Proclamazione dello stato di agitazione nel Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministero dell’Istruzione
Alla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione nel Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola – e richiesta di esperimento di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 2 dicembre 2020 in attuazione della legge 146/90.

Manovra. La scuola ancora una volta umiliata

Manovra. La scuola ancora una volta umiliata: necessaria la mobilitazione

Roma, 15 novembre 2021 – Il testo della legge di bilancio che inizia il suo percorso parlamentare dal Senato della Repubblica contiene un’inedita congerie di errori, omissioni e peregrine considerazioni a carico del personale che il Ministro e il Governo dovrebbero subito deprecare e cancellare.

Le risorse in Manovra per una vera valorizzazione del personale docente infatti, non solo sono insufficienti, ma addirittura gravate da ipoteche ideologiche e lesive della libera contrattazione fra le parti negoziali, dal momento che i quattro spicci che si “concedono” devono essere erogati esclusivamente a quel personale che mostra “dedizione” al lavoro. Dopo il metro e il chilo, ora abbiamo la dedizione. Una definizione patetica che richiama la fallimentare stagione renziana, un insulto a chi lavora ogni giorno e ha dimostrato nella pandemia quanto sia centrale il lavoro a scuola per il Paese. E una invasione di campo da parte del Governo che, se non lo sa, dovrebbe solo limitarsi a stanziare le risorse e poi tramite l’atto di indirizzo dare indicazioni all’ARAN (Agenzia negoziale governativa) per contrattarle con il sindacato, senza entrare pesantemente in campo addirittura per via legislativa.
Da tempo ormai abbiamo sollevato la questione dell’equiparazione degli stipendi dei docenti a quelli dei colleghi europei e a quelli dei pari grado degli altri settori pubblici: la risposta è la presa in giro degli “spiccioli a dedizione”. Non solo, si fa anche una operazione sbagliata e divisiva all’interno del mondo della scuola, dal momento che vengono spostate al personale dirigente della scuola risorse prima destinate ai docenti.

La dirigenza scolastica ne meriterebbe molte di più di risorse, soprattutto per farla finita con la la situazione di una retribuzione di posizione sperequata da regione e regione e che costringe ad una rincorsa salariale che si ripete, sempre insufficiente, di anno in anno. Ma ci vogliono risorse dedicate, sufficienti e soprattutto non a danno di altre professioni.

In aggiunta a tutto ciò il Governo non si risparmia un’ultima perla, quando nel motivare l’incremento dei fondi per la dirigenza definisce i dirigenti soli e senza supporti nella loro gestione delle scuole. Collaboratori del dirigente, DSGA, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici scompaiono così con un tratto di penna.
Ugualmente incredibile lo stanziamento di 300 milioni di euro per prorogare i contratti covid solo per il personale docente, come se non si sapesse che le risorse sono state utilizzate in gran parte per assumere collaboratori scolastici ossia il personale che non è destinatario delle proroghe previste. Una scelta miope e inaccettabile.
Ce n’è abbastanza per chiedere conto di queste scelte imbarazzanti, che si combinano con la singhiozzante gestione dell’emergenza pandemica corredata da indicazioni confuse e responsabilità scaricate sulle scuole.

Per quanto riguarda la FLC CCGIL ci sono tutte le condizioni per la mobilitazione generale delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola a partire dall’indizione dello stato di agitazione.

Diritto di Sciopero e responsabilità Dirigenziali

Diritto di Sciopero e responsabilità Dirigenziali emergenti: tra contingenti minimi e sostituzione del personale scolastico assente. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Leon Zingales

Lo sciopero è, di fatto, un’astensione dal lavoro facoltativa e collettiva, esercitata dai lavoratori e promossa dai sindacati di categoria, avente la specifica finalità di manifestare il dissenso su determinate norme o regolamenti, al fine di ottenere un miglioramento delle attuali condizioni lavorative, per mezzo dell’esercizio collettivo sul datore di lavoro di una forma di pressione a rilevanza sociale. A partire da questa sommaria definizione ci addentriamo adesso nel meccanismo dello sciopero partendo dalle basi normative.

Riferimenti normativi

Nella parte prima “Diritti e doveri dei cittadini” al Titolo III “Rapporti economici” della Costituzione Italiana del 1948, precisamente all’articolo 40, viene disciplinato il diritto di sciopero stabilendo che: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano».

Il punto di riferimento normativo per trattare la materia sugli scioperi è la Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.137 del 14 giugno 1990. Con la summenzionata legge vengono stabilite le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ovvero in quei settori particolari che offrono servizi indispensabili, necessari e, soprattutto, obbligatori affinché si possa garantire a tutta la collettività il pieno godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Corre l’obbligo di menzione che, prima della sopracitata legge, era vigente l’articolo 330 del Codice Penale – Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti in particolare” – Capo I – “Dei delitti pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”. Lo stesso prevedeva in caso di abbandono dell’ufficio la reclusione.

<< Approfondimento Art. 330 Codice Penale I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.>>

Ricordiamo anche al lettore che lo sciopero veniva considerato, in epoca fascista, come un reato penale previsto nel Capo III, all’art.18 della Legge fondamentale 3 aprile 1926, n. 563 “Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1926.

Pertanto l’intento della Legge 12 giugno 1990, n. 146 era appunto quello di bilanciare il diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Ancora oggi è vigente l’Istituto della precettazione. Con il termine “precettazione” s’intende il provvedimento amministrativo, del tutto “straordinario”, col quale l’autorità competente impone la fine di uno sciopero. Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro da lui delegato per i conflitti che si dovessero presentare, di rilevanza nazionale o interregionale ed al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto e territoriale.

