Lavoro e sindrome di Down

Lavoro e sindrome di Down: premiate a Roma 4 buone pratiche da imitare
Redattore Sociale del 27/11/2023

Il Premio “AIPD Roma per il lavoro 2023” è l’occasione per parlare di inclusione lavorativa e di buone prassi. Funari (Politiche sociali): “Lavoratori più fragili fanno migliorare”.

ROMA. Una giornata per tracciare un bilancio del percorso fatto da AIPD – Roma per l’inclusione lavorativa delle persone con sindrome di Down, grazie alla convenzione con il Comune di Roma Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Un’occasione, quella di oggi, per dare luce, grazie al premio “AIPD Roma per il lavoro 2023”, a esperienze innovative, sostenibili e replicabili. Lo fa sapere l’AIPD Roma in una nota. “A Roma i lavoratori con sindrome di Down sono sempre più presenti all’interno delle aziende, spesso anche con contratti a tempo indeterminato e in settori lavorativi sempre più diversificati – dichiara Daniele Caldarelli, Presidente di AIPD Roma durante la premiazione –. Le sfide su cui ogni giorno ci confrontiamo con il Servizio di Inserimento Lavorativo ci dicono che molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare per una piena inclusione lavorativa delle persone con sindrome di Down o con una disabilità cognitiva. Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti: lavoratori, istituzioni, aziende, associazioni. Un grazie a quanti ogni giorno sono al nostro fianco con impegno e attenzione”.

L’iniziativa è l’occasione per consegnare il Premio “AIPD Roma per il lavoro 2023” a 4 realtà che hanno mostrato particolare impegno nell’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down e che rappresentano delle buone pratiche da far conoscere e diffondere:
– Centro per l’impiego Ufficio Sild Roma;
– Mercato Centrale di Roma;
– Nespresso Italia;
– Adidas Italia.
“Avviare nuovi percorsi di autonomia e di inclusione ha un duplice vantaggio: si accolgono le persone più fragili, ma allo stesso tempo si offre alle aziende un’occasione per migliorare la loro efficienza, con reali ripercussioni positive nei processi produttivi”, dichiara Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali e alla Salute del Comune di Roma “Una sfida che si può vincere tutti insieme: Istituzioni, terzo settore e aziende.”

I lavoratori con sindrome di Down: quanti e dove

In Italia sono circa 38.000, di cui 23.000 maggiorenni, le persone con sindrome di Down. Nonostante i lavoratori con sindrome di Down siano sempre più presenti all’interno delle aziende, spesso anche con contratti a tempo indeterminato, l’85% delle persone con sindrome di Down non lavora. (Indagine Censis-AIPD, 2022). L’87% delle persone con sindrome di Down occupate è al Centro-Nord. A dicembre 2022, nell’ambito della rete AIPD (dati nazionali), i lavoratori con sindrome di Down risultavano 233, di cui 212 a tempo indeterminato e 142 coinvolti in tirocini a norma di legge. Negli ultimi 10 anni, si è registrata una significativa crescita: nel 2013 erano infatti 86 i lavoratori con sindrome di Down, sempre all’interno della rete AIPD. Per quanto riguarda i contesti lavorativi, più del 70% degli inserimenti è in aziende private o nel pubblico, il resto in cooperative sociali di tipo B. Sempre più diversificati sono oggi gli ambiti lavorativi: uffici, fabbriche, parrucchieri e saloni di bellezza, case di riposo, ospedali, farmacie, bar, pub, ristoranti, fast-food, mense, pizzerie, gelaterie, supermercati, hotel e altre strutture ricettive, negozi, centri commerciali, stazioni, aeroporti, scuole e uffici pubblici ecc.

Le voci dei datori e dei lavoratori

Racconta Lucia Tutone, responsabile delle Risorse umane per il Mercato Centrale Roma: “La nostra esperienza aziendale con i lavoratori con sindrome di Down nasce nel 2018 quando, alla luce della crescita della nostra società la legge ci ‘imponeva’ di assumere un lavoratore con disabilità. Ci siamo messi in contatto con l’AIPD di Roma, scoprendo un mondo di progetti e di opportunità. Da allora insieme a Valerio, Matteo e Eugenio siamo cresciuti tutti: abbiamo imparato a definire meglio i nostri ruoli, a essere più chiari e trasparenti nelle procedure, non ultimo a rallentare e a sincronizzare i nostri tempi dove necessario. Cosa non facile per una realtà grande come il Mercato Centrale che, con la sua posizione all’interno della stazione Termini di Roma, vede passare ogni giorno oltre 10 mila clienti”.

