LEP, l’autonomia tra Scuola e Territorio

L’AUTONOMIA TRA SCUOLA E TERRITORIO I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

di Gian Carlo Sacchi

L’autonomia da che costituiva un miraggio per il nostro ordinamento politico e istituzionale ed anche scolastico sta diventando un tabù da esorcizzare, da che si pensava che bisognasse intervenire sulle specificità dei vari territori se si voleva davvero raggiungere un’autentica parità fra i cittadini, in quanto lo statalismo burocratico aveva provocato disuguaglianze e inefficienza, oggi si crede che sia l’autonomia a generare disparità di trattamento e la politica scolastica possa rischiare di passare dal controllo statale a quello regionale.

L’autonomia delle regioni e degli enti locali ha interessato un po’ tutte le parti politiche nella storia delle nostre istituzioni, ma oggi sembrano preferirsi battaglie politiche a caccia di consensi piuttosto che cercare percorsi parlamentari che consentano di garantire i diritti di tutti, migliorare i servizi, il che significa poi applicare la Costituzione.  

La società democratica ha fatto leva sull’autonomia dei corpi intermedi per procurare sviluppo ed equità sociale, su di essa ha basato l’organizzazione delle proprie istituzioni; l’introduzione delle regioni a statuto ordinario, il riordino degli enti locali, il decentramento delle competenze statali verso gli enti territoriali, una   pubblica amministrazione che assumeva competenze di indirizzo lasciando quelle di gestione, fino ad arrivare all’autonomia delle istituzioni scolastiche chiamate a progettare e realizzare compiti di carattere educativo, instaurando i valori della democrazia centrati sulla partecipazione.

Il decentramento però non venne portato a compimento e questo intralciò la costruzione di un “sistema” delle autonomie. Per la parte relativa all’Istruzione non fu applicata la riforma del dettato costituzionale e questo non favorì la visione sociale che era stata introdotta nella scuola dagli organi collegiali; i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che il sistema scolastico doveva assicurare a tutti i cittadini, erano la garanzia di equità lasciando poi alle realtà territoriali il compito di interpretare le esigenze locali e di fornire adeguate risposte, in vista del raggiungimento dei risultati (livelli e standard) richiesti a livello nazionale. Fu emanato un complesso di norme in merito alle competenze degli enti territoriali sulla scuola, ma alla fine risultò vincente la riorganizzazione sul campo dell’amministrazione scolastica, che si pose come interlocutore di regioni ed enti locali e come rappresentanza delle scuole pur essendo dichiarate autonome ed assunte a tal riguardo nel predetto testo costituzionale.

La nuova Costituzione lasciò una via di fuga, l’art. 116, che poteva essere invocato da quelle regioni che volevano più autonomia, attraverso un’intesa con lo Stato. Il centralismo infatti è rimasto inalterato e riesce ancora a governare il sistema, nonostante il succedersi di diverse maggioranze politiche, che nel frattempo ha assunto un carattere molto diversificato e che richiede, pur all’interno di una visione complessiva nazionale, una certa flessibilità gestionale, decentrata, per assumere le richieste potenziali e le criticità dei territori.

Partiamo dai divari territoriali nell’apprendimento, questo non può essere risolto solo con dei piccoli investimenti sul recupero delle competenze generali degli alunni (piano sud, piano nord, ecc.), rimane necessario un intervento più consistente, magari come quello ipotizzato del Forum delle disuguaglianze, una vera education prioritaire, che oltre ai finanziamenti ammetta diverse velocità nell’organizzazione del sistema, in vista di un riavvicinamento nei risultati.

Pensiamo poi alla recente operazione di dimensionamento delle scuole autonome fondata esclusivamente sul decremento demografico e non su una concertazione tra stato e regioni: una tale azione guidata dal ministero dell’economia ha di fatto scontentato tutte le realtà regionali, portatrici di istanze legate al territorio, senza poi arrivare a soddisfare le esigenze amministrative ipotizzate come ad esempio quelle di contenere il numero delle reggenze dei capi di istituto. Anche la gestione del personale mostra delle grosse criticità per quanto riguarda un’unica sede di programmazione e di distribuzione sui territori; fin dal 2004 la Corte Costituzionale aveva dichiarato legittimi gli interventi delle regioni nell’assegnazione dei docenti, ma fin tanto che si procederà con l’autorizzazione annuale del contingente di personale da assumere, guardando più al bilancio dello stato che non alle esigenze del territorio, il precariato è destinato a continuare all’infinito. Che dire di un organico statale alle dipendenze funzionali delle regioni con organici di istituto poliennali?

