Scuola, la grande dimenticata della campagna elettorale

Scuola, la grande dimenticata della campagna elettorale

A poco più di un mese dal ritorno in classe, la scuola resta nel dimenticatoio della campagna elettorale. Non si parla delle norme di sicurezza da osservare nel terzo anno della pandemia; dimenticata è l’esigenza di sdoppiare le classi e adeguare l’edilizia scolastica come richiesto almeno dal 2020; resta la mancanza di fondi per il rinnovo del contratto per il personale nei fatti sospeso nonostante le ingenti risorse destinati dal «Pnrr» per l’edilizia e solo una parte degli Istituti tecnici superiori («Its»); non si parla di didattica e sperimentazione culturale che non sia legata all’idea di scuola come agenzia interinale e formazione al precariato.

SONO GLI ELEMENTI
 che emergono dal sondaggio condotto dall’Osservatorio Futura per la Cgil su un campione di duemila persone. Secondo la maggior parte dei partecipanti al sondaggio le misure di prevenzione al Covid non devono venire abbandonate. Uno su tre pensa siano necessari interventi di igienizzazione degli ambienti scolastici, segue lo sdoppiamento delle classi (17% del campione, ma ben un insegnante su tre), svolgimento delle lezioni in luoghi più ampi o esterni (17%) e rispetto della distanza di sicurezza. Solo il 15% del campione non adotterebbe alcuna misura. «Chi lavora nelle scuole chiede le stesse cose, a partire dai dirigenti scolastici che giustamente reclamano l’organico Covid – sostiene Francesco Sinopoli (FLC CGIL) – La realtà è che da parte del governo non c’è stata nessuna idea di come affrontare il prossimo anno scolastico. I problemi che emergono dalle risposte sono gli stessi di questi anni di pandemia, ai quali però con l’ultima Legge di bilancio non è stata data una risposta efficace».

LO STATO DEL DIBATTITO su questi problemi della scuola è confusionale. Lo era già prima della fine del governo Draghi che ha deciso di spegnere la pandemia per decreto senza ovviamente riuscirci. Non è chiaro se da settembre docenti, studenti e personale amministrativo dovranno indossare la mascherina dentro e fuori della classe e se dovranno rispettare particolari regole riguardanti spazi condivisi e impianti di aerazione. Non ci sono nuove regole che modificano il numero massimo di alunni per classe. Di difficile reperimento sono i dati sulle nuove aule costruite nel frattempo per garantire il distanziamento. Si resta al momento sospesi ai consulti in corso tra le autorità sanitarie, il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute. Le indicazioni potrebbero arrivare a ridosso della riapertura, con il rischio di mandare di nuovo in tilt l’intero sistema, in piena bagarre elettorale. Possibilità che può aumentare in caso di nuove ondate di Covid (la variante «Centaurus») a partire dall’autunno. La legge resta la stessa: la scuola? Si arrangi.

A DOVERSI «ARRANGIARE» saranno come sempre i docenti. Dal sondaggio dell’Osservatorio Futura emerge un dato in controtendenza. Agli insegnanti è riconosciuto un ruolo determinante nella crescita e nell’educazione di bambini e ragazzi nella scuola primaria e in tutti gli ordini di scuola. Un orientamento importante da valorizzare dato che gli anni di Dad hanno prodotto effetti deleteri sulla psiche e le relazioni degli studenti. «Questi giudizi così lusinghieri non corrisponde un riconoscimento del loro valore sociale e, di conseguenza, una retribuzione adeguata» osserva Sinopoli (FLC CGIL).

UN ALTRO SONDAGGIO della rivista «La Tecnica della scuola» sui precari interpellati tra gli oltre 2 mila i docenti è (ri)emersa la richiesta dell’introduzione del «doppio canale» per immettere in ruolo gli abilitati con almeno 36 mesi di servizio svolto. Tra i docenti di ruolo si sostiene che la discriminante sia il «Tirocinio formativo attivo» («Tfa») e i concorsi devono essere seri, non quiz rischiatutto. Per l’ultimo concorso organizzato si è infatti parlato di una «strage di candidati» causata anche dal nozionismo sfrenato e da molte domande sbagliate dal ministero dell’Istruzione.

Reclutamento, solito caos

Reclutamento, solito caos e graduatorie zeppe di errori: tornare alle convocazioni in presenza

“Passano gli anni ma il copione resta sempre lo stesso. In piena estate si ripresentano   ancora più gravi i problemi legati alle procedure per il reclutamento dei docenti. Innumerevoli, infatti, sono gli errori che si riscontrano nella pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, così come nelle prove scritte dei concorsi. Tutto ciò dimostra che anticipare e accelerare a tutti i costi i tempi non porta puntualità nelle operazioni ma soltanto caos. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti i docenti in cattedra dal 1 settembre”. Così la Gilda degli Insegnanti, che chiede con forza di modificare i sistemi di reclutamento, di rinviare le date per la presentazione delle domande di supplenza e di rivedere la tempistica e le modalità per la lavorazione delle graduatorie, soprattutto per le Gps che avrebbero dovuto giovare dell’informatizzazione del sistema. 

