Inaugurazione anno scolastico, Mattarella difende i docenti: “Retribuzioni non all’altezza. I genitori riprendano il Patto Educativo con loro”

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Oggi, 16 settembre, alle 16:30, si è svolto il tradizionale appuntamento con Tutti a Scuola, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Si tratta della XXIV edizione dell’evento, che quest’anno si svolge presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari.

Questo il prosieguo dell’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

“Nel 1958 Aldo Moro introdusse l’insegnamento dell’educazione civica, esortando ai valori della nostra Costituzione, l’apertura dell’anno scolastico è l’occasione per riflettere, la scuola deve formare cittadini consapevoli, oggi la vita presenta un percorso più lungo, rivolgo un augurio a chi si occupa delle università della terza età. agli insegnanti, ai presidi, al personale di supporto si chiede talvolta troppa anche a fronte di retribuzioni non all’altezza degli altri Paesi europei, della loro opera spesso silenziosa dipende in gran parte il futuro della nostra Italia. La scuola può molto ma non può tutto, purtroppo si registrano segnali che il Patto Educativo tra genitori e insegnanti si è incrinato, va ricostruito. I genitori non devono trasferire le loro ansie ai ragazzi. Qualche insuccesso aiuta a crescere. La ragione della scuola siete voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, la scuola accende la nostra speranza, buon anno a tutti”.

Durata quadriennale di tutte le superiori, Flc Cgil contraria: meno formazione, organici ridotti e sperimentazione già fallita con Bianchi

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Durata quadriennale per tutti gli indirizzi dell’istruzione secondaria di secondo grado? La Flc Cgil dice no. Il sindacato, in una nota, afferma che il progetto (proposta di legge n. 1739) non presenta alcuna riflessione educativa a monte, ma ha una doppia finalità: quella di tagliare in modo lineare il sistema pubblico dell’istruzione e le risorse destinate e spostare quanto prima i giovani verso l’offerta produttiva del Paese.

La Flc Cgil spiega che “si passa da cinque a quattro anni e ogni scuola con l’utilizzo dell’autonomia dovrà provvedere al proprio adattamento curriculare: una vera e propria deregolamentazione dei percorsi nazionali di istruzione, un ulteriore attacco al valore legale del titolo di studio”.

C’è poi la questione organico docenti vista la riduzione di un quinto del tempo scuola che porterebbe ad esempio ad un 20% certo di cattedre di sostegno in meno.

Il sindacato parla anche della sperimentazione dei percorsi quadriennali, partita dall’anno scolastico 2018/19: “delle 192 scuole coinvolte, composte da 127 scuole statali e da 65 paritarie, di cui 144 licei e 48 istituti tecnici, sono state autorizzate 175 classi dall’anno scolastico successivo e i rinnovi si sono ridotti a 98. Era, pertanto, già incomprensibile la scelta dell’allora ministro Bianchi di ampliare da 100 a 1000 scuole la sperimentazione dei quadriennali (dm 344/21) e i numeri di oggi rafforzano quella convinzione, visto che solo 243 scuole, sulle 1000 previste, hanno chiesto di sperimentare il modello del “diploma in 4 anni”. I dati forniti dallo stesso ministero, con la progressiva diminuzione delle conferme da 192 a 98, il fallimento del progetto Bianchi e i 171 istituti della filiera dimostrano che il diploma quadriennale rappresenta un’operazione non condivisibile per le scuole e le famiglie, oltre che per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che ha ripetutamente bocciato i percorsi quadriennali (nel 2018, nel 2021 e nel 2023). Si tratta evidentemente di una forzatura o, addirittura, di un’imposizione d’autorità rispetto ad una idea di istruzione che la scuola ha già rifiutato con chiarezza”.

Infine, la Flc Cgil vuole “sfatare il mito del divario tra l’Italia e il resto d’Europa in cui la maggior parte dei Paesi conclude i percorsi secondari a diciotto anni. Infatti, ciò avviene solo in metà dei Paesi dell’Unione europea (13 su 27), molti dei quali non costituiscono modelli scolastici ai vertici del confronto, mentre bisogna rammentare che i dati OCSE confermano che i risultati migliori si conseguono lì dove si assicura un più lungo periodo di istruzione”.