L’istituto fu introdotto sempre dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, testo modificato con le entrate in vigore della successiva Legge 11 aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2000.

Infine, per completezza della trattazione, l’ARAN – Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rappresenta oggi l’unico organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego. Facendo fede ed impegno alle disposizioni di legge appena citate, l’Agenzia, insieme alle Organizzazioni Sindacali rappresentative (di comparto e area), sigla congiuntamente i Contratti Collettivi di Lavoro – CCNL. Ricordiamo al lettore che l’ARAN è un’agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. Istituita dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42” e riconfermata nelle sue funzioni dai Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ARAN rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L’Agenzia, inoltre, svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda alla consultazione dal seguente link: https://www.aranagenzia.it/lagenzia/laran.html

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sulle responsabilità dirigenziali e la riorganizzazione del servizio scolastico in caso di sciopero.

È bene evidenziare che anche in assenza di specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione centrale, a mezzo di circolare e/o nota, il Dirigente scolastico deve comunque considerare proclamato uno sciopero, risultando bastevole l’informazione data attraverso gli organi di stampa. L’Amministrazione centrale non è, infatti, tenuta, ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, ad informare singolarmente le Istituzioni scolastiche. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il Dirigente scolastico stesso decida di aderire o meno allo sciopero, egli è tenuto ad eseguire una serie di adempimenti obbligatori ovvero:

  • verificare l’intenzione del personale scolastico di aderire allo sciopero;
  • disporre la riorganizzazione del servizio scolastico;
  • dare preventiva comunicazione alle famiglie.

Corre l’obbligo di precisare che, al pari di tutti gli altri lavoratori, il Dirigente stesso ha diritto a scioperare esattamente come tutto il personale scolastico, dando preventiva comunicazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di riferimento. Per la complessità e le responsabilità rilevanti del ruolo che riveste, il Dirigente Scolastico deve mettere in atto tutta una serie di protocolli e/o procedure previste in caso di sciopero che analizzeremo meglio a breve. Messe in campo queste ultime nel rispetto di tutte le norme e regolamenti, egli può scioperare senza doversi ritenere responsabile di quello che dovesse succedere a scuola, in caso di sua assenza nel giorno stabilito dello sciopero. E’ prassi consolidata che il Dirigente, nel giorno di sciopero, sia sostituito automaticamente dal collaboratore con delega a sostituirlo (primo collaboratore) o dal secondo collaboratore o dal docente più anziano e avanti in termini di età di servizio, presente all’interno della scuola tra il personale “non scioperante”. Pertanto sarà opportuno preventivamente predisporre una graduatoria del personale docente di ruolo, stilando l’ordine in modalità decrescente di anni di servizio e in ordine decrescente di età anagrafica.

In caso di proclamazione di uno sciopero il Dirigente scolastico dovrà contemperare diversi legittimi diritti spesso contrapposti: il diritto costituzionalmente garantito dei lavoratori di aderire all’iniziativa di sciopero, la sicurezza e la salute delle studentesse e degli studenti, prevedendo e assicurando su questi ultimi un’adeguata vigilanza e, infine, garantire le prestazioni indispensabili o servizi minimi essenziali. Per quanto riguarda i contingenti minimi, ovvero i servizi minimi essenziali, è previsto che nelle Istituzioni scolastiche si formino contingenti minimi, solamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Basti pensare agli addetti alle aziende agrarie, figure così importanti previste negli Istituti Tecnici Agrari, necessarie e indispensabili per l’accudimento del bestiame e per la conduzione dell’azienda agraria annessa. Sono previsti, infine, contingenti minimi per gli educatori di Convitti ed Educandati e recentemente anche per il personale docente.

È bene evidenziare che nel comparto “Istruzione e Ricerca” è fondamentale la conoscenza del recentissimo “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rinvia alla consultazione integrale dal seguente link: https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html

L’art. 2 prevede espressamente che le Istituzioni scolastiche ed educative sono da considerare essenziali quali erogatrici di servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili, ai sensi della Legge n. 146/1990. Come prevede il comma 2 dello stesso articolo dell’accordo, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

  1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
  2. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
  3. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

Ne discende, dunque, che il “normale” svolgimento delle attività didattiche o lezioni non è da considerarsi una prestazione minima indispensabile per la quale si possa obbligare o precettare il personale docente a non scioperare, ma soltanto quelle di cui ai precedenti tre punti. Si precisa inoltre, che costituisce comportamento antisindacale o “condotta antisindacale” ogni comportamento posto in essere dal datore di lavoro ovvero dal Dirigente scolastico, volto ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale, ovvero non consentire il libero esercizio del diritto di sciopero, ai sensi dell’articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 131 del 27 maggio 1970, meglio conosciuta al grande pubblico come “Statuto dei lavoratori”.

Come previsto dell’articolo 3 comma 4 dell’accordo sopra citato, in occasione di ogni sciopero, i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

In definitiva il Dirigente scolastico può richiedere al personale, in occasione della proclamazione di uno sciopero, di esprimere in anticipo la volontà di partecipare o meno allo sciopero. La dichiarazione resa dal personale scolastico è scritta, volontaria e non revocabile, ovvero il personale non può cambiare idea e qualora dovesse presentarsi a scuola, va comunque considerato in sciopero. Resta intesa la facoltà del personale docente/ATA di rispondere di non aver ancora maturato nessuna decisione in merito, rimanendo dunque libero. Il personale che non dichiara nulla perché non ha ancora maturato la scelta, non può essere costretto a farlo e non può essere sanzionato.

