Dalla parte della conoscenza

Dalla parte della conoscenza

di Giovanni Fioravanti

La cultura della destra, la cultura della sinistra, la cultura della chiesa, la cultura delle minoranze, la cultura della gente credevo che stessero tutte dentro ad uno stesso contenitore, forse più che recipiente, diciamo, universo.

Che fossero il contesto, i contesti delle vite terrene, che stanno dentro e fuori di noi, in cui si è immersi e da cui si emerge.

Il farsi una cultura pensavo che fosse il nuotare in questi oceani, a volte stagni o forse piscine. Mi pareva che l’idea di una collisione tra  culture fosse questione da crociate, anzi fosse addirittura il negare la propria natura di cultura per trasformarsi, per usare antichi linguaggi, in sovrastruttura, qualcosa di artefatto che perde  le caratteristiche e i connotati della cultura, semmai per divenire  catechismo, ideologia, visione parziale del mondo che si contraddice col respiro e l’apertura propria della cultura.

La cultura è la pratica di un valore e non esibisce etichette, quel valore si chiama conoscenza. Non accetta abiti cuciti addosso che finirebbero per sterilizzarla, cosa che non è possibile, perché la conoscenza è prolifica e produce sempre altra conoscenza. 

Che senso ha costruire isole di cultura destre e sinistre che siano, se non inaridire il fiume della conoscenza, che mentre scorre genera altra conoscenza. Pretendere un’egemonia che rischia la sua fragilità appena viene a contatto con il divenire del tempo e dei valori.

Indossare i panni del domatore in gabbia con il cerchio e la frusta per addomesticare una folla riluttante, distratta e deviata da pericolose sirene.

Ha il senso della propaganda che brucia i cervelli, l’inganno della manipolazione, la vendita di merce avariata ad una clientela di bocca buona.

Culture statiche, conservate in bacheche, che si pretenderebbe di far uscire dai loro tabernacoli per consegnarle ai nuovi sacerdoti perché diffondano il verbo, convinti che altre religioni hanno occupato gli interstizi mentali del popolo, di una massa che pensa per procura ed ora potrebbe essere affascinata da nuovi procuratori a cui delegare i loro pensieri.

In questa rincorsa ad accaparrarsi una egemonia nella mente collettiva c’è un vizio d’origine, il vizio dell’ignoranza che è l’avversaria della conoscenza. 

È da tempo ormai che indifferenza e diffidenza coltivano la cultura dell’ignoranza come approdo sicuro, lontano dai saperi colti dei radical chic, solitamente quelli di sinistra. Poi c’è il sapere dogmatico, tipico delle chiese e delle religioni, ma quelli sono saperi più identitari con i quali maggiore è la familiarità.

In queste condizioni diventa arduo parlare di conoscenza, di capitale umano, di secolo della conoscenza, di Europa della Conoscenza.

Qui siamo all’analfabetismo. E ciò che più preoccupa è quello che viene dopo. Le nuove generazioni, chi deve formarle, quali adulti, quali famiglie, quali istituzioni educative. Quale scuola.

Imparare, apprendere, istruirsi per divenire cittadini della cultura, per essere egemoni della cultura anziché esserne egemonizzati. Ricevere il testimone per continuare la narrazione che altri hanno compiuto della nostra storia di uomini e di donne, dei suoi miti e dei suoi simboli.

Ciò che chiamiamo educazione con termine improprio è il nostro  ingresso nella cultura, la chiamata a divenire protagonisti delle pagine che la cultura scrive, a continuare quella narrazione che ora dipende anche da noi. Cultura come coltivazione di saperi, come somma dei saperi che nel corso dei secoli l’uomo ha messo a disposizione di sé, È quello che ci serve a stare insieme, a cercare di progredire a condivide la cultura come condizione della nostra convivenza.

II tema della contesa oggi sono invece le culture, quelle plurali, i saperi di cui ognuno è portatore. Il sapere non è mai un punto di arrivo, ma un punto di partenza, per andare oltre per ricercare, è per questo che la cultura si fa narrazione. Quella narrazione che noi abbiamo ingessato, smembrato, inaridito nelle discipline, nelle materie scolastiche, come abbiamo svilito, impoverito l’incontro con la cultura, l’ ingresso nella cultura con i nostri riti scolastici, con il nostro giocare con le parole educazione, istruzione, formazione, calpestando il vero significato della cultura, parola ampia e dinamica, mai paga di sé.

I rigurgiti egemonici culturali non possono che preoccuparci, come segnali di un arretramento pericoloso di valori e di civiltà, come segno di un’insipiente ignoranza che si appresta a spostare all’indietro il futuro, a rinchiudere le menti tra gli steccati dell’antico.

Come se la scienza fosse un convitato di pietra della cultura, una presenza inquietante, nemica del proprio paradigma coniugato al passato remoto, prima che le conquiste della  ricerca spuntassero le armi ai nemici della società aperta.

A meno che si confonda la cultura con gli occhiali che si indossano e si pretendesse che tutti fossero miopi allo stesso modo. Imporre i propri occhiali agli altri, convinti che solo questi consentono universalmente di percepire la realtà. Allora non è più questione di cultura è piuttosto questione di imbonitori, di Dulcamare dei tempi moderni.

La cultura come ingegneria sociale, come igiene del pensiero collettivo, anestetico per procurarsi la sintonia tra governanti e governati.

Ma farsi paladini di una cultura conservatrice piuttosto che illuminista ha più a che fare con l’ignoranza che con la conoscenza.

Edgar Morin ci ricorda che conoscere vuol dire negoziare, lavorare, discutere, battersi con l’incognito che si ricostruisce senza sosta, giacché ogni soluzione di un problema produce una nuova questione. Così come il progresso della scienza è un’idea che implica in se stessa incertezza, conflitto e gioco. Non si può assolutamente porre in alternativa progresso e regresso, conoscenza e ignoranza.

Chi pone la cultura in alternativa pretendendo di possederne l’egemonia si pone di traverso ad ogni progresso della cultura stessa, dimostrando di ignorare o temere la complessità che da sempre è compagna di strada del progresso e della conoscenza. 

Per dirla, prendendo in prestito il lessico del pensiero tedesco da Herder a Weber, più che di fronte a questioni di “Kultur” ci troviamo ancora una volta a fare i conti con un problema di “Zivilisation”.

Esami di Stato 2023

Diario d’Esame 2022-2023 di Dario Cillo


La Nota 12 maggio 2023, AOODGOSV 15851, fornisce indicazioni circa gli adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022-2023


Con le note 28 aprile 2023, AOODGOSV 13908 e 2 maggio 2023, AOODGSIS 2115, vengono fornite indicazioni sulla gestione del plico telematico:

  • la nomina dei referenti deve essere effettuata improrogabilmente entro il giorno 5 giugno 2023;
  • la funzione per la richiesta di prove in formato speciale è disponibile fino al giorno 9 giugno 2023.

L’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2023, AOOGABMI 45, stabilisce che “entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. (…) Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.


La Nota 24 aprile 2023, AOODGOSV 13461, fissa la data di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni d’esame per il giorno 4 maggio 2023.


Con Nota 16 marzo 2023, AOODGOSV 9260, sono fornite disposizioni per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato l’Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2023, AOOGABMI 45 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. La sessione dell’esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta.

L’esame di Stato torna così alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. Gli effetti della pandemia di Covid, particolarmente gravosi per la scuola e per i giovani, hanno comportato la necessità di modificare le modalità di svolgimento delle prove negli ultimi anni. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che non sono requisito di ammissione all’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. L’effettuazione delle prove INVALSI (che non concorrono alla valutazione) è invece requisito per l’ammissione.

“L’esame di Stato – dichiara Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito – è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell’intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria. L’esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la crescita personale. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a questo importante momento – conclude il Ministro – voglio assicurare che ho ben presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d’esame si terrà conto dell’eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l’effettivo processo di apprendimento. Invito pertanto tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti”.

LE NOVITÀ

PROVE SCRITTE NAZIONALI

Per la prima volta dopo la pandemia, tutte le prove scritte (prima, seconda e terza solo per alcuni indirizzi, tra cui Esabac, Esabac Techno, licei internazionali) saranno a carattere nazionale, a eccezione degli istituti Professionali di nuovo ordinamento.

SECONDA PROVA SCRITTA PER ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

Tra le novità va annoverata l’introduzione della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento (come da Decreto Legislativo 61/2017). Si tratterà di un’unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche ma sulle attività svolte durante il percorso di studi. Nel dettaglio, le commissioni declineranno le indicazioni ministeriali sulla base del percorso formativo effettivamente svolto e dei programmi degli istituti, in un’ottica di personalizzazione, partendo da una cornice nazionale generale di riferimento e dalla tipologia di prova individuata e trasmessa dal Ministero alle scuole, tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della prova.

IL COLLOQUIO

Nel colloquio, che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla Commissione, verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe – che le scuole predisporranno entro il 15 maggio – di ciascuno studente. Nella parte del colloquio dedicata alle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, le studentesse e gli studenti potranno illustrare il significato di tali esperienze in chiave orientativa, anche in relazione alle loro scelte future, sia che queste implichino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro. In sede d’esame saranno valorizzate le competenze di Educazione civica maturate durante il percorso scolastico.

ATTENZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Nell’ordinanza vengono individuate disposizioni relative alle situazioni delle studentesse e degli studenti più fragili: con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali (presenti anche nelle ordinanze precedenti) e che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali, in luoghi di cura o nelle case di reclusione.

Per le studentesse e gli studenti con disabilità, in particolare, si segnala che la Commissione può deliberare (tenuto conto della gravità della disabilità) lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, oltre all’assegnazione di tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte, anche sulla base della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico.

Calendario delle prove:

– prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

– seconda prova scritta: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018.

– terza prova scritta: martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30.


  • Nota 10 febbraio 2023, AOODGSOV 4608
    Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/23 – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 Il Ministero ha introdotto, nel secondo ciclo di istruzione, il Curriculum dello studente, documento che viene allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni che esterni. Con la nota 4608, inviata alle scuole il 10 febbraio 2023, vengono riproposte, sinteticamente, le indicazioni operative relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. Per indicazioni e informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito dedicato, curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso per tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti.



Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della #Maturità2023 in base al decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Dopo tre anni scolastici in cui l’Esame di Stato ha visto rilevanti modifiche dovute all’emergenza epidemiologica, l’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione quest’anno torna a svolgersi secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, che quest’anno giungono per la prima volta all’Esame di Stato, la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati); il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

Le Commissioni d’esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia).

Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.

Di seguito alcuni esempi di discipline oggetto di seconda prova:

Licei
Latino per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici
Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell’istruzione degli adulti)
Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo “Servizi commerciali”; Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.

Mobilità A.S. 2023/2024

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo

Mobilita@edscuola.com

Mobilità


Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)6  – 21 marzo2 maggio24 maggio
Personale Educativo (3)9 – 29 marzo3 maggio29 maggio
Personale ATA (4)17 marzo – 3 aprile11 maggio1 giugno
Personale IRC (5)21 marzo – 17 aprile30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docente
Personale Educativo
Personale IRC
Personale ATA

A ottenere il trasferimento sono circa 45mila insegnanti, su un totale di oltre 82mila

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici nella mattinata di oggi gli esiti delle domande di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Su un totale di 82.282 richieste, quelle soddisfatte a livello nazionale sono state 44.819, pari al 54,5% dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria.
Ogni docente poteva presentare più domande. Nel dettaglio, sono state accolte 40.847 domande di mobilità territoriale e 3.972 domande di mobilità professionale.
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, su 11.891 domande ne sono state accolte 6.512 (54,8%); in riferimento alla scuola primaria, su 26.198 richieste, 14.550 hanno trovato soddisfazione (55,5%); nelle scuole di I grado, invece, su 16.224 domande valide ne sono state accolte 8.520 (52,5%) mentre in quelle di II grado, su un totale di 32.406 richieste, 15.237 (47%) sono state soddisfatte.


Il Ministro Valditara: “Recepite le istanze dei docenti e garantita la continuità didattica nell’interesse degli studenti”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.

“Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell’interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei docenti assunti a settembre, facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni assunti in sede europea dal precedente governo. A tale riguardo abbiamo avviato una forte interlocuzione con la Commissione Ue in merito alla tempistica e all’ambito di applicazione dei vincoli sulla mobilità. Con l’ordinanza garantiamo in ogni caso il regolare avvio del prossimo anno scolastico”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

L’ordinanza emanata recepisce le richieste delle Organizzazioni Sindacali sulla tempistica della sua applicazione: permette infatti ai docenti di presentare domanda di mobilità fino a che non verranno adottate le norme interpretative.

Inoltre, l’ordinanza recepisce la richiesta di differire i termini di presentazione delle domande: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.

Tutor e Orientatore

  • Nota 21 aprile 2023, AOODPPR 1101
    Avvio delle iniziative propedeutiche all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento – A.S.2023-2024. Il tutor scolastico: proroga del termine
  • Nota 17 aprile 2023, AOODPPR 1039
    Il tutor scolastico e l’orientatore prime indicazioni e chiarimenti: Webinar 21 aprile 2023, ore 11:30
  • Nota 5 aprile 2023, AOODPPR 958
    Avvio delle iniziative propedeutiche all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento – A.S.2023-2024. Il tutor scolastico: prime indicazioni
  • Decreto Ministeriale 5 aprile 2023, AOOGABMI 63
    Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché’ di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197
    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Orientamento – art. 1, cc. 555-556)
  • Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022, AOOGABMI 328
    Adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Docenti tutor, al via lo spot e la campagna di comunicazione


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato, il 21 aprile 2023, una direttiva che dà mandato al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione di definire con i Sindacati, nell’ambito del prossimo contratto integrativo, il punteggio da riconoscere per il servizio prestato, punteggio che sarà utile ai fini delle graduatorie interne e della mobilità.


Prorogato al 31 maggio il termine per le iscrizioni ai percorsi di formazione, organizzati da INDIRE (Nota 21 aprile 2023, AOODPPR 1101)

Ai fini della preparazione, chi lo desidera potrà prendere parte al corso di formazione online di 20 ore organizzato da Indire, tramite la piattaforma ScuolaFutura. Quest’ultimo prevederà un programma articolato in moduli e permetterà agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado che vi prenderanno parte di acquisire una formazione di base. Seguirà un’attività di accompagnamento, sempre a cura di Indire, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Gli insegnanti che volessero accedere alla formazione dovranno manifestare la disponibilità a svolgere la funzione di tutor/orientatore per almeno un triennio.

Per sostenere le scuole nell’avvio della riforma, le domande e risposte più frequenti saranno pubblicate, sottoforma di Faq (frequently asked questions), sul sito docentitutor.istruzione.it, al cui interno il Ministero ha predisposto apposite sezioni dedicate sia a docenti, dirigenti e personale scolastico che a studenti e famiglie.


Come previsto dalla Nota 17 aprile 2023, AOODPPR 1039, il 21 aprile 2023, alle ore 11.30, si svolge un webinar al fine di supportare i dirigenti scolastici durante la fase di individuazione dei docenti
da iscrivere alla formazione propedeutica e con l’obiettivo di assicurare la necessaria informazione in tema di orientamento a partire dall’a.s. 2023-2024.

Nello specifico, il webinar sarà suddiviso in quattro parti:

  • Le procedure di individuazione delle figure del tutor e dell’orientatore nelle scuole
  • L’importanza e i compiti del tutor e dell’orientatore nel nuovo sistema di orientamento
  • La formazione del tutor e dell’orientatore
  • Risposte a “Richieste di chiarimento” dei dirigenti scolastici

Il link per accedere all’evento: https://aka.ms/il_tutor_e_orientatore


Disponibile la pagina docentitutor.istruzione.it dedicata al Piano per l’orientamento varato a dicembre dal Ministro Giuseppe Valditara e, in particolare, agli approfondimenti sulle nuove figure del docente tutor e del docente orientatore. Mentre venerdì 21 è in programma un webinar per le scuole in cui saranno illustrate le modalità per l’individuazione di tutor e orientatori e il Ministero risponderà alle domande di dirigenti scolastici.

