RAPPORTO LEGAMBIENTE

RAPPORTO LEGAMBIENTE, GILDA: SICUREZZA EDIFICI VULNUS INACCETTABILE

“La fotografia scattata da Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi ritrae, purtroppo, una situazione che si è ormai cristallizzata nel tempo e che conferma per l’ennesima volta l’inaccettabile divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Edifici fatiscenti, che soprattutto nel Mezzogiorno non rispondono ai necessari requisiti strutturali, rappresentano un autentico vulnus del sistema scolastico italiano. La carenza di spazi idonei è, soltanto per citare un esempio, una delle cause del sovraffollamento delle aule, problema atavico della nostra scuola. Ci auguriamo che le risorse del Pnrr stanziate per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole vengano impiegate cum grano salis e che i progetti finanziati vengano poi conclusi”. Così il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta i datidella ventunesima edizione del rapporto ‘Ecosistema Scuola’ presentati oggi.
“Vale la pena ricordare, citando sempre Legambiente nell’edizione precedente dello stesso rapporto, che dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati ma solo 2.121 sono stati portati a termine. A fare da specchio a questi numeri – prosegue Di Meglio – è lo scarto significativo tra le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle opere e la spesa effettiva: a fronte di uno stanziamento totale pari a 3.359.614.000 euro, l’importo complessivo finanziato ammonta a 2.416.370.000 euro mentre la cifra finanziata per i progetti avviati si riduce a 1.415.747.000 euro. Appare evidente, dunque, il corto circuito che si innesca nel percorso compiuto da questi fondi e che, provocando una dispersione di risorse, nega al sistema dell’edilizia scolastica opportunità di crescita e sviluppo. L’auspicio, dunque, – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – è di lasciarci finalmente alle spalle la burocrazia, le incompetenze gestionali e talune criticità  che lastricano di ostacoli la strada seguita dagli enti locali per poter utilizzare al meglio i fondi stanziati”.

Somministrazione farmaci salvavita in orario scolastico

Protocollo organizzativo per la somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico
Profili di responsabilità dirigenziali. Stato dell’Arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Leon Zingales e Federica Maria Pagano

La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34). È bene dare lettura del primo comma dell’art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…». In questi ultimi anni si sta assistendo ad un aumento progressivo di richieste da parte delle famiglie che chiedono interventi mirati per la somministrazione di farmaci salvavita o indispensabili durante l’orario scolastico in modo da garantire ai propri figli una regolare fruizione del diritto allo studio. La somministrazione dei farmaci salvavita in ambito scolastico è riservata esclusivamente a quelle situazioni per le quali il Medico pediatra di famiglia o il Medico di Medicina Generale o ancora  un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie che ha in cura l’alunno/a, valuta l’assoluta necessità di assunzione del farmaco nell’arco temporale in cui l’alunno permane e frequenta la scuola (orario scolastico) e certamente riguardano tutte quelle patologie che metterebbero lo studente a serio rischio per la salute, qualora la terapia e/o farmaci non fossero somministrati. La somministrazione della terapia farmacologica può essere prevista in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche o, al bisogno, in presenza di patologie che possano manifestarsi con sintomatologia acuta. Certamente sono situazioni difficili e complesse da gestire, a volte emergenziali e spesso accade che gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sebbene adeguatamente preparati e formati con appositi corsi ad hoc, preferiscano comunque evitare l’assunzione di responsabilità extra, non indifferenti, spesso a causa della gravità di certe patologie e delle conseguenti situazioni da gestire e, se possono, cercano di evitare ulteriori incombenze. Il progressivo aumento di queste istanze da parte delle famiglie ha dato impulso alle Regioni a sottoscrivere dei protocolli di intesa con le Aziende Sanitarie e le Istituzioni scolastiche, per trovare un punto di incontro, stipulando convenzioni e accordi sulle modalità organizzative per affrontare queste situazioni complesse e delicate.

Per avere un’idea del trend di crescita del fenomeno si invitano i lettori alla consultazione del lavoro prodotto dall’Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola (decreto direttoriale n.14/I del 11 settembre 2012). L’ISTAT e il MIUR hanno realizzato congiuntamente una rilevazione, nell’anno scolastico 2013-2014, sulla somministrazione dei farmaci nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali. Nell’indagine si è posto l’obiettivo di rilevare le richieste e le modalità organizzative adottate dalla scuola per la somministrazione di farmaci ad alunni affetti da patologie croniche. L’indagine, relativa all’anno scolastico 2013-2014, si è svolta tra aprile e giugno del 2014 ed ha ricevuto informazioni da parte di 19.815 scuole, pari al 78 % delle scuole oggetto di indagine. Data di pubblicazione il 16 febbraio 2015, consultabile dal link https://www.istat.it/it/archivio/149389

Il presente lavoro ha, dunque, come scopo quello di approfondire il quadro normativo delle responsabilità che investono la figura del Dirigente scolastico nella direzione responsabile e autonoma dell’istituti scolastici.

