Valditara: “Con il docente tutor vogliamo valorizzare i talenti e le abilità degli studenti con una didattica personalizzata”

da OrizzonteScuola

Di Fabrizio De Angelis

“Il Ministero del Merito vuole valorizzare i talenti di ciascuno. Le abilità con una didattica personalizzata”.

Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del suo intervento per Talent Garden

Tutto questo, secondo Valditara, si avrà “con la creazione di un docente tutor che con una logica di team si prenda carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà o che devono accelerare“.

Una riforma, quella dell’orientamento, “che vogliamo portare a compimento – prosegue il Ministro –. Vogliamo raggiungere ovviamente anche le famiglie. Vogliamo che fra docenti e studenti si crei quel rapporto di cooperazione, il docente deve essere il consigliere degli studenti e delle famiglie per consentire ai ragazzi di avere il miglior futuro possibile”.

Riforma orientamento

Per quanto concerne l’orientamento, ricordiamo che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale e le linee guida corrispondenti.

Per quanto riguarda gli obiettivi previsti da questa riforma. Il Ministero li organizza nel modo seguente:

– rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire una scelta consapevole e ponderata a studentesse e studenti che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità;

– contrastare la dispersione scolastica;

– favorire l’accesso all’istruzione terziaria.

Il nuovo orientamento deve garantire un processo di apprendimento e formazione permanente, destinato ad accompagnare un intero progetto di vita.

La riforma, ricordiamo, è stata approvata entro il termine previsto dal PNRR, fissato al 31 dicembre 2022, dopo aver consultato le Organizzazioni sindacali e avendo recepito la quasi totalità delle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

Dall’anno scolastico 2023/2024 vengono introdotte per le Scuole secondarie di I grado e per il primo biennio delle Secondarie di II grado, per ogni anno scolastico 30 ore di orientamento, anche extra curriculari; per l’ultimo triennio delle Secondarie di II grado, 30 ore curriculari per ogni anno scolastico.

In questo modo viene ulteriormente ampliata la riforma prevista dal PNRR, che stabiliva, invece, 30 ore curriculari solo per le classi quarte e quinte delle Secondarie di II grado.

Le 30 ore, bisogna evidenziare, possono essere gestite in modo flessibile nel rispetto dell’autonomia scolastica e non devono essere necessariamente ripartite in ore settimanali prestabilite.

Nelle classi terze, quarte e quinte i percorsi di orientamento sono integrati con i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), nonché con le attività di orientamento promosse dal sistema della formazione superiore, di cui al successivo punto 12.3, e con le azioni orientative degli ITS Academy.

Le linee guida pubblicate pochi giorni fa si specifica che i moduli di 30 ore non vanno intesi come il contenitore di una nuova disciplina o di una nuova attività educativa aggiuntiva e separata dalle altre. Sono invece uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale e professionale, per sua natura sempre in evoluzione.

Ogni istituzione scolastica e formativa individua i docenti di classe delle Scuole secondarie di I e II grado, chiamati a svolgere la funzione “tutor” di gruppi di studenti, in un dialogo costante con lo studente, la sua famiglia e i colleghi, svolgendo due attività:

  • aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale;
  • costituirsi “consigliere” delle famiglie, nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o delle prospettive professionali.

Istituti tecnici e professionali, la proposta di Valditara: “Assumere tecnici e professionisti provenienti dal mondo dell’impresa”

da OrizzonteScuola

Di Fabrizio De Angelis

“Ci sono 1 milione e 200 mila posti di lavoro che vengono disattesi per mancanza di qualifiche corrispondenti, il 46% delle imprese non trova lavoratori con qualifiche adeguate. Occorre intervenire sulla filiera dell’istruzione tecnico-professionale, collegarla agli ITS, e soprattutto per costruire un’offerta formativa in linea con le richieste del territorio”.

Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del suo intervento per Talent Garden.

Da qui la proposta – prosegue Valditara – di estendere anche all’istruzione tecnico professionale, cioè assumere nelle scuole, per quelle specialità dove c’è carenza, tecnici e professionisti provenienti dal mondo dell’impresa”.

Per quanto riguarda il digitale, Valditara spiega: “Noi dobbiamo andare verso una scuola fortemente innovativa. Il Pnnr stanzia oltre 2 miliardi. Sarà una vera rivoluzione e dobbiamo utilizzare al meglio questi ingenti risorse“.