“Dal prossimo anno scolastico, gli studenti e le loro famiglie potranno contare sul sostegno dei docenti tutor e degli orientatori, per poter individuare e valorizzare i talenti di ogni ragazzo e, di conseguenza, scegliere il percorso formativo più giusto sul quale proseguire. È il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno. In questo cammino, i dirigenti, il personale scolastico e l’amministrazione non sono soli e verranno accompagnati dal Ministero con iniziative formative e una costante assistenza”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il sito prevede cinque sezioni che saranno costantemente aggiornate. Nella prima, dal titolo il Piano, sono illustrate le ultime novità sull’orientamento varate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con un focus su docenti tutor e orientatori che, già dal prossimo anno scolastico, saranno attivi nelle scuole di secondo grado e supporteranno gli studenti di 70mila classi nelle loro scelte per il futuro.

Nella sezione dedicata alla normativa sono contenuti decreti e circolari utili per scuole, personale scolastico e famiglie. La sezione formazione è aggiornata con le modalità per diventare tutor e orientatori, comprese quelle per partecipare alla formazione dedicata. Da oggi, infatti, le scuole potranno indicare i docenti partecipanti. I docenti tutor individuati riceveranno successivamente un’apposita comunicazione per l’accesso ai percorsi formativi. I corsi saranno organizzati da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e saranno articolati in moduli online della durata di 20 ore. Nella sezione pensata per studenti e famiglie ci sono, invece, le indicazioni sui nuovi strumenti a disposizione per l’orientamento. In un’ultima sezione sono contenute le ultime notizie e i link utili.

Per l’istituzione dei tutor e dei docenti orientatori il Ministero ha già messo a disposizione uno stanziamento da 150 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scorso 5 aprile le scuole hanno ricevuto le prime indicazioni operative.


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito: a partire da settembre operativi 40.000 tutor e orientatori, che aiuteranno gli studenti delle 70.000 classi del triennio delle scuole superiori a effettuare le scelte migliori per il loro futuro

Uno stanziamento da 150 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/2024, destinato alle figure professionali di “docente tutor” e “docente orientatore”: è quanto previsto dal decreto firmato oggi da Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, che la scorsa settimana ne aveva annunciato l’imminente attuazione. Contestualmente, oggi il MIM ha inviato a tutte le scuole statali secondarie di II grado la circolare contenente le prime indicazioni operative per l’attivazione dei docenti tutor.

Nel dettaglio, a partire da settembre 2023 saranno pienamente operativi circa 40.000 docenti tutor e orientatori, che aiuteranno gli studenti delle circa 70.000 classi dell’ultimo triennio delle Scuole secondarie di II grado a effettuare scelte consapevoli e costruire un percorso di studi e di lavoro che faccia emergere appieno i talenti di ciascuno di essi.

Con il provvedimento adottato, ciascuna scuola viene a conoscenza del numero minimo di docenti da avviare ai percorsi formativi, utili a rafforzare le competenze necessarie a garantire il miglior supporto a studenti e famiglie. Negli allegati al documento sono rese note le risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica che, nell’ambito della contrattazione d’istituto, potrà individuare il numero di docenti tutor più adeguato alle sue esigenze, con un compenso che va da un minimo di 2.850 a un massimo di 4.750 euro al mese per ognuno. In ogni scuola sarà altresì individuato un docente orientatore, il cui compenso dovrà essere compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 euro. 

Per far fronte a questo impegno, dal 17 aprile al 2 maggio saranno aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione, organizzati da INDIRE e articolati in moduli online della durata di 20 ore. I docenti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di docente tutor o di docente orientatore potranno iscriversi accedendo alla piattaforma sia dall’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia dall’area riservata presente sul portale PNRR Istruzione: https://pnrr.istruzione.it/

L’iniziativa, che dà seguito alla riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si pone l’obiettivo di potenziare le attività di orientamento nelle scuole statali secondarie di secondo grado di tutta Italia a partire dal triennio. In ottica generale, la misura fa parte di un più vasto quadro di iniziative volte a sostenere docenti, studenti e famiglie e costruire una scuola capace di garantire il superamento di tutte le disuguaglianze esistenti, siano esse di natura sociale o territoriale.


“Con l’istituzione del tutor e del docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”: così il Ministro Giuseppe Valditara dopo l’incontro del 21 marzo fra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati di categoria, in cui è stato presentato lo schema di decreto che prevede, con uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, l’istituzione di due figure professionali dedicate una a sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e l’altra a concretizzare l’attività di orientamento: il docente tutor e il docente orientatore. Ecco i tratti principali del provvedimento, che dopo il confronto di ieri sarà sottoposto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il decreto va nella direzione di una scuola che faccia emergere i talenti di ogni studente innescando un percorso virtuoso, volto anche al superamento delle difficoltà frutto di diseguaglianze di natura sociale e territoriale e favorendo le scelte consapevoli per il percorso di studi e di lavoro.

Nello specifico, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, il docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli. Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro aspirazioni, potenzialità e progetti di vita, nella consapevolezza dei diversi percorsi di studi e/o di lavoro e della varietà di offerte dei territori, del mondo produttivo e universitario. Un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell’autonomia dei singoli istituti, degli studenti e delle loro famiglie.

“Un modello di scuola virtuoso – ha detto Valditara – deve mettere in luce i talenti di ogni singolo studente. Per questo – ha aggiunto Valditara –, con un significativo stanziamento di risorse, come Ministero abbiamo deciso di puntare su figure professionali specializzate che saranno adeguatamente formate, selezionate e pagate. Il tutto in un confronto costante con le parti sindacali”.

I 150 milioni di euro previsti come dotazione iniziale per l’anno 2023 sono destinati a remunerare le circa 40.000 figure di docente tutor a cui vanno ad aggiungersi quelle di docente orientatore, una per ogni istituto scolastico; saranno distribuiti nelle scuole in maniera proporzionale al numero degli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado (anno scolastico 2023/2024). Saranno poi le scuole a organizzare il servizio nella loro autonomia.

Le istituzioni scolastiche inoltre potranno accedere ai finanziamenti derivanti dal PNRR e dal PON per remunerare attività didattiche di potenziamento sulle discipline e attività innovative per l’orientamento. Le azioni già previste nel PNRR, che saranno oggetto nei prossimi giorni di riparto tra tutte le istituzioni scolastiche, ammontano a circa 600 milioni, con particolare riferimento all’orientamento verso le discipline STEM e con metodologie innovative, alle quali si aggiungono le attività che riguardano l’orientamento come misura di contrasto alla dispersione scolastica, per un importo di ulteriori 1,5 miliardi di euro. Le scuole potranno utilizzare anche le risorse del PON della nuova programmazione 2021-2027 per remunerare attività extracurricolari sull’orientamento didattico per circa 300 milioni.

REQUISITI PER LA FORMAZIONE

Il Ministero comunicherà a ogni istituto il numero minimo di docenti tutor da formare attraverso un percorso definito sull’apposita piattaforma in collaborazione con INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che avrà la durata di 20 ore e che si concluderà con un esame.

LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

Ciascuna scuola, nell’ambito della sua autonomia, individuerà i docenti che parteciperanno alle 20 ore di formazione, preferibilmente nell’ambito di coloro che sono in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto ministeriale, e definisce mediante contrattazione integrativa d’istituto i relativi compensi.

In coerenza con le linee guida sull’orientamento varate prima di Natale 2022, questo è il primo passo di un percorso di sempre maggiore personalizzazione della didattica che coinvolgerà nei prossimi anni tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come detto, la proposta è stata presentata ieri alle organizzazioni sindacali, con le quali perseguirà nei prossimi giorni un approfondimento, e trasmessa per parere al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nell’ottica della grande alleanza per la scuola e del necessario confronto istituzionale.

Conto consuntivo 2022

La Nota 14 marzo 2023, AOODGRUF 7435, dispone per l’anno 2023, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Di seguito le nuove tempistiche:

  • entro il 14 aprile 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
  • entro il 15 maggio 2023, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
  • entro il 30 maggio 2023, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.

FAQ Handicap e Scuola – 67

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


Archivio FAQ


Un consiglio di classe in una scuola secondaria di secondo grado (classe terza) sta organizzando una gita d’istruzione di un giorno in treno a xxx.
Nella classe è presente uno studente con L. 104/92, art. 3, comma 3.
Il consiglio di classe ha previsto per lo studente una copertura con l’insegnante di sostegno. Il genitore ha richiesto alla scuola di poter accompagnare suo figlio durante la gita. Chiediamo se ciò sia lecito e possibile. Nel nostro regolamento gite non vi è nulla a riguardo.

Nel progettare un viaggio di istruzione il Consiglio di classe, oltre a definire una meta accessibile, si accerta che il numero di docenti, che hanno dato la disponibilità in qualità di accompagnatori, corrisponda a quanto previsto per poter effettuare l’uscita.
Pertanto se la scuola garantisce tutti gli accompagnatori necessari, la famiglia non ha diritto di partecipare; se però vuole essere comunque presente, sarà il Dirigente Scolastico a valutare ed eventualmente autorizzare la loro partecipazione, chiaramente precisando che le spese dovranno essere sostenute dalla stessa famiglia, in quanto la scuola già garantisce gli accompagnatori necessari.


Un alunno autistico, iscritto alla seconda media, è stato escluso dalla partecipazione alla gita scolastica, senza che la famiglia fosse preventivamente informata dell’uscita e senza che vi fosse un accordo con i genitori. Il comportamento della scuola è corretto?

Il comportamento della scuola è illegittimo e costituisce palese discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006.
Oltre ad inviare una lettera di denuncia alla scuola e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero, la famiglia può anche ricorrere al Tribunale civile per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, come già avvenuto con numerose Sentenze.


Sono un insegnante avrei bisogno di un’informazione. Un insegnante di sostegno di scuola primaria al quale sono stati assegnati due casi in due classi diverse, durante un’uscita didattica, in cui partecipano entrambe le classi, a livello burocratico, puo’ risultare come accompagnatrice in entrambi le classi o deve necessariamente risultare su una sola classe? Gli possono essere assegnati solo i due alunni sul foglio di uscita?

Per organizzare uscite didattiche o viaggi di istruzione va dapprima acquisita la disponibilità da parte dei docenti, in qualità di accompagnatori, e va poi individuata una meta accessibile per tutti gli alunni della classe. Il numero di accompagnatori è definito dal collegio docenti; mediamente è richiesto un docente ogni 15 alunni e uno per ciascun alunno con disabilità iscritto alla classe.
Gli alunni in uscita, esattamente come in classe, sono affidati parimenti a tutti i docenti accompagnatori (non esiste l’assegnazione di docenti in modalità “ad personam”); pertanto ogni docente accompagnatore (che in classe opera con incarico sul sostegno o con incarico sulla disciplina) è responsabile di ogni alunno impegnato nell’uscita. Ne consegue che un alunno non può essere affidato ad un solo docente.
Nel caso descritto – essendoci due alunni con disabilità – oltre a un docente ogni quindici alunni vanno indicati due docenti in più (da intendersi in termini numerici e non diversamente).
La formalizzazione dell’incarico può indicare che la nomina è coerente con i rapporti numerici descritti, ma non può attribuire un docente nominalmente ad un alunno (in quanto lascerebbe erroneamente intendere una suddivisione della responsabilità che, formalmente, come detto, non esiste).


Sono il padre di alunna di 19 anni con ritardo mentale lieve certificato L. 104/92 che frequenta il quarto anno di liceo artistico.
Mia figlia aveva un PDP da dicenbre 2022 a seguito di richiesta per emissione da parte dell’ASL di una valutazione psicodiagnostica di RML.
Ho protocollato la diagnosi funzionale il 10/01/2023 ma a scuola non solo non è stato adeguato il PDP ma alcuni docenti che insegnano le materie dove trova maggiore difficoltà certificato dal profilo dinamico funzionale non solo non applicano le misure dispensative ma giudicano le prove sulla base delle performance e non dei progressi raggiunti.
La scuola non doveva fare il PEI o per lo meno adeguare il PDP non adeguato alla diagnosi? Cosa devo fare?

Avendo consegnato alla scuola una Diagnosi Funzionale nel mese di gennaio, in quello stesso mese si doveva convocare il GLO per elaborare il Piano educativo individualizzato, valido per l’anno scolastico in corso. Per gli alunni certificati con disabilità, infatti, non solo non si redige il PDP (documento predisposto per gli alunni con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento, e non è il caso di sua figlia), ma non si ricorre neppure a misure dispensative, in quanto per gli studenti con disabilità vengono definiti “obiettivi di apprendimento personalizzati”, coerenti con un percorso definito “su misura” (per cui la dispensa non trova applicazione, essendo già tutto personalizzato”. Nel frattempo siamo arrivati al mese di maggio. Che cosa fare?
Quello che possiamo suggerirle è di chiedere l’immediata convocazione del GLO, gruppo di lavoro operativo, e, in quella sede, considerati i tempi, predisporre un PEI provvisorio, indicando le ore di sostegno e le eventuali altre risorse (anche ausili, sussidi, strumentazione informatica) necessarie per il prossimo anno scolastico. Tenga presente che voi, come genitori, dovete prendere parte al GLO, in quanto il PEI deve essere elaborato e concordato sicuramente con voi, come pure con gli specialisti dell’ASL che seguono vostra figlia.


Sono funzione strumentale per l’inclusione di un I.C. ed avrei urgentemente bisogno di capire se è possibile, e con quale legge, contrastare l’imposizione dei nostri servizi territoriali multidisciplinari a non dettagliare le ore necessarie alla copertura scolastica dell’alunno grave, in sede GLO con la minaccia di non firmare il verbale

Il principio di personalizzazione, a base di tutta la nostra normativa inclusiva, impone a tutti che bisogna graduare la quantità di risorse secondo i bisogni educativi dei singoli alunni; non per nulla la legge n. 104/92 prevede il riconoscimento della “connotazione di gravità” per alcune persone e, di conseguenza, la priorità nell’accesso ai servizi. Parametro utile per la proposta delle risorse necessarie al quale vanno aggiunte le indicazioni del D.I. 182/2020; questo provvedimento distingue cinque condizioni, concernenti la restrizione alla partecipazione, con riguardo alle capacità dell’alunno, così declinate: assente, lieve, media, elevata, molto elevata; a ciascuna di queste condizioni la norma fa corrispondere “altrettanti “range” orari, intesi quali impegno di risorse” necessarie per garantire e tutelare il diritto allo studio dell’alunno con disabilità. Le “risorse” sono riferite al numero delle ore di sostegno e, ove necessario, al numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione secondo le fasce indicate.
Tenga conto, poi, che la proposta delle ore per il sostegno didattico ed anche, ove chiaramente necessario, dell’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale, è compito affidato al GLO (art. 15 comma 10 della legge 104/92) e non ai soli servizi dell’unità di valutazione multidisciplinare. Dovete pertanto raggiungere un accordo, in sede di GLO, il più possibile condiviso, e riportare l’indicazione della proposta delle risorse, con la quantificazione oraria settimanale, anche nel verbale che, come stabilito dalla norma, non deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti all’incontro del GLO, bensì unicamente da colui/colei che ha coordinato l’incontro e da chi, materialmente, ha scritto il verbale (art. 4 del DI 182/2020).
Ai Servizi, così come a tutti i presenti al GLO, è chiesto di firmare il PEI, in cui viene riportata la proposta delle risorse necessarie per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.


