Nota sul green pass

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP

Foggia 17/08/2021

  • Al Capodipartimento per il sistema  educativo di istruzione e di formazione
    dr. Stefano Versari,  E, p.c. 
  • Al Capodipartimento per le risorse  umane e finanziarie
    Dr. Jacopo Greco
  • Al Ministro dell’Istruzione
    On. Prof. Patrizio Bianchi

LORO INDIRIZZI PEC O MAIL 

OGGETTO: Vs. nota prot. n. 1237 del 13.08.2021 sul green pass –                       DEDUZIONI E RICHIESTA DI RITIRO.

     Egregio dr. Versari,

1. ho letto LA Sua nota evidenziata in oggetto, focalizzando l’attenzione sulla parte concernente le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 sul c.d. green pass; che, nel sesto dei dodici commi di cui si compone, ha inserito l’articolo 9-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario”.

     In stretta sintesi vi è statuito che:

a) dall’1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale della scuola deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19; diversamente risultando assente ingiustificato e dal quinto giorno incorrendo nella sospensione del rapporto di lavoro con conseguente mancata retribuzione o altro emolumento comunque denominato: tranne che non si tratti di soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della salute, appena emanata con n. prot. 35309 del 04.08.2021.

 b)I dirigenti scolastici devono verificare le prescrizioni, secondo le modalità indicate con apposito D.P.C.M. e potendo altresì il Ministero dell’istruzione, con circolare, stabilirne di ulteriori.

c) Il mancato rispetto delle disposizioni “di cui ai commi 1 e 4” (dell’interpolato art. 9-ter del D. L. 52/2021: ante) – vale a dire: sia per il personale della scuola che non possegga il certificato verde e/o che non lo esibisca, sia per il dirigente scolastico che ometta le verifiche – comporta comunque l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, con loro raddoppio in caso di reiterazione, ex art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020) e fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis del D. L. n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020). 

2. Tanto premesso, la fretta con cui è stata emanata, ancor prima del decreto del presidente del Consiglio, e la qualifica da Lei ascrittale, di costituire essa un parere tecnico, rendono la nota di per sé ambigua e alquanto inusuale in considerazione del soggetto da cui promana. E non si comprende se assorbe la circolare ministeriale legittimata a stabilire ulteriori modalità di verifica in ordine al possesso e all’esibizione del certificato verde, oppure se costituisca una mera – e previa – opinione personale.

Dovrebbe, ragionevolmente, valere la prima ipotesi: per il dichiarato scopo della nota, di “offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del (citato) decreto-legge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare”; e per il fatto che entra analiticamente nel merito della certificazione verde COVID 19 (punto 4), del controllo del suo possesso (punto 5),  delle conseguenze del mancato suo possesso (punto 6), dei primi quattro giorni di assenza ingiustificata  e della sospensione dal servizio a partire dal quinto giorno (punto 7).

3. Lo fa fornendo comunque indicazioni per un verso condivisibili. Ma per un altro verso solleva non poche perplessità, nel metodo e nel merito.

Le solleva nel metodo, poiché al termine della maratona iniziata nel pomeriggio del 12 e conclusasi alle soglie dell’alba del 13 agosto avevamo sottoscritto, come DIRIGENTISCUOLA, il Protocollo d’intesa per il rientro a scuola in presenza dopo aver ottenuto dal Ministro, conditio sine qua non per la firma, per il tramite del Suo collega Jacopo Greco, che ci legge al pari dell’On. Ministro,  l’assicurazione che avrebbe avviato un confronto con le OO.SS. sulla bozza di circolare contenente le “ulteriori modalità” di attuazione delle disposizioni del decreto-legge in discorso. In assenza del concordato confronto DIRIGENTISCUOLA avrebbe ritirato la firma.

Evidentemente devo desumere un difetto di coordinamento delle due strutture amministrative di vertice!

Quanto al merito, per intanto concordiamo sul giustamente rimarcato obbligo di legge del personale della scuola di possedere e di esibire il certificato verde per poter accedere al luogo di lavoro ed espletare il servizio ovvero, qualora non ci si possa vaccinare (con il ciclo completato o con la prima dose da almeno 15 giorni), allegandosi di essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore oppure di essere guariti da COVID 19 nei sei mesi precedenti (con il richiamo, sul punto, dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105). Così come conveniamo sul fatto che la condizione di non vaccinabilità deve essere certificata (ed esibita) secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute, emanata con n. prot. 35309 del 04.08.2021 (ante).