Riferimenti normativi

Punto di riferimento sull’argomento sono le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR e il Ministero della Salute. Il MIUR, infatti, con nota prot. n. 2312/Dip/Segr, avente oggetto “Somministrazione farmaci in orario scolastico, congiuntamente e d’intesa con Ministero della Salute, ha trasmesso un documento definito “Atto di raccomandazioni”, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere degli alunni, all’interno della struttura scolastica. Dopo 12 anni, con la successiva Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili”, il Ministero dell’Istruzione – MI, ha nuovamente ricordato, a tutta la comunità scolastica, le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola. Il Consiglio di Istituto gioca un ruolo importante. Qualora nel Regolamento Interno di Istituto non fosse presente un protocollo organizzativo per la somministrazione dei farmaci salvavita a scuola, sarebbe necessario prevedere il prima possibile alla modifica dello stesso e, contestualmente, adottare anche un Protocollo. Il Dirigente scolastico dovrà dare impulso alla modifica del regolamento.

Modalità

È opportuno evidenziare che la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 Linee guida). La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico (anche per eventuale proroga). La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle Aziende sanitarie compenti. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Possono essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici Regionali, specifici moduli formativi per il personale interno, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni di volontariato. In assenza di disponibilità tra il personale interno alla scuola è possibile concedere allo studente, se maggiorenne, l’autorizzazione alla somministrazione; se lo studente è minorenne verrà richiesta specifica autorizzazione da parte dei genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • La famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell’alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell’anno scolastico. La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
  • Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci, successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l’accesso ai locali dell’istituto durante l’orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.
  • Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

Si richiama l’opportunità che la richiesta sia firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, viste le ultime pronunce giurisprudenziali in merito al diritto all’informazione dei genitori da parte dell’istituzione scolastica. Certamente il Dirigente scolastico, acquisita l’istanza, dovrà prontamente attivarsi promuovendo la politica di governance necessaria per la corretta gestione della problematica, soprattutto se, verificata l’indisponibilità di personale interno (art. 4 delle Raccomandazioni), dovrà premunirsi di personale idoneo, attraverso il ricorso a Enti terzi, pubblici o privati, stipulando accordi, convenzioni e/o collaborazioni, ad esempio, con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali o  Associazioni di Volontariato, in primis tra tutte la Croce Rossa Italiana – C.R.I., le Unità Mobili di Strada, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS e la LILT.

Approfondimento Corre l’obbligo di precisare che, una volta espletata tutta la procedura ovvero, qualora il Dirigente, avendo preventivamente richiesto la disponibilità al personale interno e non avendone trovata, avendo ricercato nel territorio personale esterno specializzato da utilizzare attraverso protocolli d’intesa, accordi e/o convenzioni con gli altri soggetti Istituzioni regionali e locali, gli Enti terzi e le Associazioni di volontariato, solo qualora nessuna delle soluzioni sopra prospettate fosse possibile e praticabile,  prontamente dovrà darne immediata comunicazione alla famiglia, o a chi esercita la responsabilità genitoriale e contestualmente al Sindaco del Comune di residenza.

Conformemente al principio di leale collaborazione, sancito nella Costituzione (art. 120), secondo cui i diversi organi di governo devono cooperare fra loro nell’interesse della Repubblica, il Dirigente scolastico può attivare un protocollo d’intesa con i diversi soggetti istituzionali, insistenti nel territorio: Ambito Territoriale di riferimento, Azienda Sanitaria, e altri soggetti istituzionali.

Art. 120 comma 2 Costituzione Italiana << Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.>>

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

È in tal senso, in merito al principio di leale collaborazione, che va letta la recente pronuncia del TAR Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2788 del 1 giugno 2016, secondo la quale “in definitiva spetta al dirigente scolastico prevedere modalità di conservazione del farmaco ed individuare specificamente la persona deputata alla sua somministrazione in caso di manifestazione di episodi di crisi, mentre le altre amministrazioni, ciascuna per la rispettiva competenza, hanno l’obbligo di intervenire solo quando il dirigente scolastico abbia certificato, sotto la propria responsabilità anche contabile, che all’interno dell’istituto non vi sono figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito”.

Anche il TAR Salerno si è espresso a riguardo, in linea con lo stesso orientamento del Tribunale Amministrativo campano, sul ricorso dei genitori di un alunno affetto da “Sindrome di Dravet”, che chiedevano l’annullamento, del provvedimento n. prot. 5142 V10 del 14 novembre 2018 a firma del Dirigente dell’Istituto scolastico. Nel provvedimento l’Istituto scolastico ravvisava la necessità di garantire al minore disabile una figura specializzata per la somministrazione dei farmaci ed evidenziava, dandone atto, che la competente AUSL non aveva ancora provveduto in tal senso. Il TAR ha condannato l’AUSL territorialmente competente alla predisposizione del necessario servizio infermieristico.

Anche la giurisprudenza del Tribunale ordinario ha lo stesso orientamento. A titolo di esempio il Tribunale di Roma I sezione lavoro, nella sentenza 28 febbraio 2002, n. 2779, ha statuito che: “il diritto all’istruzione del minore ed all’inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell’eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile. Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fumus boni iuris in merito alla pretesa di parte ricorrente di ottenere, in attuazione dei precisi obblighi di prevenzione individuale e collettiva nonché di assistenza ed integrazione del portatore di handicap gravanti sulla asl, la presenza di un presidio infermieristico presso l’istituto scolastico frequentato dal minore, quantomeno durante l’orario scolastico obbligatorio”.

