Docente colpita con pistola ad aria compressa: convocata la dirigente scolastica

Il Ministro: “Episodio gravissimo, solidarietà alla professoressa. Contrastare il bullismo e ripristinare la cultura del rispetto nelle classi”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha telefonato a Isabella Sgarbi, preside dell’IIS “Viola-Marchesini” di Rovigo, la scuola dove alcuni ragazzi hanno sparato a una professoressa con una pistola ad aria compressa, colpendola a un occhio e alla testa con dei pallini di gomma. Il Ministro ha voluto innanzitutto esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza alla professoressa e all’intero corpo docente per il gravissimo episodio subito. Ha quindi convocato la preside al Ministero per martedì 24 gennaio, chiedendole una relazione ufficiale e dettagliata dei fatti, del contesto in cui sono maturati e della partecipazione dei genitori al percorso educativo dei figli. Questo prima di prendere decisioni conseguenti sulla vicenda. “Contrastare fermamente il bullismo e la violenza a scuola e ripristinare nelle classi la cultura del rispetto sono due priorità della mia azione. Senza di esse non può esistere nessun sistema scolastico degno di questo nome”, ha dichiarato il Ministro.

Le parole sono importanti…

Il docente di sostegno “segue” l’alunno disabile? E’ una brutta espressione, le parole sono importanti…
La Tecnica della Scuola del 16/01/2023

Le parole sono importanti o, se preferite, le parole sono pietre e, in ogni caso, vanno usate con estrema attenzione, soprattutto quando si affrontano temi “sensibili”.
Parlando di inclusione e di tutto ciò che ruota intorno a questo tema è bene essere precisi perché “le parole testimoniano la cultura e la cultura si nutre di parole, di pensieri e di azioni”: lo sostiene Evelina Chiocca, presidente del CIIS, che, con un suo post su Facebook, fa un ampio elenco di espressioni da non utilizzare.

Vediamo.

Non è il caso di parlare di “alunno di sostegno”: “l’alunno è alunno e basta, è una persona senza aggettivazioni” – afferma Chiocca – e, in quanto tale, va chiamato “per nome”, come facciamo con chiunque”.
Così come non va bene usare le espressioni “alunno DVA” o “alunno H”: “aggiorniamoci – esorta – e utilizziamo alunno con disabilità”.
Anche sottolineare, con tono differente, “insegnante di classe” e “insegnante di sostegno” rischia di far dimenticare che entrambi sono “insegnanti della classe”, come d’altra parte viene ribadito nei testi normativi.

In proposito, anzi, bisognerebbe ricordare che la legge 517 del 1977, che aveva abolito scuole e classi speciali e introdotto l’inserimento degli alunni handicappati (come allora venivano chiamati) nelle classi comuni, parlava esplicitamente di insegnanti specializzati assegnati alle attività di sostegno, mentre  la legge 104/92 afferma che le attività di sostegno sono garantite mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

E non va bene neppure quando il “docente di sostegno” dice “il  mio alunno”: “L’alunno – sottolinea Chiocca – è di tutti i docenti della classe e sarebbe molto meglio dire ‘il nostro alunno’ “.
Spesso si sente dire anche “seguo un alunno” oppure “mi è stato affidato un alunno” oppure “sono stato assegnato a un alunno”: “anche in questo caso – ricorda la presidente del CIIS – si trascura il fatto che il ‘docente di sostegno’, che è assegnato alla classe, deve seguire, in quanto poi li valuta, tutti gli alunni della classe, indistintamente”.

Conclude Chiocca: “Sono alcune espressioni. Sicuramente ne esistono anche altre. Riflettiamoci e cerchiamo di usare un linguaggio il più possibile inclusivo”.
E, a chi fa osservare che CIIS è l’acronimo di “Coordinamento italiano insegnanti di sostegno” la presidente chiarisce: “È vero, ma quando la nostra associazione è nata c’era decisamente meno attenzione a certi aspetti. Oggi bisogna fare più attenzione; non escludiamo poter cambiare la denominazione in occasione di una prossima revisione dello Statuto”.

di Reginaldo Palermo

Preoccupazione per utilizzo fondi Pnrr

Preoccupazione per utilizzo fondi Pnrr

“Gli aspetti amministrativo-gestionali rischiano di impattare in maniera negativa”

Firenze, 16 gennaio 2023. “Andis evidenzia preoccupazioni in merito al reale utilizzo dei finanziamenti PNRR che hanno ricevuto le Istituzioni Scolastiche per le diverse linee di investimento”.  È quanto emerge dalla due giorni del direttivo nazionale di Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, svolto a Firenze. 

“È opportuno – prosegue la nota – che le scuole siano accompagnate in questo importante processo, tenendo insieme due piani: quello burocratico e quello pedagogico. È fondamentale utilizzare i fondi avendo come sfondo il cambiamento che si pensa di attuare. È chiaro, però, che gli aspetti amministrativo-gestionali rischiano di impattare in maniera negativa”. 

“A tal proposito il Direttivo Andis mette in campo diverse azioni che vanno da momenti formativi a incontri di supporto e sportelli di aiuto. Queste azioni mirano ad accompagnare le scuole singolarmente o in rete (tra scuole che hanno ricevuto il finanziamento e scuole che non li hanno ricevuti), con l’obiettivo di una circolazione virtuosa di buone prassi educativo- didattiche e amministrativo-gestionali”.

Accelerare su riforma del reclutamento

Scuola, Sinopoli (FLC CGIL) a Valditara: accelerare su riforma del reclutamento
Roma, 16 gennaio – In una lettera del segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli indirizzata al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, le proposte della Federazione per l’attuazione della riforma del reclutamento nella scuola prevista dal PNRR.
Avviare subito i percorsi abilitanti, prorogare le assunzioni da GPS sostegno e assumere gli idonei delle graduatorie dei concorsi svolti, queste le priorità indicate nella lettera.

Per Sinopoli: “La direzione da prendere è quella di rafforzare la formazione in ingresso dei docenti della secondaria con l’avvio dei percorsi abilitanti. Da luglio si attendono i decreti attuativi necessari per l’avvio di questi percorsi previsti nella riforma. Bisogna velocemente procedere con l’emanazione perché i corsi abilitanti servono alla scuola e alla qualità della didattica, ma sono fondamentali anche per i precari che lavorano da anni e devono poter accedere all’abilitazione, ai docenti di ruolo ingabbiati, che vogliono abilitarsi su un altro insegnamento o un altro grado di scuola e ai docenti specializzati su sostegno che non hanno un titolo abilitante sulla disciplina”.