Come previsto dall’articolo 3 comma 5 dell’accordo, l’Istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, sito istituzionale, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

  1. l’indicazione delle Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
  2. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  3. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese.

Il Dirigente scolastico, dunque, dovrà informare le famiglie almeno 5 giorni prima dello sciopero dell’eventuale sospensione dal servizio, invitando i genitori o tutori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale, di controllare gli avvisi diramati, prima di lasciare il/la proprio/a figlio/a. La comunicazione non può essere assolutamente generica ma deve precisare ciò che viene garantito. A titolo di esempio, sulla bacheca scuola del registro elettronico dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:

  • Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
  • data, durata e personale interessato;
  • motivazioni;
  • rappresentatività a livello nazionale;
  • percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
  • percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica;
  • servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire;
  • servizi di cui si prevede l’erogazione.

Come previsto dall’articolo 3 comma 6 del suddetto accordo, infine, i Dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – anche sulla base della comunicazione resa dal personale – i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I Dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Il Dirigente scolastico, acquisite le comunicazioni pervenute dal personale, valuta l’effetto e l’impatto previsto sul servizio didattico e sull’interruzione della attività e conseguentemente può procedere disponendo un servizio ridotto o ancora sospendendo del tutto le lezioni qualora non sia in grado di garantire il servizio. Nel caso di una massiccia adesione può chiudere l’Istituzione scolastica o i singoli plessi e/o sedi.

Per quanto riguarda la sostituzione del personale scolastico assente e i contingenti minimi, è opinione diffusa, tra l’altro convinzione del tutto errata, che il personale scolastico aderente ad una iniziativa di sciopero non possa essere sostituito con personale non aderente allo sciopero ovvero “non scioperante”.  La consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che il datore di lavoro ha piena facoltà di provvedere alla sostituzione in quanto è del tutto legittimo opporsi agli effetti derivati dallo sciopero, purché vengano rispettati alcuni vincoli che vengono di sotto elencati:

  • il personale “non scioperante” può sostituire eventuali colleghi assenti per l’adesione allo sciopero, purché quest’ultimo venga avvisato congruamente con almeno un giorno di anticipo, sulle modifiche apportate al suo orario lavorativo, senza tuttavia eccedere l’orario di lavoro previsto per la giornata interessata ovvero il personale “non scioperante” non può essere chiamato a prestare un numero maggiore di ore di servizio;
  • la prestazione richiesta a quest’ultimo deve essere di natura e livello equivalenti;
  • il personale “non scioperante” non può essere inviato a prestare la sua attività in una sede diversa da quella abituale di servizio.
  • non può essere prevista la sostituzione del personale aderente allo sciopero che comporti l’erogazione di salario accessorio e/o comunque la sostituzione per chiamata dalle graduatorie.

Il personale scolastico “non scioperante” dovrà presentarsi normalmente a scuola nel giorno di sciopero, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni preventivamente fornite dalla Dirigenza o dal suo staff; se non utilizzati diversamente rimangono all’interno dell’edificio scolastico durante il proprio orario di servizio, firmando la presenza sul registro elettronico.

Gli adempimenti riguardanti lo sciopero prevedono, da parte della segreteria scolastica, la comunicazione dei dati di adesione attraverso la piattaforma SIDI. Si precisa che le segreterie scolastiche dovranno espletare anche gli adempimenti relativi l’inserimento al sistema NoiPA dei periodi previsti per la dovuta decurtazione degli importi dagli stipendi.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, scuola compresa, sono tenute ad adempiere all’obbligo di comunicazione con l’invio dei dati relativi all’adesione allo sciopero, previsto per il Dipartimento della Funzione Pubblica dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Istituzioni scolastiche sono “tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Tali informazioni, sono raccolte attraverso la procedura di acquisizione, disponibile sulla piattaforma SIDI, precisamente nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web, e consiste nella compilazione di alcuni campi obbligatori quali:

  • il numero del personale scioperante;
  • il numero del personale effettivamente in servizio;
  • il numero del personale assente per altri motivi;
  • il numero delle strutture interessate dallo sciopero (espresse nel numero di plessi e di classi) in cui si è registrata la totale/parziale riduzione del servizio.

A conclusione delle procedure, le elaborazioni sull’adesione allo sciopero sono effettuate sui dati trasmessi dalle singole Amministrazioni tramite la procedura GEPAS, che è la banca dati che raccoglie le comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego. Per maggiori informazioni e approfondimenti si invita alla lettura integrale del “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”  consultando il seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si occupa degli scioperi indetti a livello nazionale e interregionale, riguardanti il pubblico impiego. Rileva e diffonde “tempestivamente” i dati inerenti alle astensioni dal lavoro del personale chiamato allo sciopero, come previsto dall’art. 5, legge 146/1990. L’obbligo delle rilevazioni riguarda il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute retribuite per la relativa partecipazione. Per maggiori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/scioperi

Per completezza della trattazione è utile evidenziare che gli scioperi di qualsiasi genere sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale, come previsto nell’accordo siglato il 2 dicembre 2020.

Sono confermate, inoltre, le procedure di raffreddamento, già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, ovvero, in caso di proclamazione di  uno sciopero nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 3 giorni lavorativi decorrenti chiede che vengano chiarite le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richiede contestualmente l’apertura della procedura conciliativa,  provvedendo a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può interpellare le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte, chiedendo notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. Il periodo complessivo della procedura conciliativa, dunque, ha una durata massima non superiore a giorni lavorativi sei dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.  A conclusione viene redatto formale verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione ha esito positivo il verbale deve necessariamente contenere la dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato. In caso contrario, ovvero in caso di mancato accordo, nel verbale devono essere riportate le ragioni del mancato accordo e le parti si potranno ritenere libere di procedere secondo le consuete forme nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Corre l’obbligo di evidenziare che non possono essere proclamati scioperi:

  • dall’1 al 5 settembre;
  • nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa delle festività natalizie o pasquali.