Volevo sapere se mio figlio con disabilità grave per motivi di salute assente da fine gennaio e frequentante la scuola superiore, con certificazione medica può chiedere di non perdere l’ anno scolastico.

L’art. 5 del d.lgs n. 62/2017, per la secondaria di primo grado, e l’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, per la secondaria di secondo grado, stabiliscono che il Collegio dei docenti deliberi specifiche deroghe alla frequenza, ai fini della validità dell’anno scolastico, come indicato dalla C.M. 20/2011. In base a tali deroghe, a fronte di certificazione medica che giustifica le assenze, è possibile non avere invalidato l’anno scolastico per le eccessive assenze, purché i docenti del Consiglio di classe dispongano di sufficienti elementi per procedere alla valutazione positiva dello studente.
Pertanto faccia in modo che, anche tramite didattica a distanza, suo figlio venga valutato per ciascuna disciplina prima della conclusione dell’anno scolastico; con una valutazione positiva, suo figlio sarà ammesso alla classe successiva (promosso), senza perdere l’anno scolastico.


Vorrei avere chiarimenti circa l’assegnazione dell’insegnante specializzato, a fronte di una certificazione di L.104/92 acquisita agli atti dell’istituto scolastico come revisionabile nel 2019, ma della quale non è mai stata prodotto da allora alcun nuovo documento aggiornato.
La famiglia dello studente interessato, dichiarandosi (anche se in modo informale) non interessata a volersi avvalere della Legge 104, come pure lo studente stesso, oggi maggiorenne e prossimo a sostenere l’esame di stato, benchè formalmente sollecitati non hanno mai voluto produrre alcun aggiornamento della documentazione: di fatto la Scuola ancora ignora se lo studente sia stato convocato a visita per la revisione della certificazione o se convocato volutamente non si sia presentato.
Come e’ tenuta ad operare la scuola?
Deve comunque applicare le tutele della L.104 (assegnare all’alunno l’insegnante di sostegno, redigere il PEI ecc.) oppure, in mancanza della presentazione di una documentazione aggiornata, ritenere l’alunno non più in condizione di disabilità?
Preciso che l’alunno, al tempo certificato per problematiche relazionali e disturbo misto degli apprendimenti, seguendo una programmazionane di classe, con il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento riferibili ai nuclei fondanti e ai saperi essenziali delle discipline, è stato comunque preso in carico come alunno disabile dai vari Consigli di Classe che si sono avvicendati negli anni, prescindendo dall’aspetto formale.
Adesso, tuttavia, in vista degli adempimenti relativi all’Esame di Stato, ci si interroga sull’aspetto legale del dovergli riconoscere le tutele della L.104 o meno.

Dovreste inviare una PEC alla famiglia o far pervenire una raccomandata, con ricevuta di ritorno, in cui fate presente che, essendo la certificazione rivedibile, la legge n. 114 del 2014 stabilisce che qualora lo studente non si presenti alla visita di controllo, si perdono i diritti derivanti dalla certificazione. Pertanto invitate la famiglia a comunicare immediatamente, sotto la propria responsabilità penale, se vi è stata o meno la convocazione .
Solo qualora non vi sia stata ancora convocazione, la stessa legge stabilisce che continua ad aver efficacia la certificazione in possesso della famiglia.


Vorrei sapere se è vero che in ogni scuola di ordine e grado non è possibile rifiutare la richiesta di iscrizione di un alunno che ha la 104. ( Art. 3 comma 1).
Chiedo per mio figlio che ha compiuto 18 anni lo scorso dicembre e che possiede appunto la 104 senza connotazione di gravità e la certificazione Dsa dalla seconda elementare.
Avrebbe intenzione di iscriversi ad un corso di formazione professionale finanziato dalla regione Piemonte.
E nel caso in cui non ci fossero più posti disponibili come si fa in questi casi?

Alcune scuole rifiutano l’iscrizione, in quanto, questa è la motivazione data, hanno già iscritti, nelle nuove classi prime, loro prime classi, due alunni con disabilità per ciascuna classe.
Quanto ai corsi di formazione professionale, occorre vedere i regolamenti degli stessi. Mentre per gli alunni con disabilità con connotazione di gravità l’art 3 comma 3 prevede il diritto alla priorità di iscrizione, ovviamente tranne i casi detti sopra, la stessa norma non è ripetuta per i corsi di formazione professionale. Qualora questi abbiano già troppi studenti con disabilità, occorre cercare altri corsi. Si può provare con le cooperative sociali.


Sono la mamma di un bimbo di 5 anni, scuola infanzia. Le insegnanti hanno segnalato la difficoltà relazionale e comportamentale da parte del bambino. Mi sono affidata a uno specialista il quale non ha evidenziato problematiche, chiedendomi di farmi rilasciare dalla scuola una relazione osservativa, per poter meglio valutare la criticità segnalata dalle insegnanti.
Ho chiesto alla scuola “ relazione osservativa, “ credo previsto dalla legge, e mi è stato risposto che non sussiste alcuna norma per legge secondo la quale la scuola di qualsiasi ordine e grado debba consegnare ai genitori relazioni osservative senza che sia stata specifica richiesta di uno specialista.
Devo necessariamente far conoscere alla scuola il nome dello specialista cui mi sono recata per esaminare il minore? E’ possibile che non ci sia una tutela di privacy ?

Non risultano norme che impongono alla scuola di rilasciare relazioni illustrative sul comportamento di un alunno. Certamente è corretto che, a fronte di una segnalazione, i docenti diano informazioni puntuali, come per esempio: “Che tipo di comportamento è stato rilevato? Quando si manifesta? Come si manifesta (quali azioni compie il bambino)? In che termini è da definirsi problematico?”, in modo che i genitori possano decidere se chiedere una valutazione oppure no.
Da quanto scrive, i docenti non sono andati al di là dell’indicazione generica di “difficoltà”, che potrebbe anche essere temporanea.
Che cosa fare in questo caso?
Di seguito alcuni suggerimenti:
1) far formulare la richiesta direttamente dallo specialista, corredandola con una vostra autorizzazione, in modo che sia garantita la privacy;
2) concordare un incontro congiunto al quale possano partecipare tutti i docenti della sezione, voi genitori e lo specialista (chiaramente anche in tale circostanza lo specialista non rimarrebbe anonimo);
3) infine, considerato che lo specialista “non ha evidenziato problematiche”, potreste lasciar cadere la preoccupazione dei docenti.


Mio figlio di 3 anni e mezzo frequenta il primo anno di una scuola materna comunale, il bambino ha un ritardo del linguaggio e attualmente è seguito da una psicomotricista. Quest’ultima gli ha proposto la Comunicazione aumentativa alternativa al fine di permettere al bambino di esprimere le sue richieste e quindi comunicare, oltre a favorire poi la richiesta verbale ed effettivamente dopo un mese e mezzo di utilizzo si inizia a vederne i progressi. La scuola mi vieta di portare il quaderno CAA essendo il bambino non certificato, siamo in attesa di visita neuropsichiatrica coi tempi biblici che sappiamo. Chiedo quindi se c’è una normativa a riguardo che mi impedisca di usare uno strumento facilitatore della comunicazione per un bambino senza una diagnosi.

Comunicare è importante per tutti; e non può essere una certificazione ad autorizzare la possibilità di comunicare, che deve essere garantita a ogni persona e che deve essere sollecitata sin dalla più tenera età.
Si tenga presente che la scuola, per le sue attività, si avvale ordinariamente di flashcard, di carte con simboli o con immagini, di libri con immagini, di proiezioni e di video con immagini, di simboli per favorire l’apprendimento di nuove parole (sono modalità utilizzate nella scuola dell’Infanzia, ma anche negli ordini e gradi successivi); ad ogni bambino dell’Infanzia, inoltre, è assegnato un contrassegno, ovvero un disegno-un’immagine di riconoscimento.
E non risulta che per questo tipo di attività si chieda la certificazione. Le immagini e i simboli, in altre parole, sono abitualmente utilizzati a scuola. Quindi sicuramente il bambino e i suoi compagni già utilizzano immagini.
Pertanto pare persino paradossale il non consentire ad un bambino di utilizzare un ausilio che non solo arricchisce il lessico (obiettivo che le Indicazioni Nazionali fissano a partire dalla scuola dell’infanzia), ma, e questo è di primaria importanza, consente e favorisce la comunicazione (obiettivo primario per lo sviluppo dei traguardi di competenza, da perseguirsi sin dai primi percorsi; nell’infanzia mediante i campi di esperienza).
Non esiste una normativa che impedisca ad un bambino di usare un facilitatore della comunicazione in assenza di diagnosi; d’altra parte, se esistesse, nessuno a scuola potrebbe utilizzare flashcard o oggetti simili (sopra descritti).
Ne parli urgentemente con il Dirigente scolastico, affinché intervenga presso i docenti.


Sono una docente di una classe prima di una scuola secondaria di primo grado.
Quest’anno abbiamo in classe un alunno, proveniente da un altro IC, che fin da subito ha manifestato gravi problemi comportamentali: scatti di rabbia, aggressioni verbali ai pari, autolesionismo. Solo dopo molte insistenze da parte nostra, recentemente, la madre ha ammesso che il bambino ha la 104 c. 1, ed è seguito da uno psicoterapeuta. Solo a metà marzo ha portato a scuola la documentazione del niat datata settembre 2021. Questo alunno non ha pertanto il sostegno nè l’assistente educatore. La madre e lo psicoterapeuta non ritengono necessario il sostegno, ma solo l’educatore.
La mia domanda è questa: il consiglio di classe deve comunque redigere un Pei ? O Un pei provvisorio dato che siamo quasi al temine delle attività didattiche? Oppure un pdp visto che non vi sarà insegnante di sostegno?

Considerati i tempi e considerato che la certificazione è stata rilasciata nel 2021, è il caso di predisporre un PEI provvisorio. Il PEI è documento al quale partecipano, per la sua stesura, tutti i docenti della classe (questo indipendentemente dal fatto che vi sia o che non vi sia un docente con incarico sul sostegno).
Il Dirigente, pertanto, dovrà procedere definendo la composizione del GLO, mediante provvedimento costitutivo. Quindi, una volta convocato il GLO, i convenuti predisporranno il PEI, all’interno del quale vanno indicate le risorse necessarie, come il docente da incaricarsi per il sostegno didattico; subito dopo sarà il Dirigente scolastico a richiedere, sulla base del PEI, il docente per il sostegno, in modo da disporre da subito di un supporto, con la speranza che il docente possa restare anche il prossimo anno.


Sono una docente di sostegno di una classe quinta di un Istituto di istruzione superiore di secondo grado. Una docente disciplinare della classe in cui insegno ha organizzato una uscita didattica presso un Museo. Purtroppo i tempi per l’organizzazione sono stati ristretti, nessun pullman è risultato disponibile per il trasporto degli studenti perché già impegnati da altre scuole, per cui l’organizzatrice ha optato per il viaggio in treno. La stazione dei treni della piccola cittadina in cui ha sede la scuola non è ben servita, per cui non è possibile prendere treni a distanza ravvicinata, ci si deve adattare. Inoltre dalla stazione di arrivo al Museo vi sono pochi autobus disponibili e, per poter arrivare in tempo al Museo rispettando l’appuntamento fissato con la guida (ultimissimi posti disponibili), si è deciso di percorrere a piedi il tragitto dalla stazione al Museo, della durata tra i 25/30 minuti e così per il ritorno da Museo a stazione. Due allievi con disabilità, uno con emiparesi e l’altra autistica ma in sovrappeso e facilmente stancabile, sono stati dispensati dal compiere il tragitto a piedi e gli è stata data la possibilità di prendere un taxi sia all’andata che al ritorno. Un’altra allieva con lieve disabilità si è offerta di prendere il taxi coi due compagni. Le famiglie erano state informate e, mentre una ha acconsentito senza problemi, l’altra ha polemizzato asserendo che la scuola avrebbe dovuto organizzare diversamente l’uscita didattica per dare la possibilità agli allievi di rimanere sempre insieme, che una scuola inclusiva non deve fare questi tipi di discriminazioni e che avremmo dovuto annullare l’uscita. Ma la famiglia in questione ha autorizzato comunque la figlia a partecipare continuando a infierire contro l’Istituto.
Ora io le chiedo, dato che non vi erano altre strade percorribili, se effettivamente siamo stati non inclusivi. L’inclusività per noi è consistita nel permettere che ogni allievo potesse partecipare alla visita guidata al museo, avremmo preferito certamente che tutti utilizzassero gli stessi mezzi di trasporto ma, quando non oggettivamente possibile, l’utilizzo di uno strumento compensativo, in questo caso il taxi, per alcuni allievi e per una piccola parte dell’uscita didattica in termini di tempo, non ha favorito l’inclusione?
Se avessimo annullato l’uscita, non avremmo leso il diritto che esiste anche per gli allievi normodotati di poter effettuare uscite utili alla loro formazione?

Quando alla classe sono iscritti alunni con situazioni fra loro differenti e complesse, è bene individuare attentamente le mete dei viaggi di istruzione, onde evitare quanto vi è accaduto.
Fortunatamente alcune delle persone con disabilità non hanno fatto polemiche; purtroppo una, invece, si è fortemente risentita. Certo è che, al punto in cui ormai vi trovavate, non era possibile agire diversamente, ovvero autorizzando l’uso di un taxi per gli spostamenti.
Per le prossime uscite didattiche o per i prossimi viaggi di istruzione predisponete tutto con molta attenzione, in quanto ormai le famiglie sono molto permalose. Vogliamo sperare che ormai la situazione si sia calmata. Grazie per il lavoro inclusivo che cercate di realizzare.


Un ragazzo con 104 disabilità mentale può fare ore di teatro extrascolastico senza assistente nè docente di sostegno? Di chi sono le responsabilità?

Se l’attività si svolge durante l’orario scolastico e se il PEI prevede tale attività, sono i docenti in servizio responsabili dello studente con disabilità, così come di tutti gli altri alunni e alunne della classe.
Se per attività extra-scolastiche lei fa riferimento alle attività promosse con i PON o altra analoga modalità, si immagina che nel predisporre il progetto siano state prese in considerazione tutte le variabili al fine di garantire la piena partecipazione di ogni alunno aderente.
Se, invece, il corso di teatro si svolge in orario extra-scolastico, la famiglia deve indicare la persona alla quale il ragazzo è affidato. Ciò in base all’art. 2046 del Codice civile per responsabilità verso terzi; per eventuali danni subiti dal ragazzo è sempre responsabile tale persona.


Vorrei avere informazioni circa il diritto al sostegno di una persona con disabilità (ritardo mentale lieve) nel caso volesse iscriversi per frequentare un corso serale proposto da un IIS. La persona in questione (43 anni) ha interrotto gli studi nello stesso Istituto Professionale al terzo anno (conseguendo l’attestato previsto)
Vorrebbe proseguire e arrivare a ottenere un diploma di maturità.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 prevede che nei corsi serali agli studenti con disabilità siano garantiti gli stessi diritti degli studenti frequentanti i corsi del mattino.


Sono una docente di sostegno all scuola secondaria di secondo grado. Insieme ad un’altra collega e ad un’OSS seguiamo un’alunna con un grave deficit cognitivo, neuropsicologico, dell’apprendimento, della comunicazione e socializzazione e inoltre con problemi nella deambulazione.
Nella mia scuola vi è un progetto chiamato “Autonomia” che prevede uscite didattiche nei dintorni dell’edificio scolastico e la referente ritiene che l’alunna debba partecipare e siamo d’accordo.
La mamma ci ha però forniti un passeggino che utilizzava alla scuola primaria e quindi non idoneo alla disabilità, al peso e all’altezza della figlia.
Abbiamo richiesto alla mamma di procurarci una carrozzina idonea e sicura senza avere risposta.
La dirigente mi ha detto che anche secondo lei il passeggino fornito dalla madre non va bene e che aspettiamo il parere del responsabile alla sicurezza.
Ad ogni modo finché la dirigente non mi autorizza posso rifiutarmi di portare fuori l’alunna?

