Riforma orientamento e attuazione PNRR scuola

Informativa del Ministero Istruzione su riforma orientamento e attuazione PNRR scuola

La Cgil e la FLC evidenziano le numerose criticità sulle linee guida sull’orientamento. Accolte le proposte FLC di remunerazione delle attività aggiuntive e di differimento delle scadenze di attuazione dei progetti di Piano scuola 4.0 e contrasto alla dispersione scolastica.

Il 14 dicembre 2022 si è svolto un incontro “tecnico” tra i responsabili dell’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali durante il quale sono stati illustrati i contenuti delle Linee guida sull’orientamento, attuative della Riforma 1.4 – Missione 4 – Componente 1 del PNRR. 

 Nel corso della riunione sono state illustrate altresì le indicazioni operative per le scuole per gli Investimenti di Scuola 4.0 e contrasto alla dispersione scolastica e ai divari territoriali.

La Cgil e la FLC CGIL hanno formulato al Tavolo permanente le proprie osservazioni sulle criticità presenti nelle Linee Guida.

Abbiamo evidenziato preliminarmente che il Ministero continua a non rispettare l’impegno assunto di coinvolgere il Tavolo Permanente nell’elaborazione delle decisioni delle quali si dà solo l’informazione e con un brevissimo tempo a disposizione per contribuire.

Pur riconoscendo l’importanza di dotare le scuole di linee guida sull’orientamento che il Ministero intende adottare entro il 31 dicembre, dopo il parere del CSPI, abbiamo esposto quali sono, a nostro parere, le più evidenti criticità di un documento che, a nostro parere, sembrano proiettare gli studenti più verso il mondo del lavoro che verso la formazione al fine di raggiungere i più altri livelli di studio.

Queste le osservazioni e proposte della FLC CGIL. 

Le linee guida sembrano ignorare tre principi fondamentali che sono alla base di un orientamento efficace e inclusivo.

  • Il primo è quello che vuole che sia il curriculum scolastico la base in cui si riconoscono e si sviluppano le potenzialità, le vocazioni, le attitudini e le capacità;
  • Il secondo è il coinvolgimento di tutti i docenti nell’adozione e nell’attuazione delle scelte didattiche che, permeando l’intera esperienza scolastica, siano in grado di includere e ad orientare tutte e tutti,
  • Il terzo è quello che vuole lo spostamento quanto più possibile in avanti del momento delle scelte di studio e professionali.

Per quanto riguarda il primo occorre riflettere se il curriculum di base, che dovrebbe essere per tutti almeno fino al biennio delle superiori, sia oggi adeguato. Se si riconosce una importanza fondamentale delle discipline STEM allora ne va garantito il potenziamento con più scuola e non con sottrazioni di ore come si è fatto nella riforma Gelmini che va superata recuperando quanto si è perso.

Nel documento si dice che serve un sistema strutturato che parta dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti. Tale ultimo aspetto è incomprensibile. In che modo il merito degli studenti dovrebbe caratterizzare un sistema di orientamento? In riferimento al valore dell’orientamento si afferma che non riconoscere i talenti e le eccellenze oltre che a limitarne lo sviluppo comprometterebbe anche il ruolo del merito personale nel successo formativo e professionale.

Si tratta di due affermazioni prive di senso pedagogico ed estranee alla funzione dell’orientamento.

L’individuazione di specifici moduli di orientamento nel curricolo della scuola va in una direzione del tutto opposta alle esperienze delle scuole.

Nei percorsi di istruzione si introducono ore aggiuntive delle quali non si riconosce l’utilità e che anzi contraddicono la scelta, che invece sarebbe giusta, di operare nell’ambito di una didattica orientante che dovrebbe quindi riguardare e caratterizzare tutti gli insegnamenti. Le trenta ore di orientamento dovrebbero essere convertite in attività di potenziamento delle discipline come potenziamento delle attitudini e capacità. Come attività specifiche sono una assurdità.

La collocazione al di fuori del curricolo nella scuola secondaria di primo grado dei moduli da 30 ore, possibile anche in prima e seconda della secondaria di secondo grado, mentre nel successivo triennio vanno inserite nel curricolo, serve solo a imporre una struttura rigida degli interventi e non risponde né a criteri didattici e pedagogici, né tiene conto dei problemi organizzativi che ne conseguono intervenendo oltretutto in contrasto con l’autonomia delle scuole.

Si pone il problema delle ore di orientamento per le secondarie superiori che nelle classi terze quarte e quinte potrebbero diventare 45 se congiunte con le 15 attivabili dall’Università.

La certificazione annuale delle competenze, l’E-portfolio e l’utilizzo del registro elettronico sono inutili appesantimenti burocratici del lavoro nella scuola che si inseriscono in modo ridondante e burocratico nel curriculum dello studente e contraddicono l’esigenza di semplificare gli adempimenti e di riservare il maggiore impegno alle scelte della programmazione didattica.

Va chiarito e risolto anche l’obbligo di formazione per i docenti e in particolare per i tutor che debbono essere riconosciuti attraverso il contratto. Per i neo assunti si introduce un ulteriore obbligo di formazione che si aggiunge a quello che previsto dal decreto legge n.36.

Vanno chiariti retribuzione e risorse per il pagamento dei tutor degli studenti – la cui necessità dovrebbero essere le scuole a deciderla – e dei docenti impegnati nei moduli extracurrucolari.

Le osservazioni della Cgil e della FLC CGIL sulla presentazione delle istruzioni operative per l’attuazione degli investimenti relativi al Piano Scuola 4.0 e sul contrasto alla dispersione scolastica.

La dott.ssa Montesarchio ha illustrato le istruzioni operative, distintamente sui due investimenti, che saranno inviate alle scuole per la predisposizione e la gestione dei progetti.