Non si possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di:

  • nelle scuole dell’infanzia e primaria: 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico); 
  • nelle scuole secondarie di I e II grado: 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico).

A conclusione della presenta trattazione risulta interessante evidenziare che non sono effettuabili ovvero ammissibili scioperi a tempo indeterminato ovvero ad oltranza. Proprio a tal riguardo è stimolante la lettura integrale della recentissima Delibera n. 21/256, adottata nella seduta del 04 novembre 2021, dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali cosiddetta “Autorità di garanzia sugli scioperi”, autorità indipendente, istituita dall’art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146. La delibera è consultabile e scaricabile dal seguente link: https://www.cgsse.it/delibera-della-commissione-lo-sciopero-generale-dal-1-novembre-al-15-novembre-2021-proclamato-dalla

La Commissione di garanzia summenzionata si è espressa in merito allo sciopero proclamato, in data 29 ottobre 2021, indetto dalla Segreteria Nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – FISI, previsto “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”. Considerato che la stessa FISI aveva già precedentemente proclamato due astensioni, la prima dal 15 al 20 ottobre 2021 e la seconda dal 21 al 31 ottobre 2021, quest’ultima a seguire risultava essere come terza tranches, ovvero configurabile come sciopero ad oltranza senza alcuna interruzione: “cui ben potrebbe seguirne una quarta sì da risultare di per sé ad oltranza, come tale incompatibile con la salvaguardia degli altri beni protetti

La Commissione stessa nella delibera richiamata ha stabilito che, per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione, l’azione: “risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 24653 del 3 dicembre 2015)” e che, pertanto, la stessa “viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale”. La medesima Commissione ha altresì specificato che la stessa, “fuoriesce dalla competenza della Commissione” deliberando che: “non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per le medesime motivazioni.

L’Ufficio di Gabinetto – Relazioni sindacali del Ministero dell’Istruzione, con nota n. 20108 del 05 novembre 2021, a firma del Vicecapo di Gabinetto, Dirigente dott.ssa Sabrina Capasso, si è espresso a riguardo considerando: “l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti” allineandosi alla disposizioni contenute nella Delibera n. 21/256  della Commissione adottata nella seduta 04 novembre 2021.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 40
  • CODICE PENALE art. 330 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
  • LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
  • LEGGE 11 aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • ARAN “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato il 2 dicembre 2020
  • NOTA MI Ufficio di Gabinetto Relazioni sindacali n. 20108 del 05 novembre 2021
  • CORTE DI CASSAZIONE n. 24653 del 3 dicembre 2015
  • DELIBERA n. 21/256 del 04 novembre 2021 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Fonte Contrattuale

  • Ipotesi CCNL Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 13 dicembre 2018
  • CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della V Area Contrattuale Dirigenti Scolastici, sottoscritto il 15 luglio 2010
  • CCNL – Contratto Collettivo Nazionale Lavoro comparto scuola siglato il 29/11/2007

Sitografia

http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/scioperi

Altre fonti

Educazione&Scuola, ISSN 1973-252X

LEGGE DI BILANCIO

LEGGE DI BILANCIO, AGORÀ DELLA PARITÀ SODDISFAZIONE RISORSE PER INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E RILANCIA FONDO STRUTTURALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

Le Associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative – FOE, CIOFS Scuola, CNOS Scuola, FAES, FIDAE, FISM, Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, facenti parte di Agorà della parità, hanno accolto con entusiasmo la notizia che nel testo definitivo del DDL Bilancio 2022 viene rifinanziato per 70 mln. il fondo per l’inclusione di studenti con disabilità nelle scuole paritarie. Tale fondo consentirà alle scuole di incrementare le possibilità di accoglienza e inclusione con un importante beneficio per le famiglie degli alunni disabili frequentanti.

Si ringrazia pertanto il Governo per quanto deciso.

Le associazioni prendono atto che, invece, non è stato dato seguito alla richiesta di costituzione di un fondo strutturale munito delle quote consolidate al 2020 oltre a 320 milioni aggiuntivi per le scuole d’infanzia paritarie al fine di mettere in sicurezza questo indispensabile servizio pubblico senza il quale oltre 400.000 bambini non avrebbero accesso al primo grado di istruzione ed educazione, soprattutto nelle regioni del Sud.

Le associazioni dell’Agorà, pertanto, si appellano ai parlamentari dei diversi schieramenti affinché, in fase di approvazione del DDL bilancio 2022, tale richiesta venga presa in considerazione anche per compensare l’enorme quantità di risorse pubbliche destinate agli Enti Locali dal PNRR, per la costruzione di strutture dedicate al comparto 0-6, senza tenere conto delle nostre scuole che esistono e operano in questo settore da decenni con un ruolo sussidiario indispensabile per le famiglie italiane.