Pure condivisibile, e conforme alla ratio legis, è l’estensione del possesso e dell’esibizione del certificato verde (così come il rigoroso rispetto di tutte le altre misure precauzionali) da parte del personale non dipendente dal Ministero che opera a diverso titolo nelle istituzioni scolastiche o nei servizi educativi dell’infanzia.

Il controllo, invece, del suo possesso, l’irrogazione delle sanzioni previste, i provvedimenti conseguenti per gli inadempienti, DOVEVANO essere oggetto del concordato confronto. 

Qualsivoglia anticipazione, anche se espressa come parere tecnico trasmesso, però, come informativa, non può essere accettata.

A partire dall’insidiosa  l’indicazione secondo cui il dirigente scolastico può formalmente delegare il controllo al – generico – personale della scuola, se – come parrebbe – il riferimento è alla delega di funzioni, con conseguente trasferimento o spostamento delle competenze (e inerenti responsabilità, qui poco importa se esclusive o concorrenti) dal delegante al delegato, mancando una espressa disposizione di legge che lo consenta ovvero estrapolabile dai principi generali del diritto amministrativo e se sussistente un’intrinseca, oggettivamente apprezzabile, ragione organizzativa. Mentre diverso è il discorso se il riferimento è a una generica assegnazione o designazione di un compito, che però mantiene in capo al delegante (il dirigente scolastico) l’esclusiva responsabilità esterna o verso terzi (e verso la stessa Amministrazione).

In attesa del confronto, anticipo che è  apprezzabile , ovviamente, la predisposizione dell’apposita piattaforma interistituzionale che rende disponibile l’applicativo per il controllo della suddetta certificazione: ciò che dovrebbe consentire la celerità dell’adempimento.

Ancora, condivisibile – e sufficiente anche a nostro parere – è la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato, senza per forza acquisire copia della certificazione del dipendente. Anche se pure qui sarebbe insussistente in radice la (presunta) violazione della privacy, poiché è la legge che rende lecito, in automatico e senza il consenso dell’interessato, l’accesso ai dati personali, sensibili e ultrasensibili: ovviamente con l’accortezza di trattarli secondo i canoni della pertinenza, non eccedenza, essenzialità, sul punto fornendosi una mera informativa; vale a dire in misura strettamente funzionale all’obbligo datoriale di tutelare la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti e degli utenti del servizio.

4. Si è d’accordo con Lei che l’assenza ingiustificata del personale non in possesso del certificato verde e/o che si rifiuta di esibirlo non debba essere compresa e assorbita nelle fattispecie disciplinari regolate dall’articolo 55 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni (oltre che dalle disposizioni contrattuali), essa rivestendo ex litteris una distinta e autonoma natura amministrativa, contenuta in una norma di pari grado nella gerarchia delle fonti, quindi prevalente ratione temporis e, più ancora pensiamo, perché dotata del carattere di specialità. Nutriamo invece ragguardevoli riserve sull’equiparazione totale che Lei compie dell’assenza per i primi quattro giorni con le assenze decorrenti dal quinto giorno.

È certamente vero che, ai sensi dei commi 1 e 4 (dell’interpolato art. 9-ter del D. L. 52/2021: ante) – vale a dire: sia per il personale della scuola che non possegga il certificato verde e/o che non lo esibisca, sia per il dirigente scolastico che ometta le verifiche – sia l’una che le altre soggiacciono al medesimo effetto, consistente nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, depenalizzata, da 400 a 1.000 euro, con raddoppio in caso di reiterazione, ex art. 4 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020) e fermo quanto previsto dall’art. 2-bis del D. L. n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020). Ma la lettera della legge e l’interpretazione sistematica delle disposizioni figuranti nel medesimo testo per altro aspetto distinguono le due fattispecie, imponendo – oltre la sanzione amministrativa testé menzionata – la sospensione dal servizio e di ogni voce retributiva comunque denominata, con ovvie ricadute sul trattamento pensionistico e di fine rapporto, solo dal quinto giorno di assenza. Nel mentre per le assenze dei primi quattro giorni non si fa parola di sospensione dal servizio (piuttosto trattandosi di uno speciale mero impedimento temporaneo legale a esercitarlo) e (di conseguenza) di sospensione di ogni retribuzione.