Alice ha 26 anni e mezzo e ha compiuto da poco il suo primo anno di lavoro nello store Adidas nel Centro commerciale di Castel Romano. Qui si occupa della vendita, del riassortimento delle merci in magazzino, della valutazione del gradimento dei clienti all’uscita del negozio. “A volte mi impunto, mi stanco oppure non sono soddisfatta di quello che faccio – racconta – ma grazie all’aiuto dei miei colleghi riesco a superare le difficoltà”. Una “squadra” che sente sempre al suo fianco, a cui chiedere aiuto quando gli scaffali sono troppo alti per lei e quando pensa di non farcela. A cui non si stanca di dire, come un vero coach, “Non mollate mai! Le cose si risolvono insieme!”.Daniela ha 31 anni e da cinque lavora come addetta alle vendite in uno dei punti Nespresso di Roma. Alla domanda “Lavori?”, risponde con sicurezza e soddisfazione: “Lavoro sì!”. Un lavoro che le piace per l’incontro con i clienti e per i rapporti con la “banda” dei suoi colleghi. Dove gli incidenti e le difficoltà incontrati lungo il percorso non sono mai ostacoli, ma disposizione a “riparare gli errori”. Un lavoro che, anche grazie allo stipendio, la fa sentire libera e indipendente.

Patente speciale e codice della strada

Patente speciale e codice della strada. Richieste di modifiche per favorire le persone con disabilità
Disabili.com del 27/11/2023

Come migliorare il Codice della Strada? Le proposte emendative presentate dalla FISH in Commissione Trasporti della Camera

Per le persone con disabilità potersi muovere autonomamente in strada – ovvero spostarsi, viaggiare – è talvolta un percorso ad ostacoli più burocratico che pratico. La tecnologia ha infatti permesso ormai da anni una serie di soluzioni – si pensi agli adattamenti alla guida, ma anche al trasporto in auto – che mettono la persona con disabilità in condizione non solo di conseguire la patente speciale, ma anche di viaggiare in piena autonomia e sicurezza.
Rimangono, tuttavia, alcuni ostacoli che limitano quel diritto alla mobilità, peraltro sancito anche dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, con tempi lunghi di rinnovi, costi economici, difformità nelle valutazioni delle commissioni esaminatrici e per rilascio e rinnovo delle patenti. E se questo riguarda principalmente le persone disabili motorie che guidano la macchina, neppure la mobilità di chi abbia disabilità sensoriali risulta più semplice, con città che spesso mancano di infrastrutture per orientarsi e muoversi in sicurezza anche a piedi
Il tutto in un contesto nel quale il trasporto urbano è ancora gravemente carente in termini di accessibilità dei mezzi, soprattutto del trasporto locale.

AUDIZIONE DELLA FISH PER MODIFICA CODICE DELLA STRADA
E’ stato in sede di audizione alla IX Commissione Trasporti della Camera che la FISH, audita mercoledì sulla riforma del Codice della strada, ha evidenziato tali problematiche, ed ha presentato alcuni emendamenti al Decreto Legislativo 285/92 di cui si discuteva, affinchè siano messe in atto delle modifiche al Codice della Strada che tengano in maggior conto le esigenze delle persone con disabilità.
Nello specifico, gli emendamenti presentati dalla FISH nella sua memoria riguardano le uniche due proposte di legge che fanno riferimento alla condizione delle persone con disabilità: la pdl 1435 e la pdl 195 (che fa riferimento alle sole disabilità visive, ndr).
Nella sua premessa al documento, la FISH ha ricordato alcuni punti deboli dell’attuale sistema che interessa la mobilità delle persone con disabilità, che potremmo sintetizzare così, per punti:

TEMPI RILASCIO E RINNOVO PATENTE SPECIALE
Ricorda la FISH che per l’ottenimento della patente speciale per le persone con disabilità l’attuale Codice della Strada stabilisce che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per le persone con disabilità, debba essere svolto dalle apposite Commissioni Mediche locali.
Il rilascio poi dei titoli di guida e i relativi rinnovi per le persone con disabilità, secondo quando previsto dal Codice della Strada, erano stabiliti, sia per il primo rilascio che per i rinnovi, per un tempo massimo di cinque anni, fermo restando la facoltà discrezionale delle Commissioni Medico locali di stabilire periodi anche inferiori. Con l’entrata in vigore poi della Legge 114 del 2014, art. 25, le condizioni di disabilità stabilizzate, come da classificazione, potevano ottenere il rinnovo del titolo di guida dal medico monocratico con una durata massima di dieci anni.
Ma la piena discrezionalità della validità delle patenti di guida speciale da parte delle Commissioni Mediche locali ha fatto sì che per determinate condizioni di disabilità, conseguenti soprattutto a patologie degenerative, il rilascio e/o il rinnovo del titolo di guida avviene sempre con durata annuale o biennale: questo comporta un notevole aggravio economico per le persone con disabilità che devono sostenere costi e tempi per effettuare la visita medica in Commissione Medico locale e per le relative procedure amministrative per i successivi rinnovi.
Tale situazione aggrava ulteriormente le già precarie situazioni economiche in cui versano le persone con disabilità, costrette peraltro a dover richiedere il titolo abilitativo alla guida come unico strumento di garanzia per un diritto costituzionale quale quello alla mobilità e alla piena cittadinanza non potendo di fatto usufruire di mezzi di trasporto pubblici atteso che l’attuale sistema di mobilità urbana non è accessibile ne fruibile per le persone con disabilità quindi fortemente discriminatorio – evidenzia la FISH.
Le richieste di modifica:
Fatta questa premessa, per la FISH si rende necessario un intervento normativo per rendere gratuite le procedure amministrative volte a garantire la visita medica di rinnovo, presso le Commissioni Medico locale, del titolo abilitativo alla guida (patente speciale) per le persone con disabilità, il cui rilascio o rinnovo sia avvenuto per un periodo inferiore a cinque anni, come previsto dall’attuale Codice della Strada. Commissioni mediche.
La richiesta viene così espressa nell’
Emendamento alla Proposta di Legge 1435 Governo:
Al fine di evitare aggravi economici in capo alle persone con disabilità, qualora alle stesse venga rilasciato, dalla competente Commissione Medica Locale, il titolo abilitativo alla guida e/o eventuali rinnovi per un periodo di validità inferiore o pari ad anni cinque, non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada, le stesse persone con disabilità sono esonerate dal pagamento delle somme previste per il conseguimento, il rinnovo, il duplicato e la revisione della patente di guida speciale.

CRITERI DI RILASCIO E RINNOVO
Fish evidenzia poi come le valutazioni delle Commissioni Medico locali siano per lo eseguite con criteri “soggettivi” e non “oggettivi” da parte del medico componente la commissione, spesso poi, gli stessi medici della commissione, non hanno competenze dirette sulla specifica condizione di disabilità della persona valutata, concorrendo a determinare, di fatto, una difformità, nei giudizi di valutazione, nelle scelte e decisioni assunte tra le differenti
Occorre qui evidenziare un ulteriore circostanza che l’attuale panorama di cure, terapie e fattori prognostici positivi, consente, oggi, di valutare in modo sempre più preciso la condizione di disabilità della persona e, con ciò, di sostenere la proposta di cadenze di rinnovo di patenti speciali più lunghe rispetto alle norme in vigore e/o alla discrezionalità in capo alle Commissioni Mediche locali.
Allo scopo, la FISH presenta un altro
Emendamento alla Proposta di Legge 1435 Governo:
Al fine di evitare aggravi economici in capo alle persone con disabilità che hanno proceduto a modificare il proprio veicolo con adattamenti alla guida o al trasporto necessari per le persone con disabilità, così come previsto dall’art. 75 del Codice della Strada, richiamando le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2021, riportato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, è previsto l’esonero dalla visita e prova per tutti i veicoli modificati con adattamenti alla guida e al trasporto per le persone con disabilità, di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada e non solo per quegli adattamenti riportati nel Decreto Ministeriale parte 1 articolo 1 comma 2.

