Conferenza di servizio con i dirigenti scolastici

“Per il benessere psicofisico delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi la scuola deve tornare in presenza. Siamo in condizioni di farlo e lo siamo grazie al lavoro che voi dirigenti e tutto il personale avete fatto con le vostre scuole”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha aperto i lavori della Conferenza di servizio con i dirigenti scolastici di tutta Italia, organizzata dal Ministero per accompagnare le scuole nell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

All’incontro erano presenti il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Stefano Versari, e il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Jacopo Greco, che hanno fornito chiarimenti ai dirigenti e dato ulteriori indicazioni alle scuole sui provvedimenti predisposti nelle scorse settimane per settembre: il decreto legge del 6 agosto 2021, il Piano scuola 2021/22, il Protocollo d’intesa per la ripresa in sicurezza. Hanno preso parte alla Conferenza oltre 7.000 fra dirigenti scolastici e degli uffici territoriali. Le questioni di natura sanitaria sono state affrontate, nel corso della riunione, dal Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza.

“La scuola è il perno fondante dell’unità nazionale. Voglio ringraziare tutti voi per il grande lavoro svolto – ha detto il Ministro –, per quello che state svolgendo e per la lucida determinazione con cui stiamo affrontando la ripresa della scuola, che è la ripresa dell’intero Paese. Siete dirigenti dello Stato, la scuola è l’unica grande infrastruttura nazionale. Abbiamo voluto organizzare questa Conferenza di servizio proprio per individuare e affrontare insieme i prossimi passaggi in vista della ripartenza”, ha concluso il Ministro.

Scuola, avvio difficile tra congedi e controlli manuali sul green pass

da Il Sole 24 Ore 

di Claudio Tucci

Ancora un 10% circa di personale scolastico non vaccinato, pari a 138.435 unità; e da domani, che parte ufficialmente il nuovo anno assieme alle regole sul green pass obbligatorio, i controlli non si faranno con la piattaforma automatizzata, ma “con la procedura ordinaria”, vale a dire con l’App “VerificaC19”, ogni giorno e verificando ciascun singolo QRCode. A certificarlo, almeno per una prima fase transitoria, è una circolare del ministero dell’Istruzione inviata nella serata di ieri ai presidi. Presidi che oggi incontrano i vertici del dicastero in un’apposita conferenza di servizi che affronterà i tre nodi della ripresa: sicurezza e questioni sanitarie, gestione del personale, organizzazione e gestione delle attività didattiche e formative. Ma procediamo con ordine.

Nonostante lo sprint degli ultimi giorni, resta elevata (oltre 138mila unità, secondo l’ultimo report di Figliuolo) la quota di personale non vaccinato, anche per ragioni mediche. Questi ultimi, domani, dovranno presentare apposita certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. Per tutti gli altri, per rispettare la legge, resta la strada del vaccinazione o del tampone entro le 48 ore, o l’avvenuta guarigione da sei mesi. Da domani (e sino a quando non arriverà la nuova piattaforma) i controlli ordinari si dovranno fare così. Con l’interessato che mostra al verificatore (preside o suo delegato) in formato cartaceo o digitale il QRCode abbinato alla propria certificazione verde e l’App “VerificaC19” che scansiona il QRCode, rilasciando tre possibili esiti: verde, cioè green pass valido per Italia ed estero, azzurro, valido solo per l’Italia, rosso, non valido o scaduto. In questo caso, ricorda la circolare, «il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione» (se non lo fa, dal quinto giorno l’interessato è sospeso da lavoro e retribuzione).

Lo stesso ministero ha messo in conto i problemi, parlando di possibili «rallentamenti» nelle operazioni materiali di verifica dei green pass specie a inizio e fine delle lezioni (non si può ricorrere, per ovviare, all’autocertificazione – perché la legge prevede che la certificazione verde sia posseduta ed esibita; e non è possibile neppure la consegna volontaria del green pass per ragioni di riservatezza).

La nuova piattaforma, su cui stanno lavorando Istruzione, Salute e Garante della privacy, ancora non è pronta; e probabilmente servirà un intervento normativo per consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

L’obiettivo del governo è che sia pronta per metà settembre, quando inizieranno le lezioni in larga parte del Paese. Nel frattempo, ci sarà la procedura ordinaria.

In alcuni territori già si segnala un aumento di congedi, permessi, certificati di malattia, legati presumibilmente all’introduzione dell’obbligo di green pass, con conseguenti disservizi per gli studenti (nei giorni scorsi l’allarme è arrivato dai presidi del Friuli Venezia Giulia). Un campanello lo suona anche Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg. Nell’ultimo periodo, ha sottolineato Scotti, «il medico di famiglia è pressato dalle richieste di mamme non convinte delle vaccinazioni rispetto ai figli che devono andare a scuola, insegnanti che non voglio vaccinarsi e persone che chiedono come regolarsi con il datore di lavoro».


«Da domani la gestione del personale assente sarà un problema serio»

da Il Sole 24 Ore 

di Claudio Tucci

«Purtroppo c’è davvero poco da fare. Con l’attuale normativa sul green pass, da domani obbligatorio per entrare a scuola, la gestione del personale assente sarà un problema serio. Sono giorni che lo diciamo – sottolinea Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi -. Quando inizieranno le lezioni, se non cambieranno le regole, dovremmo rassegnarci ad avere tante classi scoperte, e studenti senza didattica, quanti docenti non avranno la certificazione verde. Immaginando che siano 100mila unità ogni giorno senza green pass, il rischio è perdere 350mila ore di lezione, ipotizzando tre ore e mezza di lezione al giorno per un professore di medie e superiori».