“Un altro provvedimento utile e di facile applicazione, aggiunge il segretario della FLC, è la proroga delle assunzioni da GPS sostegno, che negli ultimi due anni scolastici ha già prodotto quasi 24 mila assunzioni di docenti formati e selezionati e bisogna infine, completare le assunzioni degli idonei dei concorsi già svolti e dei precari con tre anni di servizio”.

“Il PNRR prevede di realizzare 70 mila assunzioni entro il 31 dicembre 2024, per raggiungere l’obiettivo servono però provvedimenti tempestivi e un lavoro immediato su queste proposte concrete”. Conclude Sinopoli.

Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE
COME TROVARE LE RISORSE “INVISIBILI” DELLE SCUOLE

Non ci sono i soldi” è il ritornello che da sempre uccide le speranze di genitori e insegnanti desiderosi di fare qualcosa di più per la propria scuola. La novità è che non è vero: la maggior parte delle scuole ha in cassa almeno 200.000,00 euro di Avanzo di amministrazione, cioè di soldi non spesi, che restano lì inutilizzati. Peggio: se si tratta di “Avanzo non vincolato”, è costituito per la maggior parte dal contributo dei genitori raccolto anno dopo anno e non ancora messo a frutto.

Basta già questo per infiammare gli animi dei genitori e non si può dar loro torto. Certo che non si può neppure generalizzare. Per capirne di più i genitori dell’Associazione A.Ge. hanno organizzato il webinar “Programma Annuale – Come trovare le risorse invisibili delle scuole” che si terrà giovedì 19 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 22:30 all’indirizzo https://www.facebook.com/events/495197209349815. Per coloro che non hanno Facebook, l’evento sarà disponibile sul canale YouTube AGeToscana immediatamente dopo la sua conclusione.

La trattazione sarà rigorosa ma non noiosa: i partecipanti apprenderanno come leggere gli aspetti principali del Programma Annuale, vedendo immediatamente le ricadute sull’offerta formativa. Finalmente sarà loro possibile interpretare correttamente l’affermazione “Non ci sono i soldi” e rispondere al quesito ricorrente “Dov’è finito il contributo volontario dei genitori?”, perché -sotto i loro occhi- le cifre prenderanno vita e si trasformeranno in progetti e opportunità. Oltre a prendere dimestichezza con i vari modelli del Programma annuale, vedremo infatti come presentare correttamente una domanda per accedere ai finanziamenti disponibili e raggiungere gli obiettivi desiderati.

Personale scolastico coinvolto in sinistri stradali

Personale scolastico coinvolto in sinistri stradali. Analisi di caso. Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione per infortunio del proprio dipendente causato da terzi. Stato dell’arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Non sono infrequenti in ambito scolastico casi in cui il personale dipendente in servizio (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) venga coinvolto in incidenti stradali.

Tralasciando gli aspetti risarcitori, più o meno rincuoranti, derivanti dalle coperture assicurative, collettive e/o private, anche sindacali, derivanti, quest’ultime, dall’iscrizione con conferimento della delega sindacale trasmessa alla Ragioneria Territoriale di Stato, occorre soffermarsi sulle conseguenze sul piano del danno patito dall’Amministrazione a causa della mancata prestazione contrattuale del dipendente non ad esso imputabile.

Vista la frequenza e il crescente trend con cui questi episodi si presentano e considerata anche la complessità della materia, molte Direzioni Generali di diversi Uffici Scolastici Regionali sono ricorse ai ripari, diramando note e circolari (consultabili in bibliografia), per fornire alle Istituzioni scolastiche utili indicazioni operative inerenti alle azioni da porre in essere, nella fattispecie per il recupero dei crediti vantati, ovvero degli emolumenti corrisposti al personale assente per responsabilità imputabile a terzi.

A tal riguardo si menzionano in particolare due note come fonti per la stesura di questo articolo: la nota più recente, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, prot. n. 4511 del 09 marzo 2021 e la meno recente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, prot. n 17030 del 20 ottobre 2016.

È importante richiamare che nel corso del tempo e soprattutto in questi ultimi anni la materia relativa agli infortuni sul lavoro ha subito importanti modifiche che si inseriscono, peraltro, in un mutato quadro normativo in continua evoluzione, nel quale sono state ridisegnate le competenze dei Dirigenti scolastici, quali titolari e legali rappresentanti dell’Istituzione scolastica e responsabili in ordine alla gestione del personale dipendente.

È pacifico, se non addirittura lapalissiano, che la nomina di un docente o Ata supplente, con contratto stipulato a seguito di infortunio (subentrato per sostituire un collega assente coinvolto in un incidente stradale), comporta indubbiamente un aggravio per la spesa pubblica e un consequenziale esborso per l’Amministrazione subente.

La finalità di questo articolo è quella, dunque, di delineare il perimetro di azione del Dirigente scolastico (compiti e adempimenti), quale rappresentante legale dell’Amministrazione scolastica titolare del diritto al risarcimento del danno patito, in tutti quei casi in cui il lavoratore (docente e/o Ata) non sia più in grado di eseguire la propria prestazione lavorativa a causa delle conseguenze dell’incidente stradale occorso in cui risulta casualmente coinvolto e compromesso.

Dall’evento fortuito e colposo discende direttamente l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del lavoratore dipendente del Ministero venendosi, quindi, a verificare la condizione per cui viene erogato un corrispettivo a fronte di una non prestazione.

Nella fattispecie del caso proposto, l’incidente risulta essere un fatto colposo determinato da un terzo, estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

Riferimenti normativi

Le principali fonti normative, in merito al diritto di rivalsa per l’Amministrazione subente per lesioni arrecate da soggetto terzo al proprio lavoratore dipende, sono due: il Codice Civile e il C.C.N.L. comparto scuola.

Le citate fonti sono peraltro state riconosciute più volte dalla giurisprudenza di legittimità nei vari pronunciamenti e trovano fondamento giuridico nell’art. 2043 nel Codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice civile”, che sancisce il diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» e nell’art. 17, comma 17, del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007. La normativa, pattizia o contrattuale, sopra richiamata prevede che: «nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile».