La riforma degli istituti tecnici e professionali

Innovazione, rete con i territori, potenziamento dell’attività laboratoriale. Sono queste le principali caratteristiche della riforma approvata lo scorso settembre dal governo Draghi legata al Pnrr e che Valditara dovrà implementare.

Nello specifico, il testo prevede, per gli Istituti tecnici:

  1. la ridefinizione e l’aggiornamento degli indirizzi per rafforzare le competenze linguistiche e STEM e orientare alle discipline inerenti “Industria 4.0”, connettersi maggiormente al tessuto socioeconomico di riferimento, valorizzare la metodologia didattica per competenze;
  2. la previsione di meccanismi per dare continuità tra l’istruzione tecnica e quella terziaria (ITS Academy, per esempio), riconoscendo crediti formativi universitari ai tirocini svolti dagli studenti durante il quinto anno di studi;
  3. la realizzazione di “Patti educativi 4.0”, per far sì che istituti tecnici e professionali, imprese, enti di formazione accreditati dalle Regioni, ITS Academy, università e centri di ricerca possano condividere risorse professionali, logistiche e strumentali; 
  4. la strutturazione di un piano formativo mirato per i docenti degli istituti tecnici, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
  5. l’erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio;
  6. il riconoscimento di certificazioni che attestino le competenze delle studentesse e degli studenti dopo il primo biennio e dopo il secondo biennio, in corrispondenza con il secondo e il terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Come per gli istituti professionali è poi prevista:

  1. la definizione di misure di supporto allo sviluppo di processi di internazionalizzazione degli istituti per realizzare lo spazio europeo dell’istruzione.

La riforma degli Istituti professionali punta a rafforzare il raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività previsti dal PNRR, anche attraverso l’aggiornamento da parte delle istituzioni scolastiche del Progetto formativo individuale. Il provvedimento prevede che il Ministero dell’Istruzione emani linee guida per semplificare le procedure amministrative per il passaggio dagli istituti professionali agli Iefp (Istruzione e Formazione Professionale).

Come per gli istituti professionali è poi prevista:

  1. la definizione di misure di supporto allo sviluppo di processi di internazionalizzazione degli istituti per realizzare lo spazio europeo dell’istruzione.

La riforma degli Istituti professionali punta a rafforzare il raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività previsti dal PNRR, anche attraverso l’aggiornamento da parte delle istituzioni scolastiche del Progetto formativo individuale. Il provvedimento prevede che il Ministero dell’Istruzione emani linee guida per semplificare le procedure amministrative per il passaggio dagli istituti professionali agli Iefp (Istruzione e Formazione Professionale).

Concorso ordinario e straordinario docenti di religione, 6.442 i posti da bandire. Il 17 febbraio incontro sindacati-Ministero

da OrizzonteScuola

Di redazione

Venerdì 17 di febbraio, alle 10.50, i sindacati rappresentativi sono stati convocati dal ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere in merito alle procedure concorsuali di religione cattolica.

Si tratta di una richiesta di incontro partita proprio da Fgu/Snadir e le altre sigle sindacali in cui si chiedeva un’informativa relativa allo stato di avanzamento della procedura di indizione del bando di concorso ordinario e di quello straordinario per l’insegnamento della religione cattolica di cui all’art.1bis commi 1 e 2 della legge 159/2019.

Ricordiamo che l’articolo 5, comma 3 D.L. 198/2022 (Milleproroghe 2023) ha riallineato i due trienni di riferimento per le assunzioni a quello della procedura straordinaria 2022/2025 e ha prorogato la pubblicazione dei due bandi entro l’anno 2023.

Questo confronto in sede ministeriale è un altro step importante verso il definitivo compimento del cammino che ci porterà all’indizione delle due procedure di assunzione, ordinario e straordinario”, ha commentato Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir.

“La metà dei posti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – andrà alla procedura concorsuale riservata, come previsto dall’articolo 1bis, comma 2 del decreto legge 126/19, le cui modalità saranno discusse in una informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 17 febbraio prossimo alla presenza della delegazione Anief: in quell’occasione faremo presente tutte le esigenze per stabilizzare il personale e assicurare un congruo numero di cattedre di religione cattolica”.

Quanti posti disponibili per il concorso?

Nel frattempo, l’ufficio studi del Senato ha pubblicato il dossier in merito alle misure presenti nel decreto milleproroghe, che sta per arrivare in Aula per l’approvazione definitiva.
E sul concorso di religione cattolica fornisce il documento una panoramica sui posti che dovrebbero essere messi a bando.