“Da ieri gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie e da oggi è possibile inoltrare le domande di supplenza, ma molti docenti – denuncia la Gilda – non potranno partecipare perché il sistema informatico li ha immotivatamente espulsi dalle graduatorie. Ciò comporterà un surplus di lavoro per gli uffici  territoriali che, già oberati e con personale ridotto, saranno costretti a fare i salti mortali per ripristinare le posizioni e consentire a questi docenti di inserire le domande entro il 16 agosto. Inoltre, non c’è uniformità tra i vari Usr perché le indicazioni ministeriali non sono chiare”.

“Ancora una volta dobbiamo constatare una totale mancanza di rispetto dei diritti degli insegnanti e di trasparenza nelle procedure di reclutamento. Per sanare questa grave situazione – conclude la Gilda – riteniamo utile ripristinare le convocazioni in presenza”.

Supplenze e assunzioni sostegno I fascia GPS, al via da oggi le domande su Istanze online

da OrizzonteScuola

Di redazione

Dalle ore 9 di oggi 2 agosto alle 14 del 16 agosto gli aspiranti supplenti possono compilare la domanda su Polis Istanze online. Il Ministero lo ha ricordato con avviso del 1° agosto. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

Le domande sono finalizzate a:

Assunzioni Sostegno I GPS. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai
docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all’art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;

Supplenze al 31 agosto e 30 giugno per aspiranti inseriti in GaE e GPS per  l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

All’istanza si accede tramite un link diretto presente sulla home page del sito POLIS ISTANZE ONLINE

GUIDA OPERATIVA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE [PDF]

AVVISO

CIRCOLARE


Call veloce, tre giorni al via. Domande dal 4 all’8 agosto. Dove presentare istanza? Occhio ai siti degli Usr

da La Tecnica della Scuola

Di Carla Virzì

Come anticipato, mancano tre giorni all’apertura delle procedure della call veloce che offriranno ulteriori possibilità ai docenti di essere immessi in ruolo, dopo la conclusione delle procedure ordinarie.

Dal 4 all’8 agosto la call veloce per le assunzioni

Dal 4 all’8 di agosto sarà possibile la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; si tratta della cosiddetta call veloce.

Possono partecipare alla procedura volontaria per le immissioni in ruolo con call veloce e quindi presentare domanda per la chiamata diretta:

  • gli aspiranti inseriti nelle GAE, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province nella stessa regione nelle cui graduatorie sono già inseriti o in una o più province di altra regione
  • gli aspiranti inseriti nelle GM, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province di una regione diversa da quella delle graduatorie in cui sono inseriti.

Le operazioni relative a detta procedura dovranno concludersi entro il giorno 11 agosto.

Chi gode di una precedenza?

Le assunzioni sono disposte rispettando la ripartizione al 50% tra graduatorie concorsuali e GAE.

Per le graduatorie concorsuali si seguirà il seguente ordine:

a) graduatorie di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami nell’ordine temporale dei bandi
b) graduatorie dei concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine dei bandi
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei bandi

Attenzione alle comunicazioni degli uffici scolastici regionali

A disciplinare la call veloce è il decreto ministeriale n.25 dell’8 giugno 2020, secondo il quale gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministro, i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 2 di presentare istanza.

Cosa deve indicare il candidato nella istanza?

Sempre l’ordinanza 25 chiarisce che con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:
a) scegliere la regione di partecipazione;
b) indicare:
i. la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
ii. le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;
iii. nel caso di più province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse province e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
iv. in caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
c) indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.

Supplenze 2022, il beneficiario della legge 104/92 ha sempre diritto alla priorità nella scelta della sede?

da La Tecnica della Scuola

Di Carla Virzì

No, il beneficiario della legge 104/92 non ha sempre diritto alla priorità nella scelta della sede. Lo chiarisce la recente circolare del ministero dell’Istruzione che regolamenta le supplenze per l’anno scolastico 2022-203 e precisa in quali casi esclusivi, chi beneficia della 104 ha diritto a scegliere la sede che gli interessa in via prioritaria rispetto ad altri candidati. La priorità dipende dalla durata giuridica e dal trattamento economico relativi a quel tipo di incarico.

La circolare precisa infatti che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

E viene ulteriormente precisato: in nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

CIRCOLARE sulle SUPPLENZE del 2022

Su quale comune si gode della priorità di scelta?

Ed è abbastanza intuitivo che solo nel caso di handicap personale la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica; gli aspiranti che invece assistono parenti in situazioni di handicap, godranno della priorità solo per le scuole ubicate nel medesimo comune (o nel comune viciniore) di residenza della persona assistita.