TEMPISTICHE DI RINNOVO
Altro punto debole evidenziato dalla FISH sono i tempi che intercorrono tra la prenotazione della visita e la convocazione da parte della Commissioni Medica locale, oggi notevolmente dilatati e spesso non in linea con le esigenze specifiche, sia oggettive che soggettive, della persona con disabilità.
FISH spiega che Per avviare a tale criticità, molte Commissioni Medico locali per le c.d. “patenti speciali” in passato e nel corso degli anni, si sono avvalse di valutazioni e verifiche delle capacità residue delle persone con disabilità alla guida di automezzi, svolta dai Centri di Mobilità Fiat Auto, che fornivano finanche indicazioni sugli adattamenti alla guida attraverso delle prove effettuate tramite VCR (verificatore delle capacità residue) e sulla base di prove pratiche di guida, garantite però da soggetti privati, i c.d. Centri di Mobilità ieri Fiat Auto oggi Stellantis, nati proprio su spinta e volontà della Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap.
Per questo, attraverso tale audizione, la Federazione vuole ribadire la necessità di intervenire normativamente affinché i Centri di Mobilità vengano istituiti, quantomeno, in ogni singola provincia italiana e messi a disposizione di ogni locale Commessione Medica per le patenti, al fine di valutare e verificare le residue capacità di guida, sia per le persone con disabilità, che per le persone anziane e per coloro che si siano resi responsabili di violazione al codice della strada con sanzioni accessorie della sospensione o revoca della patente di guida.
Emendamento alla Proposta di Legge 1435 Governo:
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Salute e nell’ambito di una sempre più maggiore sicurezza stradale, approva e concorre al finanziamento a supporto alle Commissioni Mediche Locali di cui all’art. 119 del Codice della Strada per la realizzazione dei Centri per la Verifica delle Capacità di Guida da realizzarsi uno per ogni Provincia del Paese e cioè 107 più 2 in ogni città ad alta densità di popolazione (Roma e Milano). L’attività verrà finanziata “una tantum” per 1.400.000,00 euro per l’anno 2024 e per i successivi 6 anni a partire dal 2026 euro 1.200.000,00 euro l’anno.

AVVISATORI ACUSTICI E ALTRI INTERVENTI STRADALI PER PERSONE CIECHE
Con riferimento alla proposta di legge 195,
l’emendamento FISH:
Il DPR 503/96 all’art.6 prevede che gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, debbano essere dotati di avvisatori acustici che segnalino il tempo di via libera anche ai non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili, per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento di persone che si muovano lentamente.
A tal fine il bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio del 2021 estende il contributo pubblico ai Comuni al fine  di comprendere le guide tattili necessarie ai non vedenti, volte ad individuare gli attraversamenti pedonali di cui alla norma CEI 214-7.1 (caratteristiche dei segnalatori acustici)

Emendamento alla proposta di Legge 195
Art. 1. “All’articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente:  Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche [o tattili, eventualmente anche abbinate,] [e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime,]al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva”.

Sistema di formazione iniziale degli insegnanti

Sistema di formazione iniziale degli insegnanti: riforma del reclutamento. Stato dell’arte

di Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Dario Angelo TUMMINELLI, Zaira MATERA

La formazione iniziale degli insegnanti è ed è sempre stata un nodo cruciale per tutti i governi, di qualsiasi colore politico, oggetto di continue riforme, ideate e pensate per preparare gli insegnanti, futuri educatori, a svolgere efficacemente il loro delicato ruolo nel campo dell’istruzione.

La formazione iniziale varia da paese a paese. A titolo di esempio, è molto frequente nei paesi europei che i futuri insegnanti conseguano dopo la laurea un “Master in Educazione” per approfondire ulteriormente le loro conoscenze pedagogiche.