Si consideri peraltro che, se pure per i primi quattro giorni il personale renitente conserva lo stipendio senza il corrispettivo della prestazione, la sanzione amministrativa minima di 400 euro assume anche effetti più che compensatori, riversandosi l’introito – superiore alla cifra massima di 70 euro al giorno netti, che percepisce un docente di scuola media di secondo grado al termine della carriera – nella disponibilità dell’erario per l’incremento dei fondi necessari alla retribuzione dei supplenti sostituti (ex art. 1, comma 6 del decreto legge 111, introduttivo dell’art. 9-ter del D. L. 52/2021, cit.). Nel mentre, come detto, dal quinto giorno di assenza, e già comminata la sanzione amministrativa, subentra la sospensione del rapporto di lavoro e di ogni tipologia di retribuzione.

Per contro, non si comprende quale sia “la norma generale” che Lei richiama per sostenere che non spetta nessuna retribuzione anche nei primi quattro giorni di assenza ingiustificata (perciò soggetta anch’essa alla sopra menzionata sanzione amministrativa). Né fornisce al riguardo qualsivoglia riferimento giurisprudenziale.

E non è, per così dire, una questione puramente accademica, perché ben comprenderà che questa Sua interpretazione produrrebbe un sicuro contenzioso, con tanto di previe diffide rivolte ai dirigenti scolastici, promosse dalle stesse associazioni sindacali che, allo stesso tempo, rappresentano i lavoratori da tutelare e la loro controparte datoriale, ovvero da unici presidentiproprietari di due distinte sigle che rispettivamente associano gli uni e gli altri.

Lei ben converrà che davanti a un giudice i dirigenti scolastici (rectius: l’Amministrazione) non potrebbero di certo difendersi adducendo di essersi attenuti a un parere tecnico, per quanto autorevole possa essere.

Lo stesso è a dirsi per “i correlati aspetti organizzativi sui quali la norma non interviene”: chi copre le classi se per i primi quattro giorni, atteso che la nomina del supplente è prevista dal quinto giorno? E quale deve essere la durata della nomina del supplente? 

Anche qui risposte affidabili non possono stimarsi gli “equilibrati suggerimenti” secondo cui un contratto di supplenza avrà (potrebbe avere) luogo soltanto a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio del titolare (ciò è a dire dal quinto giorno dell’assente ingiustificato), senza un termine finale espresso, sostituito dalla clausola risolutiva del rientro del medesimo titolare una volta che si sia indotto a produrre il certificato verde e a esibirlo: ciò che non è consentito dal CCNL e dal quale non pensiamo proprio che un parere tecnico possa derogare, pur se farlo lo “si ritiene necessario”.

Se dunque “la norma non interviene”, e non potrà intervenire neanche il D.P.C.M. che dovrà darne attuazione, sarà il dirigente scolastico – e si potrà pure scriverlo – a regolarsi volta per volta per garantire la continuità del servizio, magari – è solo un’ipotesi – stipulando il contratto di supplenza per un solo giorno, anche in caso di assenza ingiustificata del titolare nei primi quattro giorni, con eventuale proroga come di diritto.

Infine, in ordine aisoggetti chiamati ad attivare le procedure sanzionatorie, non dovrebbe revocarsi in dubbio – perciò si è d’accordo – che essi siano il direttore generale dell’USR nei confronti dei dirigenti scolastici omissivi, siccome datore di lavoro quale ufficio territoriale del Ministero; e questi ultimi, parimenti nella qualità di datori di lavoro, nei confronti del dipendente personale dell’istituzione scolastica. D’altronde, trattandosi qui di sanzioni fisse, non sussistono quelle esigenze di garanzia e di personalizzazione, proprie invece dei procedimenti disciplinari.

5. Per quanto riportato e argomentato, si chiede l’immediato ritiro della nota e la pronta convocazione del promesso tavolo di confronto, allo scopo di offrire, nel consueto spirito di una costruttiva collaborazione, soluzioni sostenibili e giuridicamente corrette ai problemi prospettati. La circostanza è propizia per inviarLe i più cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
Attilio Fratta

Green pass obbligatorio, sanzione da 400 a 1000 euro a docenti e ATA sprovvisti

da OrizzonteScuola

Di redazione

Una sanzione dai 400 ai 1000 euro al personale scolastico che sarà sprovvisto del green pass: lo precisa la nota tecnica del Ministero dell’istruzione del 13 agosto 2021 con la quale si forniscono indicazioni sull’applicazione dell’utilizzo della certificazione verde Covid 19 nelle scuole. Al momento, in base al decreto legge 111 del 6 agosto, l’obbligo del green pass per il personale scolastico è previsto dal 1 settembre al 31 dicembre.