Presidente, ci spieghi bene…

Mi faccia fare una premessa. Io sono per i vaccini che sono oggi l’unica arma contro il Covid. Ma il Dl 111 e le circolari ministeriali creano difficoltà gestionali. Pensiamo a quello che accadrà dal 13 settembre, data di inizio delle lezioni in larga parte d’Italia. Funzionerà così. Io, scuola, scopro che un docente è senza green pass verso le 7,30 di mattino. Ammesso che possa nominare un supplente già dal primo giorno di assenza (ad esempio, a infanzia e primaria, dove gli alunni sono più piccoli – la regola base è dal quinto giorno), dovrò quindi cercare un supplente, che difficilmente arriverà entro le 8, ora in cui suona la prima campanella. Per quanti giorni posso firmare il contratto? Non lo so, la legge non lo ha stabilito, perché il titolare può sempre mettersi in regola. E se è No Vax e va avanti con il tampone (entro le 48 ore precedenti) nominerò supplenze di un giorno.

Ma chi le accetterà?

Appunto, nessuno. Lei pensi da Sud a Nord: chi si sposterà per un giorno alla volta?

La soluzione?

Intervenire in sede di conversione del Dl 111 e stabilire un numero di giorni di sospensione minimo del prof titolare senza green pass, ad esempio 15 giorni, in modo da rendere appetibile la supplenza per chi deve assumerla. Senza correzioni, lo scotto ancora una volta lo pagheranno gli studenti, costretti, non per colpa loro, a perdere ore di lezione.


Rebus trasporti ancora irrisolto. Nuovo tavolo il 20 settembre

da Il Sole 24 Ore 

di Ce.Do. e Cl.T.

ROMA

Il rebus trasporti ancora irrisolto alla vigilia dell’avvio delle scuole e le decisioni che devono arrivare dai tavoli prefettizi lasciano in attesa le scuole, con diversi istituti che, con molta probabilità, saranno costretti a rapide contromisure per evitare caos assembramenti e conseguente rischio contagi. E non si escludono i soliti ingressi scaglionati, già sperimentati lo scorso anno.

Il tavolo di confronto, voluto ieri dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, con i sindacati – erano presenti Stefano Malorgio (Cgil), Salvatore Pellecchia (Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uil) – non ha infatti sciolto i tanti interrogativi che accompagnano l’organizzazione del trasporto pubblico locale in vista della ripresa delle attività e della riapertura delle scuole. Certo, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto e ottenuto un tavolo specifico con il ministero dell’Interno sulla sicurezza del personale del trasporto e per contrastare eventuali rischi di aggressione connessi al controllo dei mezzi, ma i nodi principali saranno affrontati solo a valle della presentazione dei piani per la gestione del Tpl che le Regioni devono rivedere e aggiornare sulla base dei tavoli prefettizi istituiti per modulare i servizi per la mobilità locale con gli orari di inizio e fine delle attività lavorative e scolastiche. Per questo motivo, ministro e sindacati si rivedranno il prossimo 20 settembre in modo da valutare l’efficacia delle strategie che i governatori sono pronti a mettere in campo. Una settimana dopo, la prima campanella, che in molte regioni suonerà il 13.

Nelle linee guida, illustrate ieri da Giovannini e che saranno adottate con un’ordinanza del ministero della Salute, il capitolo dedicato al Tpl prevede un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto locale ed extraurbano non superiore all’80% ma solo nelle Regioni e Province autonome classificate come zona bianca o gialla. Con la possibilità di aumentare l’asticella in presenza di particolari sistemi di ricambio dell’aria e di filtraggio attraverso «strumenti idonei di aerazione» che siano preventivamente autorizzati dal Comitato tecnico-scientifico. A questo si affiancano poi una serie di misure volte a garantire una gestione ordinata dei flussi dei viaggiatori. Un tassello che chiama in causa però l’altro elemento clou da definire, vale a dire quello dei controlli, su cui ieri si sono ribaditi alcuni aspetti (saranno effettuati a terra e non a bordo delle vetture e riguarderanno titoli di viaggio e prescrizioni anti-Covid) e per il rafforzamento dei quali il ministro Giovannini ha promesso nuove assunzioni.

Le scuole, come detto, attendono di prendere decisioni. In alcune regioni si ragiona su ingressi scaglionati tra le 8 e le 9.40/10, considerando percentuali di studenti che prendono i mezzi tra il 30 e il 40%. «Laddove non ci sono potenziamento di corse, specie la mattina o possibilità di ingressi da porte differenziate – sottolineano alcuni dirigenti scolastici – gli ingressi scaglionati sono inevitabili. Come inevitabili i disagi per ragazzi e personale».