È positivo che, come avevamo chiesto, siano stati ridefiniti i tempi a disposizione per le scuole spostandoli da dicembre 2022 a febbraio 2023. L’inserimento dei progetti nella piattaforma Futura potrà essere effettuata utilizzando una procedura che le scuole conoscono perché simile a quella utilizzata per l’animatore digitale e, per gli aspetti economici, a quella dei PON, cosa che facilita e guida il lavoro di progettazione sulle spese ammissibili.

Gli accordi di concessione dei finanziamenti e l’assegnazione dei fondi seguiranno l’inserimento in piattaforma e potranno essere gestiti nel Programma Annuale 2023.

È positivo che tutto il personale della scuola docente e ata – potrà essere retribuito, nel limite di una quota percentuale del finanziamento, fissata dalle istruzioni operative, per incarichi di carattere tecnico – non amministrativo – connessi ed essenziali alla relazione dei progetti e svolto in orario aggiuntivo. Nessuna delle figure professionali è esclusa e potrà essere riconosciuto l’impegno dei gruppi di lavoro costituiti per la realizzazione dei progetti.

Si tratta di un risultato insistentemente perseguito dalla CGIL e dalla FLC CGIL che ha dovuto superare le resistenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per tenere conto della specificità della scuola e degli interventi previsti dagli investimenti della Missione 4 del PNRR e assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

A seguito della nostra richiesta il Ministero si è impegnato a fare interventi di informazione sulle istruzioni operative e a supportare le scuole nel loro utilizzo.

Stipendio dicembre, nel cedolino c’è la voce “arretrati a credito”: ecco cosa significa

da OrizzonteScuola

Di Andrea Carlino

Da diverse ore è disponibile sull’area personale di ogni docente e Ata il cedolino di dicembre (comprensiva di tredicesima).

Il documento, in formato PDF, include tutte le voci che compongono la busta paga. Giungono alla nostra redazione diverse segnalazioni in merito alla voce “arretrati a credito” (dicitura corretta 806/ERE ESONERO IVS L.234/2021 – AC) presente nella seconda pagina del documento. Il pensiero corre subito agli arretrati contrattuali, in realtà, però, le cose non stanno così.

Infatti la voce “arretrati a credito” indicono l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito imponibile mensile massimo di 2.692 euro, solo per quest’anno. Non si tratta, dunque, degli arretrati del contratto 2019-21 (non ancora calcolati nel momento in cui scriviamo, come riferiamo a parte), ma degli arretrati contributi previsti dalla legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti Bis.

Nel dettaglio il provvedimento specifica che per i periodi di paga luglio-dicembre 2022 è previsto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali che viene incrementato rispetto alla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234 del 30 dicembre 2021) dell’1,20%. Si porta così la riduzione dei contributi da luglio a dicembre 2022 al 2% – e determinerà l’incremento delle retribuzioni nette senza alcun costo aggiuntivo.

In caso di superamento della soglia mensile di imponibile previdenziale individuata come massimale non spetta alcuna riduzione sulla quota contributiva a carico del lavoratore.


Bonus psicologo, 180 giorni di validità del codice univoco per sostenere le sessioni di psicoterapia

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

All’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus Psicologo 2022), sono state elaborate le graduatorie regionali dei soggetti beneficiari.

Lo ha comunicato l’INPS con messaggio 4446 del 9 dicembre scorso.

Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, i soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.

Dalla data di pubblicazione del messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Il Bonus Psicologo 2022 è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE.

L’erogazione del beneficio è garantita dall’INPS “fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”.

L’INPS provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome.

In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

Come utilizzarlo

Al messaggio è allegato il tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” da parte del beneficiario.

TUTORIAL


Arretrati stipendi, meno soldi in busta nel 2022 per colpa delle tasse

da La Tecnica della Scuola

Di Giovanni Signorelli

Alcuni lettori ci chiedono quale sia la tassazione a cui saranno assoggettati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL 2019-2021.

Proviamo a chiarire:

La tassazione ordinaria si applica sui redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi da pensione, ed è regolata dal T.U. delle imposte sui redditi, DPR 917/86.

Si tratta di una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito prodotto nell’anno di riferimento

La tassazione separata consiste in una particolare modalità di assoggettamento alla ritenuta IRPEF e si applica alle competenze arretrate e al trattamento di fine rapporto, D.P.R. 917 del 22/12/86. Art. 17, 19 e 21.

L’elenco dei redditi soggetti a tassazione separata è contenuto all’art. 17 comma 1 del TUIR, indicando che per competenze arretrate devono intendersi gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi (ed è il nostro caso) di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti

Pertanto saranno assoggettate alla tassazione separata gli arretrati spettanti per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Ai fini del calcolo dell’aliquota propria della tassazione separata, l’art. 21 commi 1 e 3, del TUIR stabilisce che è determinata facendo riferimento alla metà del reddito complessivo nel biennio anteriore all’anno in cui gli arretrati sono percepiti (Es. Arretrati percepiti nel 2022 – Reddito complessivo del biennio anteriore 2020-2021- applicazione delle aliquote e scaglioni in vigore nel 2022) Consiglio di non perdersi in calcoli complessi in quanto il cedolino dello stipendio riporta l’aliquota media di ogni dipendente

Mentre agli arretrati spettanti per l’anno 2022, se saranno liquidati nello stesso anno, si applicherà la tassazione ordinaria, all’aliquota massima riferita allo scaglione di reddito prodotto.

Da questa breve trattazione si può riassumere dicendo che la tassazione separata è sicuramente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, ma è il TUIR a disporlo elencando tassativamente quali sono i redditi a cui può essere assoggettato il reddito derivante da arretrati.