È bene ricordare che la Sanità rientra tra le materie di competenza regionale. Molti Uffici Scolastici Regionali – U.S.R. (Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna) d’intesa con le rispettive Regioni hanno attivato specifici protocolli per disciplinare e regolamentare questa materia così delicata. A titolo di esempio, l’U.S.R. Lazio con la Regione Lazio ha siglato il protocollo “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico”. In Emilia con delibera di G.P. Rimini n. 124 del 17 luglio 2013 si è dato avvio al “protocollo di intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci ad alunni in contesti extra-familiari, educativi o scolastici” o ancora la Regione Toscana con delibera n. 112 del 20 febbraio 2012, recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005.

Nella prassi comune, a scuola si possono rinvenire le seguenti tipologie di casi:

  • Alunno sano, in cui si verifica una situazione di emergenza;
  • Alunno con patologia cronica non comunicato dalla famiglia
  • Alunno con patologia cronica in cui si chiede la somministrazione ciclica o continua di farmaci salvavita;
  • Alunno con patologia cronica in cui si verifica una situazione di emergenza.

Nei casi gravi e urgenti il Dirigente scolastico dovrà fare immediatamente ricorso ai servizi di Pronto Soccorso (118) previsti dal Sistema Sanitario Nazionale – S.S.N., avvertendo contemporaneamente la famiglia (vedi art. 5 raccomandazioni).

È opportuno precisare che la somministrazione continua di farmaci salvavita in ambito scolastico per via parentale, può essere esclusivamente affidata a personale con particolari competenze sanitarie (infermieri) o ai familiari dell’alunno o ancora personale delegato dalla famiglia. Nel caso in cui la famiglia non è in grado di provvedere da sola sarà necessario stipulare accordi e convenzioni con Enti terzi e Associazioni di Volontariato: Croce Rossa Italiana, le Unità Mobili di Strada, l’AVIS e la LILT.

La prestazione del soccorso da parte degli operatori scolastici dovrà essere supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardanti le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. Il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per la formazione del personale individuato ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo appositi corsi di formazione per il personale interno dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco. L’art. 15 del summenzionato “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro, Dirigente scolastico, di “informazione e formazione adeguate per i lavoratori” mentre l’art. 37 comma 90, stabilisce che “i lavoratori incaricati(…) di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”.

Nel prevenire e ridurre rischi e possibili incomprensioni e soprattutto per far acquisire maggiore consapevolezza al personale della scuola sulle problematiche associate al mancato intervento e/o somministrazione di un farmaco salvavita in situazioni emergenziali, il Dirigente scolastico dovrà attivarsi per informare e formare adeguatamente il personale sui rischi di natura penale, civile e disciplinare che si possono incorrere. A tal fine è opportuno dare lettura di quattro importanti articoli, 589, 590, 591 e 593 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono di persone minori o incapaci” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti contro la persona” – Capo I – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”.

Art. 589 Codice Penale <<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni>>   Art. 590 Codice Penale <<Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.>>   Art. 591 Codice Penale <<Chiunque abbandonauna persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.>>   Art. 593 Codice Penale <<Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [c.p. 582, 583], la pena è aumentata [c.p. 64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [c.p. 63]. >>

Vale la pena ricordare alcune importanti sentenze: TAR Sardegna con sentenza n. 2018 del 22 giugno 2011 ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR e il Dirigente scolastico, stabilendo il risarcimento economico del danno subito di un bambino disabile, in situazione di “gravità”, certificato ai sensi art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 30. La sentenza riporta il caso di un bambino disabile “autistico con crisi epilettiche”, impedito nella frequenza, con evidente lesione del diritto allo studio, rimasto confinato nelle mura domestiche, durante l’anno scolastico, adducendo la motivazione che nessuno del personale interno a disposizione della scuola aveva dato disponibilità a somministrare i farmaci di cui necessitava in caso di una crisi. La sentenza richiama esplicitamente le Linee Guida e Raccomandazioni del 25 novembre. A seguire se ne riporta l’estratto.

<<Quanto all’elemento della colpa non può non sottolinearsi la inescusabilità di un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione fu portata all’attenzione dell’amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo, come si è detto. Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile, il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass. sez. iii, 30 aprile 2009 n. 10120 e sez. i 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. ss.uu. 19 agosto 2009 n. 18356) … il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti, per un periodo che si può indicare in mesi sei.>>

Certamente nel caso in cui dovesse verificarsi una emergenza, come sopra richiamato, prevedibile nel caso di un alunno con malattia cronica, o in fase di una crisi acuta non prevedibile, o ancora nel caso di un l’alunno sano o comunque non certificato, l’insegnante o il collaboratore scolastico hanno l’obbligo di intervenire prontamente e fronteggiare la situazione di emergenza. Corre l’obbligo di dare letture del comma 2 dell’art. 40 del Codice Penale rubricato “Rapporto di causalità

Art. 40 Codice Penale <<1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.>>

Dalla lettura si comprende bene che la Legge punisce non solo colui che cagiona un danno, ma anche chi non ha impedito il verificarsi dell’evento dannoso, “non impedire un evento equivale a cagionarlo”. Se gli insegnanti o il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non intervengono prontamente, le conseguenze saranno certamente oltre di natura civile e disciplinare anche penale. Un rifiuto alla somministrazione esporrebbe a un pericolo di incolumità dell’alunno. Pertanto si potrebbe perfezionare il reato previsto all’art. 591 c.p. ovvero “abbondono di minore di anni quattordici o persona incapace di provvedere a sé stesso” o ancora più grave l’art. 593 c.p. “omissione di pronto soccorso”. Tale reato è punito con maggiore severità se dall’abbandono deriva la morte o una lesione grave e personale. Il rifiuto alla somministrazione del farmaco in caso di emergenza è qualificato anche come inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile.

