Olimpiadi Internazionali della Fisica

Una medaglia di bronzo e quattro menzioni d’onore per la squadra italiana che ha partecipato alle cinquantaduesime Olimpiadi Internazionali della Fisica, organizzate dal Comitato delle Olimpiadi di Fisica della Svizzera, che si sono tenute dal 10 al 17 luglio 2022. A sfidarsi 368 studenti provenienti da 75 Paesi.

La gara si è svolta online, gli studenti italiani si sono ritrovati presso il Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti” di Fabriano (AN) e in collegamento, tramite webcam, hanno svolto le due prove lunedì 11 e mercoledì 13 luglio.

Nella gara individuale i concorrenti hanno dovuto cimentarsi in una prova teorica e in una prova sperimentale, al termine delle quali la squadra italiana ha conquistato una medaglia di bronzo con Abel Ficano del Liceo Scientifico “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì (CN) e quattro menzioni d’onore con Sebastian Furlan del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Carrara (MS), Riccardi Dipietro dell’Istituto di Istruzione Superiore “Copernico-Luxemburg” di Torino, Simone Gallo del Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” di Portici (NA) e Lorenzo Arientidell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Aldi” di Grosseto.

Gli studenti italiani sono stati selezionati attraverso le Olimpiadi Italiane di Fisica, a partire dal mese di dicembre del 2021 a livello di singola scuola.

La partecipazione della squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Fisica è promossa dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF).

Le figure del dirigente scolastico

Le figure del dirigente scolastico

di Laura Bertocchi

Il dirigente scolastico, tra i professionisti della scuola, è certamente colui che si interfaccia con il maggior numero di interlocutori, estremamente diversi tra loro. Le ragioni di tali rapporti sono altrettanto varie, ma generalmente riguardano la risoluzione di problemi più o meno complessi e gravi.

L’atteggiamento del DS è dunque legato all’interlocutore, alla problematica che si trova ad affrontare, ma anche alle peculiarità della sua persona, all’importanza che attribuisce a determinate situazioni, a ciò che lo preoccupa, ai risultati a cui tende, più o meno consapevolmente.

A tal proposito, possiamo individuare almeno tre macro-ambiti a partire dai quali osservare la condotta del DS: l’ambito amministrativo, quello relazionale e, infine, quello legato alla gestione del “potere”.

1. L’ambito amministrativo

Negli ultimi anni, le scuole sono state sempre più massicciamente invase da adempimenti burocratici, con continue richieste di dati, informazioni, monitoraggi, verifiche, programmi, relazioni… che vanno ben oltre il fine amministrativo di garantire la memoria storica e di supportare la funzionalità delle varie operazioni da svolgere. Snodo cruciale è la L. 59/97, che ha attribuito autonomia e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e, attraverso il DLgs 59/98, ha disciplinato la qualifica dirigenziale dei capi d’istituto. Il preside è così diventato dirigente che, citando l’art. 25 del DLgs 165/2001, con “autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane (…), assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio”.

Ecco allora che l’approccio del DS può fare la differenza nel guidare con saggezza e competenza la scuola verso il perseguimento del suo fine precipuo – ossia il successo formativo per tutti gli studenti senza farsi distogliere o soffocare dagli infiniti adempimenti formali.  

A tal proposito, è facile incontrare DS che sanno districarsi tra le fitte maglie della rete burocratica, dimostrando buone capacità di andare oltre la normativa, leggendo il senso profondo da cui scaturisce il dettato di legge. Questi dirigenti sanno muoversi nel rispetto delle procedure, ma con buon senso e flessibilità, senza il timore di restare schiacciati dal peso delle proprie decisioni. La norma può allora essere vista non come una limitazione, quanto piuttosto come una risorsa per esprimere le potenzialità della scuola. In questo senso, appare suggestiva una battuta attribuita all’allora ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, il quale, in relazione all’autonomia scolastica, aveva affermato che ciò che non è vietato è possibile: ecco, ci sono dirigenti che tendono a non sondare il possibile. Tali DS, ossessionati dal rispetto della normativa, fanno proprio il modello burocratico nella conduzione della scuola: nulla può essere proposto o realizzato se non è previsto da una qualche legge. Il problema è che non tutto è normato o può essere normato: anzi, alcune scelte devono necessariamente dipendere dall’analisi della situazione specifica, oltre che dal buonsenso o dalla consuetudine. Peraltro, la stessa legge spesso crea più problemi che soluzioni, a causa della polisemicità dell’interpretazione o della scarsa chiarezza del testo. Il ricorso pedante alla norma, poi, può indurre il DS a perdere di vista la visione d’insieme del problema, rimanendo invischiato nel dettaglio. Citando l’ispettore Max Bruschi[1], è importante ricordare che le “procedure sono esclusivamente un mezzo e non un fine” e che “il primo criterio, in caso di dubbio, rimane il buon senso”, senza mai perdere di vista (aggiungiamo noi) la ragion d’essere di ogni istituzione scolastica: il conseguimento del successo formativo di ogni alunno.  