Guardia alta contro il bullismo Prof e genitori a rischio sanzioni

da Il Sole 24 Ore 

di Marisa Marraffino

Linea dura dei tribunali contro il bullismo. Le responsabilità legate agli atti aggressivi o violenti dei ragazzi, spesso commessi in ambito scolastico, sono state ridisegnate negli ultimi anni dalle sentenze dei giudici, chiamando in causa gli adulti di riferimento, soprattutto genitori e insegnanti. Sono stati introdotti principi volti a rafforzare la tutela delle vittime e prevenire gli illeciti in ambito scolastico: un obiettivo importante alla vigilia della ripresa delle lezioni in presenza.

A pesare sono soprattutto le condotte omissive, dalla mancata sorveglianza durante le lezioni o le pause fino allo scarso controllo dei dispositivi digitali da parte dei genitori.

Il ruolo degli insegnanti

Le regole di condotta per gli insegnanti sono cambiate in particolare dopo la legge 71/2017 che ha rivisto le modalità di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Per dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare le condotte lesive non basta solo aver vigilato sugli studenti, ma contano anche gli strumenti educativi e preventivi messi in campo, come i corsi e i laboratori pratici contro il bullismo. Così, è legittima la sanzione disciplinare irrogata a un’insegnante che isola la vittima di bullismo anziché sostenerla, «dimostrando di non rendersi conto della gravità dei fatti» (Tribunale di Bologna, sentenza 633 del 29 dicembre 2020).

Rafforza la tutela degli studenti vittime di bullismo anche il Tribunale di Reggio Calabria, che, con la sentenza 1087 del 20 novembre 2020, ha fissato criteri importanti per la quantificazione del danno. Si deve tener conto non soltanto delle conseguenze immediate del bullismo, ma anche del dolore dell’animo che deriva dalla continua esposizione a offese e minacce. I sintomi da tenere in considerazione sono l’alterazione successiva delle abitudini di vita, i sensi di colpa, la vergogna e l’isolamento della vittima. Tutte conseguenze da valutare per risarcire il danno patito dalla vittima.

Gli insegnanti hanno l’onere di vigilare nelle classi ma anche nei corridoi e in generale di controllare che non ci siano episodi di isolamento, minacce o violenze private in corso. Basta una sola segnalazione degli studenti per far scattare un obbligo di sorveglianza maggiore da parte della scuola. Così, per il Tribunale di Roma (sentenza 11249 del 31 giugno 2021), risponde a per responsabilità extracontrattuale la scuola media che non vigila sui “giochi pericolosi” degli studenti, anche durante la ricreazione, già segnalati dal Consiglio di istituto. Rilevante anche l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con i più piccoli.

I doveri dei genitori

Ma non tutta la responsabilità pesa sulla scuola: anche i genitori devono tenere alta l’attenzione. La culpa in educando ha infatti uno spettro in genere maggiore della culpa in vigilando degli insegnanti, pertanto è sovente difficile in concreto dimostrare che l’evento derivante dal bullismo fosse imprevedibile da parte dei genitori.

Per la Corte di cassazione i genitori devono dare anche il buon esempio, insegnando ai figli a comprendere il disvalore delle proprie condotte, visto che «l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti» (sentenza 18804 del 28 agosto 2009). La Cassazione ha anche chiarito che tra i doveri educativi dei genitori rientra anche quello di rendere i propri figli «capaci di dominare gli istinti, di fronteggiare le altrui offese e di rispettare gli altri» (ordinanza 22541 del 10 settembre 2019).

Il dovere educativo non si riduce alla vigilanza da parte dei genitori, ma si estende all’obbligo di controllare che il figlio non intraprenda attività illecite, non frequenti compagnie che potrebbero avere su di lui una influenza negativa e in generale che abbia effettivamente assimilato l’educazione impartita e i valori trasmessi (decreto del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dell’11 settembre 2018).

Anche la divulgazione su internet di video da parte di ragazzi in età preadolescenziale è una condotta assolutamente prevedibile per i giudici e così il cyberbullismo che può derivarne (Tribunale di Brescia sentenza 1955 del 22 giugno 2017) con conseguenze talora gravissime. Per questo, i genitori hanno l’onere di controllare smartphone e pc dei figli adolescenti, anche attraverso strumenti di parental control, per evitare che condividano filmati non adatti all’età e alla loro educazione (Tribunale di Parma, sentenza 698 del 5 agosto 2020).

Green pass esteso anche agli operatori esterni, in arrivo Dpcm. Così l’incontro MI-sindacati

da La Tecnica della Scuola

L’incontro Ministero-sindacati sul protocollo di sicurezza della scuola 0-6 si è appena concluso. In linea di massima il Ministero approva le linee guida e si riserva di fornire un testo aggiornato con le indicazioni delle organizzazioni sindacali, testo che dovrebbe essere ratificato dalle parti domani 31 agosto nel tardo pomeriggio, dopo le 18:30.

Chiariamo le tempistiche per la messa a punto e l’approvazione: il Ministero predispone una bozza di protocollo 0-6 già nella mattinata di domani, la invierà ai sindacati e nel tardo pomeriggio le parti si riuniranno per la ratifica.

Il grosso delle indicazioni andrebbe a ricalcare il protocollo di sicurezza dell’anno scorso.

Green pass

Nel corso della riunione, ha trovato spazio anche il tema del Green pass.

In sintesi, il Green pass rimane lo strumento di verifica nei confronti di tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche, verrà quindi esteso a tutti gli operatori scolasticiquestione che ci eravamo posti anche nella mattinata di oggi. Anche gli esperti esterni e il personale delle cooperative, dunque, dovrebbe diventare soggetto all’obbligo di Green pass.