Nel contesto Europeo, in genere, la base comune dei programmi e dei saperi variano notevolmente in base al paese, al livello di istruzione nel quale si vorrà insegnare e al tipo di scuola dove si svolgerà il servizio. Saperi e programmi risultano dalla combinazione delle varie discipline, tra queste sono sempre essenziali le teorie pedagogiche, metodologiche, la gestione della classe, nonché le pratiche di valutazione.

Presupposto comune, dunque, è che il docente conosca approfonditamente la materia e padroneggi i contenuti della disciplina (saperi) e le metodologie didattiche atte ad insegnarla.

Con il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 rubricato in “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” testo coordinato dalla Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, in concreto si dà atto con l’art. 44 ad un nuovo sistema reclutamento, ridefinendo e modificando il testo originario (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59) con dei nuovi percorsi abilitanti (universitari e accademici) di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La riforma, difatti, segue il solco scavato, o meglio il percorso delineato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” fortemente voluto dall’allora Governo Renzi, attutivo della cosiddetta  “Buona Scuola, ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il testo normativo di recente pubblicazione contiene dunque le nuove regole per la formazione iniziale o d’ingresso e continua (in service training). Definisce le modalità di formazione iniziale, l’abilitazione e l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni. Esso è articolato in tre precisi “step” come di seguito elencati:

  1. Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente ad almeno 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari/crediti formativi accademici), comprendenti attività di tirocinio diretto e indiretto in misura non inferiore a 20 CFU/CFA, con prova finale (verifica scritta) tesa ad accertare le competenze metodologiche e didattiche acquisite. Nella prova conclusiva è compresa anche una lezione simulata, per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti e saperi disciplinari, la capacità di insegnamento. La lezione simulata in genere richiede la capacita di progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica, anche innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
  2. Concorso pubblico nazionale, con cadenza annuale, indetto su base regionale e/o interregionale, a cui accedono i docenti abilitati come riportato nel punto precedente.
  3. Periodo di formazione e prova in servizio, di non meno di un anno, con test finale e valutazione conclusiva, con la successiva conferma in ruolo.

A seguito della citata legge n. 79/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 – serie generale n. 224, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 rubricato in “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” emanato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Al decreto del 4 agosto sono annessi cinque allegati enumerati dal n. 1 al n. 5 e altri due allegati elencati con le lettere A e B come si riportano a seguire:

  • Allegato A: profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi
  • Allegato B: linee guida per il riconoscimento dei crediti

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in buona sostanza autorizza gli Atenei e le  Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), statali e privati (solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo con decreto del MUR, su parere conforme dell’ANVUR), ad organizzare, erogare e gestire autonomamente i percorsi di formazione abilitanti, universitari e accademici, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell’art. 13 e dell’art. 18-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e regolamenta inoltre i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, le modalità organizzative, i costi massimi ammissibili a carico dei candidati interessati, ed infine i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale.

I percorsi, che presumibilmente partiranno nel 2024, avranno un costo massimo di 2500,00 Euro (per il percorso da 60 CFU), diminuito o comune ridotto a 2000,00 Euro nei casi previsti dal decreto, mentre i requisiti di accesso sono stati definiti all’art. 7. Tali percorsi sono a frequenza obbligatoria e potranno essere svolti, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, anche con modalità telematiche a distanza. Come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023 per accedere alla prova finale sarà necessario una percentuale minima di presenza alle attività formative, stabilita non inferiore al 70% per ogni attività formative.

In buona sostanza il decreto in parola costituisce il primo passo dei tre “step” previsti dalla riforma per divenire docenti a tempo indeterminato. I summenzionati percorsi possono essere catalogati nelle seguenti principali tipologie

  • Corsi abilitanti da 60 CFU/CFA (All. 1):

ad accesso libero (aperto a tutti). Accedonocoloro che sono in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico o specialistica (biennale) o ancora vecchio ordinamento, che intendono insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria di primo o secondo grado. È tuttavia richiesto perentoriamente che il piano di studio sia completo dei crediti universitari previsti dall’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” e relative tabelle annesse, decreto correttivo e integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19. Gli studenti che intendono diventare docenti devono verificare fin dall’inizio del proprio percorso formativo quali crediti formativi sono obbligatori nei settori disciplinari per accedere alle diverse classi di concorso. Pertanto, nel caso in cui il piano di studi dovesse risultare carente di alcune materie/discipline, sarà necessaria l’acquisizione di crediti formativi obbligatori (esami integrativi) necessari per accedere alle diverse classi di concorso nel percorso abilitante scelto.

