Quarantena scuola, si va verso riduzione da 10 a 5 giorni. Alla primaria Dad con 3 positivi. Lunedì Cdm

da OrizzonteScuola

Di redazione

Si va verso una semplificazione delle regole sulle quarantene a scuola. Lunedì il Consiglio dei ministri si riunirà per vararle. In sintesi la quarantena per le scuole si dovrebbe ridurre da 10 a 5 giorni, mentre alla primaria la didattica a distanza scatterà con tre positivi anziché due come previsto attualmente.

Le regole attuali

Scuola infanzia

Se nella classe o nella sezione c’è un caso positivo, le attività sono sospese e i bambini sono in quarantena per 10 giorni.

Scuola primaria

Nella scuola primaria, Se c’è un caso positivo in classe, parte la sorveglianza: test antigenico rapido o molecolare quando si scopre il caso di positività, poi un altro dopo 5 giorni dall’ultimo contatto. Se i casi positivi sono due o più, la classe va in quarantena e per 10 giorni le lezioni si svolgono in Dad.

Scuole secondarie I II grado

Passiamo alla scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori). Con un positivo in classe, si attiva l’auto-sorveglianza: lezioni in presenza, ma gli alunni devono indossare le mascherine Ffp2. Con 2 positivi, le cose cambiano tra vaccinati e non: i non vaccinati, quelli che non hanno la terza dose, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e quelli che sono guariti dal Covid da più di 120 giorni, seguono lezioni in Dad; tutti gli altri in presenza con Ffp2. Con 3 positivi, la classe è in quarantena per 10 giorni e in Dad.

Mobilità docenti 2022, nuovo vincolo triennale per chi ottiene trasferimento. Differenza tra provinciale e interprovinciale

da OrizzonteScuola

Di Giovanna Onnis

Disattese le aspettative di molti docenti che speravano nell’eliminazione totale dei vincoli temporali per la prossima mobilità.

Il nuovo CCNI, valido per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, conferma, infatti, il vincolo triennale già previsto dopo la mobilità volontaria con un’importante novità per la mobilità interprovinciale, novità che potrà rivelarsi penalizzante per i docenti interessati.

Altre importanti novità sono previste per i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, che potranno partecipare alla prossima mobilità.

Analizziamo, quindi, le conferme e le novità previste nel contratto, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2022/23

Vincolo temporale dopo la mobilità

Mobilità provinciale

Confermato il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria, introdotto con il precedente CCNI 2019-2022.

Nell’art.2 comma 2 del nuovo CCNI, infatti, si ribadisce quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Saranno, quindi, sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria i docenti che risultano soddisfatti su una preferenza analitica (scuola specifica) oppure, nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Mobilità interprovinciale

Nella mobilità interprovinciale il vincolo di permanenza triennale si applica sempre, per qualsiasi sede richiesta.

Si tratta di un’importante novità che penalizza i docenti interessati a cambiare provincia, prevista nell’art.2 comma 3 del nuovo CCNI dove si stabilisce quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.”

Quando non si applica il vincolo triennale dopo la mobilità

Il vincolo triennale previsto nell’art.2 comma 2 (mobilità provinciale)e comma 3 (mobilità interprovinciale)del CCNI non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Nel caso di mobilità provinciale tale vincolo non interessa i docenti soddisfatti su preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità.

Vincolo temporale dopo immissione in ruolo

L’applicazione o meno del vincolo temporale dipende dall’anno di immissione in ruolo. Analizziamo i diversi casi.

I docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2019/20 non sono sottoposti ad alcun vincolo temporale nella scuola assegnata

I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20, sottoposti al vincolo triennale (che era quinquennale prima del decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis)), hanno superato tale vincolo nel corrente anno scolastico e potranno, quindi, partecipare alla mobilità 2022/23 sia in ambito provinciale che interprovinciale.