Nel paragrafo relativo al controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” si legge infatti:

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione
dell’obbligo di possesso/esibizione“.

La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020

Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia“.

Il mancato possesso della certificazione verde è inoltre qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Per il personale scolastico assente ingiustificato “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“.

NOTA


Inizio anno, tante scuole non in sicurezza: i presidi chiedono all’ente locale di intervenire

da La Tecnica della Scuola

Si parla tanto di sicurezza anti-Covid, poco di quella relativa alle strutture scolastiche, che in alto numero continuano a rimanere inadeguati e necessitano interventi di manutenzione. Ancora di più perché 17.343 scuole (il 43% dei 40.160 istituti scolastici italiani) sono situate in zone a rischio sismico elevato. I crolli, distacchi di intonaco, le cadute di finestre, muri di recinzione e di alberi in prossimità delle scuole, registrati negli ultimi mesi confermano che i rischi sono alti. Premesso ciò, come ogni inizio d’anno scolastico, vi sono diverse procedure da portare avanti proprio sugli adempimenti in materia di sicurezza strutturale per eseguire gli interventi necessari, urgenti e indifferibili. Un’azione che deve condurre l’Ente Locale, su input della scuola.

Il D.Lgs. 81, art. 18 comma 3, pone infatti in capo al dirigente scolastico l’obbligo relativo “agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare … omissis … la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati”: tale obbligo si intende assolto richiedendone l’adempimento all’amministrazione competente.

Il dirigente scolastico individua l’amministrazione competente sapendo che, a meno di casi particolari, gli edifici destinati alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado appartengono ai Comuni; gli edifici sede di Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado appartengono alle ex Province.

Tuttavia, il dirigente scolastico deve tenere presente che l’attuale regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), all’art. 39 comma 2, dispone che “… omissis … le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche”. Ciò significa che il dirigente scolastico – previa comunicazione all’Ente Locale – può provvedere a fare effettuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora indifferibili ed urgenti, anticipando le spese mediante fondi della scuola e chiedendone successivamente il rimborso.

In ogni caso il dirigente scolastico ricordi che, nel momento in cui fa realizzare un’opera, anche in accordo con l’Ente Locale, diventa “committente” con tutti gli oneri derivanti, sia in termini di sicurezza (redazione del DVR e/o del DUVRI) che di collaudo e certificazione di quanto è stato realizzato.

Quali sono gli adempimenti da richiedere

La richiesta di adempimenti, indipendentemente dall’amministrazione a cui viene rivolta, si compone di due sezioni:

  • la prima relativa alla documentazione tecnica che deve essere fornita affinché la scuola sia informata circa la conformità urbanistica, strutturale ed impiantistica degli edifici assegnati;
  • la seconda relativa ad un puntuale elenco dei controlli e degli interventi a carico dell’Ente Locale proprietario degli immobili.

Tutte le richieste devono essere effettuate in forma scritta e con il massimo del dettaglio. E’ opportuno reiterare le richieste, qualora l’Ente Locale si dimostri inerte nel fornire risposte. In ogni caso, al fine di una buona gestione, è indispensabile ripetere la richiesta almeno ad ogni avvio di anno scolastico.

Esempi di elenchi di adempimenti

Nel seguito si riportano degli elenchi di adempimenti da richiedere, con l’avvertenza di adattare le richieste alla reale situazione ed articolazione degli edifici in cui si svolge l’attività didattica ed amministrativa della scuola; le richieste devono riportare le indicazioni di tutti i plessi nei quali la scuola svolge attività, senza dare per scontato che l’Ente Locale abbia tenuto aggiornato l’elenco degli edifici adibiti a servizio scolastico.

Non è possibile, né conveniente, realizzare un elenco unico che possa valere per ogni edificio scolastico: ogni istituto ha proprie peculiarità, in particolare quelli dell’istruzione secondaria di secondo grado di area tecnico-professionale.