2. L’ambito relazionale

Come anticipato, ogni DS si confronta con un numero particolarmente elevato di interlocutori: dai membri dello staff ai docenti, dal Direttore sga al personale ATA, dagli studenti alle loro famiglie, solo per citare coloro con i quali intrattiene i rapporti più frequenti. A costoro vanno poi aggiunte diverse figure “esterne” alla scuola: specialisti quali assistenti sociali e neuropsichiatri, ma anche sindaci e forze dell’ordine, fornitori e colleghi dirigenti. È allora interessante capire se e con quale attitudine il dirigente si approcci innanzitutto ai suoi interlocutori privilegiati – studenti, famiglie, docenti -.

Capita di incontrare DS che possiamo definire, quantomeno, “evasivi”: si negano ripetutamente, “frappongono una serie di ostacoli al contatto diretto, non facendosi trovare al telefono, non fissando appuntamenti o dilatandoli oltremodo”[2]. “È molto più facile fissare un appuntamento con il Presidente della Repubblica”[3] che con alcuni dirigenti scolastici, ironizza Mario Maviglia.

Per esperienza possiamo però affermare, con discreta sicurezza, che questi comportamenti, presto o tardi, si ritorcono contro il dirigente stesso, soprattutto se mira ad una gestione condivisa della scuola. L’ascolto infatti può essere il deterrente più efficace per evitare l’esacerbarsi o l’aggrovigliarsi di problemi. Viceversa, possiamo incontrare DS dotati di grande empatia, pazienza e capacità di ascolto. Il rischio però è che il loro ufficio diventi “una sorta di sfogatoio”[4] in cui tutti vanno per parlare, presentare i loro problemi, avanzare richieste, lamentarsi di qualcuno o di qualcosa. Questi dirigenti non rifiutano mai un colloquio con uno studente o un genitore, sono sempre pronti ad accogliere ogni richiesta. La loro porta continuamente aperta, però, li obbliga a interrompere frequentemente quanto stanno facendo, rischiando peraltro di rendere inefficace o fuggevole l’ascolto.

Il problema è che raramente famiglie, studenti e docenti si rendono conto di far parte di un sistema estremamente complesso e costituito da una moltitudine di soggetti, ognuno dei quali con esigenze diverse. Se è legittimo supporre che il DS presti la dovuta attenzione ad ogni aspetto del benessere dei suoi studenti, è facile anche intuire che gli è materialmente impossibile stabilire una relazione personale con ogni utente: la delega diviene allora strumento indispensabile per l’equilibrata gestione dell’istituzione.

Interessante è poi soffermarsi, nello specifico, sui rapporti con i docenti. Ci sono DS che promuovono un’atmosfera il più possibile informale e familiare. Gestiscono la complessa organizzazione scolastica attraverso un lavoro di squadra, tendono a proporre più che a imporre e, attraverso uno stile democratico[5], sono in grado di valorizzare i propri collaboratori, coinvolgendoli anche nelle decisioni più importanti. Dopotutto, come suggerisce Franco De Anna, “un bravo preside che sappia organizzare bene la sua scuola, non ha nulla da fare tutto il giorno… tranne che parlare con le persone”[6]. Questo atteggiamento promuove certamente la responsabilizzazione dei singoli verso il raggiungimento di obiettivi che sono percepiti come condivisi. Per il DS è però indispensabile non dimenticare che, in ultima istanza, l’art. 25 del DLgs 165/2001 lo individua quale responsabile della gestione finanziaria e strumentale dell’istituzione scolastica, di cui ha la legale rappresentanza e per la quale risponde in ordine ai risultati. In effetti, uno dei rischi che può correre un dirigente con questo atteggiamento, è quello di trascurare ciò che comporta l’assunzione di un ruolo all’interno dell’istituzione: norme e aspettative convergono su di lui in quanto occupa una determinata posizione. Inoltre, talvolta, la ricerca ossessiva della vicinanza/amicizia degli altri può nascondere la difficoltà a prendersi carico fino in fondo delle responsabilità che il ruolo comporta.