Possibilità garantita anche nel CCNI, dove nell’art.2 comma 4 si chiarisce che “Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato “

I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 che, come sottolinea il comma 6 del succitato art.2, possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, possono comunque presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico. Questi docenti, infatti, come chiarisce il contratto, vengono considerati su sede provvisoria come i neo-immessi in ruolo 2021/22.

Nel comma 7 dello stesso art.2 si stabilisce, infatti, questa importante novità:

“[…] Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.”

Per i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22 si applica quanto previsto nell’art.2 comma 7, nel quale si ripristina la sede provvisoria per i neo-immessi in ruolo:

“Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24.”

Questi docenti, quindi, saranno in anno di prova su sede provvisoria e potranno partecipare alla mobilità 2022/23 per ottenere l’assegnazione della sede definitiva.

Se ottengono una sede richiesta saranno sottoposti al vincolo triennale a decorrere dall’anno scolastico del trasferimento ottenuto.

Se, invece, non presentano domanda i mobilità o non ottengono alcuna sede tra quelle richieste acquisiranno la titolarità nella sede di immissione in ruolo dove saranno vincolati a permanere per un triennio.

L’assegnazione della sede di titolarità per i docenti che non presentano domanda di mobilità, avviene prima dei movimenti e avrà decorrenza dall’anno scolastico di immissione in ruolo.

Conclusioni

Il vincolo temporale nella scuola ottenuta con la mobilità volontaria o assegnata nell’immissione in ruolo viene giustificato con la necessità di garantire agli studenti la continuità didattica, che sarebbe sacrosanta se fosse effettivamente rispettata sempre, in presenza nella scuola degli stessi docenti.

L’assegnazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle classi o del plesso/indirizzo nel caso di un IC o di un IIS, non sempre garantisce, infatti, questa continuità, ma, nonostante ciò, anche in questi casi i docenti rimangono comunque vincolati nella scuola per un triennio senza un giustificato motivo.

Viaggi d’istruzione non consentiti in quasi tutta Italia: si possono fare soltanto in zona bianca

da OrizzonteScuola

Di redazione

Quasi tutta Italia in zona gialla, soltanto tre regioni sono in zona bianca. Altre cinque regioni in zona arancione. Quando si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche? Con una FAQ sul rientro a scuola del10 settembre, il Ministero ha chiarito che tali attività sono consentite nei territori in zona bianca purché si permanga in aree del medesimo colore bianco

Attualmente il quadro dell’Italia è:

  • zona bianca: Basilicata, Molise e Umbria;
  • zona gialla: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono pertanto consentite al momento soltanto in Basilicata, Molise, Umbria.

Semplificazione gestione casi Covid, FLC CGIL: “ulteriore carico di adempimenti”

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Le indicazioni del decreto legge 4 del 27 gennaio 2022, in cui si annuncia una semplificazione delle procedure di gestione dei casi di positività nelle scuole, hanno suscitato non poche polemiche. Tra queste, quelle della FLC CGIL che dichiarano criticità sulle scuole e sui dirigenti scolastici con un ulteriore carico di adempimenti che non tutelano la didattica in presenza e non assicurano la qualità del servizio.

In una nota, il sindacato ha affermato: “I dirigenti scolastici sono spesso chiamati ad applicare disposizioni dei dipartimenti di sanità delle regioni contrastanti le norme generali e le circolari congiunte dei ministeri Istruzione e Sanità, senza alcun supporto da parte dell’amministrazione centrale e periferica che non sta svolgendo il ruolo previsto dal Protocollo Nazionale sulla Sicurezza anticovid, non convoca i tavoli di confronto regionali, non fornisce indicazioni ai dirigenti scolastici”.

E aggiungono: “Le scuole sono al collasso e non riescono più a fronteggiare disposizioni che cambiano continuamente e che disorientano famiglie e studenti, mentre la didattica procede a singhiozzo e si rischia di determinare, per il terzo anno consecutivo, un grave danno alla qualità dell’apprendimento e alla continuità del servizio di istruzione”.

