“Scuola Attiva Kids” per le scuole primarie

Lunedì, 4 ottobre alle ore 17:00, in collaborazione con Sport e salute S.p.A. si svolgerà il webinar di presentazione del progetto “Scuola Attiva Kids” per le scuole primarie. L’evento è aperto alla partecipazione del personale docente delle Scuole interessate al progetto al fine di  acquisire informazioni utili alla relativa adesione.

Il webinar si potrà seguire al seguente link, con accreditamento dei partecipanti a partire dalle 16:30.

Reato Non Ostativo: compatibilità in caso di condanne

Reato NON OSTATIVO, compatibilità nella scuola e nel Pubblico impiego in caso di condanne: disamina e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Leon Zingales

Non di rado, nel mondo scolastico, il Dirigente scolastico è chiamato a presidiare delicati passaggi, in sede di controllo delle autodichiarazioni rese dal personale dipendente, con verifiche appurate nei casi in cui si presentino reati e conseguenti sentenze penali passate in giudicato, di insegnanti e/o personale amministrativo, tecnico e ausiliario, inseriti utilmente nelle graduatorie di istituto. Queste, come è noto, sono utilizzate per il reclutamento del personale, dopo la liberatoria per il conferimento di incarichi di supplenza rilasciata dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di riferimento.

In occasione della cosiddetta “presa di servizio” il neo-dipendente è invitato da parte delle segreterie scolastiche a sottoscrivere una serie di dichiarazioni obbligatorie. Tra queste certamente il Dirigente deve presidiare in modo particolare:

  • la dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto o meno a procedimento penale e di avere o non avere riportato condanne e, in caso affermativo,
  • per quali reati non ostativi la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego

Riferimenti normativi

L’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 97 della Costituzione Italiana del 1948 il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Tale principio viene ribadito nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” il cosiddetto “Testo Unico del pubblico Impiego”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001 – Suppl. Ordinario n. 112 e, in particolare, nell’articolo 35, ove è previsto che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

  1. “tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
  2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia per l’accesso al pubblico impiego è il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 04 febbraio 1997, testo aggiornato con modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 19 febbraio 1997.

Le procedure di reclutamento ordinario sono avviate da ciascuna amministrazione sulla base di un documento di programmazione triennale del fabbisogno, redatto ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a cui seguono, per quanto riguarda le amministrazioni che fanno capo al Governo centrale, le richieste per l’autorizzazione a bandire e ad assumere indirizzate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Questi ultimi svolgono un’istruttoria sulle richieste presentate, volta a verificare la disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche delle singole amministrazioni, il rispetto dei vincoli finanziari previste dalla normativa vigente, la coerenza con le politiche di Governo.

L’autorizzazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoposto a verifica di regolarità amministrativo-contabile e alla registrazione della Corte dei conti.

Per alcuni comparti la procedura di autorizzazione ad assumere sopra descritta non trova applicazione, in particolare, per i comparti Scuola ed AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica). In tali casi, l’autorizzazione ad assumere avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e di quello dell’economia e delle finanze. Per la lettura integrale si rimanda al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/concorsi-ed-assunzioni

Nello specifico

per quanto riguarda il personale scolastico (docenti, educatori e personale amministrativo, tecnico e ausiliario) esiste tutta una serie di decreti ministeriali che richiamano i requisiti generali per l’accesso, culturali e di servizio per l’inserimento nelle graduatorie di istituto (GI). L’ultimo aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è avvenuto con il Decreto Ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017 “Riapertura graduatorie d’istituto II e III fascia personale docente ed educativo”. Nel dettaglio art. 3 “requisiti generali di ammissione” al comma 2 lettera c) e d) stabilisce che:

DM 374/2017 art. 3 comma 2 lettera d) << c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;>>

Per quanto riguarda il punto focale ovvero la lettera d) è l’art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16 che norma le tipologie di reato. Questo articolo è stato successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poi trasfuso nel Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235  “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 04 gennaio 2013

Art. 1 comma 1 e 2 Legge 18 gennaio 1992, n. 16 << c 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. c 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.>>

Dalla lettura integrale del sopracitato articolo, non passa inosservato che tale elenco non è certamente esaustivo. A quest’ultimi reati si aggiungono certamente quelli che, anche se non espressamente menzionati nella sopracitata legge, non consentono nel modo più assoluto l’instaurazione del rapporto di impiego con pubblica amministrazione. A titolo di esempio, essi riguardano tutte le tipologie di reati commessi a sfondo sessuale in danno dei minori: pedofilia, pornografia minorile, pedopornografica,  sfruttamento sessuale dei minori etc., ovvero tutti quei i reati ricompresi agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.