AGeSC, Catia Zambon, Presidente nazionale

CNOS Scuola, Stefano Mascazzini, Presidente nazionale

CIOFS scuola, Marilisa Miotti – Presidente nazionale

FAESGiovanni Sanfilippo – Delegato nazionale per le Relazioni

Cdo Opere Educative – FOE, Massimiliano Tonarini, Presidente nazionale

FIDAE, Virginia Kaladich, Presidente nazionale

FISM, Giampiero Redaelli, Presidente nazionale

Fondazione GESUITI EDUCAZIONE, Vitangelo Denora – Delegato

V. Carnimeo, L’amore al tempo della pandemia

Vito Carnimeo, L’amore al tempo della pandemia, WIP

Nina e Matteo: un amore tra pandemia e “necessità”

di Carlo De Nitti

Riecheggia il mitico Gabriel Garcia Maquez il titolo di questo interessante romanzo di Vito Carnimeo, L’amore al tempo della pandemia, pubblicato pochi mesi or sono, nella propria collana “I Tulipani”, dalla casa editrice WIP, ma è opera assolutamente originale quella dovuta alla penna del manager barese.

La pandemia ha rivoluzionato le vite di tutti: Nina, la protagonista, Matteo, il co-protagonista, ma anche Sergio, l’antagonista/deuteragonista vivono durante la (ed a causa della) pandemia un momento topico delle loro vite.

E’ un romanzo di formazione quello che Vito Carnimeo ci regala nel corso dei trenta capitoli del suo libro: non scontato, non banale, intenso. Almeno così lo percepisce un lettore “semplice”, quale ritiene di essere chi scrive queste righe di recensione.

Molti sono gli spunti di riflessione che questo romanzo offre, a partire dalla condizione femminile nell’Italia di oggi: la poliedricità dell’essere donna e dell’essere uomo, la parità dei diritti e dei doveri, l’indipendenza economica, il (tentato) femminicidio, l’immagine della donna – sempre colpevolizzata – sulla stampa e sui media.

Nina, il nome della protagonista, è una donna di 35 anni. che vive a Milano, ma calabrese di nascita, sposata, con un passato da impiegata ed un presente di vita borghese, con un marito manager in ascesa. Vito Carnimeo inizia la sua storia in medias res: Nina litiga furiosamente con Sergio, il marito, a causa della relazione con un’amante, Stella (la gattamorta, come l’appella Nina), che ha messo incinta, venendo da lui estromessa dalla casa coniugale di sua esclusiva proprietà.

Sola e senza alcun aiuto, pensa di rivolgersi alle sue più care amiche, di origine pugliese, Carmen e Assunta, per essere ospitata da loro, una testimonianza di solidarietà femminile. Purtroppo nessuna delle due può aiutarla: una a causa del marito, l’altra dei cani. Che la solidarietà femminile sia solo una leggenda?

Scorrendo sul display del telefonino, Nina nota il numero di Informatico pazzo: lui l’avrebbe certamente ospitata, in zona Lorenteggio. Informatico pazzo è Matteo – un informatico atipico, essendo laureato in lettere – un ex collega di lavoro, coetaneo, con cui circa un anno prima, nel 2019, Nina aveva avuto una breve relazione sentimentale.

Delineato il quadro iniziale con l’arrivo di Nina a casa di Matteo, Carnimeo ci conduce alla scoperta dei due personaggi attraverso un “gioco della verità” che consente ai due protagonisti di scavare nel proprio passato e di condividerlo con l’altro/a: dall’infanzia calabrese di lei e quella pavese di lui ai rapporti con i rispettivi padri; dal mondo “mitico” dei nonni contadini alle esperienze adolescenziali e giovanili con fratelli ed amici.

Nei giorni duri del lockdown dell’inverno/primavera 2020/21, vivendo gomito a gomito nello stesso appartamento, Nina e Matteo sviluppano una forte amicizia amorosa, una forma “addomesticamento”: è proprio Nina a citare Le petit prince di Antoine de Saint Exupery (pp. 96-97). 


Piano piano la loro storia nasce e cresce in modo spontaneo e naturale, coronata da una gravidanza, tanto gradita quanto imprevista, ritenendosi Nina sterile. Parallelamente Sergio, chiusa la sua storia con Stella che, invece, aveva iniziato a portare avanti una gravidanza isterica, vuole riprendersi sua moglie o, più probabilmente, impedirle altre storie, contattandola mediante le sue amiche.


Tanti e profondi i dubbi di Nina sulla sua relazione con Matteo e sul suo futuro: l’epilogo non è prevedibile da parte del lettore (né qui viene svelato). Esso è la testimonianza del percorso di formazione e di crescita che la protagonista ha vissuto nel romanzo, anche se va a finire sui giornali come fatto di cronaca, ampiamente travisato.


L’amore al tempo della pandemia, opera prima di Vito Carnimeo, si fa leggere con tanta passione per una storia che sicuramente molto oggi insegna. Lo stile di scrittura fa vivere i personaggi e la storia in modo immediato; fluente è il ritmo della narrazione della vita dei protagonisti, realizzato con un lessico sempre appropriato.

I loro flashback sulle vite passate sono il modo per spiegare i loro comportamenti nel presente, ma anche il modo per entrare ognuno nella vita dell’altro, empaticamente: Nina entra nella vita di Matteo senza bussare” perché le ha “già aperto” e Matteo entra nel cuore di Nina “senza bussare” perché lei gli ha “già aperto”. Il loro appare – al lettore “semplice” con reminiscenze sartriane, già presenti nel titolo di questa recensione – un “amore necessario”, non causato alle mere contingenze, né scalfito da esse.

Il “messaggio” del volume è proprio nel distico finale, tratto dalla poetessa polacca Wislawa Szymborska (1923 – 2012) riportato al centro di una pagina bianca: “Morire quanto necessario, senza eccedere. Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato”. Forse.