“La situazione non è più sostenibile. Conclude FLC CGIL – Occorrono una risposta immediata da parte del Ministero e una regia nazionale, da noi più volte invocata, che assicuri uniformità a tutte le procedure regionali, che tenga conto della reale situazione di criticità delle ASL e che semplifichi concretamente gli adempimenti delle scuole”.

Incompatibilità ed esercizio della libera professione da parte del personale docente

da La Tecnica della Scuola

Di Maria Carmela Lapadula

Il personale docente può, annualmente, fare richiesta al proprio dirigente scolastico di autorizzazione alla libera professione o al conferimento di incarichi retribuiti che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel produrre l’istanza occorre fare riferimento al regime delle incompatibilità previsto dall’art. 508 del D.lgs. 297/94, nonché dall’art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge 190/2012

Insegnanti di discipline giuridiche

Per i docenti di discipline giuridiche: vale l’autorizzazione alla libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19, che si applica però solo ai docenti di università o di scuole di II grado che insegnano diritto. Per i docenti di scuole di I ciclo è prevista l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, salvo che si sia iscritti all’albo da prima del 2/2/13, data di entrata in vigore della legge 247/12. Resta ferma l’incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l’amministrazione scolastica di appartenenza.

Un’interessante nota dell’USR per la Puglia

Sulla questione è intervenuto anche l’USR della Puglia che con propria nota nr.0013328 del 20/09/2020 a firma del Direttore dell’USR pugliese, dott. Vincenzo Melilli, ha inteso fornire chiarimenti ai dirigenti scolastici della regione Puglia tenuti alla valutazione delle richieste di autorizzazione alla libera professione da parte del proprio personale docente.

Nella nota si fa riferimento alla nota ministeriale n. 1584 del 29/07/2005 che ribadisce che  Il personale docente può, dunque, essere autorizzato dal dirigente scolastico allo svolgimento di una libera professione, ossia di un’attività lavorativa di carattere prettamente intellettuale posta in essere senza vincoli di subordinazione e con ampia discrezionalità tecnica, anche indipendentemente dall’iscrizione ad albi o elenchi, a condizione che l’esercizio della stessa non rechi pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto

La nota prosegue con le specifiche considerazioni relative alla professione forense, specificando, in aggiunta a quanto detto nel secondo capoverso del presente articolo che più recentemente, l’art. 19 della L. 247/2012 recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, in accordo con la disciplina sopra menzionata, statuisce che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Proprio con riguardo alla professione forense la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26016 del 17 ottobre 2018, ha avuto modo di precisare l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta ai dirigenti scolastici nell’esercizio del potere di autorizzazione loro attribuito dal sopra menzionato art. 508 del d.lgs. 297/1994.

In particolare, nella pronuncia citata la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva, nel caso oggetto di giudizio, vincolato la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero-professionale al divieto di patrocinare cause a favore o contro l’amministrazione di appartenenza.

La Cassazione ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “per effetto della mancata disapplicazione del co. 58 bis dell’art. 1, del d.lgs. n. 662/1997 (introdotto con la I. n.140/1997) da parte dell’art. 1, c. 1 della I. n. 339/2003, all’amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell’assunzione del patrocinio legale, da parte dell’insegnante che ivi presti servizio, nonché l’individuazione delle attività che, in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all’assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte”.

È opportuno rilevare, per quanto attiene agli effetti delle pronunce della Corte di Cassazione, che le stesse assumono una funzione nomofilattica, cioè il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) riconosce, appunto, alle predette pronunce.

Dalla sopra riferita ricognizione normativa e giurisprudenziale emerge, dunque, la necessità per i dirigenti scolastici chiamati ad esaminare le richieste di autorizzazione alla libera professione del docente di valutare, con attenzione ed in concreto, gli eventuali pregiudizi che lo svolgimento della libera professione potrebbe arrecare agli interessi dell’Amministrazione, evitando in via preventiva ogni possibile conflitto tra i privati interessi del dipendente pubblico e le superiori istanze di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione che il docente è tenuto ad osservare e preservare nell’espletamento delle proprie funzioni.