Articoli Codice Civile <<Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.   Art. 2047. (Danno cagionato dall’incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.   Art. 2048. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. >>

Per completezza della trattazione si riporta il protocollo organizzativo presente nel sito  dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto da Leon Zingales, uno degli autori del presente articolo, e consultabile dal link: https://www.icgioiosa.edu.it/images/Sicurezza/2019_-_2020/15_SCHEMA_PROTOCOLLO_FARMACI_somministrazione_farmaci.doc

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 3, 32, 33 e 34 e 120
  • CODICE CIVILE art. 2043, 2047 e 2048 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • CODICE PENALE art. 40, 589, 590, 591 e 593 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  • MIUR con nota prot. n. 2312/Dip/Segr “Somministrazione farmaci in orario scolastico
  • Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 “Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili
  • TAR CAMPANIA Napoli, sez. IV, sentenza n. 2788 del 01 giugno 2016
  • TAR SARDEGNA, sentenza n. 2018 del 22 giugno 2011
  • TRIBUNALE DI ROMA, sezione lavoro, sentenza n. 2779 del 28 febbraio 2002
  • REGIONE TOSCANA delibera n. 112 del 20 febbraio 2012
  • Rilevazione ISTAT-MIUR https://www.istat.it/it/archivio/149389

Morte di un generale

Morte di un generale

di Maurizio Tiriticco

14 FEBBRAIO 1941 —- Agli inizi del 1941 la guerra nel Nordafrica, sul fronte libico-egiziano, per le truppe italiane non andava affatto bene! Erano messe a dura prova dall’8ª armata britannica. Pertanto, all’interno della cosiddetta Operazione Sonnenblume, ovvero Girasole, al fine di supportare le truppe italiane, Hitler decise di inviare l’unità della Werhmacth denominata Afrikakorps sotto la guida del feldmaresciallo Erwin Rommel. Il 14 FEBBRAIO le prime divisioni giunsero a Tripoli. E poi… grazie all’aiuto tedesco, ci fu una grande rimonta delle truppe dell’Asse!!! Il nemico cominciò a indietreggiare!!! E per questa brillante operazione, Rommel venne soprannominato la “Volpe del Deserto”. Ma… ma… qualche anno dopo per la Volpe e per tutto l’esercito tedesco le cose cominciano a cambiare su tutti i fronti, e sempre di male in peggio!

Fu così che, nell’estate del 1944, generali ed alti funzionari politici tedeschi, ovviamente preoccupati, stante l’andamento della guerra, e convinti che ormai per la Germania non ci fosse più nulla da fare, presero una estrema decisione, convinti che tutto si sarebbe potuto risolvere “facendo fuori” il loro non più amato Führer.Ovviamente una votazione democratica in un Paese,governato da anni da una terribile dittatura, sarebbe stataassolutamente impensabile.

Fu così che, in quel clima di terrore e di vittoria sempre più incerta, venne ordita una congiura. Ed il 20 LUGLIO 1944 venne compiuto un attentato dinamitardo, e proprio nella sede dove Hitler, il Führer, esercitava le sue funzioni di grande stratega. E’ bene ricordare che un anno prima, esattamente il 25 LUGLIO 1943, era stato “fatto fuori” Benito Mussolini! Ma con metodi più civili: come è noto, fu “impacchettato” dai carabinieri dal Re Vittorio Emanuele III e fatto scomparire in un luogo segreto. Con grande esultanza degli Italiani, che della guerra che si stava perdendo non ne potevano proprio più.

Ma purtroppo l’attentato ad Hitler – la cosiddetta Operazione Valchiria – fu un fallimento ed il Führer si salvò.Era stata messa una bomba nella cartella di cuoio del colonnello Von Stauffenberg e posta sotto il tavolo vicino a Hitler. Alle 12.42 la bomba esplose. Tre ufficiali restarono feriti, ma Hitler rimase praticamente illeso. I congiurati furono arrestati e la sera stessa passati per le armi. Ma la vendetta di Hitler non conobbe limiti! Ben 200 esecuzioni e 5000 arresti!

Ma tra gli attentatori c’era il generale Rommel, amatissimo dal popolo tedesco. Che forse non avrebbe capito! E allora? Che fare? Grande idea! Rommel fu invitato… semplicemente… a suicidarsi!!! Quante belle invenzioni nei regimi dittatoriali! Ed al popolo sarebbe stato detto che era morto, punto e basta! Ed avrebbe avuto anche tutti gli onori, militari e civili! E così fu!! Due suoi colleghi, i generali Wilhelm Burgdorf ed Ernst Maisel, gli fecero questa proposta: se si fosse suicidato, sarebbe morto per “cause naturali” e sarebbe stato sepolto con tutti gli onori militari.Altrimenti avrebbe seguito il destino di molti altri congiurati: la degradazione, l’espulsione dall’esercito con disonore e, molto probabilmente, la morte per impiccagione. Inoltre la sua famiglia avrebbe subito le conseguenze del suo gesto, come stava già succedendo ai congiunti delle persone compromesse nell’attentato. Infatti era seguita un’orgia di vendette che condusse a ben 200 esecuzioni e a 5.000 arresti, purtroppo anche di persone innocenti.