Il passeggino è un arredo scolastico e deve essere richiesto da famiglia e scuola all’ente territoriale che, nel caso di scuola Secondaria di Secondo grado, è o la Regione o l’Ente locale al quale essa ha delegato tale funzione (Provincia, Consorzio di Comuni, Ambito Territoriale o Comune).
Quanto alla somministrazione di farmaci a scuola, le linee guida del 2005 prot. n. 2312 stabiliscono che la famiglia deve portare a scuola un certificato del medico specialista che dichiari se i farmaci possono essere somministrati da chiunque o se, richiedendo una valutazione professionale, debbano essere somministrati da un infermiere dell’asl o di un’associazione di volontariato sanitario (permane sempre la disponibilità da parte di chi si presta alla somministrazione).
Quanto all’alimentazione, sempre il medico deve dichiarare se occorre un infermiere o se possa essere effettuata da un’assistente o, su incarico del Dirigente scolastico, da un collaboratore scolastico, al quale sono affidati compiti di spostamento nella scuola e di somministrazione pasti, n forza del CCNL. Anche per la somministrazione dei pasti è necessario che il medico indichi, in base alle necessità dell’alunna, quale figura professionale debba essere incaricata.
Quanto alla responsabilità, che coinvolge tutti i docenti della classe e, durante l’uscita, tutti i docenti in servizio e non solamente lei, fino a quando non arriverà un “passeggino idoneo”, chiedete alla sicurezza se sussistano le condizioni per effettuare l’attività oppure no; tuttavia è il caso di affrontare la questione in sede di Consiglio di classe: se, infatti, non vi sussistessero le condizioni per rendere partecipe l’alunna all’attività (data l’assenza dei mezzi necessari e/o della presenza di altra figura professionale idonea), allora essa non può essere proposta al gruppo-classe. In altre parole, quando si programma un’attività rivolta al gruppo-classe, è necessario valutare se ad essa possono effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe; se ciò non è garantito, si cambia attività.


Sono la madre di un ragazzo autistico frequentante il primo superiore di un istituto tecnico che segue il programma differenziato. Ha assegnate due insegnanti di sostegno, che si alternano nove ore di 55 minuti ciascuna, con le quali ci sono diversi problemi di comunicazione. È stato da loro stilato un PEI dal quale si evince che il programma è differenziato ma no vi è alcuna programmazione indicata, né alcun criterio di valutazione. A inizio anno, proprio a causa della mancata programmazione e dell’improvvisazione quotidiana, il ragazzo ha avuto un paio di reazioni, stringere polsi e dare un pizzicotto, che nel corso dei mesi non si sono più ripresentate. Durante il GLO si è discusso del fatto che si rende necessario preparare il materiale da proporre al ragazzo e adeguarlo alle sue caratteristiche, si è accennato ai comportamenti problema e a come prevenirli. Nel verbale, che non è stato condiviso con la famiglia, si evince invece che mio figlio avrebbe gravi comportamenti problema e non viene fatto nessun accenno alla programmazione. Posso impugnare in qualche modo di sostegno il verbale?

È necessario riconvocare subito il GLO, chiedendo la presenza di un esperto o della Vostra associazione o dello sportello autismo della scuola-polo competente; ciò per far comprendere ai docenti come deve essere impostato il PEI di suo figlio.
In sede di GLO deve essere concordato il PEI, con gli obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
Se durante il GLO è presente il medico che conosce suo figlio, può essere chiarito il comportamento del ragazzo e si potrebbe correggere il giudizio negativo su tale comportamento.
È utile mettere a verbale che voi genitori non firmerete il PEI se il PEI non contiene tutto quanto previsto dalla legge (quindi se non conterrà anche gli obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica, i criteri di valutazione).
Quanto all’impugnazione, per evitare di perdere ulteriore tempo, forse per il momento è bene evitarla.


Capita che durante i glo non ci venga letto quello che viene verbalizzato al momento. Successivamente chiediamo una copia del verbale e ci accorgiamo che non viene scritto quello che vogliamo venga messo a verbale. In merito a questo volevamo sapere se per legge noi genitori possiamo mandare delle osservazioni tramite email, o farlo presente al glo successivo per fare in modo che vengano integrate.
Inoltre abbiamo visto che nel verbale non viene menzionato nei partecipanti il nominativo della figura educativa , anche lei era presente al GLO ed ha fatto interventi positivi che non sono stati inseriti. É corretto?

È scorretto non verbalizzare, neppure in sintesi, gli interventi di tutti i partecipanti; infatti il verbale deve essere la riproduzione fedele dei concetti espressi da tutti.
Il verbale , se non viene approvato al termine della riunione, deve esserlo alla prima riunione e, in quel momento, si ha diritto a far inserire nel verbale tutto ciò che risulta assente nella bozza di verbale letta.
Se la scuola si dovesse rifiutare, allora occorre immediatamente farlo presente all’Ufficio scolastico Regionale, minacciando il ricorso al Tribunale.
Quindi, dopo la richiesta di correzioni e di integrazioni, chiunque ha diritto di estrarre copia del verbale, ovvero di chiedere copia del verbale, per verificare se è stata effettivamente rispettata la volontà dei partecipanti.


Un alunno con disabilità grave, per spettro autistico, frequenta la classe seconda della scuola media.
I docenti lamentano, soprattutto in alcuni periodi, difficoltà nella gestione del ragazzo, che ha problemi a rimanere seduto, a concentrarsi e ad adeguarsi alle regole e alle dinamiche scolastiche (alla primaria paritaria non manifestava tutte queste difficoltà).
E’ seguito da professori che si definiscono “improvvisati” sul sostegno, essendo specializzati in materie letterarie e scientifiche. Da inizio anno, ha conosciuto dodici insegnanti di sostegno.
Adotta, a tratti, comportamenti oppositivo provocatori (non violenti). In questi casi, i docenti che non riescono a comprendere quali siano i fattori scatenanti e che non sanno gestire la situazione, sono soliti chiamare noi genitori per chiedere un nostro intervento. Ci vediamo costretti, quindi, ad allontanarci dal lavoro per accorrere a scuola a prelevare il ragazzo.
Inutile descrivere l’ansia con cui affrontiamo le mattinate nel timore di ricevere la telefonata della scuola.
Mi chiedo se tutto ciò sia ammissibile e se sia giusto che le famiglie, già gravate da troppe preoccupazioni, debbano occuparsi anche della sfera scolastica per mancanza di professionisti qualificati. Le priorità dovrebbero essere gli alunni non i punteggi!

Il comportamento oppositivo provocatorio potrebbe essere la manifestazione di un disagio interiore, peraltro affrontabile dai docenti se mettessero in atto linee di intervento educativo coerenti, concordate con la famiglia ed anche con gli specialisti, al fine di realizzare un contesto di apprendimento positivo e sereno per l’alunno e per i suoi compagni.
Quello che pare emergere è la fuga da una progettualità educativo-didattica, non certo la ricerca di percorsi coerenti. Sicuramente quello che le suggeriamo, nell’immediato, è di non andare a scuola a prendere suo figlio, il quale ha diritto a restare con i suoi compagni e a vivere, come gli altri, l’esperienza scolastica.
In secondo luogo le consigliamo di chiedere l’urgente convocazione del GLO, con la presenza anche di un esperto dell’Associazione sull’autismo o dello sportello autismo del CTS di competenza territoriale, se presente. In sede di GLO si analizzano gli interventi educativi già inseriti nel PEI per individuarne eventualmente altri, ritenuti più efficaci; se invece non sono state indicate linee di intervento educativo, è il caso di definirle nell’immediato, con il supporto degli esperti, concordando le modalità operative (senza dimenticare di creare le condizioni affinché il ragazzo possa star bene a scuola; adottando, cioè, le agende visive o il videomodeling, prevenendo, inoltre, gli stati d’ansia e/o il disagio attraverso l’anticipazione delle attività da svolgersi e offrendo, fra un’attività e l’altra, momenti di pausa con attività gradite all’alunno, da vivere anche insieme ai compagni). Accertatevi che tutto sia riportato nel PEI. Quindi informate la scuola che voi non andrete più a prendere vostro figlio, salvo per motivi di salute (e non certo perché adotta atteggiamenti oppositivi, rispetto ai quali vanno adottati interventi mirati da parte di tutti gli insegnanti della classe).
Quanto ai dodici docenti di sostegno, se mancano aspiranti competenti nelle graduatorie di istituto, occorre accedere a quelle di istituti viciniori e, in mancanza, farsi autorizzare a nominare un esperto anche fuori graduatoria, come avvenuto tempo fa in Calabria, nel caso di una studentessa con disabilità visiva.


Nella nostra scuola media, ogni volta che viene proclamato uno sciopero, l’alunno autistico grave deve recarsi (al pari degli altri alunni) a scuola e attendere in cortile le determinazioni del dirigente scolastico. Se l’istituto resta chiuso per adesione allo sciopero, la famiglia (che aspetta nelle retrovie) si vede costretta a riorganizzarsi. Finora è andata così, ma è corretto?

Lo sciopero ha l’intento di richiamare l’attenzione del contesto sociale sulle questioni che hanno sollecitato i lavoratori ad aderire all’agitazione proclamata dai sindacati di categoria. In genere, non sapendo quanti docenti aderiscono allo sciopero se non la mattina stessa, il dirigente scolastico assume la decisione di sospendere le lezioni, dandone comunicazione scritta alle famiglie oppure informa dello sciopero e della necessità di vigilare in merito all’ingresso o meno dei loro figli (in base alla presenza o meno dei docenti). Si tratta di scelte.
I docenti della classe dell’alunno con disabilità, che lei cita, potrebbero aderire allo sciopero, mentre altri no; in questo caso se l’alunno resta a scuola, sarà affidato, insieme a tutti gli altri alunni e le altre alunne presenti, ai docenti in servizio (che effettueranno la necessaria sorveglianza).
Se, invece, tutti i docenti aderiscono allo sciopero, allora le lezioni vengono sospese lo stesso giorno.


Esiste un riferimento normativo in base al quale l’eventuale compresenza di insegnante di sostegno ed operatore socio-educativo in una situazione di forte gravità, possa configurarsi come danno erariale?

Le competenze e i compiti, come pure il ruolo, della figura professionale dell’assistente ad personam (qui definito operatore socio-educativo) sono decisamente differenti da quelli del docente (sia esso incaricato su posto di sostegno o incaricato su posto disciplinare). Gli stessi contratti di lavoro differiscono, così come i datori di lavoro.
L’art. 13 comma 3 della legge 104/92 stabilisce che la figura dell’assistente sia prevista per l’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale dell’alunno con disabilità, al quale viene assegnato. Si presume che, per esempio, in relazione all’autonomia essa non si manifesti, come necessità, un’ora sì e l’altra no, pertanto se il GLO ritiene che l’assistente debba essere presente per tutto il tempo di frequenza scolastica, non deve far altro che indicarlo nel PEI. La mancata assegnazione di una figura essenziale, ai fini dell’autonomia e/o della comunicazione, si configurerebbe come discriminazione nei confronti dell’alunno con disabilità, non certo come danno erariale.


Sono una docente di scuola superiore. Al momento mi è stata riconosciuta la legge 104 (senza connotazione di gravità), e invalidità al 50%. Ho inoltrato domanda di aggravamento sperando di ottenere invalidità superiore ai 2/3, per usufruire della precedenza nelle graduatorie di istituto.Se non dovessi farcela ad ottenere aggravamento dell’invalidità (nel caso in cui me la diano) entro i termini di scadenza dell’aggiornamento delle graduatorie d’, istituto, posso fare domanda di esclusione dalle stesse riservandomi di presentare i verbali della commissione, cioe dichiarando di essere in attesa di aggravamento? Fa fede la data del verbale della commissione?

Dovrebbe chiedere ai Sindacati di categoria. In ogni caso, per analogia a quanto avviene con la consegna dei titoli di specializzazione conseguiti successivamente alla scadenza della data di presentazione che, con un’avvertenza ufficiale, possono essere consegnati al momento del rilascio, si ritiene che lo stesso possa accadere in questo caso, dal momento che la certificazione produce effetti dalla data della domanda.


Sono una docente di sostegno titolare presso una scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, che segue un’alunno dal primo anno, attualmente frequenta il quarto anno con percorso di studi ordinario. L’alunno è affetto da Polioneuropatia sensitivo motoria assonale con interessamento motorio distale e coinvolgimento dei nervi cranici, la malattia purtroppo è in continua evoluzione determinando una compromissione dell’autonomia di base e un affaticamento nella gestione delle diverse attività didattiche che con tenacia e dedizione assolve. Il problema sussiste in merito all’assolvimento delle ore di PCTO che aggravano l’impegno scolastico determinando una sfiducia nelle sue oggettive capacità. Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017 e dalle linee guida del nuovo PEI si evince che avendo l’alunna un percorso “ordinario” sarebbe tenuta ad assolvere tutte le 150 ore stabilite per legge. Vorrei sapere se attenendomi a quanto riferito in una faq ministeriale nr 14 (https:www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/faq.html) il GLO congiuntamente può decidere di esonerare anche parzialmente l’assolvimento di tale limite, facendo riferimento alla situazione eccezionale dettata dall’aggravamento della patologia?

Nessuna disposizione di legge prevede l’esonero dal PCTO; tuttavia, secondo quanto indicato dal DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e), è nel PEI che sono definiti: «gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». Se per gli alunni con disabilità il percorso formativo è personalizzato, da tale principio non può sottrarsi il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. La preoccupazione del legislatore, rispetto all’insistenza nel ribadire che “si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza”, deriva dal garantire la partecipazione ad attività che vedono coinvolti tutti gli alunni del secondo grado (relativamente alle classi interessate).
È pur vero che tale diritto va esercitato nel pieno rispetto della persona con disabilità, e trova la sua applicazione nelle necessarie forme di personalizzazione che devono essere garantite per tutte le attività previste nel percorso scolastico (quindi anche per le attività di PCTO).
Il DI 182/2020, nelle Linee guida, stabilisce che la scelta di una tipologia di percorso “né in azienda né a scuola” possa essere considerato in situazione eccezionale, “ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare”. Considerato quanto da lei scritto e preso atto dell’impossibilità di una riduzione di ore, è possibile effettuare il PCTO mediante attività realizzate presso un ufficio o un’impresa virtuale, modalità contemplata e percorribile.
Sicuramente l’ipotesi virtuale si propone come la più efficace e significativa; in alternativa potreste optare, come indicato dalle Linee guida, per una “esperienza di tipo scolastico”, avendo però cura di ricreare un ambiente di lavoro che, “dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento…)” e per le attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati) “sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra queste esperienze e le abituali attività scolastiche”.