3. La gestione del “potere”

Vediamo infine come i dirigenti possono porsi nei confronti del “potere”.

Vi sono dirigenti estremamente accentratori, convinti che la responsabilità condivisa non possa trovare posto nell’ambito della gestione dell’istituzione scolastica. Questi dirigenti sentono sulle proprie spalle tutto il peso delle responsabilità che, nel corso degli anni, sono state loro istituzionalmente attribuite: “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”, precisa l’art. 4 c. 2 del DLgs 165/2001. La legge Brunetta 150/2009, integrata dal DLgs 75/2017, è intervenuta sottolineando ulteriormente il ruolo cardine del dirigente, con l’obiettivo dichiarato di trasformarlo in un vero manager, che esercita i poteri del privato datore di lavoro.

I principali strumenti con i quali perseguire tali intenti sono: l’orientamento alla performance, la valutazione dei risultati del dirigente, il rafforzamento dei suoi poteri, la promozione di controlli interni ed esterni, l’introduzione di sanzioni per omessi controlli e procedimenti disciplinari.

È chiaro che tutte queste funzioni e le correlative responsabilità attribuite ai DS rischiano di allontanarli sempre più dal ruolo di leader educativi che coordinano un’équipe di professionisti, per accostarli sempre più all’immagine di manager aziendali. Tale evoluzione parrebbe giustificare un atteggiamento sempre più accentratore da parte dei dirigenti, necessario a garantire la tenuta del sistema. Ovviamente questo non è necessariamente vero in quanto, nelle scuole come nelle aziende, possono essere previste strutture intermedie per una gestione più condivisa delle varie attività. Il DS accentratore tende però di solito a diffidare di queste soluzioni o ad esercitare un controllo continuo su quanto progettato, limitando al minimo gli spazi di autonomia e discrezionalità dei soggetti coinvolti. Tutto ciò porta ad una gestione impositiva e pressante, che dà vita a quella che Kets de Vries definisce “un’organizzazione drammatica”[7], dove tutto sembra ruotare attorno al capo, che spesso si trova ad affrontare da solo qualunque scelta. I dirigenti poco propensi all’utilizzo della delega, infatti, tendono ad accentrare nelle loro mani il potere, limitando l’iniziativa personale e insistendo per avere l’ultima parola su ogni questione, anche le più futili. Con questi atteggiamenti, però, comunicano implicitamente ai collaboratori che non si fidano di loro e ciò può rappresentare un freno al processo di responsabilizzazione dei singoli, che non assumono mai decisioni in modo autonomo.

Eppure la delega è uno strumento che può rivelarsi prezioso per distribuire i compiti e periferizzare il potere. Essa è un dispositivo “con il quale il soggetto delegante attribuisce ad un altro soggetto poteri e facoltà, necessari per lo svolgimento delle attività delegate, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nel provvedimento stesso”[8]. Ovviamente la delega può assumere caratteristiche molto diverse e, a tal proposito, possiamo distinguere, come fa Quaratino citando Covey, la “delega del fattorino” e la “delega di responsabilità”[9]. La prima indica una delega molto stringente, che non lascia spazio all’autonomia decisionale del delegato. Di fatto, in questo modo il DS continua ad accollarsi anche attività di secondaria importanza, non ottimizzando il proprio tempo e disperdendo le energie. Viceversa, la “delega di responsabilità” concede ampi margini di autonomia al delegato, spostando il focus sui risultati e non sulle modalità con le quali vengono conseguiti.