La nota si conclude con l’invito ai dirigenti scolastici ad acquisire, nel corso dell’istruttoria sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione, una dichiarazione con cui il docente si impegna a rispettare i vincoli posti dalla disciplina legislativa e a vigilare sul rispetto di tali norme, la cui violazione può assumere rilievo disciplinare tanto con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, quanto con riguardo, nel caso degli avvocati, ai precetti della deontologia forense.

Contratto scuola: in arrivo l’atto di indirizzo, c’è attesa per il riconoscimento delle “figure di sistema”

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Nel fronte sindacale c’è attesa per la presentazione da parte del ministro Bianchi dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto scuola.
I problemi aperti sono tanti, a partire dalla questione stipendiale, ma non solo. Sarà interessante capire, per esempio, se e come verrà affrontato il tema del riconoscimento retributivo e giuridico delle nuove figure professionali che stanno emergendo nella scuola.

Ne parliamo con Rosolino Cicero, presidente dell’Ancodis (Associazione nazionale dei collaboratori dei dirigenti scolastici).

Cosa vi aspettate dall’atto di indirizzo?

Ci aspettiamo che il Ministro prenda atto di quanto già previsto dalle disposizioni di legge e dalle intese già sottoscritte e di ciò che avviene da anni nelle istituzioni scolastiche di tutta Italia

Cioè?

Con il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i docenti collaboratori del dirigente scolastico hanno assunto una loro identità e, nel corso di questi 20 anni di autonomia scolastica, hanno indiscutibilmente consolidato l’importanza della loro presenza nella scuola, senza però avere ancora oggi un inquadramento contrattuale: restano abitanti sospesi della terra di mezzo impegnati quotidianamente in un diversamente indaffarato lavoro docente.

Tutto vero, ma questa dichiarazione di principio ha bisogno di tradursi in regole contrattuali ben precise

Infatti il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto lo scorso mese di marzo fra le parti sociali ha evidenziato la necessità di avviare una nuova stagione di relazioni sindacali e di portare a compimento i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 con la previsione di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione fondata sulla valorizzazione delle persone, sui percorsi di crescita e aggiornamento professionali.

Nel concreto voi cosa vi aspettate?

Molto semplicemente ci aspettiamo che si dia attuazione a quanto previsto dal punto 3 del Patto secondo cui con i contratti collettivi del triennio 2019-2021, si dovrà procedere all’adeguamento dei contratti alle nuove figure, valorizzando le professionalità non dirigenziali dotate di competenze specialistiche acquisite negli anni, anche tramite opportune modifiche legislative

Restiamo fermi sul contratto, Ancodis cosa vuole?

Si deve valorizzare tutto il personale scolastico, compresi i collaboratori del dirigente scolastico e le figure di sistema; ma soprattutto si deve rivedere il sistema di progressione economica finalizzata al riconoscimento – oltre dell’azione didattica – delle competenze professionali acquisite, dell’esperienza professionale maturata, della quantità e qualità del lavoro prodotto.

E quindi voi vi aspettate che il Contratto riconosca esplicitamente le figure di sistema e dei collaboratori dei DS?

Certo: nel CCNL ci deve essere il riconoscimento chiaro della figura professionale del collaboratore del dirigente individuato ai sensi del comma 5 art. 25 del D. Lvo 165/2001 al fine di dare risposta alla domanda di valorizzazione professionale ed economica in accordo all’art. 36 della Costituzione Italiana.
Dopo cinque anni di battaglie da parte di Ancodis attendiamo un segnale chiaro da parte del Ministro Bianchi poiché anche nel Comparto dell’Istruzione occorre fare quel salto di qualità che possa riconoscere le alte professionalità della scuola nelle quali includere anche i collaboratori del dirigente scolastico.