Concorsi a scuola: 50 quesiti e orale. Arrivano nuove regole più snelle

da Il Sole 24 Ore

I maxi-concorsi a cattedra vanno in pensione. Al loro posto stanno per arrivare delle selezioni più veloci

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

I maxi-concorsi a cattedra, per come li abbiamo conosciuti finora, vanno in pensione. Al loro posto stanno per arrivare – in attuazione del Pnrr e delle nuove direttive introdotte in tutta la Pa dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta – delle selezioni più snelle: in base alle bozze predisposte dal ministero dell’Istruzione, ci saranno meno prove (un solo scritto al pc di 50 domande, poi l’orale e la valutazione dei titoli); dovranno essere banditi con cadenza annuale; varranno solo sui posti “vacanti e disponibili” nell’anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove selettive.

In due decreti ministeriali di una ventina di articoli l’uno – uno per infanzia/primaria e l’altro per medie/superiori – si riscrive la normativa sul reclutamento. Il ministro Patrizio Bianchi ha deciso di accelerare, e di far ripartire i concorsi nella scuola, e soprattutto di bandirli con cadenza annuale. I primi bandi arriveranno per metà dicembre, e riguarderanno le due selezioni già previste per circa 40mila posti totali (circa 13mila a infanzia e primaria, circa 27mila a medie e superiori), che vedono oltre 500mila candidati.

Due canali per accedere

Due restano i canali per accedere ai concorsi a cattedra: l’abilitazione, conseguita anche all’estero (purché riconosciuta in Italia) e la laurea (il titolo richiesto per la specifica classe di concorso) unita al possesso dei 24 crediti formativi universitari nelle materie antro-psico-pedagogiche. A infanzia e primaria i requisiti sono l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o il possesso del diploma magistrale ante 2001/2002 (i giudici gli hanno riconosciuto valore di abilitazione). Per il sostegno, occorre (sempre) il titolo di specializzazione.

La prova scritta al pc, distinta per classe di concorso (o tipologia di posto) durerà 100 minuti (si sta però ragionando, anche su indicazione del Cspi, l’organico tecnico-consultivo del ministero dell’Istruzione, di salire a 120 minuti, vale a dire due ore). I quesiti sono 50 a risposta multipla così suddivisi: 40 domande sulla specifica classe di concorso, per accertare conoscenze e competenze delle discipline afferenti alla materia da insegnare (per quanto riguarda il sostegno i 40 quesiti riguarderanno le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità). Cinque quesiti saranno sull’inglese (livello B2) e i restanti cinque sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Ogni domanda avrà 4 risposte, delle quali sono una è esatta. I quesiti delle prove saranno predisposti a livello nazionale da un’apposita commissione. Per i concorsi a medie e superiori l’orale durerà 45 minuti, per infanzia e primaria 30. Il colloquio, un po’ per tutti i gradi scolastici, consisterà nella progettazione di una attività didattica, anche utilizzando le tecnologie digitali.

Come vengono valutati i lavori

Le commissioni d’esame – presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un preside e composte da due docenti (con almeno 5 anni di servizio) – avranno a disposizione 250 punti, 100 per lo scritto, 100 per l’orale, 50 per i tioli culturali e professionali. Scritto e orale si superano con almeno 70.

La prova scritta al pc, distinta per classe di concorso (o tipologia di posto) durerà 100 minuti (si sta però ragionando, anche su indicazione del Cspi, l’organico tecnico-consultivo del ministero dell’Istruzione, di salire a 120 minuti, vale a dire due ore). I quesiti sono 50 a risposta multipla così suddivisi: 40 domande sulla specifica classe di concorso, per accertare conoscenze e competenze delle discipline afferenti alla materia da insegnare (per quanto riguarda il sostegno i 40 quesiti riguarderanno le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità). Cinque quesiti saranno sull’inglese (livello B2) e i restanti cinque sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Ogni domanda avrà 4 risposte, delle quali sono una è esatta. I quesiti delle prove saranno predisposti a livello nazionale da un’apposita commissione. Per i concorsi a medie e superiori l’orale durerà 45 minuti, per infanzia e primaria 30. Il colloquio, un po’ per tutti i gradi scolastici, consisterà nella progettazione di una attività didattica, anche utilizzando le tecnologie digitali.

Come vengono valutati i lavori

Le commissioni d’esame – presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un preside e composte da due docenti (con almeno 5 anni di servizio) – avranno a disposizione 250 punti, 100 per lo scritto, 100 per l’orale, 50 per i tioli culturali e professionali. Scritto e orale si superano con almeno 70.

Ddl bilancio: 19% di spesa per istruzione e sanità e 22% per previdenza e lavoro

da Il Sole 24 Ore

La certificazione è contenuta nella Relazione illustrativa che descrive in modo analitico gli ambiti di applicazione e le quote di finanziamento

di Redazione Scuola

«In termini di composizione della spesa il 22,2% degli stanziamenti» previsti dalla Manovra «è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno» (famiglia, lavoro, immigrazione, casa e assetto urbanistico). Una quota pari al 19% è stanziata per politiche relative a salute e istruzione, mentre agli affari economici è destinato il 18,3% delle risorse. La spesa per servizi istituzionali e generali assorbe il 13,5% del totale e quella per servizi pubblici generali il 10,1%, in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” e alla partecipazione dell’Italia alle politiche di bilancio Ue. La spesa per interessi rappresenta il 9,5%, mentre il 6,4% è destinato a trasferimenti agli enti territoriali (al netto della spesa sanitaria considerata nella categoria “Salute e istruzione”). La spesa relativa a Cultura, ambiente e qualità della vita assorbe l’1,1% del totale”. Lo certifica la Relazione illustrativa.