Si precisa che l’articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” introducendo l’articolo 25 bis in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. L’articolo in questione prescrive che: “il soggetto che intenda impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” ancora prima dell’assunzione in servizio, il dirigente scolastico deve obbligatoriamente richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona che intende impiegare “al fine di verificare l’esistenza delle condanne per taluno dei reati articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).” Per la lettura integrale si rimanda al link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto. Le segreterie scolastiche, prima ancora della stipula del contratto di lavoro, devono controllare le dichiarazioni rese dai candidati inseriti utilmente nelle graduatorie.

L’articolo 7, comma 4 lettera a e c) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.” applicabile al solo comparto docenti con contratto a tempo determinato, prevede che nell’istanza di partecipazione prodotta da ogni aspirante, lo stesso dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6, che rinvia alle condizioni ostative citate nel D.lgs n. 235/2012 e nella lettera c), le eventuali condanne penali riportate. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.

DM 374/2017 art. 3 comma 2 lettera d) <<Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;

c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; >>

È pacifico che, nelle more dell’acquisizione del certificato del Casellario giudiziario, essendo il Dirigente scolastico un datore di lavoro del pubblico impiego, in sede di controllo delle autodichiarazioni rese, acquisisce dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di inesistenza dei reati indicati dall’art. 25 bis del d.P.R. n. 313/2002

Alla luce di quanto sopra riportato, allo stato attuale si possono presentare 4 tipologie di casi:

  1. Dipendente che dichiara correttamente di avere riportato condanne per reato non ostativo, nel caso di reati penali irrilevanti. Il Dirigente scolastico in una apposita memoria scritta e riservata, da inserire nel Fascicolo Personale del dipendente dà conto della valutazione compiuta, prende atto della dichiarazione resa e da luogo di non aver posto in essere alcuna iniziativa, poiché il reato è considerato non ostativo all’assunzione di un pubblico impiego. Ad esempio un reato di truffa o ancora una condanna emessa all’esito di patteggiamento (artt. 444 e 445 c.p.p.) è sottratta agli obblighi dichiarativi sulla base del D.P.R. n. 313/2002 “Testo Unico sul Casellario giudiziario” e non sono considerati reati escludenti.
  2. Nel caso opposto ovvero quando il dipendente dichiara di avere riportato condanne per reato ostativo, non si può dar luogo al contratto di lavoro e lo stesso non può essere stipulato.
  3. Il dipendente non dichiara di aver riportato una o più condanne per reato non ostativo. In quest’ultimo caso il Dirigente scolastico dovrà valutare l’opportunità o meno, caso per caso, se trasmettere gli atti all’Ambito Territoriale di riferimento in merito all’addebito da contestare, ovvero di non aver comunicato il reato avendone obbligo, aprendo così un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quaterlettera b) del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente segnala la notizia di reato alla Procura della Repubblica.
  4. Il dipendente non dichiara di aver riportato una o più condanne per reato ostativo. Si dà luogo alla pronuncia di decadenza dall’impiego e non a licenziamento disciplinare, in base a recente giurisprudenza (Cass., n. 18699/2019). Il dirigente deve segnalare il fatto alla Procura della Repubblica.

