Misure urgenti di sostegno in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di venerdì 21 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. 

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie 
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

Nota 21 gennaio 2022, AOODGOSV 1512

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione UFF 1

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Statali e Parietari LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO

Oggetto: XXII Settimana nazionale dell’Astronomia – Concorso nazionale “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle” – Concorso nazionale “Giovanni Virginio Schiaparelli”

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555)

(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalita’ organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 7, concernente disposizioni per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», in particolare l’art. 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche’ ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’;

Visto l’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attivita’ commerciali e’ consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

Visto, altresi’, che la lettera b), del comma 1-bis, dell’art. 9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali e’ possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche’ gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessita’ di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attivita’ che non si svolgono all’aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attivita’ all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Considerato che nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessita’, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

Sulla proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonche’ quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attivita’ che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessita’ per le quali e’ consentito l’accesso esclusivamente alle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali e’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche’ a quelle veterinarie, per ogni finalita’ di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivita’ istituzionali indifferibili, nonche’ quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta’ o incapaci, nonche’ per consentire lo svolgimento di attivita’ di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo e’ assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 127

ALLEGATO

Attivita’ commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a))
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Nota 21 gennaio 2022, AOODPPR 71

Ministero dell’Istruzione
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio
e p.c. Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzion uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Gabinetto del Ministero della Salute gab@postacert.sanita.it
Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione DPIT.segreteria@istruzione.it
Alle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta per il tramite del Dipartimento sovraintendenza agli studi istruzione@pec.regione.vda.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento per il tramite del Dipartimento Istruzione e Cultura dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bolzano per il tramite dell’Intendenza Scolastica culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it schulamt.intendenzascolastica@pec.prov.bz.it

OGGETTO: Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi

Legge 21 gennaio 2022, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali. (22G00006)

(GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)



Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211)

(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)