Durante il colloquio con i due generali, Rommel, pentitissimo??? Mah!!!, dichiarò la propria fedeltà a Hitler e alla causa nazista, negando il proprio coinvolgimento nel complotto e sostenendo di voler continuare a servire la patria. Ma Hitler la sua decisione l’aveva già presa: morte al traditore! L’ex Volpe del Deserto, ridotto ormai ad agnello sacrificale, optò allora per un dignitoso suicidio, forse ancheper evitare le rappresaglie che sarebbero seguite nei confronti della sua famiglia e dei suoi collaboratori. Rommel illustrò la sua scelta alla moglie ed al figlio, ai quali intimò di mantenere l’assoluto segreto sulla vicenda, altrimenti anche loro avrebbero rischiato la morte. Perché con il Führer c’era poco da scherzare! Con grande dignità, come un eroe omerico, Rommel indossò la sua uniforme di comandante dell’ Afrika Korps, prese con sé il proprio bastone da maresciallo e salì a testa alta sull’automobile di Burgdorf, guidata dal sergente capo Heinrich Doose. L’auto partì e si fermò poco lontano dall’abitato. Doose si allontanò dalla vettura, lasciando Rommel assieme a Burgdorf. Cinque minuti dopo anche Burgdorf uscì dalla vettura e fece cenno ai due uomini di tornare verso la macchina. Era il 14 ottobre 1944 ed Erwin Rommel aveva posto termine alla propria vita, quasi certamente tramite assunzione di una capsula di cianuro di potassio.

Otto italiani su 10 a favore dello psicologo obbligatorio in ogni scuola

da Il Sole 24 Ore

Tra gli studenti la percentuale sale al 90%: a dirlo è un sondaggio del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi

di Redazione Scuola

Otto italiani su 10 chiedono lo psicologo a scuola. E diventano addirittura 9 su 10 se il campione viene limitato alla platea studentesca. Sono alcuni dei numeri diffusi da David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), in apertura di un convegno organizzato a Roma dal Cnop in occasione della Giornata nazionale della psicologia. Rilanciando una vecchia proposta che in tempo di pandemia e di emergenza sanitaria è tornata di nuovo d’attualità.

Il sondaggio dell’Ordine degli psicologi

«Un nostro sondaggio – ha spiegato Lazzari – ci dice che 8 italiani su 10 chiedono lo psicologo nella scuola, e tra i ragazzi la percentuale è 9 su 10. Due italiani su 3 lo chiedono in aiuto al medico di famiglia, negli ospedali, nei servizi sociali, nelle carceri. Sette lavoratori su 10 lo vorrebbero nelle aziende. Il bisogno di psicologia è cresciuto molto nel Paese: gli italiani vogliono una rete sociale per difendere e promuovere benessere psicologico, perché hanno ben compreso che la qualità del vivere e la salute sono strettamente legate alla dimensione psicologica».
Lo stesso presidente del Conop ha poi affermato: «La risposta pubblica purtroppo è ancora carente nonostante le normative avanzate che, sulla carta, garantiscono l’assistenza psicologica. Se la politica e le istituzioni non daranno risposte a queste richieste – ha avvertito – pagheremo tutti un prezzo salato: non solo le singole persone, ma il Paese in termini di capitale umano, di resilienza e di sviluppo».

l ddl già alla Camera

Della sua proposta di inserire uno psicologo in ogni scuola italiana per intercettare il disagio mentale post-Covid, per fare un’azione di prevenzione e per aiutare i ragazzi nell’affrontare i problemi psicologici ha parlto Emilio Carelli (Coraggio Italia): «C’è una proposta di legge presentata alla Camera, che prevede la figura dello psicologo in ogni scuola. In Italia ci sono 37mila istituti tra primari e secondari. Finora alcune scuole autonomamente e con propri mezzi hanno chiesto l’aiuto per una consulenza a uno psicologo part-time. La mia proposta è un professionista iscritto all’Ordine assunto a tempo indeterminato con regolare concorso». Una soliuzione dei genere, ha concluso, «permetterebbe di intercettare situazioni di disagio a seguito della pandemia, ma anche i casi di bullismo e cyberbullismo, e le difficoltà di apprendimento e dislessia. Spero che la proposta venga calendarizzata, per poi essere approvata prima della fine della legislatura».
Sulla stessa lunghezza d’onda Rossana Boldi, deputata della Lega: «La politica recepisce quello che è importante per la popolazione. Però credo che, se non vogliamo scadere nei famosi ’bla, bla, bla’ denunciati da Greta Thunberg, ci dobbiamo impegnare veramente, magari anche con un Intergruppo parlamentare dedicato per uscire dai colori della politica».

Scuola, Codacons denuncia: stipendi dei precari bloccati, pasticcio del ministero

da Il Sole 24 Ore

Secondo l’associazione sono migliaia i docenti ancora in attesa dei pagamenti per i contratti di supplenza breve riguardanti il 2020/2021.

di Redazione Scuola

Migliaia di docenti precari che hanno svolto servizio di supplenza nell’anno scolastico 2020/2021 devono ancora ricevere gli stipendi loro spettanti, a causa di un pasticcio burocratico tra il ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo le richieste di aiuto da parte del personale scolastico. Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è venuto a determinare nella scuola pubblica un crescente fabbisogno di personale docente che è stato reclutato in massa attraverso il ricorso a contratti di supplenze brevi – spiega il Codacons – In forza dell’articolo 121 del Dl Cura Italia 18/2020, l’Istruzione avrebbe dovuto assegnare alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria anche in deroga alle vigenti normative e, quindi, con proroga anche in caso di rientro del titolare e, ciò, «al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19».