Come si può ben comprendere da questa disamina, nessun caso proposto, se non quello in cui si dichiara correttamente il proprio stato, prevede una soluzione semplice. È opportuno in questa sede argomentare meglio il caso proposto n. 3, in cui il mendace non dichiari ovvero, volutamente o non, ometta di dichiarare di aver riportato una o più condanne per reato non ostativo ovvero procedimenti penali di scarso rilievo. Sia la giurisprudenza, (vedi sentenza TAR Ancona, n. 636/2014), ma anche la dottrina (cfr. Capaldo-Paolucci, Il diritto per il dirigente scolastico, Spaggiari, 2013), sono concordi nel ritenere che si proceda alla segnalazione della notizia di reato senza tuttavia adottare dei provvedimenti di esclusione dalla graduatoria. Anche il Tribunale di Modena, sezione lavoro con sentenza n. 2715 del 24 luglio 2018, precisa che: “non si rileva che i reati di cui alle sentenze non riguardino quelli indicati nella contrattazione collettiva, abbiano a oggetto reati risalenti nel tempo e siano privi di pertinenza  con i requisiti generali di ammissione previsti nel bando, poiché da un lato, il bando di concorso per l’ammissione alla graduatoria non limita l’obbligo di dichiarazione delle condanne penali solo con riferimento ad alcuni reati e non ad altri e dall’altro non pone un limite alla loro commissione”. E’ opportuno citare per completezza della trattazione la recente giurisprudenza della Cassazione penale (Cass. Pen. n. 20068/2015; Cass. Pen. n. 19954/2016 e Cass. Pen. n. 6673/2016) secondo la Corte l’estinzione del reato opera “ispo iure”, si potrebbe ritenere irrilevante la mancata dichiarazione di un precedente ancora risultante nel certificato del casellario giudiziario ma di fatto già estinto.

Risultano essenziali anche due recenti contributi, richiamati nella bibliografia, scritti da Leon Zingales e Maria Grazia Antinoro.

Conclusioni

Alla luce della normativa esposta, di indubbia complessità, nel caso di dichiarazioni mendaci aventi come oggetto precedenti penali irrilevanti, non ostativi al rapporto di pubblico impiego, in sede di istanze/domande di inserimento/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali a cui attingere per il reclutamento ai fini della stipula di contratti a tempo determinato, cosiddetta “supplenza”, è sempre buona prassi concordare preventivamente con l’Ufficio Scolastico Regionale – USR o in alternativa con il Dirigente dell’Ambito Territoriale di riferimento la linea comune di condotta.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 97
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487, “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 693
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • LEGGE 18 gennaio 1992, n. 16
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267,
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
  • DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
  • DECRETO MINISTERIALE n. 374 del 01 giugno 2017 “Riapertura graduatorie d’istituto II e III fascia personale docente ed educativo”.
  • ORDINANZA MINISTERIALE n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola.
  • CORTE DI CASSAZIONE sezione Penale sentenze n. 20068/2015; Cass. Pen. n. 19954/2016 e Cass. Pen. n. 6673/2016
  • Leon Zingales e Maria Grazia Antinoro, Discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario, 28 febbraio 2021, Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X;
  • Leon Zingales e Maria Grazia Antinoro, Discordanze tra autocertificazione e casellario giudiziario nelle istituzioni scolastiche: ricognizione normativa, Amministrare la Scuola, N.6 giugno 2021, ISSN 2035-1348;

Sitografia

Un sistema senza identità

Un sistema senza identità

di Stefano Stefanel

            Si è avviato da poco il terzo anno scolastico toccato dalle misure per il contenimento della pandemia da Covid 19. Il sistema scolastico italiano non è più quello dell’inizio del 2020, che lottava tra innovazione e conservazione mantenendo comunque, nei confronti del digitale, un’assoluta diffidenza, unita però alla spinta verso le sperimentazioni più ardite. Quel sistema scolastico sembrava avere, comunque, tre indirizzi ben precisi che ne facevano una confusa, ma percepibile identità: lotta alla dispersione scolastica, mantenimento di tutti gli elementi conservativi del sistema (esami di stato, libri di testo cartacei, orario rigido, contratti ingessati, progetti slegati dai curricoli, insomma tutto quanto la scuola ci ha mostrato negli ultimi 50 anni), spinta verso pratiche di inclusione. Dentro quel sistema l’innovazione e la ricerca didattica vivevano per spinte avanguardistiche, esperimenti locali, progetti formativi interessanti, ma poco praticati. Invece l’impressione odierna è che il sistema scolastico italiano non abbia più un’identità, anche se confusa, e sia semplicemente un’unione scomposta di indirizzi diversi e di pulsioni contrapposte. Per dare conto di questa impressione mi avventuro in alcune questioni che mi pare siano di attualità.