Sono un’educatrice e lavoro come assistente scolastico in una scuola superiore della mia città. Assisto un alunno affetto da tetraparesi spastica e che dunque utilizza la sedia a rotelle, necessitando di costante assistenza didattica e soprattutto materiale.
Terminato il periodo di emergenza pandemica, la scuola sta ricominciando ad organizzare uscite didattiche e gite d’istruzione; in particolare, è prevista per la fine dell’anno scolastico una gita a Roma, e, naturalmente, la famiglia del mio alunno è intenzionata a farlo partecipare.
La scuola si è assicurata che tutti i luoghi che i ragazzi andranno a visitare siano accessibili anche per lui, ma permane una criticità relativa al mezzo di trasporto da utilizzare.
In base alle mie conoscenze e alla mia esperienza lavorativa, mi risulta che la nota ministeriale 645/02 chiarisca la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto idoneo alla situazione motoria dell’alunno; pertanto, mi sembra logico che la scuola debba provvedere ad affittare un pullman attrezzato con un elevatore o comunque una rampa per l’accesso con la sedie a rotelle. Tuttavia, i responsabili della commissione gite sono restii a procedere in tal senso, in quanto – dicono – l’affitto del mezzo attrezzato farebbe lievitare e non di poco il costo della gita per ogni partecipante.
Dal canto suo, la madre del mio alunno non sembra turbata dalla situazione: ritiene, infatti, che il figlio possa tranquillamente viaggiare a bordo di un normale pullman, in quanto lei, che lo accompagnerà in gita, abitualmente lo trasporta sulla sua autovettura (non attrezzata) prendendolo in braccio e posizionandolo su un normale sedile. Prevede di fare lo stesso durante la gita (sic!), per cui la scuola sembrerebbe intenzionata a procedere con questa modalità, limitandosi a far firmare alla signora una liberatoria.
Personalmente, ho seri dubbi che questa escamotage possa funzionare, e soprattutto ho il timore che il giorno della gita l’autista del pullman possa (giustamente) rifiutarsi di far salire a bordo il ragazzo con questa modalità, escludendolo dall’evento. Insomma, la ritengo un’idea alquanto ingenua e dai risvolti assolutamente dannosi, tanto per dire un eufemismo… ma, dato che non ho una grande conoscenza delle leggi e delle normative in merito e non facendo parte dell’organico scolastico (non parteciperò nemmeno alla gita), non so se il mio è un eccesso di apprensione oppure un fondato timore.
Chiedo, quindi, a voi se è effettivamente possibile “bypassare” le disposizioni ministeriali tramite una semplice liberatoria oppure se la scuola si sta infilando in un ginepraio che potrebbe avere delle conseguenze negative.

In genere, quando la scuola programma viaggi di istruzione o uscite didattiche, se ha necessità di un mezzo di trasporto particolare, lo richiede direttamente nel momento in cui affitta il mezzo di trasporto per l’attività programmata. Non è raro il fatto che le scuole si rivolgano direttamente al Comune o al Consorzio di Comuni che, normalmente, dispongono di un mezzo attrezzato che forniscono senza eccessivi costi.
Sicuramente, per una maggiore sicurezza e anche per garantire all’alunno una migliore mobilità, è opportuno richiedere un mezzo attrezzato (si comprende la questione dei costi, ma ciò non può essere indicata come motivazione).
Si potrebbe chiedere un intervento dell’USR o del delegato regionale per l’inclusione, ma il fatto che il genitore si sia assunto la responsabilità di spostare il figlio come normalmente fa con il mezzo privato potrebbe non condurre ad una soluzione ottimale. Potremmo suggerirle di far presente al coordinatore di classe l’importanza di garantire un mezzo adeguato, ma la decisione compete alla scuola (e alla famiglia).


 Ad un bambino di 9 anni della scuola primaria con lievissimo spettro, per la prima volta gli é stata assegnata la maestra di sostegno e figura educativa (data per mediare nella comunicazione) si parla di un bambino gestibile e molto intelligente che talvolta ha difficoltà nell’autoregolarsi a parlare. Per la “prima volta” nonostante ci fosse la figura educativa, gli é stata data una nota nel diario perché disturbava una lezione di cinque bambini. Alla fine della giornata la figura educativa non ci ha informato di questo fatto perché l’insegnante stessa gliel’ha proibito e così a casa abbiamo poi trovato una nota generica senza capire cosa fosse successo. Volevamo capire se la figura educativa é tenuta a dirci quando vi sono giornate problematiche o deve rispettare quello che gli viene detto dalle insegnanti. Cosa prevede la normativa?

Mentre è previsto il colloquio individuale con ciascuno dei docenti della classe, tale evenienza non è contemplata per le figure addette all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, con le quali, formalmente, si può interloquire solo in sede di GLO.
Le suggeriamo di chiedere subito un incontro con la docente che ha scritto la nota, al fine di avere chiarimenti e fornirne circa il comportamento dell’alunno il quale, anche in considerazione della certificata condizione di disabilità, più che di una “inutile” nota, necessita di coerenti interventi educativo-didattici e di un supporto adeguato, in sintonia con la famiglia (come indicato nel PEI); inviti quindi la docente a non ricorrere a queste modalità e di provvedere, invece, a informarla, in modo che insieme possiate rivedere eventualmente gli interventi educativi, già concordati a inizio di anno scolastico nel PEI, se ritenuti non efficaci.
In caso di impossibilità di dialogo, le suggeriamo di rivolgersi al Dirigente scolastico, informarlo su quanto accaduto e, contestualmente, di chiedere un incontro di GLO, al fine di chiarire le modalità di intervento educativo.


Sono una docente vorrei porre un quesito in merito ad un mio alunno. Il ragazzo frequenta la V classe di un Istituto tecnico, ha una differenziata, la famiglia chiede che venga bocciato perché non sa a chi affidarlo. Il ragazzo nei prossimi mesi compirà 22 anni. La mia domanda è: se il consiglio di classe dovesse decidere di bocciarlo, avrebbe diritto ancora al sostegno? In merito esiste una normativa precisa?

Con il percorso “differenziato” la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di Stato è normalmente impossibile, in quanto la “non ammissione” avviene quando non si raggiungono gli obiettivi fissati nel PEI. Siccome gli obiettivi definiti nel PEI differenziato sono formulati solo sulla base delle effettive capacità dell’alunno, essi vengono normalmente, sempre, raggiunti.
Invece di pensare ad una ripetenza, che rinvia di un anno il problema manifestato dalla famiglia, sarebbe più opportuno pensare da subito a chiedere al Comune di residenza, d’intesa con la scuola e con gli altri Enti pubblici e del privato sociale interessati, il Progetto individuale (utile ai fini dell’attuazione del Progetto di vita dell’alunno) ai sensi dell’art 14 della legge n. 328/2000, che la Magistratura ha dichiarato obbligatorio per i Comuni che, a richiesta della famiglia, debbono avviare.
Il Progetto Individuale potrebbe inizialmente prevedere la frequenza di un corso di aggiornamento di primo livello, al fine di verificare le capacità lavorative dell’alunno e di individuare dove egli possa svolgere e dove l0’alunno potrebbe svolgere e dove potrebbe svolgerlo e quindi un successivo corso specifico, ad esempio nel campo dell’agricoltura o dell’artigianato o della ristorazione, ovvero nel settore in cui manifesta maggiori capacità. dove abbia maggiori capacità.


Nelle scuola primaria nella quale è inserita mia figlia, avendo un soggetto disabile in classe a livello psichico (comportamenti in classe inadeguati, morsi ai compagni, banchi lanciati per aria, parolacce, ect.),ma soprattutto disturbo continuo in classe nel momento delle spiegazioni e non solo. Chiedevo, se sia possibile tale comportamento e intaccare per tante ore lo stato psicologico del resto della classe.
Al fine di tutelare la salute psicologica dei nostri figli, come dobbiamo cautelare e tutelare la classe in forma legale?e soprattutto A CHI rivolgerci visti i continui reclami agli enti interessati che rispondono che non possono fare nulla?

La descrizione di quanto accade in classe è alquanto dettagliata e ci chiediamo se ciò derivi da supposizioni o ipotesi oppure da informazioni date dai docenti ai genitori. Avendo omesso la classe è difficile immaginare un bambino che lancia in aria i banchi (forse spostarli, gettarli a terra). È bene quindi aver contezza di quanto effettivamente avviene e sono i docenti che possono riferire.
Alla luce delle sue considerazioni, tuttavia, lei potrebbe suggerire al docente coordinatore di classe di chiedere la “convocazione urgentissima” del GLO (al quale lei non può partecipare, in quanto genitore di altro alunno) per definire le modalità di intervento educativo da adottarsi nell’immediato, al fine di tutelare sia il diritto allo studio di ogni alunno e alunna, compreso l’alunno con disabilità, sia la sicurezza e la serenità necessarie per garantire la frequenza di tutti.
È probabile che sia già stato individuato e messo in atto un percorso educativo; ma forse risulta poco efficace, per cui potrebbe essere necessario rimodulare strategie e interventi (l’uso della musica è sicuramente un interessante supporto, peraltro valido per tutti gli alunni della classe, per i suoi effetti positivi; si potrebbero poi suggerire anche attività rilassanti nei momenti di particolare tensione ma, è chiaro, si tratta di ipotesi, in quanto solamente i docenti della classe, i genitori dell’alunna e gli specialisti possono, conoscendo l’alunno, indicare le strategie e gli interventi adeguati). L’opportunità e la necessità della convocazione urgentissima del GLO, in questo caso, è sicuramente fondamentale.
L’alunno, esattamente come sua figlia, ha diritto sia di frequentare la scuola sia di fruire degli interventi educativi e formativi utili per una crescita armoniosa, insieme ai coetanei, e per la realizzazione del Progetto di Vita. Siamo certi che, a fronte di adeguati e coerenti interventi educativi promossi nella classe, la situazione potrà risultare migliore per ogni alunno e alunna. Tenga, infine, conto che la sua richiesta è irricevibile, in quanto in contrasto con la legge 104/92, art. 12 comma 2 (gli alunni con disabilità esercitano il loro diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado) e, sempre articolo 12, comma 4, secondo il quale nessuna condizione di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.


Per un alunno autistico grave, la scuola media in occasione di un episodio isolato di autolesionismo, manifestatosi verbalmente in aula sostegno alla fine dello scorso anno, ha fatto una segnalazione alla procura dei minori.
La scuola, che dopo l’evento non ha convocato alcuna riunione con i genitori, ha sporto denuncia senza notiziare la famiglia e senza pensare, probabilmente, alle conseguenze che lo stesso esposto avrebbe comportato in termini di burocrazia e di ingerenza immotivata nella sfera familiare.
I genitori, all’improvviso, sono stati contattati dai servizi sociali che, su incarico della procura, hanno attivato il lungo iter di incontri, sopralluoghi domiciliari degli assistenti e osservazioni a casa con l’educatore.
E’ corretto tutto ciò? Perché se il fatto si è verificato a scuola dev’essere coinvolta esclusivamente la famiglia? Non si potrebbe parlare prima di agire, risparmiando tempo e risorse? Come possiamo tutelarci?

La famiglia, a questo punto, deve far presente di non essere a conoscenza di quanto segnalato dalla scuola (e di non essere stata informata da nessuno!).
Occorre contattare il Tribunale dei minori ed anche i servizi sociali tramite un avvocato, se la famiglia teme che ci possano esservi problemi circa la responsabilità genitoriale. Se tutto si risolve per il meglio, poi la famiglia potrà eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti alla scuola.
Prima, però, di ricorrere ad un avvocato, suggeriamo alla famiglia di contattare un’Associazione di genitori, che possano consigliarla al meglio.


Sono il genitore di un alunno disabile, legge 104, art. 3 comma 3, che frequenta la terza media, e segue una progettazione didattica differenziata, solo quest’anno tra molte difficoltà, per l’ostruzionismo della dirigente scolastica, siamo riusciti a far approvare un PEI che contenesse degli obiettivi chiari e verificabili.
Non mi sembra possibile perseguire gli obiettivi prefissati senza avere elementi tangibili dei risultati conseguiti e da conseguire.
Posso chiedere che la valutazione contenga le competenze acquisite per singola disciplina? Cosa prevede la normativa vigente?

Nella scuola secondaria di Primo grado non esiste il PEI differenziato, pertanto la prima azione da compiere è di correggere il PEI e di utilizzare le espressioni: “ordinario” o “personalizzato” (ogni altra espressione è errata e non coerente con la normativa vigente).
La connotazione di gravità ai fini della legge 104/92 non dà alcuna indicazione per definire gli obiettivi di apprendimento; bisogna infatti considerare le capacità dell’alunno e le sue potenzialità. Sulla base di capacità e potenzialità si definiscono, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento (e quest’azione non è facoltativa, ma obbligatoria. Tutti i genitori conoscono gli obiettivi di apprendimento dei figli, in quanto riportati nel Piano dell’offerta formativa, sotto la voce curricolo di istituto, e declinati poi, per ciascuna classe, durante le assemblee iniziali con i genitori; altrettanto per i genitori dell’alunno con disabilità: devono conoscere nel dettaglio gli obiettivi di apprendimento, che sono definiti nel PEI e che vanno rispettati).
Le attività didattiche sono quindi proposte tenendo conto, per ciascuna disciplina di insegnamento, degli obiettivi fissati nel PEI, delle strategie e delle metodologie educativo-didattiche in esso riportate e delle modalità di verifica personalizzate (prove scritte / orali / pratiche / miste, etc.), dei criteri di valutazione personalizzati.
Nel corso del quadrimestre il genitore può chiedere, attraverso i colloqui individuali (da svolgersi con ciascun insegnante della classe) e quelli generali (sempre con ciascun docente della classe), sia come va il proprio figlio e quali valutazioni ha raggiunto sia che gli vengano mostrate le prove svolte dal figlio. In realtà anche nel registro il genitore deve vedere almeno le valutazioni.
Nella scheda di valutazione sono riportati:
– per ciascuna disciplina un voto in decimi (le valutazioni sono coerenti con il PEI, e non possono essere frutto di un paragone con i voti dei compagni),
– per il comportamento un giudizio,
– nel riquadro finale un giudizio sintetico che, sicuramente, non può contenere i descrittori ICF come erroneamente hanno scritto nella scheda di suo figlio (decreto legislativo n. 62/2017; legge 104/92 art. 16 comma 2).
Suggeriamo di convocare urgentemente il GLO, di chiarire la questione del PEI (che non può essere differenziato), di definire coerentemente, riportandoli, i personalizzati obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica personalizzate e i criteri di valutazione personalizzati. Ricordate alla scuola che le valutazioni degli apprendimenti devono essere coerenti con il PEI, in forza dell’art. 16 commi 1 e 2 della legge 104/92 e del decreto legislativo n. 62/2017. Anche le prove d’esame di Stato devono essere predisposte sulla base del PEI e, a conclusione, lo studente riceverà il diploma (decreto legislativo n. 62/17 e legge 104/92).
Rammenti inoltre che non vi è alcuna norma che indichi di riportare i codici ICF nella scheda di valutazione e neppure nel PEI, come più volte è stato ripetuto dalla formazione promossa dal Ministero dell’Istruzione.


Scrivo per chiedere quali sono i riferimenti normativi per la valutazione degli studenti e delle studentesse con disabilità nel secondo ciclo di istruzione.

Le norme relative alla valutazione degli alunni con disabilità sono: la legge 104/92; l’art. 20 del d.lgs. 62/2017; il D.I. 182/2020 e le Linee guida (di cui all’art. 20/2020), nella parte riguardante la scuola secondaria di secondo grado.
Per la validità dell’anno scolastico: CM 20/2010; DPR 122/2009; Nota 7736/2011.


Mia figlia, frequenta la prima superiore. La commissione ATS le ha assegnato insegnante di sostegno ed educatore. Ha legge 104. Ad oggi l’educatore non è ancora arrivato. Ho mandato diverse mail all’assistente sociale, senza avere risposta. Ho scritto all’assessore ai servizi sociali, nessuna risposta. La cooperativa dice che non hanno educatori. Ho scritto alla provincia e alla regione. La regione mi ha risposto che il comune è obbligato a dare l’educatore, rivolgendosi a cooperative. In questo caso, se la cooperativa del bando non ha educatori disponibili, può rivolgersi ad altre?