I settori di intervento

Nelle Politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno sono compresi: politiche sociali e famiglia, politiche previdenziali, immigrazione e accoglienza, politiche per il lavoro, politiche abitative, urbane e territoriali; Salute e istruzione comprende scuola, università e post-università, tutela della salute; Affari economici riguarda: ricerca e innovazione, agricoltura, agroalimentare e pesca, turismo, internazionalizzazione imprese, energia, comunicazioni, infrastrutture e logistica, mobilità e sviluppo sistemi di trasporto, competitività e sviluppo imprese, riequilibrio territoriale, regolazione dei mercati; Servizi istituzionali e generali: organi costituzionali, amministrazione e rappresentanza Governo e Stato sul territorio, servizi delle Pa, politiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, debito; mentre i Servizi pubblici generali sono ordine pubblico e sicurezza, giustizia, difesa e sicurezza sul territorio, Italia in Europa e nel mondo, soccorso civile; infine Cultura, ambiente e qualità della vita contiene: beni e attività culturali e paesaggistici, giovani e sport, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente, riqualificazione periferie e politiche abitative che assorbono in totale solo l’1,1% degli stanziamenti.

Rinnovo RSU 2022-24, rilevazione deleghe al 31 dicembre. Avviso NoiPa

da OrizzonteScuola

Di redazione

In prossimità dell’accertamento della rappresentatività sindacale relativa al triennio 2022-2024, ai fini contrattuali da parte dell’Aran ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, la Direzione procederà alla trasmissione, in formato telematico, direttamente all’Aran, delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale di tutte le amministrazioni gestite in NoiPA.

Si rammenta che tali dati si riferiscono alla deleghe sindacali sottoscritte entro il 31 dicembre 2021 e attivate sul cedolino di gennaio 2022. Onde evitare possibili disguidi e contestazioni da parte delle OO.SS., si richiede a codesti uffici di prestare attenzione nel procedere, con la massima tempestività, alla segnalazione in banca dati di tutte le deleghe sindacali sottoscritte nei termini di legge.

Qualora la delega dovesse pervenire nei tempi corretti ma non utili per la messa in quota sul cedolino di gennaio 2022, si dovrà procedere all’inserimento della ritenuta sindacale su rata febbraio 2022 retrodatando la data di inizio decorrenza al 1° gennaio 2022 e applicando una doppia ritenuta su rata febbraio 2022. Di seguito si fornisce un esempio di segnalazione in base alla decorrenza “giuridica” dell’adesione:

  • delega sottoscritta il 28 dicembre 2021;
  • pervenuta il 4 gennaio 2022;
  • inserimento in NoiPA effettuato i primi giorni di gennaio su rata di sistema febbraio 2022;

la segnalazione corretta è la seguente: decorrenza scadenza codice ritenuta sindacale 1/1/2022 1/1/9999 SX (ritenuta continuativa) 1/2/2022 28/2/2022 SX (recupero quota di gennaio 2022). Mentre, per il comparto Sanità, tenuto conto dei diversi tempi tecnici di lavorazione della rata, saranno prese in considerazione le deleghe sottoscritte entro il 31 dicembre 2021 e inserite sul cedolino della rata stipendiale di gennaio 2022.

Troppe classi in DaD, bisogna vaccinare pure gli alunni: Pregliasco spera nel sì dell’Ema, il Green pass non basta

da La Tecnica della Scuola

Dopo il personale scolastico, gli scienziati sperano che anche gli alunni possano vaccinarsi. Soprattutto perché i casi di Covid a scuola risultano da qualche settimana in discreta crescita. A pensarla così è sicuramente Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, già in estate favorevole alla vaccinazione di massa per raggiungere l’immunità di gregge: durante un’intervista a iNews24, ha detto di sperare “che a breve sia possibile vaccinare anche i bambini, non appena ci sarà il via libera da parte dell’Ema, considerando che anche per loro il Covid non è una passeggiata e ha degli effetti a lungo termine”. Il virologo ha anche sottolineato che gli under 12 “vanno vaccinati anche per mantenere aperta la scuola, perché cominciano ad esserci molte classi in quarantena“. Quindi, la vaccinazione scongiurerebbe il ritorno alla DaD.

Perché vaccinare i più piccoli

Certo, difficilmente si tornerà al lockdown della primavera del 2020 o alle lunghe chiusure dell’attività didattica in presenza dello scorso anno, soprattutto alle superiori e in alcune regioni.

Di certo, però, ha continuato il direttore sanitario esperto di epidemie, “uno su mille ha la sindrome infiammatoria multisistemica che crea problemi” e siccome anche “i più piccoli sono colpiti dalla variante Delta, quindi vaccinandoli si ridurrebbero molte probabilità di contagi”.

Dai tamponi rapidi falsi negativi

Pregliasco ha quindi ricordato che “il Green pass funziona, ma non è uno schermo totale. Poi si può ottenere anche col tampone. Quelli rapidi possono dare falsi negativi. La certificazione verde è stata una scelta politica, ma se salgono i contagi la situazione potrebbe diventare problematica, anche se non nella stessa proporzione dell’anno scorso”.

Occhio all’estero

Guardando all’Europa, il direttore sanitario ha tenuto a specificare che “se non ci fossero stati i vaccini ci sarebbe stata emergenza totale. C’è invece una proporzione tra l’aumento dei casi e i casi gravi.”

“Però se salgono i contagi, com’è accaduto in Gran Bretagna, la situazione può diventare pesante. Per non parlare delle Nazioni dove ci sono pochi vaccinati, come l’Europa dell’Est”, ha concluso Pregliasco.