Innegabilmente, tale tipo di delega si basa su un rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il DS e i suoi collaboratori, anche se in ogni caso la delega non fa mai venire meno la responsabilità ultima del dirigente, che deve scegliere con cura i delegati. Ciò richiede un grande investimento iniziale di tempo ed energie, ma certamente produce più alti ritorni nel medio e nel lungo periodo.

Si potrebbe qui aprire un’ampia riflessione sul ruolo e le caratteristiche del middle management, che non ha trovato ancora un adeguato riconoscimento e sistematizzazione nella vigente normativa.


[1] Pagina Facebook di Max Bruschi, post del 22 giugno 2022.

[2] M. Maviglia, Sopravvivere a scuola. Manuale di istruzione, Edizioni Conoscenza, Roma, 2020, p. 97

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] Goleman, https://www.unicusano.it/blog/didattica/master/tipi-dileadership/

[6] https://www.organizzazionedidattica.com/wp-content/uploads/2018/06/ Ancora-sulla-leadership-scolastica.pdf

[7] M.F.R. Kets De Vries, L’organizzazione irrazionale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001, pp.42-43

[8] A. Paletta, Dirigenza scolastica e middle management, Bonomia University Press, Bologna, 2020, p.41

[9] L. Quaratino, Lo sviluppo di un profilo manageriale nei dirigenti scolastici, in G. Mangiarotti Frugiuele (a cura di), Dirigere la scuola. Un percorso di eccellenza, CEDAM, Padova, p.135

Che cos’è la call veloce? Chi può partecipare?

da La Tecnica della Scuola

Di Carla Virzì

La cosiddetta call veloce è la chiamata diretta per immettere in ruolo a tempo indeterminato i docenti nei posti che restano vacanti e disponibili presso regioni o province diverse da quelle di pertinenza delle graduatorie a cui si appartiene.

La procedura di assunzione, introdotta dall’articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e sospesa per il solo a.s. 2021/22, ha l’obiettivo di consentire ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, di poter esprimere, volontariamente, l’opzione per l’immissione in ruolo in una regione diversa da quella della graduatoria di appartenenza, velocizzando la loro assunzione e andando a coprire posti che altrimenti resterebbero vuoti.

La chiamata veloce potrà partire solo dopo che gli uffici scolastici avranno ultimato le procedure di immissioni in ruolo annuali, in maniera da avere la ricognizione dei posti residui. In linea teorica l’intero processo dovrebbe concludersi entro le prime due settimane di settembre (con immissioni in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre), per consentire il rientro in classe degli studenti a cattedre coperte.

Chi può partecipare

Secondo quanto fu stabilito nella scorsa tornata della call veloce, possono richiedere l’immissione in ruolo tramite chiamata veloce:

  • i soggetti inseriti nelle GM (graduatorie di merito concorsuali),
  • i soggetti inseriti in GAE (graduatorie a esaurimento).

I posti sui quali si effettueranno le assunzioni della call veloce sono quelli che, una volta ultimate le operazioni annuali di immissione in ruolo, risultano ancora vacanti e disponibili.

Il ruolo degli Usr

Responsabili della procedura saranno gli USR, che potranno avviare la procedura di assunzione “per chiamata” dei candidati inseriti in graduatorie utili di altre regioni. Le modalità di compilazione della domanda di partecipazione e tutte le indicazioni saranno fornite successivamente dall’Amministrazione al termine delle procedure ordinarie di assunzione.


PNRR: progettazione nuove scuole

Venti giorni in più per la presentazione delle candidature per la prima fase del concorso per la progettazione e la realizzazione di 212 nuove scuole finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ingegneri e architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali – grazie a un avviso di proroga emesso dal Ministero dell’Istruzione – avranno tempo per presentare le loro proposte fino alle ore 15 del 23, 24 e 25 agosto (inizialmente i termini previsti erano il 3, 4, 5 agosto, in base alle categorie delle aree individuate e previste dal bando).

Il concorso è indetto dal Ministero dell’Istruzione mediante l’utilizzo della piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed è finalizzato all’acquisizione di proposte ideative e progettuali per la realizzazione di edifici innovativi dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico.    