LA BATTAGLIA DEL (O CONTRO IL) DIGITALE

            L’e-learning ha sempre avuto un alone negativo in Italia e, infatti, penetrava poco e male nel sistema scolastico italiano. I due passaggi dalla didattica sempre e solo in presenza alla Didattica a distanza e, poi, dalla Didattica a distanza alla Didattica digitale integrata sono stati il più grande esperimento formativo della scuola italiana dalla sua creazione. Sfugge pertanto perché di questo grande esperimento formativo non si vogliano conoscere contenuti, perimetri e risultati, ma si agisca in maniera assolutamente contorta vietando la Didattica a distanza anche in  forma sperimentale (e confliggendo proprio con le leggi che autorizzano azioni di innovazione e sperimentazione) addirittura attraverso una legge dello stato e contemporaneamente finanziando enormi progetti di didattica digitale (per ogni progetto dei Curricoli digitali finanziato sono garantiti 180.000 euro). Quello che pare chiaro, ma incredibile, è che non si vuole tenere conto dei passi avanti fatti dalla didattica digitale, che da un lato ha favorito molti studenti e, dall’altro, ne ha fatti sprofondare altri nel baratro delle povertà educative: questo dovrebbe essere un caso di studio non di divieto, per capire in che modo molti studenti siano stati favoriti dalla didattica digitale per continuare a favorirli e dall’altro per intervenire sugli studenti deboli, con sistemi un po’ più scientifici del “tenetene conto” ministeriale della fine dello scorso anno scolastico.

            Solo un sistema scolastico senza indirizzo compie azioni così contraddittorie: mentre da un lato conduce una battaglia contro la didattica digitale, dall’altro lato la finanzia copiosamente, attivando anche convegni e percorsi di formazione che mostrano i vantaggi possibile di una vera didattica a distanza, che non sia la parodia delle interrogazioni, dei compiti in classe e delle lezioni frontali fatte via video. Tra l’altro mentre gli esperti ministeriali spingono a integrare didattica in presenza e didattica digitale, gli uffici scolastici periferici vigilano attenti affinché tutto avvenga sempre e solo in presenza. Questo accade dentro una cornice di finanziamenti in cui è chiaro che ciò che importa è come si rendicontano i soldi ricevuti, non come si certificano i risultati raggiunti. Così nelle scuole arrivano montagne di soldi non facili da spendere, perché le piattaforme digitali, in cui tutto va rendicontato, sono uno strumento “nemico” di controllo. Moltissime scuole non presentano alcuna domanda per fondi PON, PNSD, Monitor 440, Povertà educative, Piano estate, ecc. per paura di dover poi sottostare alle rendicontazioni con piattaforme ostili e complesse, revisori dei conti interessati al formalismo della documentazione e non ai risultati dell’azione, segreterie che sconsigliano le progettualità perché le considerano ostacolanti il compito storico-burocratico che devono portare avanti.

UN SISTEMA CHE SI DISTRAE

            Una cosa che fa sinceramente impressione è vedere la velocità con cui il sistema scolastico si distrae da compiti che nell’immediato lo appassionano. Sembra quasi che ci sia un limite di un paio di mesi per l’attenzione massima delle scuole ad un problema.

            Accade così che il Ministero abbia già fissato le date dell’esame di stato conclusivo dei due cicli, ma non abbia detto come si farà. Dopo due anni di esame senza scritti dovrebbe essere chiaro a tutti che gli scritti del passato servivano solo a perdere del tempo. Ci sono però le case editrici e le associazioni professionali delle varie discipline che spingono per il ritorno degli esami scritti: le prime perché dovrebbero sennò riformare i libri di testo (tutti tesi verso l’esame e quindi ostili al concetto di curricolo, visto che i libri di testo possono accompagnare solo programmi) e questo costa molto e non fornisce alcuna certezza di incassi futuri; le seconde perché vogliono preservare la dignità delle discipline costringendo gli studenti a scrivere qualcosa su di loro durante il caldo di giugno. Poiché penso sia chiaro come la penso e poiché penso sia altrettanto chiaro che in Italia moltissimi non la pensano come me, l’unica cosa è attendere che il sistema scolastico italiano scelga tra l’innovazione (con un esame di stato simile alla tesi di laurea) e la conservazione (esame lungo, difficile e faticoso dove non viene mai bocciato nessuno, “tanto rumor per nulla”). Poiché le due idee si contrappongono e non sono applicabili contemporaneamente servirebbe uno sforzo per uscire dall’emergenza e darsi un indirizzo, ma l’impressione è che le due tendenze siano desinate a convivere fino alla fine dell’inverno e poi qualcosa verrà deciso, senza prendere comunque una posizione precisa.