I Dirigenti Scolastici, quali rappresentanti dell’Amministrazione, sono chiamati in primis a svolgere questi importanti e delicati adempimenti, alcuni perentori (che verranno di seguito ampiamente illustrati), a seconda delle circostanze in cui si sia verificato l’infortunio, a loro volta distinte in base alla tipologia di evento, ovvero se l’incidente si è verificato durante l’espletamento della prestazione lavorativa o se l’infortunio è accaduto durante il tragitto “casa – lavoro” (più comunemente conosciuto come “infortunio in itinere”) strada percorsa abitualmente dal dipendente per raggiungere la propria sede di servizio o ancora se lo stesso sia occorso al di fuori dell’orario di lavoro.

Approfondimento Più complessa è la gestione dei casi in cui l’assenza del dipendente non rientra nelle ipotesi sin qui considerate, ma sono comunque determinate da altri fatti illeciti cagionati da terzi o cose al di fuori dell’orario di servizio. Citiamo, ad esempio, le aggressioni fisiche, individuali e/o collettivi; la rovina di un edificio (esempio la caduta di tegole o calcinacci); danno arrecato da animali domestici o selvatici morsi di randagi) etc. La principale differenza, tra quest’ultimi (tra loro stessi) e gli incidenti automobilistici risiedono essenzialmente solo nella disciplina dei termini prescrizionali e nel riparto dell’onere della prova.

Giova menzionare, con specifico riferimento all’impiego pubblico, il Decreto Ministeriale del Tesoro del 10 ottobre 1985 rubricato in “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 1986 disponendo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche nei confronti dei dipendenti statali, che rientrano nelle previsioni normative ai sensi del Testo Unico, Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965 – Supplemento Ordinario, tutt’oggi in vigore con modificazioni, nello speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Dalla lettura dell’art. 1 del decreto in parola, possiamo evincere chiaramente quanto appena detto ovvero che: «I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto».

A tal riguardo consigliano, come utile approfondimento, un apposito documento redatto dall’INAIL nel 2019 dal titolo “Proposta di lettura integrale” consultabile dal link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-testo-unico-disposizioni-assicuraz-obbligatoria.pdf

È interessante evidenziare che l’evoluzione giurisprudenziale è stata recepita dall’Ordinamento giuridico precisamente con l’art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144“, corredato delle relative note (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/03/20/000A3221/sg). Nel Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 50 del 10 marzo 2000 è stato aggiunto il comma 3 all’art. 2 del suddetto Testo Unico.

Nel D.lgs. 38/2000 è stata prevista ed inserita la tutela assicurativa contro l’infortunio occorso ai dipendenti pubblici durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abituale dimora a quello di lavoro, precisando che detto tratto (di strada), può anche essere percorso a piedi, con i mezzi pubblici o ancora con il mezzo privato, quest’ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente essenziale ed indispensabile al lavoratore.

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sull’azione di rivalsa spettante all’Amministrazione per infortunio del proprio dipendente causato da terzi.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2 del più volte citato Testo Unico D.P.R. n. 1124/1965 sono considerati infortunio: «tutti i casi […], da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un ‘inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni»

(https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-30;1124).

Ricordiamo, inoltre, che in caso di incidente il lavoratore dipendente è sempre obbligato a darne prontamente notizia al proprio datore di lavoro, fornendo contestualmente una idonea certificazione medica a supporto dell’accaduto.

Giova rammentare che:

  • Il Dirigente scolastico (datore di lavoro), nell’ipotesi in cui l’infortunio sia giudicato non guaribile entro giorni due, deve attuare, senza indugio né ritardo, la procedura obbligatoria di denuncia “on-line” alla sede INAIL, a mezzo di apposita funzione prevista sul portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione), mentre in caso di infortunio mortale il termine è ridotto a sole ventiquattro ore dall’accaduto.
    Corre l’obbligo di precisare che nel caso di ritardo ovvero in cui non venissero rispettati i termini sopra citati, o in caso di omissione (della prescritta denuncia), è prevista una sanzione amministrativa a carico del Dirigente scolastico inadempiente.
  • Qualora il Dirigente scolastico non dovesse porre in essere tutte le misure finalizzate al recupero delle somme (come a breve illustreremo nel presente articolo) pagate nei confronti del responsabile civile, in presenza di responsabilità verso i terzi, si configurerebbe, un’ipotesi di danno erariale con azione di rivalsa a suo carico.

Infortunio in orario di lavoro ed in itinere

In questo specifico caso, “infortunio in orario di lavoro ed in itinere” a seguito del verificarsi dell’evento, fin da subito,

  • il Dirigente scolastico deve provvedere ad inoltrare, senza indugio né ritardo e comunque entro i termini (prescrizionali) stabiliti dalla legge, la denuncia obbligatoria di infortunio all’INAIL.

L’INAIL successivamente, ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985, attiva la procedura di propria competenza ovvero provvede contestualmente all’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali (gestione per conto dello Stato), agendo come mandatario della Pubblica Amministrazione, inviando ai soggetti terzi, nei tempi e nei modi dovuti, le diffide ad adempiere.  Nelle diffide viene espressamente specificato che l’Ente (INAIL) nella sua qualità di mandatario agisce in nome e per conto dell’Amministrazione statale centrale, tutelandone l’interesse. Al termine di questa fase preliminare, l’INAIL trasferisce l’intero fascicolo all’Istituzione scolastica autonoma, per proseguire con le fasi successive nell’azione di rivalsa. Nel fascicolo sono indicate tutte le spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni (mediante trasmissione dei tabulati delle prestazioni), ovvero l’ammontare complessivo erogato ed eventualmente, se previsto, anche la costituzione di rendita per inabilità al lavoro.

A questo punto affrontiamo le responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti amministrativi spettanti all’Istituzione scolastica di seguito elencati.

Il Dirigente scolastico:

  • ricevuto tutto il carteggio da parte dell’INAIL, dovrà procedere all’esatta quantificazione del danno subente in collaborazione, se necessario, con la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell’Economia, nella fattispecie dal Dipartimento della Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) della provincia di riferimento.
  • prima di inviare specifica nota alla Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di riferimento per stabilire l’esatta quantificazione del danno, potrà avvalersi, qualora necessario, anche della consulenza del Collegio dei revisori, richiedendo un parere consultivo e preventivo.
  • una volta quantificato e stabilito il danno patito, attiverà l’azione di rivalsa con pretese risarcitorie nei confronti del terzo responsabile tenendo conto delle somme fino allora corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato, nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale, eventuale inglobando nel computo anche il maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinari ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato.