Il concorso è articolato in due fasi. Nella prima, i partecipanti dovranno elaborare proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate. Le commissioni giudicatrici sceglieranno, per ciascuna area, le migliori 5 proposte, che accederanno così alla fase successiva. La seconda fase prevede, invece, la realizzazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica. A valutare i progetti saranno fino a un massimo di 20 commissioni. Il progetto migliore per ciascuna delle 212 aree riceverà un premio e diventerà di proprietà degli enti locali beneficiari che provvederanno ad affidare le fasi successive della progettazione e i lavori.   

Gli interventi previsti riguardano scuole dei diversi ordini grazie a uno stanziamento complessivo di un miliardo e 189 milioni di euro. Al Mezzogiorno è stato assegnato il 42,4% dei fondi. Le scuole verranno edificate a partire dai principi contenuti nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di lavoro, composto da grandi architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituto dal Ministro Patrizio Bianchi.   

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Autorizzazione all’assunzione di n. 419 unita’ di personale docente per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A05420)

(GU Serie Generale n.225 del 26-09-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4, dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024, e che estende fino all’anno accademico 2020/2021 il termine per la maturazione del requisito dell’esperienza di insegnamento per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di cui al comma 655 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi, per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che le disposizioni relative alle modalita’ semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’art. 1, comma 147-bis, che prevede tra l’altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto l’art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e in subordine sulle graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

Visto l’art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l’altro, la possibilita’ di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n. 1791 il 20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia come da facolta’ prevista dall’art. 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; Vista la nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, con la quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2022/2023, quattrocentotredici unita’ di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Considerato che con la suddetta nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, si comunica che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2022/2023 sono pari a milletrecentosessantadue, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022 sono stimate in trecentocinquantotto unita’ di personale docente e che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per l’immissione in ruolo di quattrocentotredici docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Vista la nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’universita’ e della ricerca del 9 giugno 2022, n. 7824, con la quale, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 24 maggio 2022, n. 7005;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, d’ordine del Ministro, prot. n. 8590 del 22 giugno 2022, al Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con la quale, con riferimento alla suindicata nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 7824 del 9 giugno 2022, e’ stato chiarito di far riferimento agli elementi tecnici contenuti in tale nota;

Considerato che con la suddetta nota del 9 giugno 2022, prot. n. 7824, si specificano le classi stipendiali relative alle trecentocinquantotto unita’ di personale docente in cessazione e si tiene conto dell’indennita’ di vacanza contrattuale 2022-2024 prevista dall’art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che l’amministrazione ridetermina il budget assunzionale, che ritiene di utilizzare per l’immissione in ruolo di quattrocentodiciannove docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato; Ritenuto, fermo restando da parte dell’amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione a tempo indeterminato di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2022/2023, di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente.

Art. 2
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2254

PNRR: graduatorie potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie dell’Avviso per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per le palestre (nuove costruzioni o interventi per la messa in sicurezza di quelle esistenti) lo stanziamento previsto dal PNRR è di 300 milioni. Con questi fondi e con ulteriori circa 31 milioni stanziati con decreto del Ministro dell’Istruzione, saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni.

Le quattro Regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono del Mezzogiorno: Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42).

Le risorse sono ripartite su base regionale e rispettando il criterio che prevede almeno il 40% dello stanziamento destinato alle regioni del Mezzogiorno: le Regioni del Sud hanno ottenuto oltre il 52% dei fondi, per un totale di 174.747.786,12 euro.

Le domande pervenute alla scadenza dell’Avviso, lo scorso 28 febbraio, erano 2.859, per un totale di finanziamenti richiesti oltre i 2,8 miliardi sui 300 milioni disponibili.

“L’incremento delle palestre e delle infrastrutture per le nostre ragazze e i nostri ragazzi rappresenta uno strumento importante per costruire quella scuola aperta, inclusiva e affettuosa che vogliamo – dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi –. Lo sport è un grande alleato della scuola”.

Inoltre, sono stati riaperti i termini dell’Avviso per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, sempre nell’ambito del PNRR. Sono risultate già ammissibili 600 candidature. Adesso, grazie a un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro, i Comuni avranno la possibilità di presentare la propria domanda fino alle ore 15 del 22 agosto 2022.


Le graduatorie:
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/

L’Avviso sulle mense scolastiche:
https://pnrr.istruzione.it/news/mense-scolastiche-bando-riaperto-fino-al-22-agosto-2022/