Occorre che il Comune sia informato che la Cooperativa attualmente non ha operatori disponibili; pertanto la Regione deve autorizzarlo a prendere un educatore sul territorio o a rivolgersi ad altre cooperative. Ciò deve avvenire subito, perché la Regione, per legge, ha il compito di fornire direttamente o, tramite cooperative, il numero di assistenti richiesti regolarmente dalle scuole e non può ritardare motivando che attualmente non ci sono fondi disponibili, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale n 275/2016.


Sono un’insegnante di sostegno alla scuola secondaria di secondo grado. Insegno in una classe in cui sono presenti due studenti con handicap. Sono state riconosciute ad ognuno 18 ore di sostegno; la presenza dei docenti di sostegno in classe è però di 18 ore complessive, divise quindi tra i due studenti. Si ritiene infatti che la normativa prevede che poichè il sostengo è assegnato alla classe, il monte ore complessivo non possa essere superiore alle 18 ore, e che l’USR assegni le cattedre in base a questo principio. Chiedo se questo sia corretto oppure se le ore corrette siano quelle effettivamente riconsociute ad ogni studente (18 per l’uno e 18 per l’altro, quindi un totale di 36), e se potete cortesemente indicarmi eventuali riferimenti normativi  Vorrei inotlre sapere se il docente di sostegno ha qualche repsonsabilità a riguardo

Quanto avviene in questa classe è totalmente contro legge.
È vero che il docente incaricato su posto di sostegno “assume la contitolarità della classe” ed è assegnato alla classe, ma ciò proprio allo scopo di garantire all’alunno con disabilità, insieme a tutti i docenti, la piena inclusione e l’esercizio del diritto allo studio.
Tant’è vero che “per ciascun alunno” vengono indicate nel proprio PEI il numero di ore a lui spettanti e nessuno può ridurre il numero di ore indicate nel suo PEI, neppure l’USR, quindi tanto meno la scuola.
Si rammenta, inoltre, che ciò è stato stabilito dal Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2023 del 2017. Si aggiunga poi che, sempre il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 226 del 2001, ha stabilito che è vietato, a seguito di una Sentenza che aumenta il numero di ore ad un alunno, togliere ore ad altri alunni della stessa scuola per assegnarle a chi ha vinto la causa. La motivazione è che, a seguito di questa azione, in vero l’alunno non avrebbe vinto la causa contro il Ministero dell’Istruzione, ma contro l’alunno che perde le ore, senza che egli abbia saputo nulla della causa nella quale comunque non potrebbe essere coinvolto.
In sintesi le ore di sostegno devono essere assegnate a ciascun alunno con disabilità e, se per ciascuno sono state indicate 18 ore settimanali, allora alla classe devono essere assegnati due docenti per il sostegno didattico.
Il docente di sostegno non ha alcuna responsabilità.  In questo caso è bene che informiate i genitori, in modo che possano esigere dal Dirigente  il corretto rispetto dell’assegnazione delle ore di sostegno ed eventualmente ricorrere per ottenere le ore sottratte. Ciascuna famiglia, infatti, può fare ricorso al TAR, perché ciascuna famiglia ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno previste nel PEI. 


Sono un’insegnante di sostegno in servizio da quest’anno in una seconda classe di scuola primaria. Mi è stato assegnato un bambino con autismo e, dall’inizio dell’anno, la DS ha autorizzato la sua terapista ABA a venire in classe una volta ogni 15 gg per due ore.
La terapista è venuta solo due volte a scuola ( la terza volta non ci ha neanche ha avvertito che si sarebbe assentata). In queste due volte non mi è stata di grande aiuto: si è limitata ad osservare ciò che facevo con il bambino e diceva che il bambino non lavorava perché i premi non non gli piacevano. Le ho chiesto allora di aiutarmi suggerendomi dei giochi, visto che lei conosceva di più il bambino, e mi ha risposto che non c’è una regola ma che bisogna provare. Fine
Intanto, il bambino ha fatto tanti progressi, sia nel comportamento che negli apprendimenti, nonostante la terapista non si sia fatta più vedere.
È tornata venerdì scorso, dopo circa un mese e mezzo di assenza ( io intanto ho preso l’influenza ed ero assente) e, parlando con le mie colleghe, sosteneva che il bambino fosse indietro con il programma, e che io rallento il lavoro che lei fa a casa. Io non conosco il percorso che il mio alunno fa con lei, mentre lei vede i quaderni che il bambino riporta a casa tutti i giorni ( tra l’altro io lavoro anche con materiale strutturato che resta in classe). I compiti che io assegno per casa, raramente vengono svolti ( allora li faccio fare il giorno dopo a scuola).
Sono un’insegnante competente e di grande esperienza; anche con bambini autistici ho ottenuto sempre ottimi risultati e grandi soddisfazioni; faccio l’insegnante di sostegno non per ripiego ma per una scelta consapevole e spinta dalla volontà di essere di aiuto ai bambini che hanno più difficoltà; sul lavoro ho uno spirito collaborativo e mi piace anche il confronto ( ho avuto altre terapiste ABA in classe e non ci sono stati mai problemi); il bambino non è indietro, le verifiche lo testimoniano.
Domanda: può una terapista entrare nel merito della didattica ed esprimersi in questi termini, peraltro in mia assenza? Certo che no! Vorrei però conoscere i riferimenti normativi che regolamentano il ruolo e i compiti dei terapisti in classe. Come dare uno stop e delimitare il campo di azione di questa persona? Come difendersi, norme alla mano, visto che sta gettando discredito sulla mia persona, peraltro sia con le colleghe che con la mamma dell’alunno?

È bene chiarire che lei, in quanto docente specializzata, è assegnata alla classe e non ad un alunno specifico. Il bambino con disabilità, esattamente come tutti gli alunni e le alunne della classe alla quale è iscritto, è affidato a tutti i docenti della classe.
Per sostenere il progetto inclusivo è importante, e questo lei lo ha ben precisato, che vi siano sintonia e collaborazione fra scuola-famiglia e specialisti. A volte gli specialisti possono chiedere un tempo di osservazione in classe, durante le lezioni, per raccogliere informazioni utili; l’intervento non può essere di tipo terapeutico, perché non è consentito effettuare terapia a scuola. Per entrare nella classe, inoltre, servono l’autorizzazione del Dirigente scolastico e dei genitori di tutti gli alunni e di tutte le alunne della classe.
Lo specialista deve garantire di mantenere il massimo riserbo su ciò che osserva limitandosi, per l’appunto, all’attività di osservazione. La riservatezza alla quale la specialista è chiamato vale anche durante le attività di osservazione. Se i docenti della classe ravvisano comportamenti e/o azioni poco coerenti, devono segnalarli tempestivamente al Dirigente scolastico (se lo specialista modifica l’orario di osservazione e non informa la scuola; se non comunica la sua presenza; se si esprime denigrando il lavoro, in questo caso, dei docenti e se tale intervento è effettuato in orario scolastico, mentre i docenti sono in classe, quindi alla presenza degli alunni).
Diverso, invece, in fase di incontro “scuola-famiglia-terapista” in cui si possono esprimere considerazioni, perplessità, dubbi in merito agli interventi, alle modalità, all’efficaci degli stessi e al raccordo delle azioni educative, sempre nel reciproco rispetto (e senza alcuna denigrazione).
Sulle questioni proprie della didattica lo specialista non può entrarvi in alcun modo, così come i docenti non entrano nel merito di come un terapista interviene. Sono campi differenti e, sulla didattica, il terapista non ha competenze.
È sicuramente il caso di parlare con il Dirigente per informarlo in merito al comportamento tenuto, in questo caso, dalla specialista, ma è anche opportuno informare la famiglia, convocandola. Suggeriamo di mantenere aperta la collaborazione cercando condivisione e confronto sugli interventi, che riporterete nel PEI, ed evitando interventi di osservazione che, da come lei descrive, si sono rivelati inefficaci.


Sono una docente di sostegno di un Istituto Superiore.
Un ragazzo con un problema fisico agli arti superiori non riesce a scrivere. Usa il puntatore oculare ma il problema riguarda lo scrivere la matematica. Vorrebbe iscriversi ad un Liceo Scientifico perchè cognitivamente non ha problemi. Alla secondaria di primo grado sta utilizzando la dettatura all’insegnante di sostegno per svolgere gli esercizi di matematica anche durante le verifiche.
Il mio dubbio (ho un dubbio perchè non riesco a trovare il riferimento normativo,se esiste…), è se in sede di esame di stato con programmazione personalizzata e prove equipollenti, potrebbe usare la dettatura ad un insegnante di sostegno. Se sì, qual è il riferimento normativo.

Il decreto legislativo 62/2017 statuisce che la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, predisponga una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo- didattici attuati sulla base del PEI (è nel PEI, infatti, che devono essere descritte con attenzione e in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle prove di verifica e ogni altra informazione utile).
Sempre l’art. 20 del decreto legislativo 62/2017 stabilisce che “per la predisposizione, per lo svolgimento e per la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente nel corso dell’anno scolastico”.
Pertanto nel documento del 15 maggio, oltre al PEI, è necessario allegare le simulazioni d’esame e ogni altra informazione utile, comprese le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle prove e della necessaria presenza di un docente (esplicitando in che cosa consiste il suo intervento), affinché la Commissione d’esame agisca coerentemente.
Per completezza di informazione, ed anche per esperienza diretta, è bene sapere che è possibile installare un programma per lo svolgimento delle attività di matematica, in modo che lo studente possa operare autonomamente, avvalendosi del puntatore oculare.


Sono un’ insegnante di sostegno e nella mia scuola si sta verificando una situazione incresciosa. Una docente specializzata sul sostegno, che segue un’alunno con disabilità grave e con protocollo farmacologico (motivo per cui ha seguito uno specifico corso all’inizio dell’anno), si è assentata per malattia. Il primo certificato medico è stato di cinque giorni. La Dirigente Scolastica ha sostituito la docente con insegnanti a disposizione (potenziamento e docenti di sostegno liberi per assenza degli alunni da questi seguiti). Alcuni docenti del potenziamento, non essendo specializzati, si sono rifiutati e in quelle ore in cui l’alunno sarebbe rimasto “scoperto”, l’idea è stata quella di far seguire l’alunno dal docente curricolare di classe e mettere come supplente alla classe il docente del potenziamento.
Mi chiedo, dunque:

  • un docente a disposizione, non specializzato, può rifiutare di fare una supplenza?
  • è giusto affrontare il problema facendo uno scambio tra curricolare (che segue l’alunno con disabilità) e il docente a disposizione (che segue la classe al posto del curricolare)?
  • nel caso specifico sopra descritto, specializzati o no, i docenti non dovrebbero essere a conoscenza del protocollo farmaci ( e sottoscriverlo), prima di fare una sostituzione?

Prima questione: occorre ricordare che, in forza dell’ultima circolare sulle supplenze, il Dirigente scolastico deve nominare un supplente dopo il primo giorno di assenza (si poteva sicuramente evitare la situazione che si è creata).
Seconda questione: un docente privo di specializzazione per le attività di sostegno, effettivamente, può rifiutare una supplenza su “posto di sostegno”. Questo è un problema non indifferente per la scuola dell’inclusione, nella quale, in realtà, tutti i docenti devono essere in possesso di specializzazione.
(Il paradosso lo si rileva pensando al fatto che, in ogni classe in cui è iscritto un alunno con disabilità, ogni docente incaricato sulla disciplina, anche se privo di specializzazione, non solo è docente a tutti gli effetti dell’alunno con disabilità, ma ha anche la responsabilità di insegnare all’alunno con disabilità, esattamente come insegna agli altri alunni e alunne della classe. Il docente privo di specializzazione non può certo rifiutarsi di insegnare ad un suo alunno perché con disabilità!).
Terza questione: la prassi di invitare il docente curricolare della classe a sostituire (solo per il primo giorno di assenza) il docente incaricato su posto di sostegno, assente per legittimi motivi, e di mettere al suo posto un docente a disposizione, sembra corretta, poiché è preferibile far riferimento a un docente che, pur se privo di specializzazione, conosce l’alunno ed è suo docente per legge, anziché ricorrere a un estraneo, che non lo conosce.
Quarta questione: anche se il medico curante ha stabilito che chiunque possa effettuare la somministrazione dei farmaci, il docente individuato come supplente (ma potrebbe riguardare qualsiasi altro docente della scuola oppure anche il personale ATA), oltre a dare la disponibilità, deve sottoscrivere il Protocollo, come stabilito nelle Linee guida emanate con Nota 2312/2005. In tal caso, il Dirigente scolastico, sempre secondo le Linee guida citate, se non individua personale scolastico disponibile, dovrà rivolgersi ad un’organizzazione di volontariato sanitario del territorio e, in mancanza, al Sindaco, affinché provveda a far eventualmente intervenire l’ASL; se non trova alcuna soluzione, il Dirigente scolastico scrive al Sindaco e ai genitori informandoli. Ovviamente il tutto va predisposto dalla scuola, nel momento in cui la famiglia consegna alla scuola la richiesta di somministrazione dei farmaci insieme al documento sanitario, in cui sono riportati posologia, modalità di somministrazione e altre indicazioni in merito alla conservazione del farmaco.


Insegno in una scuola secondaria di primo grado in cui c’è anche sezione unica ad indirizzo musicale. Vorrei informarmi sulle norme che regolano l’inserimento in tale indirizzo di alunni BES (comprendendo quindi, oltre che dsa ecc anche alunni con 104).
Devono essere garantiti dei posti riservati? Quanti? Devono superare prove attitudinali ma personalizzate? Oppure se fanno domanda possono entrare senza il superamento della prova? La legislazione prevede che nella commissione ci siano anche insegnanti di sostegno o no?

Le inoltriamo, di seguito, un passaggio del regolamento di un liceo musicale: «In osservanza dell’art. 20 della legge 104/92, come modificato dall’art. 25 comma 9 del Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), gli alunni con certificazione di disabilità, di cui all’art. 3 comma 3 Legge n. 104/92, uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento delle prove di ammissione al Liceo Musicale.»
Pertanto, a maggior ragione, anche nella scuola Secondaria di Primo grado gli alunni con disabilità sono esonerati dallo svolgimento delle prove selettive. Inoltre, in forza dell’art. 3 comma3 della legge n. 104/92, gli alunni certificati con disabilità “con connotazione di gravità” hanno diritto di precedenza nelle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.


Sono una docente di sostegno, di scuola secondaria di II grado, sto effettuando un lavoro di ricerca come specializzanda presso l’Università di Pisa sull’attuazione del DI 182/20.
Ho riscontrato, ed ottenuto pareri molto divergenti tra esperti d’istituzioni scolastiche della Toscana (coordiantori di sostegno, referenti per l’inclusione, giuristi, docenti universitari, ecc.) in merito alla predisposizione delle prove integrative nel caso di passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo.
Chiedo: Quando sono previste queste prove integrative?
-SOLO se il passaggio è stato chiesto dalla famiglia dello/a studente/ssa durante l’ultimo anno (classe 5) in contrasto con il parere del Cdc?
Come sembrerebbe indicato a pag.43 [ “A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato”. La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell’ultimo anno,…]
-Se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti tali prove INTEGRATIVE NON devono essere sostenute?
Oppure sono sempre previste se il GLO decide di modificare il percorso?