Covid in Europa: vaccino, test e lockdown. Paura per la quarta ondata

da La Tecnica della Scuola

La quarta ondata Covid spaventa l’Europa e ciascuna Nazione vara una propria strategia per fronteggiare l’emergenza e le miglia di contagi. Mentre la Germania si prepara a mobilitare 12mila soldati per aiutare i servizi sanitari alle prese con la nuova ondata di Covid e tornano i test gratuiti a causa di 228 nuovi decessi, in crescita rispetto ai 142 di sabato scorso, Londra anticipa la terza dose di vaccino, l’Olanda va in lockdown parziale per tre settimane  e l’Austria entro oggi decide sul lockdown per non vaccinati.

“La situazione  in Germania è grave e consiglio a tutti di prenderla come tale”, ha detto il ministro della Sanità Jens Spahn. Secondo Lothar Wieler, capo del Koch Institute (RKI) per le malattie infettive, in alcune località i letti di terapia intensiva sono pieni. Gli stati di Sassonia, Turingia e Baviera sono i più colpiti dalla quarta ondata di contagi.  Il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid era di circa  4,7 per 100mila abitanti.

I bambini under 12, che non possono ancora essere vaccinati in Germania, sono tra i gruppi più colpiti.  Il capo dell’Associazione tedesca degli insegnanti ha avvertito sabato che gli uffici sanitari locali stanno lottando per tenere sotto controllo molti focolai nelle scuole di tutto il Paese.  E ha pure aggiunto: “Non sappiamo più come contenere i focolai nelle scuole”.

Così il governo inglese che permetterà ai cittadini di ricevere la dose booster a 5 mesi – e non a 6 – dalla conclusione del ciclo ordinario di vaccinazione per ridurre la pressione sugli ospedali mentre si avvicina l’inverno. Oltremanica sono state già somministrate 12 milioni di terze dosi, mentre si registrano 38.351 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 157 decessi da Covid.

Anche in Austria le cose sembrano precipitare e ci si prepara a far scattare il lockdown per i non vaccinati a partire da domani lunedì 15 novembre “per evitare il crollo del sistema sanitario”. Stando a quanto pubblicano le agenzie, le misure resterebbero in vigore fino al 24 novembre e consisterebbero nell’ imporre a chi non è vaccinato o guarito dal Covid di uscire di casa, come per i precedenti lockdown, solo per lavorare, fare la spesa o in caso di urgenze, per stare all’aperto per necessità di salute fisica o mentale o praticare un culto religioso. I bambini sotto i 12 anni sono esclusi. Il provvedimento restrittivo con molta probabilità interesserà anche le festività natalizie e le sue tradizioni.  Esplosa anche l’incidenza settimanale dei contagi che è di 814,6 ogni 100.000 abitanti. Nella giornata di ieri sono decedute 48 persone per un dato complessivo di 11.689 vittime da inizio pandemia di coronavirus. Forte è stato l’incremento giornaliero di casi in Alta Austria, ben 3.239 casi con un’incidenza settimanale di 1.296,7.

In Francia il numero di pazienti ricoverati in area emergenziale negli ospedali è aumentato fino a quota 1.202. Per il resto, sono 234 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore a causa del covid. Negli ultimi sette giorni, la media è stata di 314 ricoveri quotidiani e di 33 morti al giorno.

Scuole a rischio contagi? Per Giannelli è falso: i pericoli vengono dai mezzi pubblici e dalle Asl che non rispondono

da La Tecnica della Scuola

 

Ai presidi non sono piaciute le parole del microbiologo Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, secondo il quale nell’ultimo anno e mezzo le scuole italiane non sono state adeguatamente attrezzate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, poiché sarebbero mancati interventi strutturali, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei flussi di alunni e personale in entrata e uscita dagli istituti.

Solo due accessi a scuola…

Secondo il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, contattato dall’Ansa, “per la morfologia degli istituti scolastici di più non si poteva fare dal punto di vista degli scaglionamenti all’ingresso e all’uscita”.

 

“Per evitare assembramenti è necessario avere tanti accessi, ma la maggior parte delle scuole ne ha uno, al massimo due. Scaglionare in due orari mille alunni non risolve molto, dopodiché abbiamo sempre fatto raccomandazioni a studenti e genitori”.

Asl non collaboranti e trasporti immutati

Giannelli ritiene che vi siano invece “problemi collaterali che vengono di fatto scaricati sulle scuole, come le comunicazioni che competono alle Asl, ovvero le informazioni da dare alle famiglie riguardo al modo di comportarsi in caso di contagio”.

“Non solo, sul tema dei trasporti non è stato fatto praticamente niente: è sotto gli occhi di tutti che i mezzi pubblici sono strapieni, che non c’è controllo su quanti salgono e sull’uso delle mascherine”.

Scuole sicure, sì ai vaccini agli alunni

Il presidente Anp contesta anche il fatto che le scuole vengono considerate portatrici di virus: “Gli studi dimostrano che le scuole non sono veicoli di contagio”, taglia corto Giannelli.

Infine, sul tema dei vaccini agli under 12, il presidente si augura “che verrà esteso anche a loro, una platea di circa 4 milioni di studenti”.

Nota 15 novembre 2021, AOODGCASIS 3515

Ministero dell’istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica

Ai Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
e p.c. Al Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Ai Dirigenti/coordinatori scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie

OGGETTO: Domande candidati esterni a.s. 2021/2022 – Procedura on line.

Nota 15 novembre 2021, AOODGOSV 28226

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: Concorso nazionale “Accoglienza, inclusione e riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del futuro” a.s. 2021-2022