            Ma accade anche che sulla nuova scheda di valutazione per obiettivi della scuola primaria e sull’introduzione dell’educazione civica come materia trasversale in tutti gli ordini di scuola si sia assistito a folate formative e a slanci sperimentali che paiono già terminati. La nuova scheda di valutazione prevedeva due anni di sperimentazione nelle scuole: presto però arriva la terza scheda sperimentale dopo le due dello scorso anno e la sperimentazione è così già finita. Ci sono state un po’ di “fiammate” invernali, ma ora tutto sembra assopito, anche se molti obiettivi sono contenuti, le schede hanno assunto il non leggibilissimo “effetto lenzuolo” e abbondano gli aggettivi “appiccicati” agli obiettivi, che ne snaturano il senso.

            C’è poi la vicenda, che dovrebbe essere incredibile e che invece è sotto gli occhi di tutti, della sospensione da parte del TAR del nuovo PEI con il susseguente convivere di vari indirizzi, tra attesa e volontà di modifica, con un Ministero che ha rivelato di non avere un piano B, mentre le scuole devono già compilare i documenti, perché comunque il processo del sostegno non si può fermare. Per non parlare del piano di formazione delle 25 ore, finanziato a settembre e che deve concludersi a novembre, obbligatorio ma non troppo, con procedure di spesa non modificate e segreterie interessate solo alle scadenze e non all’effettivo svolgimento di un servizio formativo necessario.

            Possiamo anche citare la personalizzazione dei percorsi degli Istituti professionali introdotta nel 2019 e che non va a regime, non desta interessa, non modifica le modalità progettuali e valutative degli istituti professionali, dentro la loro grande crisi vocazionale, che fa il paio con la crisi occupazionale del paese, laddove spesso le tanto sbandierate nuove professioni sono nient’altro che una corsa verso il precariato a vita.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA AD EDILIZIA IMMUTATA

            Il sistema scolastico italiano ha trovato un grande punto di congiunzione intergenerazionale nella transizione ecologica. Sulla questione mi pare che il “bla,bla,bla” lo diciamo tutti, Greta Thunberg e Vanessa Nakate incluse, anche perché non si mette mai in rapporto la transizione ecologica con la perdita di tantissime professioni a favore di altre,  che saranno governate però dalle multinazionali, visto che gli Stati la transizione ecologica la devono comunque appaltare a qualcuno. In tutta questa questione, che unisce tutti e che tutti ci trova concordi, si vede perfettamente come il sistema scolastico italiano non abbia alcuna identità. Credo sia evidente che in almeno il 60% (se non di più) degli edifici scolastici italiani quel tipo di transizione non sarà possibile. Però, invece di avere un piano di edilizia scolastica che abbatta le scuole “non transitabili” ecologicamente e le ricostruisca nuove e belle, si continua a puntare sulle manutenzioni ordinarie o straordinarie che rifanno le scuole così come sono state pensate e progettate 50, 70 o anche 100 anni fa. Per poi magari mettere qualche pannello sul tetto e un po’ di striscioni verdi sulle vetrate.

            Un piano nazionale di edilizia scolastica che abbatta gli edifici vecchi, cancelli tutte le locazioni che costringono molte scuole soprattutto nel centro sud dentro edifici non adatti, che sposino l’ecosostenibilità all’antisismicità penso si potrebbe fare con 50 dei 209 miliardi del PNRR. Invece niente, in quel piano c’è sì la banda larga anche per le scuole, anche se non si dice come arriverà sulle scrivanie delle nostre segreterie e alle LIM delle nostre classi, ma non c’è, invece, un’idea cha sia una su come devono essere le scuole del 2050 per stare al passo col mondo che cambia. A nessuno viene in mente di chiedersi come scuole progettate e costruite tra il 1950 e il 1980 possano transitare nella nuova visione ecologica degli edifici, quasi che gli architetti di quel tempo avessero già pensato al 2050-2070.