A questa stregua poi assistiamo ad iniziative locali, tipo i patti educativi territoriali in Lombardia o i progetti integrativi alle pluriclassi della scuola primaria finanziati ai comuni dell’appennino emiliano-romagnolo, che il ministero accetta e che a loro modo assumono già il carattere di autonomia differenziata. Allora la legge recentemente approvata porta con sè elementi di criticità che vengono da lontano superando i quali si potrebbe dare stabilità al sistema, come avviene in quasi tutti i Paesi europei dove la scuola e la formazione sono governati a livello locale, anche la dove sono i responsabili dello stato a farlo.

Il problema fondamentale dunque è la definizione dei LEP, soprattutto per quel che riguarda il primo ciclo di istruzione. Tali livelli forniranno garanzie ai cittadini ed avranno bisogno di più risorse di quelle che vengono erogate attualmente per i diversi servizi, anche nelle regioni che hanno scarsa capacità fiscale. Per il secondo ciclo l’attenzione va posta sull’istruzione tecnica e professionale, come richiesto dal PNRR ed in relazione alla riforma recentemente approvata. Qui i LEP sono già indicati dagli EQF (competenze necessarie per le qualifiche professionali europee) che insieme alle competenze di cittadinanza daranno la possibilità al nostro sistema di confrontarsi e collaborare con gli altri in Europa.

E’ questo il tema scelto da tutte le regioni che chiedono maggiore autonomia anche per tentare un raccordo tra gli istituti statali e i centri di formazione professionale regionale. Istruzione tecnica e professionale per migliorare il rapporto domanda-offerta di formazione in relazione al mondo del lavoro, flessibilità dei curricoli per essere in grado di interpretare da un lato la realtà produttiva del territorio e dall’altro il cambiamento culturale e tecnologico costantemente in atto, un personale docente proveniente dalle imprese (come negli ITS academy) e tirocini che aumentano gli ambienti di apprendimento. Certo obiettivi difficili da raggiungere quanto ad orari, materie e classi di concorso, e vedremo se l’impresa sperimentale del ministro Valditara (4+2) andrà a buon fine o sarà azzoppata come accaduto con l’organico di potenziamento individuato dai dirigenti scolastici.

Alla fine non si tratta solo di temere le discriminazioni tra ricchi e poveri, ma di impegnarsi tutti affinchè vi sia crescita economica nel Paese e quindi i LEP abbiano ad aumentare il valore; forse uscire dall’assistenzialismo fa bene e l’autonomia può migliorare l’iniziativa dei territori e quindi arricchire il sistema nel suo complesso a patto che nessuno resti indietro.

E’ lo Stato che deve definire i LEP, prima di procedere alle intese con le regioni, al fine di stabilire le modalità di finanziamento dell’intero comparto ed entrare nelle nuove competenze decentrate,  prevedendo eventuali contributi statali.

Intanto che sono allo studio le modalità di definizione dei LEP per l’intero sistema, alcuni provvedimenti offrono esempi di indicatori che impegnano lo Stato medesimo a garantire livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale. Sul fronte delle politiche educative per l’infanzia ad esempio è stata recepita l’indicazione del Consiglio Europeo del 2002 (Barcellona) circa il raggiungimento del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, con l’obiettivo di raggiungere il 75% di copertura dei comuni.

Lo stato italiano recepì tale indicazione (D. Leg.vo 65/2017) e con altri provvedimenti ha cercato di rendere i servizi distribuiti a livello regionale e comunale, dal momento che sono gli enti locali ad occuparsi della loro gestione: tutta la progettualità del PNRR per quanto riguarda i nidi e gli altri interventi per la prima infanzia infatti ha chiamato in causa soprattutto i comuni.