Ci sarà una circolare esplicativa su come fare le verifiche anche alla luce di un imminente DPCM.

Secondo quanto è dato sapere, potrebbe inoltre essere incrociata la banca dati del Ministero dell’Istruzione con quella del Ministero della Salute, in modo tale da agevolare il lavoro delle segreterie scolastiche e rendere i controlli quasi automatici.

Tamponi e organici

Quanto ai tamponi, tutte le categorie sindacali sarebbero concordi nel fornire i tamponi gratuitamente a tutti gli operatori scolastici. E chiedono ancora una volta organici non precari, specie nella scuola dell’Infanzia, dove bisogna garantire la didattica per gruppi stabili. Un tema che abbiamo discusso anche nel corso dell’appuntamento della Tecnica della Scuola Live.

Campagna vaccinale, mascherine, organico Covid

Quanto alla campagna vaccinale, il Ministero conferma l’intenzione di portare avanti soluzioni che massimizzino i vaccinati nelle scuole, tra il personale e gli studenti.

In merito ai DPI, non ci sono previsioni per le FFP2 , il CTS non le ritiene d’obbligo.

Infine la questione degli organici Covid. Saranno destinati 422 milioni al personale aggiuntivo fino a dicembre, laddove l’anno scorso – ricordano dal Ministero – furono elargiti per il personale Covid 350 milioni tra settembre e dicembre.

Educazione&Scuola Newsletter n. 1128


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Agosto 2021 – XXVI Anno

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Notizie
Piano Scuola

Convocata per il 31 agosto una conferenza di servizio dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali con il Ministro sull’avvio dell’anno scolastico 2021/2022

Progetti in collaborazione con il Terzo Settore

Candidature sino al 31 agosto 2021

Emergenza epidemiologica da COVID-19

Disposizioni

Concorso Funzionari MI

Istanze partecipazione entro le ore 18.00 del 27 agosto 2021

Risorse per l’edilizia leggera e l’affitto di spazi

Pubblicate le graduatorie

Istanze contratti a tempo determinato

Presentazione istanze sino al 21 agosto 2021

Avvio in sicurezza A.S. 2021/2022

Protocollo d’Intesa MI – OOSS

Risorse avvio A.S. 2021/2022 in sicurezza

Firmato il decreto di ripartizione

Nuovo Presidente INVALSI

Roberto Ricci nominato nuovo Presidente INVALSI

DL Sicurezza Scuola in CdM

Consiglio dei Ministri, 5 agosto 2021
Norme

Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1260

Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti

Nota 30 agosto 2021, AOODPIT 1259

Convocazione conferenza di servizio dirigenti delle istituzioni scolastiche statali

Nota 24 agosto 2021, AOODPPR 907

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni …

Nota 23 agosto 2021, AOODGCASIS 2567

Aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS)

Nota 18 agosto 2021, AOODPPR 900

Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022

Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021

Decreto Interministeriale 16 agosto 2021, AOOGABMI 265

Ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi, in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza …

Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21

Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)

Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237

Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico

Nota 10 agosto 2021

GPS Sostegno – Previsioni del DM 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione per insegnamento su posti di sostegno acquisiti all’estero. Parere

Nota 10 agosto 2021, AOODGOSV 19407

Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra – Sessione 2021–Reperimento dei …

Avviso 9 agosto 2021, AOODGPER 25187

D.M. 30.7.2021, n. 242. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del …

Avviso 9 agosto 2021, AOODGPER 25261

Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali

Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257

Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”

Avviso 6 agosto 2021, AOODPIT 1198

Esito procedura per la selezione del Direttore della “Scuola per l’Europa di Parma” ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115 e dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 138/2010

Legge 6 agosto 2021, n. 113

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione …

Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 256

Inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022

Nota 6 agosto 2021, AOODGPER 25089

Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021

Legge 4 agosto 2021, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e …

Legge 4 agosto 2021, n. 116

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Avviso 4 agosto 2021, AOODGOSV 18961

Partecipazione alla procedura per l’affidamento di olimpiadi/progetti. (cap.1331/ pg.4)

Circolare Ministero Salute 4 agosto 2021, DGPRE 35309

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Avviso 3 agosto 2021, AOODGOSV 18880

Individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” – Anno scolastico 2021/2022
Rubriche

in Bacheca della Didattica

Controllo del Green pass nelle Istituzioni scolastiche

di Leon Zingales, Dario Tumminelli e Massimo Pagano

Certificazione verde per il personale della scuola

di Francesco G. Nuzzaci

La presenza (sempre) o la salute?