La relazione tecnica – si legge sul dossier del Senato – si diffonde sulle modalità di definizione dei posti da bandire e sulla distribuzione regionale, evidenziando, in sintesi, che «la stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall’analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale e distintamente per ciclo di istruzione, nell’intervallo di tempo in esame».

Secondo la stessa relazione – stando alla quale la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti – i posti vacanti e disponibili per il periodo considerato sono pari a 3.089 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e a 3.353 per la scuola secondaria di I e II grado”.

Il concorso di religione cattolica

Ricordiamo che, per quanto riguarda il concorso per insegnanti di religione cattolica, il 14 dicembre 2020 è stata siglata l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e la CEI per far partire il nuovo concorso di religione cattolica,previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.

Il requisito principale di accesso è il possesso per i candidati della certificazione dell’idoneità diocesana: “è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso”.

Tuttavia, il testo dell’intesa ricorda che i posti messi a bando nella singola Regione per il “personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” corrispondano a quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019“.

Inoltre, dei posti messi a concorso, una quota non superiore al 50 per cento potrà essere riservata al personale docente di religione cattolica, sempre in possesso del riconoscimento di idoneità diocesana, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Graduatoria interna di istituto 2023, docenti sospesi per mancato vaccino Covid: quando perdono il punteggio della continuità didattica

da OrizzonteScuola

Di redazione

Graduatoria interna di istituto per determinare l’eventuale docente di ruolo sovrannumerario in caso di contrazione dell’organico di diritto. Tra qualche settimana una delle operazioni centrali della vita scolastica. Al momento non sappiamo ancora se la procedura sarà informatizzata o se si procederà come negli anni precedenti con il cartaceo.

Graduatoria interna di istituto docenti 2023, probabile domanda online con calcolo punteggio. Ecco la piattaforma. ANTEPRIMA

Siamo  in attesa della presentazione dell’ordinanza il prossimo 17 febbraio

il Ministero comunicherà quindi le date utili per la presentazione della domanda di mobilità, probabili forse già dal 24 – 25 febbraio.

I dirigenti scolastici formulano e pubblicano la graduatoria interna di istituto entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domanda di mobilità, quindi la data dipenderà da quelle della domanda di mobilità.

Come si valuta il punteggio

Ai fini della valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità ( con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.

Una parte del punteggio di servizio è rappresentato dal cosiddetto “punteggio di continuità”.

Il punteggio di continuità spetta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

La mobilità volontaria e l’assegnazione provvisoria, una volta ottenute,. fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.

Il punteggio spettante viene calcolato, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, con 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Continuità nella scuola e continuità nel comune, non si cumulano per lo stesso anno

Per la graduatoria interna di istituto il punteggio di continuità si può valutare sia per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità che per quello svolto nel comune di titolarità, sottolineando che quest’ultimo si valuta solo per graduatoria interna di istituto e per il trasferimento d’ufficio

Come chiarisce bene la nota 5bis) della tabella di valutazione, relativamente alla lettera C0, il punteggio di continuità nel comune  non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola.

Anno scolastico per valutare la continuità

Affinché il punteggio di continuità sia assegnato il docente deve aver svolto per intero l’anno scolastico, ossia deve aver raggiunto almeno i 180 giorni di servizio.

La precisazione diventa importante ai fini della costituzione della graduatoria interna di istituto per l’anno scolastico 2023/24, poiché si tratta di valutare quanto avvenuto nel corso dell’anno scolastico 2021/22, un anno particolare, contrassegnato da un evento normativo mai registrato in passato.

Si tratta della sospensione non disciplinare in cui sono incorsi i docenti e il personale ATA che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale secondo quanto disposto dal DL 26 novembre 2021 e scattato dal 15 dicembre 2022 per il personale scolastico

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Quanto è durata la sospensione

Dipende dal singolo caso. In base alla normativa il periodo massimo potrebbe essere 15 dicembre 2022 – 31 marzo 2023, poiché il Decreto  n. 24 del 24 marzo ha decretato il rientro del personale non vaccinato, disponendo per gli insegnanti mansioni alternative all’insegnamento.

Ma in questo lasso di tempo alcuni docenti e ATA sono comunque rientrati in quanto immunizzati dopo la malattia, così come ci sono stati docenti che non sono rientrati il 1° aprile per protesta contro il demansionamento.

Bisogna ancora considerare che prima del 15 dicembre 2021 vanno vagliate le singole situazioni personali: alcuni docenti potrebbero aver usufruito di aspettativa che non fa maturare il diritto al punteggio.