Con la legge 234/2021 la predetta percentuale è stata assunta come LEP, e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza chiarisce che esso deve assicurare in tutte le scuole un servizio universale con costi coperti per il 50% dalla fiscalità generale: devono garantire i diritti soggettivi di chiunque si trovi in una determinata condizione e un’offerta in ogni realtà territoriale di un dato numero di abitanti.

L’obiettivo di copertura del 33% costituisce un primo step di implementazione e pone le basi per una successiva evoluzione per tutti i bambini nella fascia di età da 0 a 36 mesi; la legge di bilancio del governo Draghi prevedeva al riguardo uno stanziamento crescente di anno in anno fino a stabilizzarsi sulla cifra di un miliardo e cento milioni annui, per aumentare così il numero dei posti negli asili nido, garantendo la prosecuzione della riforma.

Nel documento strutturale di bilancio inviato a Bruxelles dall’attuale Governo, nelle linee di azione dei servizi per la prima infanzia, si intende garantire che le strutture per tale periodo educativo abbiano una disponibilità di posti pari ad almeno il 15% del numero dei bambini sotto ai tre anni, a livello regionale. Il governo abbassa il LEP, l’unico fissato finora, la nuova legge modifica la precedente e l’indicazione europea del 33% di posti rispetto alla popolazione di bambini aventi diritto, superando anche il livello locale, comune per comune. Questo risparmio penalizza ancora una volta il mezzogiorno: Sicilia, Calabria e Campania sono circa attorno al 10% di copertura, mentre solo quattro regioni: Valle d’Aosta, Umbria, Emilia Romagna e provincia di Trento raggiungono il 33%

A questo punto diverse possono essere le conclusioni: in primis che nella prossima legge di bilancio si cerchi di abbassare il LEP o rimodularne il riferimento territoriale; inoltre che i LEP devono fare i conti con lo stato di salute della finanza pubblica, e solo se il Paese cresce ci saranno margini di miglioramento continuo e di valorizzazione qualitativa degli stessi LEP. Infine, se le cose stanno così, cioè mancano le risorse, anche solo per replicare la spesa storica, non solo saranno mantenuti i divari territoriali, con l’impossibilità di rideterminare la “quota capitaria” che conferisce al sistema una maggiore equità, ma ci sarà rischio di far naufragare la stessa autonomia differenziata.

Si ha l’impressione che il tema dell’infanzia subisca un arretramento e si distanzi ancora di più dagli standard europei, lasciando alcune regioni a godere di vantaggi acquisiti per effetto di politiche sospinte dalla società civile e dal mercato del lavoro, mentre altre considerano tali servizi ancora a domanda individuale, con un governo centrale che di fatto le inquadra nelle politiche di welfare: accontentiamoci del bonus nidi, per le famiglie bisognose.

Sentenza 12 dicembre 2024, TAR LAZIO della sez. IV BIS, n. 22412

NEWS SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO ROMANIA. IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO DEL MINISTERO SUL TITOLO CONSEGUITO IN ROMANIA RIBALTANDO LA TESI DEL CONSIGLIO DI STATO ESPRESSA IN SEDE CAUTELARE E DICHIARANDO “ILLEGITTIMO IL DECRETO PER VIOLAZIONE DELL’ART 14 DELLA DIR. UE N°36/20025 CHE IMPONE LE MISURE COMPENSATIVE ANCHE NEI CASI DI DIVERGENZE SOSTANZIALI TRA IL PERCORSO FORMATIVO ESTERO E ITALIANO

Di poco fa la sentenza n° 22412 del 12 dicembre 2024 del TAR LAZIO della sez. IV BIS Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, relatore De Gennaro  con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto il ricorso avverso il decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum, annullando il decreto per violazione delle norme della Direttiva Europea n°36/2005 con particolare riferimento all’obbligo delle misure compensative previste dall’art.14.

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.

Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA che ritiene la sentenza di notevole importanza nel panorama giurisprudenziale italiano, il Tar Lazio nell’ accogliere il ricorso ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, ribaltando il giudizio cautelare espresso   dal Consiglio di Stato che aveva revocato la sospensiva disposta dal Collegio , per violazione palese del  diritto europeo che riconosce infatti l’imposizione di misure compensative

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere il ricorso  ha espresso la seguente motivazione:  

“…La valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, (“che non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia”), appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; allo stato infatti non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, da cui si fa discendere l’impossibilità individuare misure ulteriori “tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano)”.

Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Romania come in Italia.

In base alla documentazione disponibile e sulla base di un sintetico confronto appare con evidenza, già ad un esame proprio di un sindacato giurisdizionale cd. esterno e senza impingere nel cd. merito amministrativo, che le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno appaiono decisamente attinenti alla materia dei bisogni educativi speciali che interessano appunto l’insegnamento di sostegno (esemplificativamente si legge dal certificato degli esami: integrazione educativa; inclusione educativa; valutazione educativa e psicopedagogia; psicologia dell’adolescenza; psicologia dell’apprendimento e tecniche alternative di comunicazione; psicologia infantile); i laboratori nel sistema rumeno risultano poi aggregati all’insegnamento teorico di riferimento con svolgimento di ore di formazione pratico-laboratoriale; vengono poi riferite 200 ore di tirocinio curriculare e indiretto (in argomento cfr. sempre Ad. Plen n. 22/2022 “si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria”).

Il Ministero, argomentando in vario modo sulla genericità dell’insegnamento, che non sarebbe modulato per ordine e grado di scuola e che non sarebbe affiancato da attività di laboratorio o di tirocinio mirato deduce un’incolmabile differenza tra i programmi formativi.

Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative – previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi e che comunque contempla periodi di tirocinio e attività pratica.

Anche sul piano strettamente giuridico il rigetto netto di qualsiasi possibilità di riconoscimento appare in contrasto con la disciplina applicabile.

Il diritto europeo riconosce infatti l’imposizione di misure compensative – e dunque la loro imprescindibilità senza possibilità di rigetto puro e semplice – non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante”); tenuto conto che, per espressa previsione normativa, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta” (art. 14 cit. par. 4) resta priva di supporto motivazionale la netta presa di posizione sull’assoluta impossibilità di conciliare i due iter formativi.

L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, rischia peraltro di compromettere la ratio delle direttive europee le quali mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; da tale prospettiva la prassi applicativa censurata rischia di costituire una violazione concreta da parte degli organi ministeriali della disciplina sovranazionale; difatti una motivazione meno che rigorosa sul preteso carattere inconciliabile del titolo estero rischia di annullare l’efficacia ultranazionale del titolo, ripristinando barriere tra paesi europei, in punto di qualifiche e formazione professionale, che il diritto unionale mira invece a superare.

Infine, anche l’imposizione di misure compensative non può poi prescindere dall’applicazione del principio di proporzionalità disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE (cfr. in merito Ad. Plen n. 21/2022).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato l’impugnato provvedimento di diniego, ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e della eventuale assegnazione di misure compensative.

Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la complessità degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego, ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e della eventuale assegnazione di misure compensative.

Concorso docenti 2024, i posti disponibili in ogni regione per infanzia e primaria. Domande entro il 30 dicembre 2024

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, e fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sono aperte le funzioni per presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda le scuole infanzia e primaria, i posti messi a bando sono in totale 8.355.

La procedura concorsuale

Le procedure, gestite su base regionale, saranno articolate in tre fasi:

  • prova scritta computer-based: consiste in 50 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti, finalizzati a valutare le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché le competenze digitali e la conoscenza della lingua inglese. Alla prova scritta accedono i candidati in possesso dei titoli previsti per la partecipazione al concorso;
  • prova orale: volta ad accertare le specifiche competenze disciplinari, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica. Vi accedono i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta, entro il limite massimo del triplo dei posti a bando per la singola regione e classe di concorso;
  • valutazione dei titoli: riservata a coloro che hanno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori sarà determinata nel limite massimo dei posti a bando per la singola regione e classe di concorso. Le procedure concorsuali si concluderanno entro l’estate e i vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° settembre 2025.