Giova precisare che nell’ammontare complessivo deve essere individuato anche l’interesse legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente, oltre ad altri ed eventuali importi, annotati e comunicati dall’INAIL. Si deve, altresì, tenere in debito conto, nella quantificazione del danno, come ovvio che sia, di non eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto al fine di evitare un’ingiustificata locupletazione, ai sensi dell’art. 2041 del Codice civile, altrimenti si potrebbe darebbe luogo al perfezionamento di illeciti per indebito arricchimento.

Alla luce di quanto sopra detto non si deve tenere conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata, ma solo del maggior costo della stessa rispetto a quella riferita dal dipendente assente.

Una volta stabilito e quantificato l’esatto ammontare del danno, il Dirigente scolastico deve attuare questo doveroso adempimento procedurale, ineludibile, ovvero l’azione di rivalsa.

Elenchiamo brevemente le azioni da intraprendere:

  • il Dirigente scolastico, per via stragiudiziale, invierà all’assicurazione del terzo responsabile del sinistro, una nuova diffida ad adempiere (ricordiamo che una prima diffida era stata già preliminarmente inviata dall’INAIL, in nome e per conto dell’Amministrazione) nella quale si indicherà l’ammontare esatto dei danni da risarcire nonché tutti gli estremi del versamento, causale e coordinate bancarie e/o postali IBAN, dove far pervenire le somme.

È bene precisare che la diffida deve essere sempre effettuata in nome e per conto dell’Istituzione scolastica e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre ad indicare una breve descrizione delle ragioni sottese poste a fondamento della pretesa risarcitoria, nonché evidenziando la precisa volontà di esigere tassativamente il risarcimento del danno. La diffida ad adempiere, infine, includerà l’esplicito avvertimento che, nel caso in cui la stessa non dovesse sortire gli effetti voluti nei tempi e nei modi stabiliti, ovvero in caso di mancato pagamento, si procederà in un termine congruo (ad esempio entro 15 giorni dal ricevimento), al recupero giudiziale delle somme, citando l’assicurazione in giudizio presso il “giudice a quo“.

È opportuno ribadire nuovamente che la diffida deve essere inviata, al fine di interrompere i termini di prescrizione, con le solite modalità di notifica ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento e/o a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). La messa in mora a mezzo della diffida, trattandosi di atto unilaterale recettizio deve essere portata effettivamente a conoscenza del destinatario (oblato), preventivamente individuato, affinché si producano gli effetti voluti.  Alla luce di quanto richiamato, pertanto, non è sufficiente che vi sia stato il semplice inoltro della diffida ma dovrà, quest’ultima, essere necessariamente ricevuta dai destinatari (comprovata dalla ricevuta e/o consegna dell’avviso di ricevimento, c.d. “relata di ritorno”) e, dunque, non solamente inviata entro il termine stabilito per interrompere la prescrizione.

Nel caso di azione di rivalsa con la pretesa risarcitoria derivante dall’infortunio proveniente da circolazione stradale (danno da sinistro automobilistico), il dipendente, diretto danneggiato, può esercitare anch’esso un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante e, pertanto, la pretesa risarcitoria dovrà essere inviata sia al soggetto responsabile che alla sua compagnia assicurativa presso la sede legale indicata o all’indirizzo P.E.C. di riferimento, estratto da apposito registro.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione dell’azione di rivalsa sono previsti: anni due, nella fattispecie se trattasi di danno derivante da circolazione stradale e anni cinque per danno derivante da fatto illecito, ex art. 2947 Codice civile. A tal fine, il Dirigente procede alla notifica dell’atto interruttivo. In ogni caso è bene precisare che titolare del diritto al risarcimento, indipendentemente da chi esercita l’azione di rivalsa (INAIL e/o Dirigente scolastico), rimane sempre e comunque lo Stato (legittimato attivo e passivo) e per esso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le somme eventualmente recuperate dovranno dunque risultare accreditate a mezzo di bonifico sul conto corrente, bancario e/o postale, attraverso le coordinate IBAN (elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla provincia di appartenenza), intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato della provincia di riferimento, Capo XIII, capitolo 3550, art. 03 – Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Istruzione e del Merito – indicando nella causale “azione di rivalsa per infortunio occorso in data, nome e cognome del dipendente infortunato” in conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione e del Merito. È opportuno, ai fini della tracciabilità dei flussi (finanziari), inserire nella causale del versamento anche il codice fiscale del versante e la denominazione dell’Ente emittente.

Se non si dovesse riuscire a recuperare le somme ovvero qualora il tentativo di recupero del credito dell’importo spettante all’Amministrazione, esercitato in via stragiudiziale non vada a buon fine, l’Istituto scolastico, decorso inutilmente un termine congruo e ragionevole (di norma giorni 60-90, e non oltre i 120) dall’invio della diffida, dovrà inviare l’intero fascicolo contenenti i fatti e la ricostruzione degli avvenimenti, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente che valuterà l’opportunità o meno di procedere al recupero giudiziale delle somme non riscosse alla luce delle concrete possibilità di accoglimento della richiesta risarcitoria e degli ipotetici costi (legali) dell’operazione.

Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta, l’Istituzione scolastica trasmetterà all’Avvocatura un documentato e circostanziato rapporto dal quale si possano evincere le indicazioni necessarie e tutti gli elementi utili ad istruire la vertenza al fine del recupero del credito, ovvero: i fatti occorsi e le circostanze, le generalità del responsabile del danno, il domicilio dei soggetti coinvolti, l’indicazione della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro stradale), nonché copia dell’intero fascicolo contenente tutta la documentazione inerente all’infortunio.