Moltissimi docenti, tuttavia, ad oggi non hanno ancora ricevuto il pagamento delle retribuzioni maturate in corrispondenza dell’attività di supplenza breve e saltuaria prestata nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, e gli stipendi di maggio, giugno e luglio non risulterebbero ancora pagati, con le risorse finanziarie che sarebbero ancora in corso di assegnazione da parte del Miur. A fronte del lavoro prestato, quindi, migliaia di docenti precari e personale Ata attendono ancora oggi di ottenere i compensi previsti dalla legge. In loro difesa scende in campo il Codacons, che ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo di diffida attraverso il quale tutti i soggetti coinvolti possono intimare a Miur e Mef il pagamento degli stipendi arretrati, pena una azione collettiva per gli evidenti danni patrimoniali subiti.

Pre-ruolo, riscatto laurea, supplenze: tempi (troppo) stretti per i pensionamenti

da Il Sole 24 Ore

Per gli insegnanti è sempre difficile avere un controllo totale sulla propria situazione contributiva, la scadenza del 31 ottobre non aiuta

di Giorgio Di Dio

Il ministero ha fissato al 31 ottobre 2021 (rispetto al 7 dicembre del 2020) il termine per la presentazione, da parte del personale del comparto scuola, delle domande di pensionamento o delle istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo. Per i dirigenti scolastici, invece, il termine per le istanze di cessazione resta confermato al 28 febbraio 2022. È una decisione decisamente discutibile perché tra pre-ruolo, riscatto della laurea, periodi di supplenza a volte molto spezzettati e in giro per tutte le scuole d’Italia è sempre difficile avere un controllo totale sulla propria situazione contributiva e avere del tempo in più è sarebbe utile e auspicabile.

Il precedente che non aiuta

L’Inps, alcuni anni fa, aveva introdotto una particolare procedura denominata Rvpa (Richiesta di variazione della posizione assicurativa) con la quale gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) potevano intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati della propria posizione assicurativa.
La Rvpa doveva servire a inserire periodi mancanti o a correggere lacune o inesattezze relative a periodi di servizio o a retribuzioni imponibili presenti nell’stratto contributivo e anche in tutti quei casi in cui era necessario un approfondimento istruttorio da parte dell’Istituto.Serviva anche per la presenza di note specifiche a margine di un periodo esposto sull’estratto conto informativo che indicavano specifiche criticità di quel periodo di servizio. Anche in questo caso l’interessato poteva confermare quel periodo chiarendo che era esatto e fornendo la relativa documentazione.
La procedura Rvpa non ha dato risultati perché, forse per la mancanza di risorse sufficienti, l’Inps non riusciva a lavorare e inserire nell’estratti conto contributivo tutti i periodi i segnalati con la procedura.

La strada da seguire

L’unico modo per vedersi riconosciuti i periodi di pre-ruolo o anche periodi di ruolo non presenti nell’estratto contributivo è rimasto quello di ottenete il decreto dell’ufficio scolastico provinciale (provveditorato).Sicuramente sono pochi quelli che per il 31 ottobre riusciranno ad avere il decreto dell’ufficio scolastico provinciale con il riconoscimento del riscatto della laurea e del riscatto, computo, ricongiunzione o sistemazione contributiva del preruolo e dovranno fare la domanda di pensione alla cieca. A oggi la domanda di pensione va presentata telematicamente all’Inps entro il 31 ottobre 2021 ed entro lo stesso termine il personale docente, educativo e Ata deve presentare domanda di cessazione tramite la procedura web Polis “istanze on line”.

Critici anche i sindacati

Molto critici i sindacati rispetto questo anticipo della scadenza.Dal punto di vista delle organizzazioni sindacali, l’anticipo delle domande di pensione al 31 ottobre 2021 è inaccettabile sia perché per le condizioni personali, di salute, e familiari gli insegnanti hanno bisogno di un intervallo di tempo più ampio per operare una scelta veramente consapevole, sia perché tutte le strutture territoriali dei sindacati si trovano in enorme difficoltà per rispondere in tempi così stretti al bisogno all’assistenza e alla consulenza degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.
Di fronte a queste difficoltà i sindacati chiedono fortemente un rinvio della scadenza. Naturalmente gli stessi sindacati, nell’incertezza di una proroga consigliamo agli interessati di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta e di evitare il fai da te che comporta il rischio che possano sfuggire dettagli utili all’accertamento del diritto a pensione.

Concorsi scuola, al via entro il 2021: saranno per infanzia, primaria e secondaria. Le nuove regole

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Ministro Bianchi lo ha ribadito nei giorni scorsi: i concorsi per docenti saranno annuali e avranno una nuova fisionomia. Ma prima bisogna concludere quelli già banditi in precedenza: il concorso ordinario infanzia e primaria e quello per la scuola secondaria. Senza dimenticare il nuovo concorso straordinario che fornirà una nuova opportunità per i precari storici.

Rispetto al bando iniziale il Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021 ha introdotto una semplificazione delle procedure, per cui dovrà esserci un nuovo decreto. Restano ferme invece le domande presentate, non sono previste nuove domande.