di Gabriele Boselli

Ricorsi a futura memoria contro il Green Pass

di Francesco G. Nuzzaci

Superficialità e disubbidienza

di Enrico Maranzana

Assegno di ricerca e Tirocinio Formativo Attivo

di D. Tumminelli, L. Zingales e M. Pagano

Collaborazione professionale e collegialità significativa

di Emmanuele Roca

Diritti e tutela di tutti nella scuola post pandemia

di Domenico Ciccone

Prime considerazioni sulla certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico

di Francesco G. Nuzzaci

Primo limitare i danni

di Maria Grazia Carnazzola

Si parla sempre di scuola…

di Francesco Lorusso

Dall’informativa preventiva alla successiva

di Cettina Calì


in Europ@ Fondi Strutturali di Fabio Navanteri


in Tiriticcheide di Maurizio Tiriticco

L’odio verso le donne

di Maurizio Tiriticco

Valutare come e perché

di Maurizio Tiriticco

Dell’Invalsi e…

di Maurizio Tiriticco
Rassegne a cura di Fabio Navanteri

Stampa

Sindacato

Gazzetta Ufficiale

Collegio docenti: in presenza o a distanza? Facciamo chiarezza

da La Tecnica della Scuola

Il collegio dei docenti è l’organo collegiale per eccellenza della scuola chiamato all’inizio di ogni anno scolastico a formulare o rivedere l’offerta formativa dell’istituzione in relazione a quelli che sono gli indirizzi del dirigente scolastico.

Dopo un anno d’incontri a distanza, per l’anno scolastico 2021/2022, a seguito dell’avvio del piano vaccinale nazionale, il Ministero dell’Istruzione, auspicando il servizio scolastico in presenza, ha dettato delle disposizioni che obbligano tutto il personale a esibire il green pass o il tampone negativo per accedere nei locali scolastici.

Collegio dei docenti

Il primo organismo cui va applicata tale disposizione è il collegio dei docenti, che dovrà riunirsi per avviare l’anno scolastico; su tale convocazione molti docenti si chiedono se vada eseguito in presenza o a distanza.

In merito le disposizioni da seguire sono di carattere generale e nello specifico, qualora si dovesse effettuare la seduta, in presenza è necessario:

  • Mantenere la distanza di almeno un metro.
  • Usare la mascherina
  • Disinfettare le mani

Se la seduta dovesse essere effettuata a distanza la scuola dovrà indicare la piattaforma con la quale collegarsi.

In molti casi i dirigenti stanno operando in modo concreto e, a salvaguardia della salute dei docenti, hanno convocato i dipartimenti in presenza nel rispetto delle norme di cui sopra e il collegio a distanza.

Inizio anno scolastico 2021/22 in presenza e sicurezza: le disposizioni

da La Tecnica della Scuola

Confusione e perplessità. A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico 2021/22 non si placano i dubbi e le perplessità sul rientro a scuola. Non sono bastate le disposizioni ministeriali per soddisfare i quesiti e i dubbi di dirigenti, insegnanti, personale ATA e famiglie.

In questo clima di incertezza, come occorre comportarsi per difendersi dal contagio?

Il Governo, al fine di garantire l’inizio delle attività didattiche in presenza e in sicurezza, ha emanato il decreto 111 del 6 agosto 2021.

Cosa dice il decreto

In merito all’avvio del nuovo anno scolastico, il Decreto nel suo primo articolo detta “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche”.  I temi cruciali sono quelli del green pass, dell’utilizzo della mascherina, della distanza di sicurezza, del divieto di accesso in caso di alte temperature.

Green pass fondamentale

Il requisito imprescindibile per l’inizio del nuovo anno scolastico è proprio il green pass. Il Decreto evidenzia la necessità del possesso, da parte di tutto il personale scolastico, della certificazione verde COVID-19, specificando come tutti i docenti e personale ATA siano tenuti a esibirlo. I soggetti esenti alla vaccinazione, sulla base di certificazione medica, sono tutelati dal comma 2 del primo articolo del decreto, ma dovranno effettuare, nelle 48 ore precedenti, il tampone rapido attestando così l’effettiva negatività.

L’uso della mascherina

Fastidiosa ma necessaria, la mascherina rimane uno degli strumenti fondamentali per prevenire il contagio. Il Decreto rende obbligatorio tale dispositivo per tutto il personale scolastico e studenti, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per gli alunni disabili o con patologie respiratorie. L’utilizzo della mascherina è inoltre esentato per lo svolgimento delle attività sportive.

Distanza di sicurezza

Il Decreto conferma la distanza di un metro tra i banchi degli alunni, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Su tale punto La CSL Scuola ha espresso i propri dubbi sulla validità di tale sistema di sicurezza: un metro di distanza è sufficiente per qualsiasi attività didattica che si svolge in classe come ad esempio il canto o la lettura ad alta voce?

Accesso vietato

Nel Decreto vengono anche chiarite le modalità di accesso alla scuola da parte di alunni, docenti e personale ATA:

  • Alunni: non possono accedere con una temperatura superiore a 37,5, che deve essere preventivamente misurata dai genitori
  • Docenti e personale ATA: non possono accedere senza green pass o tampone effettuato nelle precedenti 48 ore.

Inizio Scuola, formazione docenti sul Covid, chi e come farla?

da La Tecnica della Scuola

Gli insegnanti devono formarsi e aggiornarsi non solo sulle metodologie didattiche innovative e digitali, in relazione all’ipotesi, ad esempio, che in questo nuovo anno scolastico si possa ricorrere ancora una volta alla DaD, come abbiamo riferito in un articolo precedente in relazione al Piano scuola; ma in generale dovranno formarsi sulle misure di contrasto all’epidemia. Lo stabilisce il Protocollo di sicurezza emanato dal MI in accordo con le sigle sindacali.

Si legge infatti nel protocollo: è prevista la formazione e l’aggiornamento, in materia di Covid, per il personale scolastico.