Infortunio fuori dall’orario di lavoro

Nel caso in cui ci troviamo nella fattispecie “infortunio fuori dall’orario di lavoro

  • il Dirigente scolastico dopo essere venuto a conoscenza dell’evento dannoso (al riguardo si invitano i destinatari ad informare i dipendenti in merito alla necessità di comunicare la circostanza che abbia determinato l’assenza qualora quest’ultima sia riconducibile ad un soggetto terzo responsabile) invierà al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione ed al dipendente infortunato, una diffida ad adempiere contenente una generica richiesta risarcitoria, riservandosi di comunicare successivamente l’esatto ammontare dell’importo del danno patito, una volta quantificato e gli estremi per il versamento dell’importo. Per ciò che riguarda la quantificazione del danno nonché i termini di prescrizione della pretesa risarcitoria si rimanda a quanto sopra illustrato.
  • Il Dirigente scolastico, in un secondo momento, quantificato il danno, provvederà ad inviare nuova diffida in nome e per conto dell’Istituzione scolastica ai fini del recupero degli importi spettanti all’Amministrazione e, qualora il tentativo di recupero stragiudiziale del credito non andasse a buon fine, l’Istituzione scolastica investirà della questione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato così come sopra meglio descritto. In merito al termine di prescrizione della pretesa risarcitoria nonché alle forme di comunicazione idonee ad interromperne il decorso, si rimanda a quanto sopra definito e descritto nell’ “infortunio in orario di lavoro ed in itinere”.

Bibliografia

  • CODICE CIVILE artt. 2041 e 2043 del Reggio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
  • DECRETO MINISTERIALE del Tesoro, del 10 ottobre 1985 “Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL
  • CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007
  • NOTA Ufficio Scolastico Regionale Veneto prot. n. 4511 del 09 marzo 2021 “Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 17188 del 07 agosto 2017 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lazio n. 16992 del 26 giugno 2017 “Indicazioni relative al procedimento di rivalsa per infortunio del dipendente
  • NOTA Ufficio Scolastico Regionale Calabria prot. n 17030 del 20 ottobre 2016 “Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione nei confronti di terzi responsabili di infortunio
  • CIRCOLARE USR Umbria n. 4382 del 08 aprile 2016 “Gestione per conto dello Stato (D.M. 10 ottobre 1985). Comunicazione dei provvedimenti di definizione degli eventi lesivi denunciati periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015
  • NOTA Ministero della Pubblica Istruzione n. 19323 del 15 dicembre 2015 “Infortunio del dipendente, azione di rivalsa
  • NOTA INAIL Umbria n. 4507 del 30 marzo 2016
  • CIRCOLARE INAIL n. 54 del 09 giugno 2015 “Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 19043 del 13 novembre 2014 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia n. 3206 del 20 febbraio 2014 “Recupero somme relative ad emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi
  • CIRCOLARE USR Lazio n. 32943 del 29 ottobre 2013 “Azione di rivalsa dell’Amministrazione in caso di infortunio del dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Piemonte n. 6187 del 01 luglio 2013 “Azione di rivalsa dell’Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi
  • CIRCOLARE USR Lombardia Direzione Generale – Ufficio V – Servizio Legale Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 5074 del 01 aprile 2010 “Recupero emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi – risarcimento danni – Azione di rivalsa

Sitografia

G. Lacoppola, Letteratura a tavola

PASSEGGIANDO TRA GASTRONOMIA E LETTERATURA CON UN CICERONE D’ECCEZIONE

di Carlo De Nitti

C’è un giorno che funge da discrimine nella stesura di questo testo: il 23 dicembre 2022, in cui l’Autore, Giovanni Lacoppola (Noicattaro, BA, 1946 – Bari, 2022), è stato improvvisamente e prematuramente sottratto da un crudele destino agli affetti della Famiglia, degli Amici, dei Colleghi e dei Collaboratori tutti con cui ha sempre saputo – nel corso di una quarantacinquennale carriera nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione, iniziata nel 1967 e conclusa con il collocamento in quiescenza nel 2012 – instaurare un rapporto dialogico fondato sull’empatia e sull’humanitas: il dato saliente unanimemente riconosciuto e rammemorato.

Lo stesso autore di queste righe è testimone diretto di quanto testè asserito, avendo cominciato ad operare nella scuola: nel 1986, come docente, e dal 2007, come dirigente scolastico, quindi a più diretto contatto con il “Provveditorato” – diretto da Giovanni Lacoppola dal primo settembre 2008 alla fine dell’ottobre 2012 – che sovente agli “esterni” poteva quasi apparire come un’entità metafisica… in senso etimologico.

A questo suo ultimo e ponderoso volume Letteratura a tavola, presentato da Angelo Ulivieri, che ha visto la luce a Noicattaro (sua indimenticata città di nascita e dove ora riposa) per i tipi di una giovane ma interessante casa editrice, Giazira Scritture, Giovanni Lacoppola – intellettuale di solida formazione umanistica e studioso, già Dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditore agli Studi di Bari, Sovrintendente scolastico per la Puglia e la Basilicata, ovvero, con un’espressione anglosassone, un autentico civil servant (come emerge dal suo  cursus honorum pubblicato nelle pagine non numerate  in apertura del volume) unanimemente stimato dalla comunità professionale e territoriale della Scuola pugliese -.ha consegnato la passione per la gastronomia di alto livello e la sua pratica a vantaggio per i suoi due splendidi nipoti adolescenti, Giovanni e Domenico, in primis, per suo figlio Vito, avvocato e pubblico amministratore, e per gli amici di una vita.

Il volume si configura, a modesto parere di chi scrive, come una sorta di testamento spirituale che Giovanni Lacoppola ci ha voluto lasciare. Nella stesura del volume, Egli ha unito le passioni della sua vita – la scuola, la letteratura e la gastronomia – per deliziare i suoi lettori, da augurare molto numerosi, ben oltre i venticinque di manzoniana memoria, con un libro che non è solo da leggere e tenere nello scaffale di una biblioteca domestica, ma da vivificare con la pratica gastronomica. Ancor più ora che non possiamo più ascoltare dal vivo i suoi preziosi consigli gastronomici, che dispensava agli amici attraverso un noto social network. <Questo libro ha un’origine curiosa è […] la cucina riempiva formatosi nel mio Cuore dopo la perdita del mio grande Amore; difatti, ancora oggi, la cucina mi aiuta a vivere meglio e a sopravvivere> (dalla Premessa, seconda edizione).

A chi scrive appare auspicabile che questo volume sia primariamente nelle biblioteche degli istituti scolastici che formano i professionisti della ristorazione di domani, in primis quale fonte di ispirazione per la didattica laboratoriale, d’intesa con le/i docenti di letteratura e storia, ma anche in tutti gli altri ordino scolastici per invenire una dimensione diversa (più umana / quotidiana?) della letteratura italiana, solidamente ancorata al mondo della vita; come non pensare al famoso aforisma che sintetizza il pensiero di Ludwig Feuerbach “l’uomo è ciò che mangia”?