Accedono ai corsi abilitanti da 60 CFU/CFA anche coloro che sono in possesso del diploma conseguito negli istituti tecnici e professionali – cosiddetti ITP (insegnanti tecnico pratici) con le limitazioni temporali indicate nella normativa. Tali percorsi abilitanti sono finalizzati a sviluppare ed accertare, nei futuri docenti, le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psico-pedagogiche, didattiche e metodologiche proprie della professione docente e la capacità di progettare percorsi didattici.

  • Percorso di 30 CFU/CFA (All. 2 – 4)

Accedono i vincitori di concorso che non hanno l’abilitazione (vedi concorso “straordinario bis”); i docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o ancora i docenti specializzati abilitati sulle attività didattiche di sostegno che intendono conseguire una ulteriore abilitazione all’insegnamento su posto comune; i docenti con trentasei mesi di servizio maturato;

  • Corsi abilitanti da 36 CFU/CFA (All. 5):

Questi percorsi sono riservati a coloro che hanno acquisto, nel previgente ordinamento e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2022, i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2017, in conformità all’Allegato 5 e Allegato B, lettera f) del DPCM del 4 agosto 2023 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti”. Il candidato aspirante dovrà presentare la certificazione unica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 e allegati, attestante l’acquisizione dei crediti.

Per ogni singola classe di abilitazione per i percorsi da 60 e 36 CFU/CFA, il numero dei posti è prestabilito sulla base del fabbisogno comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del potenziale formativo che può sostenere ogni singolo Ateneo. Pertanto è prevista una selezione iniziale se, per singole classi di abilitazione, il numero delle domande di ammissione eccede il numero di posti messi a disposizione.

Altri punti qualificanti della riforma contenuta nel DPCM sono:

  • l’implementazione di un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che definirà tali percorsi, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti. (fonte MIM)
  • Inoltre i percorsi formativi saranno oggetto di un’attenta valutazione periodica “ex post” (effettuata sempre dall’ANVUR) per assicurare l’omogeneità della qualità dell’offerta formativa universitaria. La valutazione inoltre terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati con le nuove procedure di reclutamento per la scuola. (fonte MIM)

Bibliografia

  • LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
  • LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
  • DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 rubricato in “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
  • DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107
  • DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
  • DECRETO MINISTERIALE n. 259 del 9 maggio 2017 “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso
  • DECRETO del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  • DECRETO MINISTERIALE n. 616 del 10 agosto 2017 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
  • NOTA MUR. 06 novembre 2023, prot. n. 21328 “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024
  • NOTA MIM del 17 ottobre 2023, prot. n. 19087
  • LINEE GUIDA ANVUR per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025 approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 231 del 26 settembre 2023

Sitografia

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/-/scuola-firmato-il-dpcm-sulla-formazione-dei-docenti-della-secondaria-di-i-e-ii-grado

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alla-legge-di-riforma-della-formazione-e-del-reclutamento-dei-docenti

Nota 27 novembre 2023, AOODGOSV 38384

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Agli Uffici Scolastici Regionali
Alla Sovrintendenza agli Studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta – Aosta
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendenza Scolastica per le scuole delle località ladine di Bolzano
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di II grado Statali e Paritari
e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione SEDE
All’Ufficio Stampa SEDE
Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ufficio V- Roma

OGGETTO: Campionati di Robotica 2023/2024: La robotica al servizio del lavoro e dei mestieri.

Nota 27 novembre 2023, AOODGCASIS 4988

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica

Ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e al Personale di segreteria delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: Avvio dell’intervento formativo: Carta Nazionale dei Servizi “Modello ATe”.

Legge 27 novembre 2023, n. 170

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00181)

(GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023)


Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (23G00142)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2023)

Elezioni Consigli di Circolo/Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Come previsto dalla Nota 11 settembre 2023, AOODGOSV 29795, la data della votazione viene fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.