SCARICA IL DL 111 DEL 6 AGOSTO

SCARICA LA NOTA AGGIUNTA AL VERBALE DEL CTS

SCARICA IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

SCARICA LA NOTA ESPLICATIVA 

Come dovrà avvenire la formazione docenti in materia di Covid?

La prima cosa da chiarire è che la formazione dovrà avvenire con cadenza periodica, in quanto le misure anti Covid, come abbiamo potuto apprendere dagli anni scorsi, non sono qualcosa di dato una volta per tutte, ma cambiano con il cambiamento delle condizioni epidemiologiche del Paese.

Ecco perché il Governo e il Ministero dell’Istruzione hanno previsto:

  • dei Tavoli di discussione permanenti presso gli USR,
  • degli help desk online,
  • delle conferenze di servizio tra Usr e dirigenti scolastici,
  • dei video-tutorial per docenti e famiglie,

tali che le scuole abbiano dei punti di riferimento per la risoluzione delle criticità e delle fonti informative efficienti cui attingere in fatto di strategie di contenimento del contagio da Covid-19 e messa a punto delle misure.

La domanda è: a che punto siamo con questi strumenti di informazione e comunicazione? Già mercoledì 1 settembre i docenti inizieranno a ricevere indicazioni sufficienti per iniziare l’anno scolastico in sicurezza?

In realtà i nodi da sciogliere sono ancora numerosi, primo fra tutti quello relativo al Green pass per il personale scuola e per quello esterno che, pare, sia esente dalla certificazione verde, come riferiamo in un pezzo precedente; o quelli riguardanti lo screening della popolazione scolastica.

Il Patto di corresponsabilità educativa

Un’altra questione correlata a quella della formazione docenti sul Covid è poi quella relativa al Patto di corresponsabilità educativa, che sempre il protocollo di sicurezza chiede venga aggiornato.

Leggiamo nel documento ministeriale: ogni istituto scolastico provvederà a integrare e aggiornare il Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza.

Va da sé che il Patto debba essere aggiornato anche sulla base delle ultime disposizioni di legge in tema di Covid. Quanto prima si farà chiarezza su tutti gli aspetti ancora irrisolti dell’inizio scuola, quanto prima anche le famiglie potranno avere maggiore consapevolezza di come sarà il prossimo anno scolastico per i propri figli, a partire dalla preoccupazione circa la didattica a distanza, che molti genitori vorrebbero scongiurare, ma che resta ancora oggi un’ipotesi sul tavolo, come abbiamo più volte spiegato.

Insomma, una delle indicazioni che non potranno mancare nel nuovo Patto di corresponsabilità educativa riguarderà la DaD. Quando vi si ricorrerà? A quali condizioni? Secondo quali criteri precisi? Le famiglie si aspettano che quest’anno la normativa in fatto di DaD sia inequivocabile, non soggetta alle scelte di un presidente di Regione o di un Dirigente.

Inizio scuola, a settembre il Piano estate fase 3. Novità su compensi e su Green pass

da La Tecnica della Scuola

Le attività di recupero degli apprendimenti e della socialità del Piano Scuola d’estate giungono alla loro fase 3, quella di settembre. Mercoledì 1 si parte.

A seguire la Faq del Ministero dell’istruzione che chiarisce il tipo di attività previste dal Piano.

Quali tipologie di iniziative possono essere realizzate nella III fase (settembre 2021) della scuola d’estate?

La III Fase ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica.

Si possono a tale fine ipotizzare, ad esempio, attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti specificatamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es. sportelli autismo).

È, inoltre, auspicabile affrontare tematiche legate al rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche autogestiti dagli studenti (in base all’età) e supervisionati da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

Green pass

Durante lo svolgimento delle attività del Piano Estate, chi dovrà esibire il Green pass? Tutto il personale scolastico. Non gli alunni. Lo chiariamo in un articolo precedente.

Tuttavia, se i responsabili delle attività non fossero a pieno titolo docenti, ma personale esterno alla scuola, magari operante per il tramite delle cooperative, questi soggetti non rientrerebbero nell’obbligo di Green pass. Resta inteso che, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente di ciascuna scuola potrebbe comunque prevedere un sistema di screening su questi lavoratori e sui lavoratori fragili, per garantirne la sicurezza: è quanto è emerso dall’ultimo incontro tra Ministero e sindacati.

Compensi insegnanti

Il tema del compenso degli insegnanti per le attività previste dal Piano scuola d’estate è controverso. Se infatti il Dl Sostegni bis aveva chiarito che nessuna remunerazione aggiuntiva era prevista per i docenti, le linee guida del 6 agosto emanate dal Ministero dell’Istruzione sembrerebbero capovolgere la precedente disposizione.

Ecco cosa spiega il sindacato Flc Cgil in merito, nel fascicolo sul rientro in classe.

SCARICA IL PIANO SCUOLA 2021/2022

SCARICA IL FASCICOLO FLC-CGIL

Nel documento del MI si afferma con chiarezza che “Gli interventi e le azioni dettagliate nel Piano Estate saranno implementate nel limite delle ingenti risorse disponibili a legislazione vigente, conseguenti ai diversi interventi normativi richiamati”. Detto altrimenti, il personale scolastico che a partire dal 1° settembre dovesse partecipare alle attività programmate sarà retribuito con le risorse aggiuntive che il MI ha messo appositamente a disposizione delle scuole. Tale previsione, però, rischia di contrastare con quanto stabilito all’art. 58 comma 1 lettera c) della Legge 106 del 23 luglio 2021 (cd “sostegni bis”) laddove si afferma che l’attività di recupero e rafforzamento degli apprendimenti dal 1° settembre è da considerarsi come attività ordinaria, quindi senza oneri aggiuntivi.