            Diciamo che è impressionante stare dentro un sistema scolastico che si autocombatte, che nomina sempre l’autonomia e poi schiera le Direzioni Generali per combatterla, che si fonda sui Dirigenti scolastici ma non li valuta e non si fida di loro, che va verso una richiesta flessibile di formazione e istruzione e contemporaneamente sviluppa rigidità esiziali, che dice, insomma, di fare una cosa, ma poi ne fa un’altra.

San Francesco

San Francesco

di Maurizio Tiriticco

Il 4 OTTOBRE è il GIORNO DI SAN FRANCESCO! Ed è stato indicato dal Parlamento italiano nel 2005 quale “solennità civile e giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra le religioni”. Ciò rappresenta una felice occasione per continuare a proporre gli ideali e i valori del Poverello di Assisi e le sue forti scelte di vita. La scelta adottata dal Parlamento offre un’occasione in più per diffondere il suo messaggio. Per certi versi si tratta di una precisazione relativa, visto che già in tanti lo conoscono come fratello, uomo del dialogo, dell’amore per l’altro e per il mondo intero.

Ma perché si celebra il 4 ottobre? Occorre fare un salto nel passato, di appena… ottocento anni!!! Tommaso da Celano, primo biografo del Santo, racconta come Francesco, trovandosi a Foligno insieme a frate Elia, nel 1224, ebbe la predizione della sua morte, che sarebbe avvenuta due anni dopo. Una notte – così racconta il Celano – apparve in sogno a Frate Elia un sacerdote bianco-vestito, di aspetto grave e venerando, che gli disse: “Va, fratello, e avverti Francesco che, essendosi compiuti diciotto anni da quando rinunciò al mondo per seguire Cristo, gli rimangono solo due anni e poi il Signore lo chiamerà a sé nell’altra vita” (Fonti Francescane, 508). La sua data di nascita non è certa, ma alcuni ricercatori indicano come la più probabile il 26 settembre 1182. E morì quindi il 4 ottobre 1226 – secondo altri il 3 – all’età di 44 anni.

Dante Alighieri nel canto XI del Paradiso ricorda Francesco cosi: “Intra Tupino e l’acqua che discende /dal colle eletto del beato Ubaldo, / fertile costa d’alto monte pende, / onde Perugia sente freddo e caldo / da Porta Sole; e diretro le piange / per grave giogo Nocera con Gualdo. / Di questa costa, là dev’ella frange / più sua rattezza, nacque al mondo un sole, / come fa questo talvolta di Gange.  /// Nel crudo sasso Intra Tevere ed Arno / da Cristo prese l’ultimo sigillo / che le sue membra due anni portarno.   /   Ma il suo pecuglio di nova vivanda / è fatto ghiotto, sì ch’essere non puote / che per diversi salti non si spanda…”.

Il crudo sasso è il Monte della Verna, in cui è stato costruito il più famoso dei conventi del Casentino, in Toscana. Ed è tuttora uno dei luoghi più rilevanti del francescanesimo. La fondazione di un primo nucleo eremitico risale alla presenza sul luogo di Francesco che, nella primavera del 1213, incontrò a San Leo, in Montefeltro, il conte Orlando Caetani, di Chiusi nel Casentino. Costui, colpito dalla sua predicazione, volle fargli dono del monte della Verna, a 1128 metri di altezza. Più in alto, a 1283 metri di altezza, si erge il Monte Penna, con una stupenda vista panoramica sul Casentino. Francesco si ritirò sul monte con un gruppo dei suoi ‘fratelli’ nell’estate, appunto, del 1224. La sua intenzione era quella di poter partecipare alla Passione di Cristo. Il Signore lo ascoltò: gli apparve sotto forma di serafino crocifisso e gli ‘donò’ i segni tangibili della sua Passione, le stimmate.