Purtroppo il Decreto Interministeriale è stato scritto un po’ in fretta; non per nulla ha subìto uno strascico giudiziario prima dal TAR del Lazio con l’annullamento per illegittimità, poi con la conferma per il suo utilizzo del Consiglio di Stato.
Premesso che la responsabilità del percorso (ordinario, personalizzato, differenziato) è in capo al Consiglio di classe e non al GLO (questo dovrebbe essere abbastanza chiaro e rilevabile anche dalla normativa citata, e non solo), veniamo ai punti alquanto controversi che il DI 182/2020, invece di rendere chiari e lineari come nella precedente norma, ha proposto in modo, come detto, “confuso”.
Prima questione: per quanto riguarda il caso di richiesta da parte della famiglia del passaggio dal PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario, le prove integrative devono essere previste sempre (e non solo nel 5° anno); la richiesta da parte dei genitori del passaggio dal PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario, infatti, può essere inoltrata in qualunque momento e solo nel caso in cui i docenti non concordano col passaggio al PEI personalizzato e/o ordinario, l’alunno deve sostenere le prove integrative relative agli anni di effettiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado in cui è stato valutato con pei differenziato.
Seconda questione: per quanto riguarda il passaggio da PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario con decisione assunta dal Consiglio di classe (e non dal GLO, che non ha competenze al riguardo), le Linee guida prevedono questa evenienza, precisando che “in un secondo momento” per lo studente saranno previste, di conseguenza, “prove equipollenti”. E questo lascia intendere che alla decisione del GLO non seguono prove integrative. Sicuramente il dubbio sorge di fronte all’affermazione da lei ripresa a pag. 43, dove le Linee guida, nel proporre una sintesi, sembrano far rientrare tutto in quella sintesi, pur non citando i docenti.
Considerato però che quanto scritto a pag. 43 è collegato ad alcune considerazioni /motivazioni in merito alla richiesta del passaggio dal differenziato al personalizzato durante l’ultimo anno di frequenza, appare evidente che la frase che segue si riferisca sempre al passaggio richiesto dalla famiglia e non all’autonoma decisione del Consiglio di classe.
Ad avvalorare questa indicazione potrebbe essere il passaggio a pagina 37 che si riporta di seguito in versione integrale: “Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l’equipollenza – ossia la validità delle prove di verifica – sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme; nel PEI si definiscono gli obiettivi da raggiungere per ciascuna disciplina e in base ad essi il Consiglio di classe dichiara, attraverso un voto e secondo i criteri definiti, se sono stati raggiunti. Il Consiglio di classe ha altresì il compito di definire se quegli obiettivi consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.”
In sintesi, a nostro sommesso avviso, in attesa di un chiarimento auspicabile da parte del Ministero, si può ritenere che quanto scritto a pag. 43 può rientrare nelle indicazioni generali, mentre quanto precisato a pag. 38 riguarda l’eccezione che, peraltro, era già contenuta nell’Ordinanza Ministeriale n. 90/01, abrogata dal D.I. 182; pertanto quanto scritto a pag. 38 diviene molto rilevante. In altre parole se il Consiglio di Classe stabilisce il passaggio dal differenziato al personalizzato e/o ordinario, allora non sono richieste prove integrative.


Sono una docente presso un liceo e seguo da qualche anno una ragazzina con ritardo cognitivo e problemi di mutismo elettivo che frequenta il 4 anno. Il consiglio di classe negli anni aveva proposto una programmazione differenziata che inizialmente la madre, in sede di GLO, aveva accettato anche se con qualche titubanza. Ora, in corso d’opera, la madre chiede una revisione del PEI con il passaggio alla programmazione curriculare, sebbene la ragazzina abbia chiaramente manifestato di non sentirsi in grado di seguire una programmazione ministeriale. Il CdC all’unanimità, non in linea con la posizione della madre, ritiene che la studentessa non possa seguire un percorso ministeriale. In questo caso a chi spetta la decisione?

La responsabilità del percorso (ordinario, personalizzato, differenziato) è in capo al Consiglio di classe e non al GLO; tuttavia, quando il CdC intende adottare il percorso differenziato, allora deve acquisire il consenso della famiglia.
Se la famiglia non accetta il percorso differenziato, allora il Consiglio di classe è tenuto a informare la famiglia in merito ai rischi (per esempio la non ammissione alla classe successiva), procedendo poi con la somministrazione in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, garantendo tuttavia le attività di sostegno e l’applicazione di tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.
Nel caso in questione, trattandosi di un passaggio dal percorso differenziato al percorso personalizzato e/o ordinario su richiesta della famiglia, allora il Consiglio di Classe deve predisporre delle prove integrative relative agli anni di effettiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado in cui l’alunna è stata valutata con PEI differenziato.
In sintesi, non potete semplicemente opporvi, imponendo la vostra decisione, senza aver predisposto prove con le quali devono essere accertate le effettive competenze della studentessa, come richiesto dai genitori.


Sono una docente della scuola secondaria di primo grado.
Nella mia scuola c’è anche la sezione unica ad indirizzo musicale e vorrei sapere quali siano le leggi che tutelano l’inserimento di alunni con 104 ma anche altri tipi di bes all’interno di tale indirizzo.
Hanno dei posti riservati? Quanti? Devono superare anche loro delle prove attitudinali? Nella commissione è anche prevista la presenza di docenti di sostegno o non è obbligatoria?

L’aggiunta del comma 2-bis all’art 20 della legge n. 104/92, operata con l’art. 25 comma 9 della legge n. 114/2014, stabilisce che in tutti i concorsi le persone con disabilità sono esonerate dall’effettuazione delle prove “preselettive”. Dato che normalmente per l’accesso alle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado, come pure dei Licei musicali, si effettuano delle prove preselettive o selettive, che hanno quindi natura concorsuale, in base alla norma citata, gli alunni con disabilità sono esclusi dal dover effettuare tali prove.
Non risulta invece che vi siano riserve di posti; però rimane il disposto dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 secondo il quale la “connotazione di gravità” costituisce diritto di priorità nell’accesso a tutti i servizi previsti.


Sono una docente di sostegno di un alunno rientrante nello spettro autistico a che frequenta il primo anno di un liceo.
L’alunno non ha gravi problemi di disgrafia. Ha, invece, problemi di disortografia (si tiene comunque conto del contenuto e non della forma nelle prove scritte).
La prova scritta di Latino non è andata bene, in due ore ha svolto due righi dei 4 assegnati e non era corretta (contenuto). Il resto della classe ha svolto una prova di 12 righi.
Il genitore, a questo punto, chiede di “sostituire lo scritto con l’orale”, non di compensare. Trattandosi di materia caratterizzante il percorso di studio e distinta in voto scritto e orale, è possibile? Segue una programmazione con prove equipollenti.

L’art 16 comma 3 della l.n. 104/92 stabilisce che, nella secondaria di secondo grado, gli studenti con disabilità hanno diritto alle “prove equipollenti” (e non vi è alcun riferimento agli strumenti compensativi o alle misure dispensative, misure che, invece, vengono adottate per gli alunni con diagnosi di DSA).
Il ricorso ad “attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonchè ogni altra forma di ausilio tecnico” come pure delle prove equipollenti deve essere garantito, mediante le forme di personalizzazione che la norma prevede per tutelare il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
La definizione di prove equipollenti si rinviene nell’art 6 comma 1 del DPR n. 323/1998, secondo il quale le prove equipollenti possono consistere in prove diverse da quelle ufficiali per le modalità (ad es. prove scritte invece che orali o viceversa, prove miste, prove pratiche anziché orali, etc.), o anche nei contenuti, purchè l’esito delle stesse consenta ai docenti nel corso dell’anno (e in sede di esame di Stato alla commissione giudicatrice) di verificare se l’alunno possiede gli elementi basilari della disciplina, cioè livelli apprenditivi sufficienti per il conseguimento del titolo di studio.
Sono i docenti incaricati su posto disciplinare, supportati dal collega incaricato per le attività di sostegno, a decidere, sulla base delle capacità e delle potenzialità dello studente, nonché delle sue abilità, quali siano “le modalità differenti e/oi mezzi e/o i contenuti differenti”, ovviamente nel rispetto del principio contenuto nella norma citata.


Sono un’insegnante di sostegno di una scuola primaria, il responsabile del plesso in cui lavoro comunica che ci dovrà essere ridistribuzione delle ore degli insegnanti di sostegno, in quanto una classe del plesso ha necessità di essere supportata. Ritiene che sarà necessario rivedere alcuni orari sia di classe che di sostegno per cercare di ridistribuire le risorse presenti nel plesso. Può un responsabile togliere delle ore di sostegno o ridistribuire delle ore per ovviare alle necessità di una classe?

Le ore riconosciute ai singoli alunni con disabilità, sulla base della proposta esplicitata nei rispettivi PEI, non possono essere modificate da nessuno.
La necessità di ridistribuzione non è una motivazione che giustifichi una ridistribuzione delle risorse già assegnate a inizio di anno scolastico; si tenga presente che le ore di sostegno non possono essere sottratte né dal responsabile di plesso né dal Dirigente Scolastico: non possono essere sottratte da nessuno.
La sottrazione di ore ad un alunno con disabilità per assegnarle ad altri, comporta il rischio di un ricorso alla Magistratura.
Si tenga inoltre presente che se in una classe fossero necessarie più ore, in seguito, ad esempio, ad accertamenti o per riconosciute maggiori necessità o perché l’USR ne ha assegnate in quantità minore rispetto a quelle richieste nel PEI, allora sarà la famiglia dell’alunno interessato a ricorrere presso il TAR; in tal caso il DS, facendo riferimento a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017, dovrà inviare una relazione all’USR e alla Direzione regionale della Corte dei conti, precisando che in caso di ricorso della famiglia se l’Amministrazione risultasse perdente, egli (D.S.) non si ritiene responsabile per i danni erariali conseguenti alla sentenza, in quanto ha fatto presente all’USR la necessità di un maggior numero di ore di sostegno.


Sono la coordinatrice di una classe prima della secondaria di secondo grado.
Nel caso di alunno art.3 comma 3 con disabilità mentale di grado medio, QI pari a 40, con 18 ore di sostegno, il CdC ha proposto, in base alla diagnosi, all’osservazione dell’alunno, delle sue potenzialità e capacità e delle significative difficoltà che l’alunno incontra anche nello svolgimento di compiti semplici, una programmazione differenziata che la famiglia non ha accettato.
Vorrei sapere se vi sono riferimenti normativi o eventualmente sentenze che mettano in correlazione l’handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3), con la programmazione didattica che dovrebbe seguire, in considerazione del fatto che si tratta di una disabilità intellettiva e non fisica.

L’art. 3 della legge 104/92 introduce al comma 3 la “connotazione di gravità” nel momento in cui la presenza di “minorazione, singola o plurima” riduca “l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; appare evidente che il riconoscimento di “connotazione di gravità” non significa che lo studente sia privo delle capacità per autodeterminarsi o per affrontare con successo un percorso di studi fino al conseguimento di un diploma o di una laurea. In altre parole non è la connotazione di gravità che determina o che predefinisce le capacità di una persona.
In relazione agli altri dati, si tenga presente che in fase di accertamento della condizione di disabilità intellettiva, il DSM-V dà rilievo maggiore alla/alle capacità di adattamento (mentre un tempo veniva attenzionato il QI, dato che viene ancora rilevato, ma che, di per sé, oggi non risulta sufficiente se non è associato a una valutazione clinica).
In sintesi, vanno considerate le capacità e le potenzialità dell’alunno quale paradigma di riferimento, abbandonando la prospettiva sanitaria di correlazione fra “diagnosi – non capacità dell’alunno”. in altre parole, si tratta di adottare la prospettiva culturale di ICF (guardare quello che c’è, riconoscere ciò che effettivamente è capace di fare lo studente, individuando capacità, potenzialità e interessi). La scuola, in particolare, deve evitare di fermarsi alla diagnosi (che non offre dati utili per la progettazione didattica).
Tanto premesso se, come Consiglio di classe, ritenete che si debba adottare un percorso differenziato (C), allora dovete comunicarlo alla famiglia per acquisirne il consenso. Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata, allora in tutte le discipline devono essere somministrate delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, e, chiaramente, andranno comunque garantite le attività di sostegno, continuando ad applicarsi tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione (modalità di verifica e criteri di valutazione) indicati nel riquadro 8.2 (decreto interministeriale n. 182/2020).
Tenga presente che la famiglia, se lo ritiene, può pretendere al primo anno un PEI personalizzato, anche contro la volontà dei docenti. Adottando il PEI personalizzato, il Consiglio di classe deve accertarsi che i genitori siano consapevoli dei rischi di insuccesso ai quali lo studente potrebbe “andare incontro”, come, per esempio, la non ammissione alla classe successiva e/o valutazioni negative. Potreste suggerire di adottare il PEI personalizzato per il primo quadrimestre, valutando poi, a metà anno scolastico, come procede il percorso. Se la famiglia persisterà con il percorso personalizzato, ribadite i rischi insiti in tale percorso, ma dovete procedere con il PEI personalizzato, avendo cura di adottare tutte le personalizzazioni contemplate dalla normativa vigente, sopra citate.


Abbiamo fatto richiesta della figura educativa per poche ore a scuola. Volevamo sapere se essendo una figura che viene mandata dal comune, c’é la possibilità di avere degli incontri per essere aggiornati sulla situazione con il bambino anche al di fuori dalla scuola ma direttamente con la cooperativa che la manda. C’é qualche normativa in merito? Perché abbiamo avuto risposte contrastanti, e volevamo capire se é obbligatorio che venga fatto tutto in team con l’insegnante di sostegno e curriculari o si possa avere colloqui individuali con questa figura.

Sicuramente un incontro con questa figura può essere utile, soprattutto nel momento in cui si definiscono gli obiettivi educativi; e questo avviene in sede di GLO, il contesto in cui si elabora il Piano educativo individualizzato, e dove si fissano, all’interno del PEI, gli obiettivi educativi. La normativa generale, infatti, è che i rapporti con le figure professionali che seguono l’alunno si tengano nella sede istituzionale che, come scritto, è il GLO.
Colloqui solo con la figura addetta all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione non sono contemplati, non esiste cioè una normativa che li preveda. Le informazioni relative al percorso scolastico possono essere riferite unicamente dai docenti (nei colloqui individuali mensili e nei periodici colloqui generali).
Tuttavia, se lei ha necessità di un incontro individuale con l’assistente, provi a parlarne con il dirigente scolastico o con la persona da lui delegata come coordinatore di classe (che è uno dei docenti di suo figlio); in tal caso l’incontro dovrebbe essere possibile e legittimo.
Rivolgersi alla cooperativa, di cui l’assistente è socio o dipendente per essere autorizzati a parlare con l’assistente, risulta strano; infatti la cooperativa ha rapporti diretti con la scuola e quindi è da ritenere più corretto rivolgersi al Dirigente scolastico.


Faccio parte dell’equipe per l’inclusione di una scuola secondaria di secondo grado.
Ho avuto modo di entrare sul vostro sito e l’ho trovato molto chiaro e ben organizzato.
In una classe quinta è iscritto un ragazzo con L.104 maggiorenne che non sta frequentando la scuola da fine ottobre. Ha un dirsturbo d’ansia generalizzato, personalità schizotipica e un disagio interiore con difficoltà relazionali. Il ragazzo vive con forte ansia il percorso scolastico, motivo per cui non sta frequentando. Gli è stato assegnato un docente di sostegno per 4.5 ore settimanali. La mamma chiede che sia avviato un progetto di istruzione domiciliare.
E’ possibile questa cosa? Con quali modalità? C’è una normativa di riferimento?

Si rammenta che il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe e non allo studente; è importante richiamare la corresponsabilità dei docenti come pure la responsabilità che ogni insegnante della classe ha nei confronti dello studente con disabilità.
Tanto premesso, l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare è possibile a fronte di richiesta formale avanzata dalla famiglia e corredata di apposita documentazione sanitaria (non è necessario un pregresso ricovero ospedaliero); la documentazione sanitaria deve attestare l’impossibilità di frequenza per un tempo minimo pari a 30 giorni di lezione, anche non consecutivi (art. 16 del decreto legislativo n. 66/17 e art. 12 comma 9 della legge 104/92).
A fronte della richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare, il Consiglio di classe deve predisporre un apposito progetto, individuando i docenti che si recano presso il domicilio (non solo quindi il docente incaricato su posto di sostegno), per il monte-ore settimanale autorizzato dall’Ufficio scolastico regionale.
In base all’organizzazione attivata, lo studente potrà seguire le attività della sua classe anche in modalità sincrona. A supporto di questo servizio oltre alla giurisprudenza e alle esperienze pregresse, vi sono le Linee guida concernenti proprio il servizio di Istruzione domiciliare.


