Situazione dirigenza scolastica

Roma, 2 febbraio 2023
Prot. n. 24/2023 flcgil RF-stm

Al Capo Dipartimento
Risorse umane, finanziarie e strumentali Dott. Jacopo GRECO dppr.postacert@istruzione.it

Al Capo Dipartimento
Sistema educativo di Istruzione e Formazione Dott.ssa Carmela PALUMBO dpit.postacert@istruzione.it

Al Capo Ufficio di Gabinetto del Ministro Dott. Giuseppe RECINTO uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Istruzione e del merito

Oggetto: Situazione dirigenza scolastica. Richiesta incontro

Le scriventi OO.SS. segnalano all’attenzione delle SS.LL. la difficile situazione della dirigenza scolastica alla vigilia dell’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, scaduto da oltre un anno.
Richiamano a tal fine innanzitutto la grave emergenza retributiva dei dirigenti scolastici, scaturita dalle criticità che hanno determinato l’incapienza del FUN a partire dall’a.s. 2017/2018, tanto da richiedere lo stanziamento di risorse straordinarie per garantire l’ultrattività delle retribuzioni nel frattempo percepite dai dirigenti scolastici, ritardando pesantemente la stipula dei contratti integrativi regionali del quinquennio 2017/18 – 2021/22, con le seguenti pesanti conseguenze retributive:

  • Mancata corresponsione della retribuzione di risultato spettante
  • Mancata corresponsione dell’indennità di reggenza spettante
  • Mancata corresponsione dell’intera quota di posizione parte variabile ai neo dirigenti
    scolastici assunti a partire dal 2019 in 10 regioni
  • Ritardo nell’adeguamento delle retribuzioni in caso di mobilità verso istituzioni
    scolastiche di fascia inferiore e conseguente restituzione delle maggiori somme
    percepite
  • Difficoltà nella definizione della pensione spettante ai dirigenti scolastici in quiescenza
    nel suddetto quinquennio.

Dal corrente anno scolastico, come stabilito dall’art.1, comma 341, della legge di Bilancio 2022 che ha modificato l’iniziale previsione degli art. 5, comma 4, e art. 7, comma 4, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019, la contrattazione integrativa è passata alla competenza nazionale unitamente alla definizione dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali.

Tenuto conto dell’avvenuta definizione dei suddetti criteri con il D.D. 20 luglio 2022, n. 1791, le scriventi organizzazioni segnalano la necessità di riprendere l’interlocuzione avviata lo scorso anno e poi inspiegabilmente interrotta, al fine di evitare il reiterarsi delle criticità a cui è stato necessario far fronte nel trascorso quinquennio.

E’ infatti un diritto dei dirigenti scolastici conoscere la fascia di appartenenza dell’istituzione scolastica che presiedono nel corrente anno scolastico e il corrispondente valore della retribuzione di posizione parte variabile.

E’ un loro diritto percepire tempestivamente una retribuzione aggiornata a quel valore, percepire la retribuzione di risultato e l’indennità in caso di reggenza, entro l’a.s. successivo a quello di riferimento, come avviene per il resto dei dirigenti pubblici.

Oltre agli aspetti retributivi, molte altre sono le problematiche che riguardano la categoria e che lo stesso Ministro Valditara nel corso dell’incontro con le OO.SS. rappresentative della dirigenza scolastica, si è impegnato a trattare in tavoli di confronto specificamente dedicati alla dirigenza scolastica.

Tra queste, solo per richiamare una problematica che necessita a parere delle scriventi OO.SS. di una definizione a livello nazionale, c’è l’applicazione alla dirigenza scolastica della rotazione degli incarichi prevista dalla normativa anticorruzione che attualmente nei diversi tavoli regionali presso gli USR registra indicazioni e soluzioni non omogenee tali da creare disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici.

Confidando nell’attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle problematiche illustrate, le scriventi OO.SS. chiedono la convocazione urgente di un incontro, al fine di avviare la contrattazione integrativa nazionale per la definizione della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato spettante ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2022/2023 e individuare le soluzioni condivise alle problematiche della categoria.

Cordiali saluti.

FLC CGIL Roberta Fanfarillo

CISL FSUR Paola Serafin

UIL Scuola RUA Rosa Cirillo

SNALS Confsal Giovanni De Rosa

Decreto Direttoriale 2 febbraio 2023, AOODGPOC 10

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per lerisorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per al progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, al comunicazione e i contratti

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo d’istruzione statali e paritarie LORO SEDI
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali LORO SEDI

OGGETTO: Bando del Concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare” per l’a.s. 2022/2023


Ministero dell’Istruzione e del Merito
Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera

Concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” A.S. 2022/2023

Autonomia differenziata in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 2 febbraio 2023, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

– Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata

In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

– Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.

– I livelli essenziali delle prestazioni

Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

– Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni

Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.