Legittima la sospensione di un alunno non vaccinato: la sentenza

da La Tecnica della Scuola

Di Francesco Orecchioni

Con sentenza n. 2885 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha annullato il proscioglimento di due genitori (che non avevano fatto vaccinare la figlia) disposto dal GIP di Pesaro, ritenendo invece che i genitori dovevano essere sanzionati per  violazione dell’art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell’Autorità).

Il Fatto

Va premesso che nel caso in specie non si trattava del vaccino anticovid, ma dei vaccini necessari all’iscrizione dei minori.

Il Dirigente Scolastico, a causa della mancata presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie prescritte dal D.L. n. 73 del 2017, aveva emanato un “provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica” per l’allieva.

Ciò nonostante, i genitori  avevano continuato ad accompagnare la figlia a scuola per tutta la durata dell’anno scolastico.

Da ciò le ragioni della denuncia, per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

La decisione del GIP

Il GIP di Pesaro aveva ritenuto che il fatto non costituisse reato, in quanto la violazione dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 73 del 2017, si traduce in un illecito amministrativo e non penale.

Inoltre, richiamando il principio dell’autodeterminazione in materia di salute, rilevava che il Dirigente Scolastico era tenuto solo ad effettuare una segnalazione all’azienda sanitaria e che comunque la sospensione della frequenza scolastica (essendo un atto amministrativo) non poteva comportare anche una sanzione penale.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso in specie la denuncia non riguardava  l’inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia, ma la mancata osservanza  di un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella specie, il dirigente scolastico).

Pertanto, il GIP doveva verificare l’esistenza dei requisiti di legalità del provvedimento di sospensione in base “alla natura, ai contenuti e alle ragioni del provvedimento”, per affermare se l’inottemperanza a tale provvedimento fosse idonea a integrare il reato previsto dall’art. 650 c.p.

Legittima la sospensione dalla frequenza scolastica

Secondo la Corte, la mancata presentazione di idonea documentazione comprovante l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge quale requisito di accesso all’istituto scolastico, “legittima il conseguente esercizio del potere di escludere, con provvedimento motivato, l’ammissione del minore”.

Il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica adottato dal D.S. appare dunque legittimo in quanto “corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale” alle previsioni di legge, così come appaiono fondate “le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica che ne hanno giustificato l’emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche”.

Conclusioni

Se è vero che la decisione in commento attiene al diritto penale, occorre considerare che – trattandosi di una sentenza della Corte di Cassazione- i principi affermati potranno essere richiamati anche in controversie di carattere civile e amministrativo, legittimando così provvedimenti di sospensione che potrebbero essere adottati dai Dirigenti Scolastici in casi simili.

Tamponi rapidi gratuiti agli alunni della primaria: li fa o prescrive il pediatra

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Almeno fino al 28 febbraio, anche gli alunni della scuola primaria, individuati come contatti ad alto rischio, avranno la possibilità di accedere ai tamponi antigenici rapidi gratuiti: a pensarci sarà il pediatra. Questi, però, potrà anche chiedere all’alunno di recarsi presso farmacie o strutture accreditate. Lo prevede una circolare del Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, inviata il 28 gennaio alle Regioni, che dà seguito al Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022:  per la gratuità dei tamponi su alla primaria su prescrizione del oltre al locale DdP.

Il ruolo delle famiglie

Le famiglie potranno rivolgersi in alternativa ai siti specificatamente individuati dall’Asl di riferimento, al proprio pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale.

In pratica, si allarga ai bambini tra i 6 e gli 11 anni l’opportunità che viene già data agli studenti di tutte le scuole secondarie.

Cosa c’è scritto nella circolare

Nella circolare c’è scritto che il medico di base, oppure il pediatra, nel caso di un giovane fino al compimento del 16esimo anno, una volta interpellato per questa necessità dovrà provvedere “ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d’intesa”.