La procedura, per quanto riguarda l’infanzia e la primaria, sia per posti comuni che di sostegno si articolerà in:

  • un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non è prevista la pubblicazione anticipata quesiti;
  • una prova orale;
  • valutazione dei titoli;
  • formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, di quella orale e dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso.

Concorso ordinario secondaria I e II grado

Bandito con  Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020,  le domande sono state presentate entro il 31 luglio 2020.

Secondo quanto più volte annunciato, dovrebbe partire entro dicembre

La procedura, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis prevede

  • una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e
    competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
    partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

N.B. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.  La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

  •  prova orale;
  •  valutazione dei titoli;
  • formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso;

Si attende quindi la modifica del bando.

Nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio

Previsto entro il 31 dicembre sui posti residui dalle assunzioni effettuate in via ordinaria (da GaE e GM concorsuali) e straordinaria (da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi), fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati. Come individuare le classi di concorso

Si tratta di un concorso riservato ai docenti non ricompresi dalle immissioni in ruolo, che abbiano svolto un servizio di almeno “tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici nella scuoal statale“. Di questi tre anni, uno deve essere specifico.

Ci sarà una prova disciplinare per chi parteciperà al concorso. Prova che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2021.

In seguito sarà stilata una graduatoria di merito regionale.

L’Italia continua a perdere scuole, presidi e Dsga: -73 in due anni, Puglia e Sicilia più di tutti

da La Tecnica della Scuola

La riduzione del tasso demografico e quindi del numero di alunni si fa sentire: in soli due anni, l’Italia ha perso ben 73 scuole, passando da 8.094 a 8021 istituti scolastici statali autonomi (compresi quelli per gli adulti). Il motivo non è quindi nel cosiddetto dimensionamento, come avvenuto negli anni passati per applicare le riforme all’insegna del risparmio, quando si registrò addirittura la cancellazione di alcune migliaia di sedi scolastiche autonome. Con tanto di dirigenti scolastici e Dsga, pure loro quindi venuti meno.

Le perdite regione per regione

Scorrendo le tabelle contenute nel Report del ministero dell’Istruzione, pubblicato il 13 ottobre, si scopre che la Campania ha “perso” 6 scuole; il Piemonte 5; la Lombardia, il Veneto, le Marche, l’Abruzzo e la Calabria 4, il Lazio e la Sardegna “solo” 3.

La regione Puglia da 640 è scesa a 628 istituti complessivi, facendo quindi registrare un -12 istituti in due anni. Stesso decremento in Sicilia, dove si è scivolati da 821 scuole autonome a 808.

Maggiore il calo delle sedi: -168

Mettendo sempre a confronto il Focus dell’anno scolastico 2019/20 con quello in corso, risultano anche 168 plessi scolastici in meno: da 40.749 a 40.581, con la Calabria che ha perso 35 plessi. Male anche la Puglia, che si è vista sottratta ben 26 sedi.

Meno vistoso il calo in Veneto (dove c’è un disavanzo di 20 plessi), Toscana (-15), Abruzzo (-14 sedi), Sardegna, (-12), Lombardia (-11), Campania e Sicilia (-9).

In controtendenza invece il Piemonte, dove si conta un incremento di 12 sedi (da 3.237 a 3.249): evidentemente, si è però assistito a delle fusioni e a degli accorpamenti se poi il totale delle scuole autonome è sceso di cinque unità.

Calano gli alunni

La tendenza deriva della riduzione progressiva di iscrizioni, che nell’ultimo lustro si è assestata sui 60-70 mila alunni in meno l’anno.

Non può essere un caso se il numero maggiori di istituti scolastici si concentra nel primo ciclo.

Secondo alcune stime ufficiali, quindi su dati Istat, confermate dallo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nei prossimi dieci anni saranno addirittura oltre un milione gli alunni in meno rispetto a quelli di oggi.

In futuro andrà meglio?

Con questa tendenza, a frenare la perdita di istituti scolastici potrebbe essere solo qualche provvedimento legislativo.

Come quello approvato nella Legge di Bilancio 2021: se prima, infatti, avere un Dirigente Scolastico e un DSGA proprio era possibile solo a fronte di un minimo di 600 studenti per istituto e 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, dall’anno scolastico in corso le soglie minime per evitare gli accorpamenti (o le soppressioni in casi di cali sensibili di iscritti) sono state ridotte rispettivamente a 500 e a 300 studenti.

Una modifica che, se confermata, o ampliata grazie ai finanziamenti del europei del Pnrr, potrebbe avere influssi positivi, soprattutto sul periodo più lungo.

Supplenze da GaE e GPS, l’algoritmo ha lasciato a casa i precari più anziani

da La Tecnica della Scuola

La FLC CGIL sottolinea il malfunzionamento dell’algoritmo delle supplenze annuali da GaE e GPS, affermando che sono stati lasciati a casa i precari con maggiore punteggio e che le scuole lavorano ancora con orari ridotti.

Le cose che non hanno funzionato

In particolare l’algoritmo ha pienamente fallito, scrive la FLC CGIL sul suo sito, nei seguenti aspetti:

  • l’impossibilità di unire più spezzoni, fino a raggiungere un numero di ore adeguato a garantire un salario dignitoso che consenta alle persone di vivere dignitosamente;
  • l’applicazione errata del sistema delle precedenze, tanto che i docenti specializzati su sostegno sono stati scavalcati persino da chi non ha la specializzazione;
  • la confusione tra riserve (ad es. L. 68/99 connessa all’invalidità civile) e precedenze (ad es. L.104/92), per cui il software invece di accantonare i posti per i riservisti glieli ha assegnati con priorità assoluta.