Negli anni successivi sorsero alcune piccole celle e la chiesetta di Santa Maria degli Angeli (1216-18). In seguito, molto più tardi, prospiciente al piazzale del Quadrante, venne costruita la grande basilica, dedicata alla Madonna Assunta, consacrata nel 1568, quindi più volte rimaneggiata. In questa si trova un organo particolare, che ha origini molto antiche: 1586! Fu realizzato da Onofrio Zeffirini di Cortona. In seguito l’organo, nel corso degli anni, subì importanti modifiche ed innovazioni. Nel 1951 fu restaurato e ampliato in onore del grande organista del santuario, Padre Vigilio; un suo ritratto, insieme a quello di Fra’ Achille, ultimo speziale della Verna, si trova nel museo del monastero. Nel 1967 l’organo fu ancora ampliato con l’aggiunta del nuovo Organo Positivo Espressivo, che andò a sommarsi al Grand’Organo e al Recitativo Espressivo. Tutti e tre sono posti all’interno del coro. Con quest’ultimo intervento, il numero dei registri dello strumento passò da 62 a 90 e le canne passarono da 3000 a 5700. Da questi numeri si può ben comprendere che la definizione di monumentale per quest’organo non è niente di esagerato. Per gli appassionati della musica di questo strumento, la sua meravigliosa ‘voce’ è piacevolmente apprezzabile la sera dei mercoledì estivi, che vanno all’incirca dal 10 luglio al 20 di agosto, quando si tiene alla Verna il Festival Internazionale di Musica d’Organo con concerti eseguiti da maestri di fama mondiale. Il convento e l’intero complesso del convento della Verna sono particolarmente suggestivi. E le visite o i pellegrinaggi sono sempre numerosi per tutto l’anno.

Il 18 giugno 1939 San Francesco viene proclamatoda Papa Pio XII, assieme a Santa Caterina da Siena, patrono principale d’Italia. Successivamente, il 24 ottobre 1964, Paolo VI dichiarò San Francesco santo patrono d’Italia e d’Europa.

Settimana Nazionale della Dislessia

Oltre 100 eventi online promossi da 80 sezioni provinciali, attorno ai 5 pilastri della mission di AID: formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia

Dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

L’iniziativa prevede oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da sezioni provinciali e coordinamenti regionali AID in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali ed enti del terzo settore.

Il titolo della manifestazione di quest’anno è “DSA: un mondo in una mappa”: i disturbi specifici dell’apprendimento sono un universo articolato, da conoscere e valorizzare anche attraverso le mappe concettuali, uno dei principali strumenti compensativi utilizzati dalle persone con DSA. AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia.

Le iniziative della settimana nazionale della dislessia 2021 si concentreranno proprio su questi 5 pilastri della mission di AID, per ribadire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente sotto il profilo individuale, sociale e professionale.

Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento con una riflessione ampia, dalla scuola all’università fino alla sfera degli adulti e del lavoro.

Tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021, completamente gratuiti, si terranno in modalità online e approfondiranno i vari aspetti dei DSA attraverso iniziative diversificate: dai laboratori per studenti ai corsi per genitori; dagli spettacoli teatrali ai convegni destinati ai docenti, passando per una serie di eventi rivolti specificatamente agli adulti con DSA in cerca di impiego.

GLI INCONTRI ONLINE: UNA PANORAMICA

Grande protagonista del programma è il mondo della scuola, sia sul versante dell’insegnamento che su quello dell’apprendimento: nella fitta agenda di eventi rivolti a genitori, insegnanti e studenti, spicca l’incontro online organizzato dal Coordinamento AID Caserta-Benevento-Salerno con la docente di psicologia dello sviluppo Daniela Lucangeli: come suscitare la curiosità e l’interesse nell’alunno? Quali memorie si generano quando il bambino apprende con paura e ansia? Al contrario, cosa accade quando lo studente impara con gioia? L’appuntamento, intitolato “L’errore intelligente”, è per martedì 5 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30 su piattaforma Teams.