Sono la mamma di un bimbo di 9 anni affetto da diagnosi di spettro autistico (non esageratamente grave) della classe IV della scuola primaria, con assegnazione di 22 ore di sostegno.
Fatta questa premessa, avendo seri contrasti con la sua insegnante di sostegno, volevo sapere le regole vigenti relative al comportamento dell’insegnante nei confronti del “disabile”.
Inoltre, essendo presente in classe una bambina con un PSP, se l’insegnante di sostegno a lui assegnata debba essere condivisa con tale bambina, soprattutto perchè l’insegnante perde delle dovute attenzioni verso mio figlio e poi perchè la bambina rende insofferente e nervoso mio figlio.
Infine, volevo sapere se in qualità di genitore di un bambino con tale disturbo posso pretendere che mio figlio venga spostato di banco e non invece obbligato a stare vicino alla bambina menzionata.

Il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe e non ad un alunno; è importante aver presente questo aspetto, in quanto ogni docente ha le stesse responsabilità nei confronti dell’alunno con disabilità. Ogni insegnante, in altre parole, deve garantire gli adeguati interventi educativo-didattici.
Il docente incaricato su posto di sostegno è presente in quanto nella classe è iscritto un alunno con disabilità e il suo intervento è finalizzato a garantire il diritto allo studio, attraverso un supporto ai colleghi e agli alunni in generale, nonché all’alunno in particolare; per questo la sua azione non si esaurisce nello stare seduto per tutto il tempo accanto all’alunno con disabilità, bensì a favorire il processo inclusivo nel contesto classe.
Non è chiaro a che cosa si riferisca quando cita il PSP, forse ad un piano di studio personalizzato?
Si fa presente, infine, che proprio per favorire l’inclusione e facilitare anche il processo di socializzazione, oltre che di apprendimento, è bene che suo figlio si relazioni con tutti suoi compagni e le sue compagne di classe; in tal senso, potrebbe suggerire ai docenti della classe di cambiare il compagno o la compagna di banco di suo figlio, proprio per promuovere una maggiore e migliore interazione.


Nella mia scuola, ormai da anni, il criterio principale per il recupero delle frazioni orarie è la supplenza. Solo nel caso restino delle ore da recuperare a fine anno, viene concesso il recupero su progetto.
Stessa cosa viene chiesta agli insegnanti di sostegno (ritenuti docenti di classe e trattati alla stregua dei docenti curricolari).
Ho cercato informazioni in internet sull’argomento, ma non ho trovato risposta.
E’ corretto per un insegnante di sostegno recuperare questi minuti sostituendo i colleghi assenti della propria e altrui classe?
Essere docente specializzato nel sostegno può determinare un problema nel recuperare i minuti in tal modo?

Il recupero dei minuti di lezione perduti a causa di ore di lezione di 50 minuti, a nostro avviso, dovrebbe avvenire nella stessa classe e per le stesse discipline o per le stesse attività, secondo un calcolo orario da realizzarsi verso la fine dell’anno scolastico. Suggeriamo di valutare attentamente questa ipotesi, accertandovi che il calcolo avvenga sistematicamente e in modo puntuale.
Qualora fosse impossibile calcolare ciò, per praticità si potrebbe accettare il criterio usato nella sua scuola, destinando il recupero a supplenze.


Sono un’insegnante di sostegno e il mio bambino pakistano, iscritto regolarmente a scuola, non è tornato in Italia. Durante la pandemia non ha potuto frequentare a causa della sua situazione fisica, quindi sono più di due anni che non lo vedo. La funzione strumentale mi chiede di redigere il Pei e di mettere gli obiettivi che erano presenti nell’ultimo documento. Io come faccio a sapere quale è la situazione attuale del bambino? È una procedura corretta?

A fronte di mancata frequenza, che dura da oltre due anni, la scuola avrebbe dovuto contattare la famiglia, per conoscere le intenzioni in merito al rientro in Italia (generalmente quando una famiglia si sposta per un periodo lungo, avverte la scuola sull’assenza e sul rientro).
È chiaro che la scuola, oggi (ma forse avrebbe dovuto farlo già lo scorso anno), ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio Scolastico Regionale la mancata frequenza dell’alunno, in modo che l’USR possa assegnare il docente per il sostegno ad altra scuola.
Se poi l’alunno dovesse rientrare in Italia, allora la scuola, sulla base della documentazione presente agli atti, potrà chiedere nuovamente le risorse necessarie, ovvero un docente per le attività di sostegno.
Per quanto concerne il PEI è il caso di rammentare che deve essere elaborato da tutti i docenti della classe (e non da un solo docente); l’alunno con disabilità non è del docente di sostegno: l’alunno, infatti, ha “i suoi insegnanti”, ovvero tutti i docenti della classe.
Infine, stante la situazione come descritta, è chiaro che non sussistono le condizioni per la compilazione del PEI.


A nostro figlio sono state assegnate 11 ore di sostegno. Volevo sapere se c’é una normativa specifica che indichi il dovere di firmare la presenza dell’insegnante di sostegno nel registro elettronico personale del bambino.
Chiedo questo perché capita spesso che nelle ore assegnate , sul registro non ci compaia la dicitura sostegno e noi vorremmo essere sicuri che queste ore vengano utilizzate solo per la classe di nostro figlio.

Il registro è lo strumento personale di ogni docente (e non degli alunni; in altre parole, non esiste il registro elettronico personale dell’alunno).
Da quanto scrive, il docente incaricato su posto di sostegno, in modo corretto e puntuale, firma nel registro di classe (in formato elettronico), indicando “attività di sostegno”; ciò significa che il docente è presente nella classe di suo figlio. Per avere una conferma, lei può contare le ore settimanali svolte nella classe, proprio grazie al registro.
Se il docente venisse utilizzato per supplenze in altre classi, non troverebbe la scritta “sostegno” nei giorni e nelle ore indicate.


Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno seguo un’alunna con disabilità che frequenta l’istituto professionale alberghiero. AI genitori dell’alunna è stato chiesto dalla scuola di consegnare il certificato di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività di laboratorio da inserire sulla piattaforma SIDI per l’aggiornamento dei fascicoli digitali. Tuttavia l’ASL che dovrebbe rilasciare questo certificato non l’ha fatto riferendo ai genitori che lo stesso non è più obbligatorio. Non avendo trovato alcun riferimento normativo in merito, chiedo, gentilmente, di poter avere delle indicazioni in riferimento al comportamento dell’ASL. ovvero se effettivamente si tratta di un certificato non più obbligatorio anche se il SIDI lo richiede.

Il certificato era precedentemente richiesto come obbligatorio; ma con una circolare del 1992, confermata dalla successiva CM n. 363/1994, esso non è più obbligatorio, in quanto, mentre prima era previsto insieme ad una discutibile dichiarazione di non utilizzabilità del diploma per l’esercizio della professione cui si può accedere con quel titolo, poi è stato derubricato a semplice informativa volontaria dell’alunno alla scuola per evitare rischi con la frequenza di taluni laboratori


Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. Insieme ad altri docenti gestiamo 2 gemelli con diagnosi di adhd che non hanno mai seguito terapie psicologiche e non hanno mai frequentato centri. Spesso hanno comportamenti violenti non solo verbali ma anche fisici.Di fronte a questi casi la scuola può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La scuola è il luogo dell’educazione e non della repressione.
A fronte della situazione descritta, dovreste convocare immediatamente e con urgenza una riunione del GLO (è strano che non l’abbiate ancora fatto) con la presenza obbligatoria della famiglia, di tutti i docenti, dell’ASL e dei servizi sociali del Comune; in tale incontro, dovreste chiedere alla famiglia come mai i due studenti non siano stati ancora sottoposti alla presa in carico del servizio sanitario nazionale nel loro immediato interesse e come mai i servizi sociali non abbiano mai sostenuto la famiglia in questa difficilissima situazione.
Quindi dovreste indicare nel PEI tutto ciò che risulti urgentemente indispensabile, specificando anche la necessità della presenza di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per un certo numero di ore.


Vorrei sapere se un docente può riprendere con il proprio cellulare, senza autorizzazione, un alunno autistico in piena crisi e poi mostrare il video, senza alcun preavviso, in sede di GLO.

In sede di GLO i docenti possono riferire quanto accade in classe, descrivendo nei dettagli anche eventuali situazioni particolari. Non possono però riprendere in modalità “audio-video” ciò che accade avvalendosi di dispositivi personali (che possono essere anche erroneamente diffusi o possono essere sottratti da terzi o possono essere smarriti con conseguente diffusione di dati sensibili). È chiaro che si tratta di una grave violazione della privacy.
Diverso poteva essere un accordo scuola-famiglia con utilizzo di dispositivi “della scuola” da custodirsi sotto chiave.


In questi giorni ci hanno fatto firmare il PEI per nostro figlio che frequenta la primaria, pensavamo di potere leggere con calma una bozza e invece era già pronto da firmare. É corretta questa cosa?
Inoltre Volevamo sapere se il PEI deve contenere anche il verbale dell’incontro avvenuto con la neuropsichiatra e se alla fine del GLO é nostro diritto come genitori richiedere che ci venga letto quello che le insegnanti verbalizzano.
É possibile chiedere anche alla figura educativa una relazione scritta su quello che vede effettivamente lei in quanto é una figura extra scolastica?

1) In base all’art. 9, comma 10, e all’art. 7 del decreto legislativo n. 66/2017, come integrato dal decreto legislativo n.96/2019, il PEI viene discusso e approvato, ovvero condiviso, nella riunione di GLO con la presenza di tutte le componenti, che debbono avere il tempo di leggere attentamente la traccia eventualmente predisposta dalla scuola (non è previsto, dal DI 182/2020, che la scuola incontri da sola il neuropsichiatra o altri specialisti dell’ASL. Un eventuale incontro, se necessario, deve sempre avvenire con la presenza dei genitori o previa autorizzazione dei genitori).
Il verbale viene redatto durante l’incontro formale del GLO, l’incontro in cui sono presenti coloro che sono stati convocati al GLO. Il verbale, che deve riportare la sintesi degli interventi ed anche ciò che ciascuno chiede venga “messo a verbale”, viene letto e concordato a conclusione dei lavori del GLO; se qualcuno lo ritiene può chiedere subito una rettifica oppure può farlo successivamente, nel corso dell’incontro di GLO intermedio, chiedendo anche di aggiungere ciò che eventualmente non è stato riportato. Per la formulazione del PEI, le suggeriamo di prendere visione delle Linee guida, allegate al D.I. 182/2020.
In sintesi, quanto è stato fatto non è corretto.
2) Il PEI viene firmato da tutti coloro che erano presenti al GLO e che lo hanno condiviso (chiaramente questo significa che il PEI è stato letto. Se non è stato letto durante l’incontro di GLO, prima di apporre la firma, dovete leggerlo).
Il verbale è firmato da chi ha presieduto l’incontro e da chi fisicamente lo ha scritto (recita il comma 8 dell’art. 4 del DI 182/2020: “Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti”).
PEI e Verbale sono due atti distinti, che vengono poi inseriti nel fascicolo personale dell’alunno. Come genitori potete chiedere copia di questi due documenti (così come di tutti gli altri documenti che sono contenuti nel fascicolo personale di vostro figlio).
Ultimo punto: è bene che sappia che nessuna norma prevede che l’assistente debba formulare una relazione scritta.
Ciò che conta è il verbale che deve corrispondere a ciò che effettivamente è avvenuto durante il GLO, pena la denuncia per falso in atto pubblico.


Sono la mamma di un ragazzo certificato ai sensi della legge 104 per disabilità cognitiva lieve. Una sua professoressa ha dato istruzioni alle classe di terminare a casa un lavoro iniziato durante la lezione. Questa professoressa mi ha chiesto di non far terminare il lavoro a mio figlio a casa, (possibilità che invece gli altri suoi compagni hanno) perché vuole fare il lavoro con lui in classe, per verificare se ha le competenze di seconda media. È corretto il comportamento di questa insegnante? Durante l’ora sarà presente anche l’insegnante di sostegno che però non segue mio figlio in questa materia. Nel pei l’insegnante ha scritto che mio figlio può seguire gli obiettivi della classe e in una precedente verifica scritta, (l’unica sostenuta dall’inizio dell’anno e svolta in completa autonomia) mio figlio ha avuto un meritato 7, mentre tanti suoi compagni non hanno raggiunto la sufficienza, tanto è vero che l’insegnante ha organizzato una verifica di recupero per questi studenti. È o no discriminatorio il comportamento dell’insegnante?

Se nel PEI è stato concordato che per lo studente gli obiettivi di apprendimento sono gli stessi della classe alla quale è iscritto e se è stato stabilito che anche i criteri di valutazione sono gli stessi, come pure le modalità di verifica, allora lo studente doveva e poteva concludere il lavoro assegnato a casa dalla docente di inglese, esattamente come è stato richiesto ai compagni. Ora, dato che gli obiettivi li ha fissati proprio la docente di inglese, non si comprende la necessità, dalla stessa dichiarata, di verificare se lo studente possiede le competenze previste per la classe seconda della secondaria di primo grado. Il comportamento è decisamente poco trasparente e discriminatorio nei confronti di suo figlio. Suggeriamo di chiedere un incontro con il Consiglio di classe per far presente che, a fronte di obiettivi di apprendimento fissati proprio da loro, come genitori chiedete coerenza nell’agire, in modo che lo studente non sia trattato in maniera “palesemente” differente. Chieda che all’incontro sia presente anche il Dirigente scolastico.


Posso chiedervi riferimenti normativi per quanto concerne il diritto al sostegno nella scuola dell’infanzia ad anno scolastico già iniziato? In rete ho trovato menzionato l’art 42 del dm 331 del 1998, è corretto?

Temiamo che norma da lei citata non sia più in vigore, a causa dell’abrogazione del D M n. 331. In relazione alla questione posta, potete pretendere di avere immediatamente assegnate le ore di sostegno indicate nel PEI, che è stato formulato nel giugno scorso, in forza del principio che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, comprendente in primo luogo un certo numero di ore di sostegno, è un diritto costituzionalmente garantito, come stabilito in numerosissime sentenze della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 215 del 1987). Pertanto non esistono decadenze per l’esercizio di tale diritto, e le risorse possono essere richieste anche ad anno scolastico avviato; anzi, la Giurisprudenza ha condannato l’Amministrazione scolastica a pagare 200 euro per ciascun mese di ritardo dalla data della domanda.


Si può rinunciare all’insegnante di sostegno nel corso dell’anno scolastico? Mia figlia ha l’insegnante di sostegno perchè usa protesi acustiche. L’insegnante però non sta quasi mai con lei, mentre sta sempre vicino ad un bambino con problemi comportamentali. A me non pare giusto tutto questo, cosa posso fare?

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 455 del 2001, ha stabilito che sia legittimo rinunciare ad un docente di sostegno e chiederne un altro “quando non si sia riusciti a realizzare un valido rapporto educativo tra alunno e docente.” Pertanto non è necessario dimostrare di chi sia la colpa, bastando dimostrare che l’alunno non ha realizzato un valido rapporto educativo col docente. È opportuno evitare di dare la colpa al docente, a meno che non vi siano prove evidenti, perché, in mancanza di prove della sua colpevolezza, il docente potrebbe querelare la famiglia per diffamazione.