Part-time a scuola, si può richiedere al momento dell’assunzione o presentando domanda entro il 15 marzo. E i supplenti?

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

La scelta del part-time nelle istituzioni scolastiche può essere effettuata sia al momento dell’assunzione o, successivamente, presentando appunto apposita istanza entro la data del 15 marzo. La domanda deve essere indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.

Può scegliere il part-time sia il personale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Infatti, per i docenti, anche il recente CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 all’art. 39 prevede che “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.”.

Per il personale ATA, il riferimento è l’art. 61, con contenuto analogo all’art. 39.

Durata del part-time

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale.

Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Articolazioni del part-time

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Attività aggiuntive

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Ferie e festività soppresse

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Permessi personale ATA

I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) sono rirpoporzionati nel caso di lavoratori part-time.

Svolgimento di altre attività

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.

L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Supplenze e part-time

La circolare n. 115135 del 25 luglio 2025, indirizzata agli USR, contiene istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2024/25.

Un paragrafo è dedicato al conferimento delle supplenze su posti part-time.

Infatti, il CCNL prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. I riferimenti sono l’articolo 39, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l’articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Per la copertura dei posti si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

Assenze per gravi patologie, riducono lo stipendio? Sono conteggiate nel periodo di comporto? Regole per docenti, ATA e dirigenti

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Per le assenze per malattia nel pubblico impiego sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate situazioni.

Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009, all’art. 17, comma 9 (confermato dal CCNL 2019/2021), prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Parere dell’ARAN

L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36 ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.

E per il personale a tempo determinato?

Con altro orientamento applicativo, il CIRS113b, l’ARAN ha ricordato che l’art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, comma 1, prevede per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.

I commi 10 e 15 dell’articolo 19 sopra citato, dispongono che in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui retribuiti al 50% e che a tale personale si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.

Il comma 9 su citato esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Per il riconoscimento del beneficio, pertanto, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.

Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

Chi stabilisce la grave patologia

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La comunicazione di tali dati è finalizzata esclusivamente all’attribuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti.

Le regole per i Dirigenti scolastici

Il 7 agosto è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici.

Una delle novità è riportata all’art. 13 rubricato “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”.

Il nuovo contratto prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.

Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.

In tali giornate il dirigente ha diritto all’intero trattamento economico.

L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato; dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui sopra.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse devono essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

Con la dichiarazione congiunta n. 1 si prevede che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.

Privacy a scuola, gli studenti possono registrare le lezioni?

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Lo studente può registrare la lezione in classe per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.

A dirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, con una delle faq pubblicate sulla pagina informativa dedicata alla privacy a scuola.

Il Garante però chiarisce che per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

Oltre che nella faq, l’argomento è trattato anche nel vademecum La scuola a prova di privacy.

Anche il questo caso l’Autorità precisa che l’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.

No alle videoregistrazioni

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L’utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Alunni con DSA

Un altro chiarimento legato sempre all’utilizzo di apparecchi per registrare riguarda il caso specifico degli studenti con DSA.

Anche in questo caso la registrazione è lecita, anzi è un diritto. Infatti, la normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi possano utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possano utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

Dichiarazione di Accessibilità

Le Istituzioni scolastiche, come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102, sono tenute, entro il 23 settembre, a effettuare l’aggiornamento della Dichiarazione di Accessibilità per il proprio sito web, introdotta dalle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, emanate in data 26 novembre 2019 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito, “AgID”), così come disposto dall’art. 11 della L. 4/2004, con l’obiettivo di rendere pubblico lo stato di conformità di ciascun sito web delle Pubbliche Amministrazioni ai requisiti di accessibilità.

Il sito messo a disposizione da AgID: https://form.agid.gov.it.

  • Nota 14 settembre 2020, AOODGCASIS 2299
    Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione di Accessibilità per i siti web delle Istituzioni scolastiche, in conformità con quanto previsto dalle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” emanate da AgID