La legge 104/92

Ricordiamo che l’articolo 21 della 104/92 dispone che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Quanto all’articolo 33, ai commi 5,6 e 7, si dispone che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Lo stesso vale per gli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Vale il contratto sulla mobilità

Sempre la circolare sulle supplenze stabilisce che per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Ius scholae: sono circa 400 mila gli alunni stranieri interessati ad avvalersene

da Tuttoscuola

Lo ius scholae, che prima delle dimissioni del presidente Draghi aveva diviso la maggioranza parlamentare, avrebbe interessato in prima applicazione al massimo 400mila alunni stranieri. Il diritto di richiedere la cittadinanza italiana dopo avere compiuto 18 anni era previsto nei confronti di alunni stranieri nati in Italia o arrivati prima del 12.mo anno di età, e con almeno cinque anni di frequenza in una scuola italiana.

Dai dati pubblicati dall’Ufficio statistica del ministero dell’istruzione “Gli alunni con cittadinanza non italiana – a.s. 2020-21” si può ricavare dalla tavola 5 dell’Appendice il numero degli alunni stranieri che in ogni provincia hanno con certezza l’anzianità di frequenza richiesta in quanto nati in Italia; sono gli alunni iscritti nelle scuole secondarie di I e I grado, per un totale complessivo di circa 220mila unità.

Due terzi (circa 147mila) si trovano nelle regioni settentrionali, con il primato della Lombardia che nelle proprie scuole ha accolto oltre 57mila alunni stranieri di seconda generazione (più del 26% del totale), un numero pari a tre volte circa a tutti quelli presenti nelle regioni del Mezzogiorno (8,8% del totale).

Negli stessi settori scolastici vi sono anche altri 183mila alunni stranieri di cui non sono noti gli eventuali cinque anni di frequenza in scuole italiane e nemmeno se il loro arrivo in Italia sia avvenuto prima del compimento del 12mo anno di età.

Se tutti quei 183mila (caso estremo e improbabile) possiedono entrambi i requisiti di frequenza e di precoce immigrazione, insieme agli stranieri di seconda generazione porterebbero a circa 400mila gli interessati ad avvalersi dello ius scholae.

Nei giorni infuocati del dibattito sull’estensione dello ius scholae erano state portate cifre ben più alte di quei virtuali 400mila alunni interessati allo ius scholae; infatti, veniva citato il dato dei minori stranieri rilevati nell’ultimo censimento Istat che superava il milione (esattamente 1.023.046).

Si trattava di una cifra indistinta che comprendeva sia gli stranieri non scolarizzati che quelli nati in Italia o nati all’estero.

Una cifra che è servita probabilmente a dare forza ai partiti contrari allo ius scholae.

Studenti stranieri: in aumento i nati in Italia, calo sul totale generale. Il report del MI

da Tuttoscuola

Studenti stranieri: disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione l’annuale approfondimento statistico con i dati relativi alle studentesse e agli studenti con cittadinanza non italiana, riferiti all’anno scolastico 2020/2021.  Per la prima volta dal 1983/1984, primo anno scolastico nel quale sono stati raccolti dati statistici attendibili, nel 2020/2021 si registra una flessione della presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole: sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%). Nonostante la flessione, resta inalterata la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana sul totale degli studenti in Italia (sono il 10,3%) poiché è diminuito, al contempo, di quasi 121 mila unità (-1,4%) anche il totale generale degli alunni.

Flessione nell’Infanzia e nel primo ciclo, aumento di studenti stranieri nella secondaria di II grado

La diminuzione più consistente si registra nella scuola nell’infanzia (-12.742 bambine e bambini), seguono primaria (-8.000) e secondaria di I grado (-3.550). Considerando solo queste tre aree educative, la flessione sarebbe pari a 24.500 persone. Viceversa, nella Secondaria di II grado si rileva un aumento di oltre 13 mila ragazzi, dunque il calo complessivo degli studenti con cittadinanza non italiana si riduce a un totale di 11.400.

I tassi di scolarità sono analoghi a quelli degli studenti italiani sia nella fascia di età 6-13 anni (quasi il 100%), sia in quella 14-16 anni (94,1%), mentre nei 17-18 anni il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana scende al 77,4%.

Studenti stranieri: la presenza nelle Regioni

Il 65,3% delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana risulta concentrato al Nord, seguono il Centro, con il 22,2%, e il sud con il 12,5%. La Regione con la presenza maggiore è la Lombardia, che nello scorso anno scolastico ha ospitato 220.771 studenti con cittadinanza non italiana, oltre un quarto del totale presente nel nostro Paese (25,5%).

Studenti stranieri: le seconde generazioni

La percentuale dei nati in Italia sul totale delle studentesse e degli studenti di origine migratoria, nel 2020/2021, è arrivata al 66,7%, oltre un punto in più rispetto al 65,4% del 2019/2020.

Gli studenti di cittadinanza non italiana sono originari di quasi 200 Paesi del mondo. Il 44,95% è di origine europea, una percentuale stabile, seppure in lieve diminuzione. Seguono bambini e ragazzi di provenienza africana (26,9%) e asiatica (20,2%).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267