Sempre in tema di modalità di insegnamento capaci di generare curiosità nello scolaro, la sezione AID di Lecce dedica un incontro all’apprendimento della Lingua e della Storia tramite strumenti innovativi e accessibili. Nello specifico, sarà proposto agli studenti un approccio basato sulle serie televisive e sui fumetti, in grado di agevolare lo studio delle due discipline. L’evento, tenuto dal professore di linguistica Marcello Aprile, si terrà lunedì 4 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Spazio anche allo studio in ambito universitario, con molteplici incontri che intendono fornire ai partecipanti una panoramica sui servizi che gli atenei riservano agli studenti con DSA, e allo stesso tempo offrire una serie di indicazioni sui metodi di studio più efficaci e funzionali. Tra questi, due iniziative in programma per sabato 9 ottobre. La sezione AID di Bologna promuove tre laboratori “Come creare una mappa efficace per lo studio?” per approfondire gli aspetti pratici per studiare in mappa, costruendo collegamenti tra i concetti in modo da essere compresi e memorizzati con semplicità: Il Coordinamento AID Lazio propone, dalle 15.00 alle 18.00, 5 laboratori di meta-cognizione, a cura della professoressa Barbara Sini dell’Università di Torino.

Per approfondire gli aspetti clinici e diagnostici, il coordinamento Emilia Romagna propone martedì 5 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30, l’incontro “Basi neurali e funzionali dei DSA dall’infanzia all’età adulta”, che vedrà la partecipazione di due dei maggiori esperti italiani in tema di disturbi specifici dell’apprendimento, Enrico Ghidoni (neurologo, formatore tecnico AID, vicepresidente comitato DSA e lavoro di AID) e Giacomo Stella (psicologo e fondatore di AID). Obiettivo: fornire una panoramica sulle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo.

È proprio al fine di preparare adeguatamente le persone con DSA alle sfide dell’età adulta che il programma della Settimana Nazionale della Dislessia prevede anche diversi eventi incentrati sull’accesso al mondo del lavoro e sul conseguimento della patente di guida e nautica. In particolare, la sezione AID di Alessandria organizza per giovedì 7 ottobre una “Simulazione di colloquio di lavoro” con l’Agenzia Orienta Lavoro. La sezione AID di Palermo darà invece spazio, sabato 9 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00, ai rappresentanti delle associazioni CONFARCA e UNASCA, che entreranno nel dettaglio delle novità normative in tema di DSA e patenti.

Sono giovani adulti con DSA anche gli attori della Compagnia del Teatro Officina, che venerdì 8 ottobre, a partire dalle ore 20.45, metteranno in scena lo spettacolo “Ci ho le sillabe girate”, una commedia brillante promossa dalla sezione AID di Milano, capace di affrontare con leggerezza i timori e le difficoltà quotidiane delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Per consultare il programma completo e visionare la mappa con tutti gli eventi della Settimana Nazionale della Dislessia, clicca su questo link.

“LO SAI CHE…?”: COLLABORAZIONE AID – EDIZIONI ERICKSON

In occasione dell’evento, torna anche la campagna “Lo sai che…?”, lanciata nel 2018 da Erickson e AID con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla dislessia e sugli altri DSA.

Fulcro della campagna di quest’anno il decalogo “10 cose che una persona con DSA vorrebbe che tu sapessi” illustrato da Antongionata Ferrari. Dieci punti sviluppati per conoscere il mondo dei DSA e per valorizzare i punti di forza e le caratteristiche di tutte le persone con DSA, sfatando pregiudizi e luoghi comuni. Il decalogo sarà veicolati sui canali social e attraverso oltre 50.000 segnalibri disponibili in oltre 200 librerie in tutta Italia.

Completa la campagna, l’incontro online “Dislessia: difficoltà e punti di forza”, un’intervista doppia a Filippo Barbera, insegnante con DSA, e Martina Marcialis, studentessa e vicecoordinatrice del gruppo giovani AID nazionale, in programma il 5 ottobre alle 17 in diretta dal canale YouTube Erickson.

L’ufficio stampa AID è a disposizione per fornire ulteriori materiali di approfondimento sul tema dei DSA nel mondo del lavoro, anche attraverso testimonianze e interviste.

AID: Associazione Italiana Dislessia (www.aiditalia.org)
AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta 18.000 soci e 85 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

Nota 4 ottobre 2021, AOODGPER 30345

Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022.