Il calcolo dunque dovrà essere individuale e dovrà tenere conto di tutto l’anno scolastico 2021/22.

La continuità didattica potrà spettare solo se sono stati raggiunti i 180 punti di servizio.

Programma annuale 2023, attenzione alla scadenza del 15 febbraio

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con nota del 10 novembre scorso, il Ministero ha prorogato i termini per predisposizione e approvazione del programma annuale.

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione ha infatti comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Di conseguenza, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

  • entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche hanno predisposto il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono stati sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
  • entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
  • entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Part-time a scuola: entro il 15 marzo le domande. Orario, stipendio, permessi e possibilità di svolgere altra attività

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Infatti, per i docenti, il CCNL Scuola 2006/2009 all’art. 25 prevede che “6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 44, con contenuto analogo all’art. 25.

Durata del part-time

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.

Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Articolazioni del part-time

Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Stipendio

L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Attività aggiuntive

L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Ferie e festività soppresse

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Permessi personale ATA

Il CCNL Istruzione 2018 prevede che i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) siano rirpoporzionati nel caso di lavoratori part-time.

Svolgimento di altre attività

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Milleproroghe: il governo non porrà la fiducia al Senato

da Tuttoscuola

Il governo non porrà al Senato la questione di fiducia per l’approvazione del dl Milleproroghe. E’ quanto si apprende, secondo quanto riportato dall’AGI, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, che ha stabilito i tempi dell’esame del provvedimento in Aula. Ricordiamo che il dl Milleproroghe contiene anche gli emendamenti presentati da parlamentari della Lega che hanno il fine di consentire ai candidati bocciati nell’ultimo concorso per dirigenti scolastici di rientrare nelle graduatorie di merito con pieno diritto all’immissione in ruolo.

Alle 16,30 di oggi inizierà la discussione generale, che si concluderà poi verso le 20.00. Domani mattina, 15 febbraio, inizieranno quindi le votazioni degli emendamenti cui seguiranno le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Il testo sarà poi trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva.

Merito: dal dimensionamento all’emendamento a favore dei bocciati al concorso DS, gli atti che lo mettono in attesa

da Tuttoscuola

Il Governo Meloni e il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, come si sa, hanno fatto del merito nella scuola un impegno prioritario, ma ancora una volta c’è da chiedersi se e come anche la maggioranza di Governo stia operando in sintonia e sulla stessa lunghezza d’onda. È possibile verificare la sintonia eventualmente realizzata analizzando gli atti normativi che i partiti di maggioranza hanno definito, o stanno definendo, in Parlamento. Vediamo.

Tra le disposizioni definite dalla legge di bilancio 2023 ha un posto di rilievo la riforma della rete scolastica che prevede la graduale soppressione di centinaia di istituzioni scolastiche nell’invarianza sostanziale del numero di plessi, di classi e di docenti.

Se merito significa valorizzazione della qualità, non vi è dubbio che quel nuovo dimensionamento avrà un effetto negativo sulle prestazioni della dirigenza scolastica, sugli apparati delle segreterie scolastiche e sulla gestione del servizio. Insomma, con il dimensionamento il merito dovrà attendere, almeno che per merito non si intenda gestire, limitando i problemi (e senza che diventino pubblici), un numero molto maggiore – rispetto a quello mediamente già molto anno – di sedi, di personale, di studenti e genitori.

Andiamo avanti. Sta per essere approvata la legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (DL 198/2022) con l’inserimento di emendamenti presentati da parlamentari della Lega che consentiranno a candidati bocciati nell’ultimo concorso per dirigenti scolastici di rientrare nelle graduatorie di merito con pieno diritto all’immissione in ruolo. Lo si può definire un riconoscimento al non merito.

Ma c’è dell’altro.

Nel prossimo concorso DS, che dovrebbe essere bandito a breve, il 40% dei posti sarà riservato ai candidati salvati dagli emendamenti, e le nuove graduatorie di merito saranno, pertanto, “capitozzate” per far posto a loro.  

Il merito per ora è nel nome del Ministero, ma nella realtà pratica sembra che dovrà attendere tempi migliori.

Sciopero 24 e 25 febbraio 2023

Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azion i di s ciopero previst e per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023 Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Programma annuale 2023

Con la Nota 10 novembre 2022, AOODGRUF 51887, “(…) tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023.”

Di seguito le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023:

  • entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
  • entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
  • entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.