Scrive, nella sua Presentazione, Angelo Ulivieri:<La simbiosi frequente tra letteratura e gastronomia non ha certo bisogno di spiegazioni […] Quale più alta sintesi di un edonismo che coniuga l’elevazione spirituale di pagine immortali con l’appagamento che può fornire un gusto raffinato e consono alla nostra storia ed alla nostra cultura millenaria?>.

Come non condividere l’auspicio di Giovanni Lacoppola: <Mi auguro, difatti, che a leggere questo libro siano le famiglie, magari stando sedute attorno al tavolo, in cucina, nell’intento di scegliere la ricetta da cucinare, approfittando così dell’occasione per leggere qualche pagina della nostra letteratura> (dalla Premessa, seconda edizione)?

Il sostegno, tanto prezioso quanto discreto, alla realizzazione editoriale di questo volume munificamente offerto dalla Francesco Divella s.p.a. ne valorizza la mission valoriale portata avanti per circa 130 anni fino ad oggi e per il futuro.

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Leggere (e meditare su) questa ultima fatica letteraria che Giovanni Lacoppola ci ha donato mi è stato certamente molto gradevole e, diciamolo pure, formativo: essa mi ha fatto pensare – la mente umana, soprattutto approssimandosi alla terza età, si sa, fa associazioni spesso inusitate – all’Autore che ha certamente ritrovato la propria comunione con l’adorata moglie Rosa e gli amati genitori, l’avvocato Vito e donna Regina.

Egli ha, altrettanto sicuramente, “ritrovato” due grandi persone di scuola e di fede religiosa a tutto tondo, importanti per la sua formazione, che sono stati il preside e la professoressa di filosofia e pedagogia dello studente Giovanni Lacoppola nell’allora neonato Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” di Conversano: Matteo Fantasia ed Anna Maria Biancolillo Stefanì.

Perché mi viene in mente questa connessione? Non ho una spiegazione razionale da poter offrire a chi ha avuto la bontà di leggere fin qui per giustificare questo accostamento, forse, ma è solo un’ipotesi, perché ho incontrato entrambi anch’io nel mio percorso di vita scolastica … da studente sedici/diciottenne (era la seconda metà degli anni ’70) nell’allora Istituto Magistrale Statale “Giordano Bianchi-Dottula” di Bari(Anna Maria Biancolillo Stefanì) e da giovanissimo ventisettenne docente, in qualità di socio del Comitato di Bari dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, intimamente studente (Matteo Fantasia). Anche adesso, invero, pure da anziano dirigente scolastico, ho la convinzione di essere ancora intimamente studente …

Graduatorie GPS, neolaureati dopo il 31 maggio 2022 possono avere supplenze solo con le MAD fino all’inserimento nel 2024

da OrizzonteScuola

Di redazione

Le graduatorie GPS, in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 hanno validità biennale. A meno di modifiche alla normativa (per le quali consigliamo ai nostri lettori di tenersi sempre aggiornati). il prossimo aggiornamento è previsto nel 2024. E se per gli abilitati e specializzati esiste la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, non esiste un sistema analogo per la seconda fascia GPS. I neolaureati (o diplomati) che acquisiscono il titolo dopo la data del 31 maggio 2022 devono fare riferimento esclusivo alle MAD per le supplenze.

Inserimento in seconda fascia GPS entro il 31 maggio 2022

Le GPS, aggiornate con domanda presentata entro il 31 maggio 2022, in base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 avranno validità biennale. Quindi saranno valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Per dare concretezza all’inserimento e poter aspirare ad incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2024 bisognerà comunque non dimenticare – per i docenti che sono già inseriti – di presentare nuova apposita domanda in estate, secondo le tempistiche che saranno comunicate dal Ministero. Supplenze da GPS, il prossimo anno le 150 preferenze si potranno cambiare. Valgono solo per il 2022/23

Chi ottiene il titolo di inserimento per la seconda fascia dopo il 31 maggio 2022

La data di scadenza anticipata di presentazione della domanda per il biennio 2022/24 ha permesso agli Uffici Scolastici di essere pronti ad attribuire le supplenze in alcuni casi già a fine agosto.

E tuttavia coloro che hanno conseguito il titolo nei mesi estivi  – si pensi ad es. ai neodiplomati dell’anno scolastico 2021/22 che possono accedere a classi di concorso della tabella B per insegnamenti tecnico pratici oppure ai laureati della sessione estiva – non hanno avuto accesso alle GPS.

E così a seguire tutti coloro che conseguiranno il titolo di accesso alla seconda fascia per tutto il periodo di validità delle graduatorie Controlla il titolo di accesso previsto nel 2022

Le MAD domanda di messa a disposizione

Chi non è inserito in alcuna graduatoria può presentare domanda di messa a disposizione MAD per proporsi come insegnante, qualora le graduatorie dovessero risultare esaurite.

L’OM n. 112/2022, infatti, come richiamato nella circolare sulle supplenze, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi  in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia. 

Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):

  • il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
  • gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
  • di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Attribuzione della supplenza

Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:

  • aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
  • aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
  • aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare –  alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti).

Nuovi concorsi per diventare docenti, si cambia ancora o rimane la riforma Bianchi? Martedì 17 gennaio i sindacati ricevuti al Ministero

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

A due mesi e mezzi dall’insediamento, il nuovo ministro Giuseppe Valditara potrebbe scoprire le carte su come intende cambiare il reclutamento del personale: l’occasione potrebbe essere l’incontro previsto con i sindacati martedì 17 gennaio. L’incontro non si svolgerà con Valditara, ma con il Capo di Gabinetto: sarà lui, quindi, a spiegare se con il Governo Meloni la linea del dicastero bianco di Viale Trastevere rimarrà comunque saldamente ancorata alla Legge 79/2022 con cui è stata mutata anche la formazione iniziale e in itinere. Il nuovo ministro leghista all’inizio del suo mandato ha espresso qualche perplessità in merito a quei dispositivi legislativi: potrebbe, inoltre, caldeggiare delle modifiche per dare il là ad assunzioni di tipo regionale, soprattutto se dovesse andare in porto l’autonomia differenziata già nel prossimo autunno.

