a “Che giorno è” su Rai Radio 1, Sileri ha detto che circa il 15% è “una percentuale in linea con la popolazione generale e non possiamo pensare che la popolazione degli insegnante sia diversa dal resto”.

Certo, “dobbiamo sicuramente agire e portarli alla vaccinazione”, ha precisato il sottosegretario, perché “se il docente non si vaccina di fronte a una classe under 12enni non vaccinabili perché non c’è ancora l’autorizzazione al vaccino, è lui che rischia in prima persona“.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per gli ATA domande entro il 12 luglio

da La Tecnica della Scuola

Mancano due giorni alla scadenza per il personale ATA per presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22.

Il termine è infatti il 12 luglio.

La nota 18372 del 14 giugno 2021 contiene le indicazioni per la presentazione delle domande. Il riferimento normativo è il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.

In proposito, il MI ha reso disponibile il modulo che dovrà essere utilizzato per la presentazione dell’istanza:

Domanda personale ATA

La presentazione delle domande avviene in modalità cartacea.

Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Precedenze

All’articolo 18 del CCNI – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria – sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle precedenze previste nell’articolo.

Queste le precedenze previste, in ordine di priorità:

I. Personale con gravi motivi di salute
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza
V. Personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Ammessi anche i DSGA

Quest’anno sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

Nuovi concorsi straordinari grazie a un emendamento al decreto Sostegni bis, saranno assunti altri 20mila docenti

da La Tecnica della Scuola

Con l’emendamento a firma di Rosa Maria Di Giorgi (PD) la platea dei precari che potranno ottenere un incarico a tempo indeterminato viene ulteriormente ampliata.

La modifica non tocca il testo dell’articolo 59 ma introduce due nuovi commi.

Con il comma 9 bis si stabilisce che “in via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti dipartimentali n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici”.

Sarà possibile partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso; le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021.
L’aspetto che più fa discutere riguarda la disposizione secondo cui “i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva”.
“In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva – si dice ancora – il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”.
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgeranno poi il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

L’altra novità dell’emendamento sta nella aggiunta del comma 10 bis secondo cui “i bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti”.

Come si può facilmente comprendere si tratta di novità importanti che consentiranno di assumere altre migliaia di precari: si parla di circa 20-22 mila “beneficiari” ma per capire meglio la questione è meglio attendere il testo della relazione tecnica che dovrà accompagnare il provvedimento al momento della sua presentazione in aula, in programma per la mattinata del 12 luglio.

E’ bene comunque precisare che nessuno dei due emendamenti tocca quanto già previsto dal decreto originario; nulla cambia dunque per i precari di prima fascia con tre anni servizio ai quali l’incarico a tempo determinato assegnato con l’anno scolastico 2021/22 potrebbe essere trasformato in assunzione a tempo indeterminato come già previsto dal quarto comma dell’articolo 59.

Docenti specializzati in ruolo anche senza tre anni di servizio: lo prevede un emendamento al decreto 73

da La Tecnica della Scuola

Fra le modifiche al decreto legge Sostegni bis quella contenuta nell’emendamento a firma di Vittoria Casa (M5S) appare di particolare interesse, soprattutto per i docenti specializzati.
La modifica riguarda precisamente il quarto comma dell’articolo 59.
Nel concreto, come si può comprendere mettendo a raffronto il testo originario con quello emendato, si prevede questo: per il 2021/22 ai docenti inseriti in prima fascia potranno essere attribuiti incarichi a tempo determinato che, a partire dal 1° settembre 2022, potrebbero trasformarsi in incarichi a tempo indeterminato previo superamento dell’anno di prova e di valutazione favorevole da parte di una commissione esterna.
Il testo originario prevedeva tre anni di servizio per tutti, mentre con il testo emendato i tre anni sono richiesti solamente ai docenti di posto comune.
In pratica questo significa che i docenti specializzati potrebbe entrare in ruolo a partire dal settembre 2022 anche senza i tre anni di servizio.

TESTO ORIGINARIO EMENDAMENTO APPROVATO
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498  e  499  del  21  aprile  2020  e successive modifiche, sono  assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui  al  comma  1,  ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di  sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono  iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021; b) hanno svolto su posto comune o di  sostegno, entro  l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di  servizio, anche  non consecutive, negli ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali  ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio
, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.