E ancora:

Ricordiamo che, secondo previsione contrattuale, le attività di insegnamento obbligatorio si espletano nell’ambito del calendario scolastico definito a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007 comma 5 con le integrazioni dell’art. 28 del CCNL 2018) che prevede per quest’anno un avvio delle lezioni tra il 13 e il 16 settembre per la maggior parte delle regioni.

Le altre attività che si svolgono al di fuori del calendario scolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni oppure durante l’anno scolastico in aggiunta all’orario settimanale di lezione (e comunque deliberate dagli organismi collegiali competenti) danno diritto a un compenso accessorio (definito ai sensi dell’art. 88 c. 2 CCNL Scuola 2007).

SCARICA IL DL 111 DEL 6 AGOSTO

SCARICA LA NOTA AGGIUNTA AL VERBALE DEL CTS

SCARICA IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

SCARICA LA NOTA ESPLICATIVA 

Controllo del Green pass nelle Istituzioni scolastiche

Controllo del Green pass nelle Istituzioni scolastiche: il problema della privacy

di Leon Zingales, Dario Tumminelli e Massimo Pagano

Introduzione del Green Pass: normativa di riferimento

Il punto di riferimento normativo è Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in L. 17 giugno 2021 n. 87) e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105. All’art. 9 si individuano i 3 requisiti richiesti per il rilascio della certificazione verde COVID-19 (chiamata Green Pass):

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Il test antigenico, però, non può essere utilizzato a casa, ma deve essere effettuato da operatori sanitari in un centro riconosciuto dall’autorità sanitaria (es. farmacie). La GP ha una validità di 9 mesi (dalla seconda dose di vaccino) solo se si completa la vaccinazione (2 dosi), ma viene rilasciata alla prima dose con validità dal 15° giorno dalla prima dose fino all’appuntamento per la seconda dose, ma se rilasciata per guarigione ha validità di 6 mesi mentre per test negativo 48 ore.

Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 commi da 1 a 5, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 Certificazioni verdi COVID-19 1.Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; d) test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché’ dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
 
Con il D.L. n.111 del 6 agosto, si inserisce l’art. 9 ter al D.L.  22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, ossia “l’Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.”

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la Green Pass per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo un obbligo di ‘possesso’ e un dovere di ‘esibizione’ della certificazione verde.

Art. 1 comma 6 D.L. n.111 del 6 agosto Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di  quello  universitario  è  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.  4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell’infanzia nonché’ delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.  Con circolare del  Ministro  dell’istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a  campione  con  le  modalità individuate dalle università.  5. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
Approfondimento: il green pass ed il Regolamento Europeo Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che modifica il comma 8 dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, evidenzia che «le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954».  Si tenga conto che il regolamento (UE) 2021/953, recita al n.36 “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.” Non è banale pronunciarsi sul seguente presunto sillogismo: poiché il green pass si applica solo se compatibile con il regolamento UE, e dal momento che detto regolamento esplicita che non si possano fare discriminazioni nei confronti dei soggetti che hanno scelto di non vaccinarsi, ecco che il pass si rivelerebbe illegittimo. La veridicità di questo assunto sarà oggetto di esplicite pronunce associate ai ricorsi già esistenti, tenendo però in considerazione che l’art. 11 del Regolamento (UE) 2021/953 precisa che resta «salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica». In questo senso è significativa la pronuncia del Tar del Lazio che in data 24 agosto ha rigettato la prima richiesta di blocco presentata in merito al provvedimento del governo con fissazione per la trattazione collegiale della controversia nella camera di consiglio del prossimo 6 ottobre. Il giudice, evidenziando che “forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo” e che dello stesso è prevista l’entrata in vigore a decorrere dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021″, ha sottolineato che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario” D’altro canto non si può nascondere lo scalpore provocato dal documento pubblicato in data 31 luglio dall’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale (vicino a Magistratura Democratica) dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass”.

Controllo del green pass e privacy: problematiche esistenti

Nell’ambito del Nel comma 10 dell’Art. 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021 concernente convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 è esplicitamente evidenziato che, relativamente al Green Pass, è stato rilevante il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 comma 10 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché’ tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Il Garante aveva già esplicitamente evidenziato che la vaccinazione non può, nelle more di un esplicito intervento legislativo, essere considerata come condizione d’accesso ai luoghi lavorativi.

FAQ Garante della Privacy La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni? Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Contestualmente aveva già chiarito come il Dirigente scolastico, da datore di lavoro, non possa chiedere ai propri dipendenti informazioni concernenti l’avvenuta vaccinazione ovvero ricevere tale comunicazione dal medico competente.

FAQ Garante della Privacy Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? No. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.
Faq Garante della Privacy Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? No. Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008)

 Tenendo conto di quanto evidenziato dal Garante della Privacy, è stato pubblicato, con nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, il parere tecnico del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari concernente il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in base al quale l’obbligo di verifica del possesso del green pass sia a capo del Dirigente scolastico mediante utilizzo di apposita applicazione.

Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”  Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).

L’applicazione che deve essere utilizzata è VerificaC19, ed è sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, per consentire il processo di verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Tale applicazione, unica utilizzabile per contemperare l’orientamento del garante della privacy, consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19 e rivela autenticità e validità della Certificazione. In seguito alla verifica vengono mostrati nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa, secondo le regole di cui all’Allegato B del suddetto DPCM. VerificaC19 deve essere installata in un dispositivo mobile, e permette di verificare le certificazioni anche modalità offline. Poiché l’App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, in caso di smarrimento ovvero furto non esistono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. L’App in oggetto deriva dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU).

Poiché VerificaC19 non consente di rivelare la scadenza del Green Pass, si determina una complessità operativa evidente nell’utilizzo nelle Istituzioni scolastiche. Non a caso si prevede l’utilizzo di una piattaforma web per un celere controllo del green pass per il personale scolastico che, comunque, sic stantibus rebus, non è esistente.

Malgrado la difficoltà dell’utilizzo di un tale strumento nelle istituzioni scolastiche, è facile verificare come possa egualmente avvenire una violazione della privacy. A titolo meramente esemplificativo, si considera di un dipendente con green pass due volte non valido a distanza di breve periodo. E’ facilmente evidenziabile come si possano trarre ovvie conclusioni sullo stato di non vaccinazione del dipendente, come schematizzato nella seguente tabella.

DIPENDENTE XXXXXXXXX
DATAESITO CHECK GREEN PASSRISPETTO PRIVACY
Settimana 1 Lunedì e giorni seguenti                      ValidoPrivacy conservata
Settimana 2 LunedìNon ValidoPrivacy conservata Nessuna inferenza può essere formulata. Sono valide le seguenti possibilità: Scadenza green pass poiché passati 6 mesi dalla guarigione;Scadenza green pass poiché passati 9 mesi dalla seconda dose;Scadenza green pass poiché cessata validità intervallo tra le due dosi;Scadenza green pass poiché trascorse 48 ore di validità tampone
Settimana 2 Mercoledì e giorni seguentiValidoPrivacy conservata
Settimana 3 LunedìNon ValidoPrivacy non conservata L’unica possibilità è scadenza validità tampone, ergo dipendente non è vaccinato.

Bibliografia

  • Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 commi da 1 a 5, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
  • Decreto-Legge. 6 agosto 2021, n.111;
  • Regolamento (UE) 2021/953;
  • Tar Lazio, sez. I, 24 agosto 2021, n. 4453;
  • Documento pubblicato in data 31 luglio dall’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale dal titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass”;
  • Faq garante privacy https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq;
  • Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, del Capo Dipartimento Dott. Stefano Versari;
  • Regolamento 2016/679 (EU).

Dante e la creazione dell’italiano letterario

Dante e la creazione dell’italiano letterario.
La lectio del linguista Luca Serianni apre
la XVIII edizione del Festival della Mente

Inaugura la XVIII edizione del Festival della Mente di Sarzana (3-5 settembre), venerdì 3 settembre alle ore 17.15 in piazza Matteotti, la lectio Dante e la creazione dell’italiano letterario del linguista Luca Serianni, membro dell’Accademia dei Lincei, della Crusca, dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Arcadia.

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, non poteva mancare al festival una riflessione su come la Divina Commedia abbia costituito il fondamento e l’origine della lingua della nostra letteratura.

È corretto affermare che la lingua italiana nasce con Dante? In realtà vari idiomi volgari della penisola, e in particolare il fiorentino, che è alla base dell’italiano moderno, avevano già da molti decenni rappresentazione scritta. Ma con la Commedia di Dante tutto cambia. Alighieri ha introdotto molte parole ed espressioni che ora sono di uso corrente: da “cigolare” a “muso”, da “molesto” fino a “fertile”; ha inventato un nuovo metro, la terzina dantesca appunto, con un gioco di rime fondato sul numero tre e prolungabile all’infinito, e, attingendo al mondo classico, a quello biblico e all’esperienza personale, ha ampliato considerevolmente il repertorio delle similitudini, rendendole uno strumento tipico dei poeti. Inoltre, ha adeguato il lessico al cammino delle Cantiche, dalle espressioni più colorite e, a volte, triviali dell’Inferno, ai versi aulici del Paradiso.

L’evento si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete”, sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Ministero della Cultura.

Luca Serianni è direttore delle riviste Studi linguistici italiani e Studi di lessicografia italiana. Si è occupato

di vari argomenti di Storia linguistica italiana, dal Medioevo ad oggi con particolare attenzione per la grammatica, i linguaggi settoriali, l’italiano dell’Ottocento e la lingua letteraria (prosa e poesia). È autore di diversi libri: ha scritto una fortunata grammatica (1988), più volte ristampata come garzantina (L’italiano). Gli ultimi pubblicati sono Il verso giusto. Cento poesie italiane (Laterza, 2020) e Parola di Dante, Il Mulino (in uscita il 2 settembre).

Nota 31 agosto 2021, AOODGEFID 28382

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado
LORO SEDI
E, p.c. Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’ Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle d’Aosta
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali

OGGETTO: Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – anno scolastico 2021- 2022.