L’elenco dei documenti da acquisire ed opere da realizzare costituisce una base di richiesta abbastanza comune a tutte le scuole; si fornisce così un primo strumento di lavoro sia per formalizzare la domanda che per comporre la propria check-list utile ad individuare le necessità funzionali degli edifici scolastici in uso alla scuola.

Di fondamentale importanza, in fase di richiesta, il confronto ed il supporto del RSPP e del RLS, per descrivere al meglio e per definire con preciso lessico tecnico i bisogni di interventi e l’acquisizione dei documenti.

In ultimo è bene tenere presente che non sempre è nota l’organizzazione interna e le competenze assegnate agli uffici degli Enti Locali: ad esempio quasi mai coincide il servizio di manutenzione con il servizio di edilizia scolastica. Per questo motivo è bene trasmettere le richieste a tutti gli assessorati e servizi che, in vario modo, interagiscono con la scuola.

ALLEGATI

Relativamente alla documentazione tecnica si dovranno richiedere:

  • Certificato di collaudo statico delle strutture o Certificato di idoneità statica;
  • Collaudo scale di emergenza;
  • Certificato di agibilità o Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.);
  • Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai Vigili del Fuoco;
  • Certificato di prevenzione incendi;
  • Elaborati grafici con la planimetria dei locali e delle loro destinazioni d’uso con il visto dell’ufficio;
  • Verbale di consegna degli immobili con la destinazione d’uso, con specificato il massimo affollamento per ogni locale;
  • Nulla osta igienico-sanitario immobili in uso;
  • Progetto dell’impianto elettrico per immobili scolastici;
  • Progetto dell’impianto di messa a terra;
  • Denuncia dell’impianto di messa a terra immobili in uso all’istituto e verbali di verifica biennale/quinquennale;
  • Denuncia dell’impianto contro le scariche atmosferiche;
  • Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte per impianto elettrico, per circuito caldaia, per circuito pompe antincendio, per impianto ascensore, per locale caldaia;
  • Progetto e/o documentazione degli impianti idro-sanitari;
  • Libretto di omologazione della centrale termica e certificazioni di verifica periodica;
  • Dichiarazione di conformità dell’impianto di adduzione del gas alla caldaia;

Relativamente ai controlli ed agli interventi a carico dell’Ente Locale, si dovranno richiedere:

  • Controllo ed eventuale manutenzione per tutti gli impianti istallati (caldaie, apparecchi di sollevamento, pompe antincendio, manichette antincendio);
  • Verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili e/o degli interruttori magnetotermici – differenziali nei locali tecnici e di uso comune;
  • Verifica dei dispositivi di protezione dai contatti diretti mediante adeguata separazione dalle parti attive sotto tensione;
  • Verifica dell’impianto di messa a terra;
  • Verifica ed eventuale sostituzione della valvola di sicurezza per la chiusura gas;
  • Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i locali tecnici;
  • Verifica della idoneità’ delle scale interne ed esterne, con particolare attenzione ai parapetti ed al loro rispetto delle altezze e dei passaggi tra le sbarre;
  • Controllo e verifica degli intradossi dei solai di copertura e e verifica di carico;;
  • Messa in sicurezza di parti esterne deteriorate e/o fatiscenti;
  • Manutenzione ed adeguamento dei servizi igienico -sanitari per persone diversamente abili;
  • Controllo ed eventuale manutenzione pavimentazione esterna, manutenzione delle caditoie;
  • Controllo ed eventuali interventi di manutenzione delle aperture per il deflusso e l’esodo;
  • Manutenzione porte ed infissi, di battenti non a norma di finestre e porte, installazione di vetri di sicurezza;
  • Installazione di sagome di protezione sugli spigoli, contro l’urto accidentale;
  • Controllo e manutenzione della rete di ad idranti;
  • Controllo e manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza;
  • Realizzazione e manutenzione di rampe di accesso per disabili;
  • Adeguamento dei locali ad elevato carico di incendio (es. gli archivi, i magazzini) con protezioni attive e passive atte a fronteggiare eventuali incendi;
  • Manutenzione delle grondaie e dei pluviali.