In alcune province, gli uffici scolastici provinciali, sono intervenuti a correggere gli errori e a modificare gli errori procurati dall’algoritmo, in altri territori gli errori sono rimasti non corretti e i docenti precari sono rimasti lesi nel loro diritto di avere l’incarico.

Per esempio in provincia di Reggio Calabria dove per alcune classi di concorso c’erano numerosi riservisti, questi non solo hanno avuto diritto alla riserva del posto, ma hanno anche scelto prioritariamente rispetto chi era prima di loro in graduatoria e avrebbe avuto diritto a scegliere la preferenza prima del riservista. Questo ha comportato che alcuni precari storici non hanno avuto la supplenza.

Il paradosso di non avere inserito tutte le sedi

Uno dei problemi più gravi che a oggi non hanno trovato soluzione, viene segnalato dalla FLC CGIL, riguarda la penalizzazione subita da tanti docenti precari che ricoprono le più alte posizioni delle graduatorie. Si tratta di un fenomeno che ci segnalano da diverse province, soprattutto quelle più grandi, come Napoli, Milano, Roma, dove tanti insegnanti sono rimasti senza incarico e poi scavalcati nei successivi turni di nomina da chi ha punteggi più bassi.

Si tratta di un effetto paradossale prodotto da due fattori: la tempistica troppo frettolosa con cui sono state avviate le operazioni del primo turno di nomina dei supplenti, quando ancora tante sedi disponibili derivanti da rinunce non erano ricomprese ricomprese nel pacchetto dei posti assegnabili e la previsione per cui la mancata espressione anche di una sola sede disponibile nel proprio turno di nomina equivale a rinuncia all’incarico.

Pensioni scuola, entro il 20 aprile si saprà se si ha diritto a cessare dal servizio

da La Tecnica della Scuola

Come sappiamo, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e A.T.A è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.

Lo prevede la circolare n. 30142 di trasmissione del decreto 294 del 1° ottobre 2021.

LA CIRCOLARE

IL DECRETO

LA TABELLA RIEPILOGATIVA

La circolare, condivisa con l’INPS, riporta anche le altre tempistiche che dovranno essere rispettate. Ed è lo stesso INPS che le richiama, con un apposito comunicato.

La prima data da ricordare è il 14 gennaio 2022; quindi, con riferimento a coloro che presenteranno domanda di cessazione, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno:

  • definire, entro il 14 gennaio 2022, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite;
  • supportare l’INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative tramite l’utilizzo prevalente dell’applicativo Nuova Passweb.

Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo che, a seguito di specifici accordi con l’Istituto, sono state digitalizzate e trasferite all’Ufficio centrale Estratto Conto della Direzione Generale INPS, saranno definite da questo Ufficio, che si occuperà anche della sistemazione delle relative posizioni assicurative.

L’accertamento del diritto alla pensione sarà invece effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022.

Formazione 25 ore su inclusione; Flc-Cgil chiede proroga dei termini

da La Tecnica della Scuola

L’organizzazione dei corsi di formazione sul tema dell’inclusione previste dalla legge di bilancio dello scorso anno e definiti con il DM 188 del 21.06.2021 oltre che con una circolare ministeriale del 6 settembre sta creando non pochi problemi alle scuole.
La criticità maggiore riguarda i tempi in quanto il Ministero ha stabilito che i corsi dovranno svolgersi e concludersi entro il prossimo 30 novembre.

Tanto che, proprio in queste ore, la Flc-Cgil ha inviato al ministero una richiesta di proroga dei termini per la conclusione delle attività formativa.

Osserva infatti il sindacato di Francesco Sinopoli“Poiché la normativa in materia di formazione prevede che ciascun collegio dei docenti decida il proprio piano formativo, anche in questo caso è necessaria la delibera di adesione alle proposte delle scuole polo o di un proprio modulo formativo, secondo quanto indicato dalla stessa nota ministeriale che propone uno schema esemplificativo che le istituzioni scolastiche potranno adottare, ovvero curvare rispetto a specifici fabbisogni nell’esercizio della propria autonomia”.

Ma il sindacato osserva anche che la richiesta di proroga non fa venir meno le riserve già espresse sull’intera operazione che riguardano soprattutto la questione della obbligatorietà della partecipazione da parte dei docenti.
In ogni caso, conclude il sindacato di Francesco Sinopoli, “abbiamo sollecitato il Ministero a dare indicazione alle scuole e agli uffici periferici affinché prevedano scadenze di programmazione e/o adesione ai corsi che tengano conto di tutti i passaggi previsti”.

Messaggio INPS 14 ottobre 2021, n. 3495

INPS
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile
Coordinamento Generale Legale

OGGETTO: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti

Reti locali, cablate e wireless nelle scuole: Decreto di approvazione delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento

Sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

Prot. 333 del 14/10/2021

Nota 14 ottobre 2021, AOODPPR 1122

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
All’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di BOLZANO
Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione TRENTO
Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta AOSTA
e. p.c. Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI

Oggetto: Link utili, Mostra digitale, Concorso nazionale e approfondimenti “I Giovani ricordano la Shoah”