La posizione del nuovo ministro dell’Istruzione

A dicembre, nell’illustrare le linee programmatiche alle commissioni Cultura di Camera e Senato, il ministro Giuseppe Valditara, si è limitato a dire che “il reclutamento del personale docente rappresenta uno dei passaggi più difficili di tutta la gestione amministrativa del personale scolastico” ciò per tre ordini di motivi: il primo legato all’alto numero di soggetti coinvolti; il secondo alla complessità delle procedure; il terzo all’impatto che sull’intero sistema scolastico.

Dall’incontro di martedì prossimo con i rappresentanti dei dipendenti della scuola, potrebbero quindi scaturire le intenzioni di andare avanti o di introdurre cambiamenti in corso, già con i decreti attuativi della Legge 79 del 2022 (di cui ancora oggi non c’è traccia, benché vi fossero precise scadenze) voluta a tutti i costi dall’ex ministro Patrizio Bianchi.

Le nuove modalità per fare il docente

In base alla Legge 79/22, infatti, dopo una fase transitoria che decadrà il 31 dicembre 2024, dal 2025 la procedura concorsuale si baserà su un nuovo modello: un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nell’ambito di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022.

È previsto poi un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, e un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva”.

Come si diventerà docente di sostegno

Per il sostegno agli alunni con disabilità, il decreto 259 del 30 settembre 2022 ha modificato il sistema di reclutamento prevedendo la formazione di una graduatoria regionale aggiornabile ogni due anni.

Le assunzioni si realizzeranno attraverso una graduatoria regionale, composta da candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito nelle Università autorizzate.

La fase transitoria

Sino al termine del prossimo anno, la fine di dicembre 2024, durante la cosiddetta fase transitoria i candidati a diventare docente avranno la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale per l’assunzione su posti comuni e per i posti d’insegnante tecnico-pratico di scuola secondaria di primo e secondo grado, solo se in possesso di titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale; titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022 così come previsto dal previgente ordinamento.

Cosa chiedono i sindacati

Ivana Barbacci, leader Cisl Scuola, teme che il reclutamento si regionalizzi: “non c’è proprio bisogno di costruire nuovi recinti regionali in cui rinchiudersi per valorizzare in modo adeguato la propria realtà locale”.

Così come, per quanto riguarda il personale scolastico, la sindacalista osserva: “il carattere unitario e nazionale va confermato in modo particolare per quanto riguarda le modalità di reclutamento, garantendo la spendibilità in tutta Italia delle abilitazioni conseguite, a salvaguardia di un’unitarietà del profilo che è anche presidio di unità nazionale e coesione del Paese”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “questo Governo ha preso in mano il Paese ed essendo fortemente politico ha buone possibilità di durare un’intera legislatura: dimostri di volere dare seguito, a differenza degli esecutivi che l’hanno preceduto, alle promesse elettorali. Le nuove assunzioni del personale non possono essere quelle previste dalla Legge 79/22 approvata la scorsa estate, perché ci si affiderebbe a concorsi lunghi e macchinosi che confermerebbero l’attuale sistema elefantiaco che contraddistingue le poche immissioni in ruolo dei docenti che non coprono nemmeno il turn over e neanche i posti a tempo indeterminato programmati dal Mef. Servono provvedimenti che svecchino la categoria, aprano le porte delle assunzioni in ruolo a chi è abilitato e specializzato e fa questo lavoro da almeno tre anni”.

Il sindacato sarà tra quelli auditi il 16 gennaio nelle Commissioni del Senato, per illustrare le modifiche al decreto Milleproroghe: Anief chiederà emendamenti nella gestione della fase transitoria del reclutamento prevista dal PNRR nell’utilizzo del doppio canale e delle graduatorie di merito dei concorsi, l’utilizzo di un organico aggiuntivo, come fatto nell’ultimo biennio; l’assunzione in ruolo del personale abilitato e specializzato all’estero; la semplificazione per la formazione iniziale curricolare e su posti di sostegno e lo sblocco del concorso abilitante; l’individuazione di soluzioni per il personale in servizio nelle scuole all’estero, per educatori, ITP e docenti di religione; l’assorbimento del precariato su tutti i posti vacanti, anche in organico di diritto o in deroga senza titolare e senza vincoli per la mobilità; la conferma dei ruoli per il personale assunto con riserva dopo il superamento dell’anno di prova.

Autonomia differenziata, i lavoratori della scuola da statali passerebbero alle dipendenze della Regione

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

Tra le grandi riforme che sono nel programma del Governo Meloni c’è quella dell’autonomia differenziata, che, a leggere bene la bozza Calderoli, coinvolgerebbe molto vicino la scuola e i suoi lavoratori. In buona sostanza un docente, un dirigente scolastico, ma anche tutto il personale Ata, passerebbero alle dipendenze della Regione, quindi da dipendenti dello Stato a dipendenti della singola Regione di appartenenza.

Bozza Calderoli su autonomia differenziata

Nell’articolo 3 della bozza sull’autonomia differenziata, in riferimento ai livelli essenziali di prestazione, è scritto con assoluta chiarezza che nelle materie dell’art.117 della Costituzione, lettera n) norme generali dell’istruzione e lettera s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e nelle materie della tutela e sicurezza del lavoro, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con l’esclusione dell’istruzione e della formazione professionale, e della tutela della salute, il trasferimento delle competenze legislative o delle funzioni amministrative, e delle risorse corrispondenti ha luogo a seguito della definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.117 della Costituzione secondo comma, lettera m).

Nella bozza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, c’è anche scritto che il tempo necessario per fissare i livelli essenziali di prestazione, con atto del Presidente del Consiglio, non può superare i 12 mesi dall’entrata in vigore della legge sull’autonomia differenziata. Se passati i 12 mesi non dovesse essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di prestazione, allora si procede con atto avente forza di legge.

In buona sostanza la norma portata avanti dal Ministro Calderoli prevede di fatto che i lavoratori della scuola, dipenderanno strettamente dalla Regione e non saranno più, dunque, dipendenti dello Stato.