Inizio scuola, cambio di rotta del MI su screening degli studenti e mascherine

da La Tecnica della Scuola

Dallo scorso 7 agosto è in vigore il decreto legge 111 (che dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre 2021). Un importante cambio di rotta il decreto legge lo prevede in fatto di screening preventivo della popolazione scolastica, che – lo ricordiamo – il Comitato tecnico scientifico, nel documento del 12 luglio, aveva definito “non necessario”, come abbiamo più volte riferito.

Al contrario, il decreto in Gazzetta Ufficiale informa che il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica per il quale viene stanziata la somma di 100 milioni di eurocome ha anticipato anche il nostro vice direttore Reginaldo Palermo in un articolo precedente.

Il cambio di rotta sullo screening della popolazione scolastica

Ecco il precedente testo che testimonia il cambio di rotta sull’argomento della prevenzione e del tracciamento. Quanto abbiamo letto nella nota ministeriale che accompagnava il documento del 12 luglio del Cts: A scuola non sono necessari tracciamento e screening. In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

Un aspetto cruciale nella lotta al Covid-19, quello del tracciamento, che potrebbe fare la differenza tra i due precedenti anni scolastici e quello che si aprirà a settembre. Resta da capire come avverrà praticamente lo screening degli alunni, se a campione o meno, se una tantum o con regolarità, e con quali prodotti verrà effettuato.

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 111 del 6-08-2021 IN GAZZETTA UFFICIALE

Mascherine sempre

Quanto alle mascherine, ulteriore cambio di rotta rispetto alle indicazioni del Cts che le reputava necessarie solo nell’impossibilità di mantenere un adeguato distanziamento. Il Decreto 111 infatti chiarisce che è fatto obbligo di indossare le mascherine sempre e per tutti, senza riferimenti al distanziamento, fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni, per i soggetti con disabilità incompatibili con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e durante le attività sportive. Evidentemente si dà per scontato che il distanziamento nelle classi non sarà possibile?

In altre parole, laddove il CTS, rispondendo ai quesiti del ministero dell’Istruzione relativi allo screening, ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e ad altre misure di lotta e di prevenzione contro il Covid-19, si era espresso in modo non particolarmente rigoroso, il Ministero, che in primo momento si era adeguato alle indicazioni del Cts (vedi nota di accompagnamento al verbale del Cts) successivamente, con il Decreto 111, pare abbia dato, forse per la prima volta, una stretta rispetto alle indicazioni tecniche degli esperti della sanità. La continua incertezza e il cambiamento non rassicurano il mondo della scuola ma se la direzione è quella di una maggiore prudenza, ben venga la stretta. Tuttavia molte criticità restano tali, come ci ricorda il direttore Alessandro Giuliani: la DaD è dietro l’angolo.

Green pass: per il momento restano tutti i vincoli per il personale scolastico

da Tuttoscuola

Il protocollo d’intesa per le misure di sicurezza anticovid nelle scuole, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dai sindacati della scuola, non prevede, per il momento, modifiche all’obbligo del green pass per il personale scolastico e ai suoi effetti in caso di non esibizione.

In aggiunta al protocollo d’intesa vero e proprio, le parti hanno convenuto, tra l’altro, “Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l’obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021″.

Come si vede, c’è divergenza di posizioni sul green pass per il personale; si conviene soltanto sulla possibilità di un confronto futuro che, comunque, non potrà derogare da quanto contenuto dal DL.

Per il momento, e sicuramente almeno per tutto il primo mese di scuola o, comunque, fino alla conversione in legge del decreto legge 111 del 6 agosto scorso, restano le norme che considerano assente ingiustificato dal servizio il personale privo di certificazione verde e ne prevedono la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dopo quattro giorni di assenza ingiustificata.

Pertanto, ammesso che in sede di conversione del DL 111 il Parlamento sospenda o modifichi il dispositivo, resta per il momento l’intera restrizione a carico dei soggetti privi di green pass; una restrizione confermata certamente per il mese di settembre e forse fino al termine ultimo di conversione del DL previsto per il 6 ottobre 2021.

Per il momento le norme con conseguenti restrizioni ed effetti sono state confermate anche dalla nota 1237 del 13 agosto 2021, inviate dal Capo Dipartimento Stefano Versari ai dirigenti scolastici delle istituzioni statali e ai coordinatori delle scuole paritarie cui compete la responsabilità amministrativa dei controlli.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021 

Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;

Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;

Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.;
n. 450 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 108 unita’ di personale educativo;
n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285