Regionalizzazione dell’Istruzione

La questione della regionalizzazione della scuola è una riforma che andrebbe a completare la riforma della Costituzione introdotta dal centrosinistra nel 2001. In buona sostanza è il coronamento di quanto è già previsto nell’art.117 della Costituzione. Con il Governo giallo-verde del 2018, quando premier era Conte e Ministro dell’Istruzione il leghista Bussetti, si era già tentato di applicare l’autonomia differenziata per la scuola, ma la breve durata di quella compagine governativa fece saltare il famoso “Contratto” firmato dal M5S e dalla Lega. Adesso, a distanza di cinque anni, con il Governo Meloni, si ripropone la delicatissima scelta di regionalizzare il sistema scolastico italiano con un’autonomia differenziata tanto voluta dalle Regioni del nord.

Stop vincoli mobilità, sì organico Covid: l’ultima spiaggia è il decreto Milleproroghe, lunedì 16 gennaio i sindacati auditi in Senato

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Sull’aggiramento dei vincoli alla mobilità del personale scolastico neo-assunto l’amministrazione ha mostrato una maggiore apertura rispetto al passato. Il confronto in sede di rinnovo contrattuale è ancora però in alto mare. E non è detto che il nuovo atteggiamento da parte del Ministero possa bastare, perché la legge 159/19, seppure successivamente “depotenziata”, rimane in vigore. Sarebbe importante, quindi, assicurarsi almeno una proroga della deroga introdotta lo scorso anno. Magari con il decreto Milleproroghe.

Emendamenti in arrivo

Il 16 gennaio i sindacati proveranno a convincere i componenti della I e V commissione del Senato, al quale entro i tre giorni successivi verranno recapitati gli emendamenti al decreto, in vista dell’approdo del testo completato nell’Aula di Palazzo Madama a cavallo tra la fine del mese e l’inizio di febbraio (entro massimo tre settimane il decreto dovrà poi incassare l’assenso della Camera, al fine di completare la conversione in legge del decreto).

Le audizioni del 16 gennaio

Quello dei vincoli, come del mancato rinnovo dell’organico Covid, è probabile che sarà uno degli argomenti più gettonati durante le audizioni che si svolgeranno lunedì 16: nel pomeriggio, tra gli altri avranno la possibilità di dire la loro su come integrare il comma 5 sulla scuola i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, USB, ANIEF-UDIR-CISAL. A chiedere miglioramenti al decreto saranno anche diverse associazioni, come l’ADI, pure di tipo studentesco, come Link coordinamento universitario, UDU, Primavera degli studenti. A chiedere di essere ricevuta sarà anche FISH onlus, che si occupa dei diritti dei disabili.

Le disposizione approvate dal CdM

Finora, come abbiamo avuto modo di scrivere, sono comunque diverse le disposizioni approvate con la versione del DL Milleproroghe approvata dal Governo. Eccole:

COMMA 1
viene prorogato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
COMMA 2
viene proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR
COMMA 3
proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica.
COMMA 4
si estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.
COMMA 5
proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.
COMMA 9
proroga all’anno scolastico 2023/2024 della facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall’anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009 con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
COMMA 10
Proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.
COMMA 11
Proroga all’anno scolastico 2022/2023, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione, la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Docente tutor, Valditara: “Non sarà sovraordinato agli altri. Si aderirà su base volontaria frequentando corsi gratuiti”

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha discusso ai microfoni de La Stampa a proposito dell’introduzione della figura del docente tutor, argomento principale, insieme all’alternanza scuola lavoro, dei recenti interventi del leghista.

Il tema del tutor sembra stare molto a cuore al ministro del Governo Meloni: per lui, come ha affermato, si tratta della “prima grande riforma, la prima applicazione del principio del merito. Realizza una delle grandi sfide del merito che
porta a valorizzare i talenti, a valorizzare l’impegno, a valorizzare anche i percorsi di formazione”.

SI tratta di un’idea che accarezza da tempo: “Ho voluto fortemente quest’innovazione. Ne avevo scritto nel mio libro ‘È l’Italia che vogliamo’ ed è anticipata nelle linee guida, ma voglio che sia costruita attraverso il dialogo con i sindacati”. E sembra essere proprio questo lo scoglio che il ministro dovrà superare.

sindacati hanno molti dubbi, e per introdurre una figura del genere a scuola bisogna ragionare su molti aspetti: l’inquadramento contrattuale, il ruolo, la retribuzione. Al momento non c’è niente di ufficiale. Ciò che sembra certo è l’obiettivo di questa novità: “Gli insegnanti tutor avranno il compito di seguire gli alunni e combattere la dispersione
scolastica, che in Italia è tra le più alte d’Europa”, ha detto Valditara.

Docente tutor pagato di più ma non superiore rispetto agli altri

Ecco ulteriori informazioni sul tutor, che sarà pagato di più rispetto ai colleghi ma “non sarà un collega gerarchicamente sovraordinato ma un collega che lavorerà in una logica di team e dovrà occuparsi del coordinamento delle strategie di personalizzazione dell’insegnamento”, ha assicurato.

A scuola, a quanto pare, si farà più attenzione alla personalizzazione dell’insegnamento: “Ai tutor spetterà il compito di farsi carico del recupero di quei ragazzi che hanno più difficoltà o di quelli che in classe si annoiano perché sono più avanti negli apprendimenti e hanno necessità di accelerare. Gli insegnanti tutor, nella loro azione, si confronteranno con i colleghi dei vari gruppi classe”.

“Vogliamo valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Non sarebbe giusto un tasso di prescrittività troppo elevato. In ogni caso, fissato il principio – che è un principio molto innovativo, molto forte – procediamo sapendo di avere le risorse per andare avanti”, queste le parole del ministro che sembra voler salvaguardare il potere decisionale delle singole scuole.

Docente tutor, quanto sarà pagato?

Secondo il ministro le risorse per introdurre questa nuova figura ci sono. Ma quanto saranno pagati questi insegnanti? “Abbiamo già immaginato anche quanto e come pagare, ma tutto questo sarà oggetto di un confronto con i sindacati. Importante sarà anche la formazione, in particolare in ambito psicologico e pedagogico, per insegnanti tutor. È ovvio, dunque, che saranno pagati di più avendo una formazione maggiore e avendo anche un’attività ulteriore rispetto a quella degli altri colleghi. I professori aderiranno su base volontaria, frequenteranno i corsi di formazione che saranno gratuiti per gli insegnanti, la spesa sarà a carico del ministero”, ha aggiunto Valditara.