IL BANDO

I posti messi a bando regione per regione

In allegato al bando, è disponibile la tabella con i posti messi a bando in ogni regione per posti comuni infanzia e primaria, e posti di sostegno infanzia e primaria.

Tutti gli allegati


Posizioni economiche ATA e valutazione dei servizi: alcune faq in vista della scadenza del 13 dicembre

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il Decreto 140 del 12 luglio 2024 – Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, all’art. 8, comma 1, così prevede:

Possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Fino al 13 dicembre saranno aperte le funzioni per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche al personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi).

La domanda potrà essere presentata dal personale a tempo indeterminato che alla data del 31 agosto 2024 ha maturato almeno 5 anni di servizio tra ruolo e pre ruolo nell’area di appartenenza.

Per quanto concerne l’attribuzione della posizione economica nell’Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell’Area As del previgente ordinamento professionale.

Come presentare domanda

Il servizio sarà raggiungibile attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze online”.

Valutazione dei servizi

Riportiamo di seguito alcune faq elaborate dalla FLC CGIL riguardanti la valutazione di alcuni servizi.

È valido il servizio militare?
No. Il servizio militare è valido se prestato in costanza di rapporto di lavoro.

È valido il servizio prestato alle dipendenze delle università?
No. Il servizio prestato alle dipendenze delle università non è valido né valutabile. È utile e valutabile soltanto il servizio svolto alle dirette dipendenze della scuola statale nei profili ATA. Allo stesso modo è valutabile il servizio prestato nei profili ATA dal personale ex dipendente degli enti locali transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99.

In quale sezione vanno inseriti i servizi valutabili ai sensi dell’Allegato C?
I servizi relativi al profilo o all’area di appartenenza (sia di ruolo che preruolo) devono essere inseriti come “titolo valido ai fini dell’accesso”. Solo i servizi prestati in altri profili, al di fuori della propria area, devono essere inseriti come “altro titolo di servizio”. Tuttavia, non costituisce errore inserire nella sezione “titolo valido ai fini dell’accesso” solo i cinque anni utili al raggiungimento del requisito per l’accesso e i restanti, siano essi validi per l’accesso o meno, nella sezione “altro titolo di servizio”. In sede di valutazione, rispetto alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l’accesso e l’attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dall’Allegato C, il sistema assegnerà 2 punti per i servizi prestati nella propria area e 1 punto per i servizi prestati in altro profilo non ricadente nella propria, a prescindere da dove siano stati inseriti.

Dove devono essere inseriti i servizi svolti dal personale ATA di ruolo con contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 70 CCNL 2019-2021?
Il lavoratore che presta servizio ai sensi dell’art. 70 del CCNL 2019-2021 (ex art. 59) assume, a tutti gli effetti, lo status di personale a tempo determinato. Pertanto, tale servizio, dovrà essere inserito come servizio non di ruolo nel profilo o nell’area di appartenenza in cui è stato prestato con contratto a tempo determinato.

Di seguito anche alcune faq della CISL Scuola:

D: Il servizio prestato dal personale ex LSU successivamente internalizzato è valido ai fini della procedura?
R: NO. Il servizio oggetto di valutazione ovvero valido quale requisito di accesso è esclusivamente quello prestato nelle scuole statali ovvero alle dipendenze degli EE.LL. ante 2000, tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

D: Il servizio prestato nelle scuole paritarie può essere oggetto di valutazione?
R: NO. Vale solo quello statale o quello prestato con rapporto di impiego con gli EE.LL. tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

D: Ai fini della valutazione del servizio, la tabella C al punto 1 cita “il servizio prestato in qualità di personale ATA in altro profilo professionale” rispetto a quello di appartenenza. Tutto ciò sta a significare, per esempio, che colei che presenta domanda per la posizione economica di assistente (amministrativo o tecnico) può chiedere anche la valutazione dell’eventuale servizio prestato come collaboratore scolastico?
R: Si. In questo caso la valutazione dell’anno di servizio sarà valorizzata con 1 punto proprio perché trattasi di servizio prestato in altro profilo ATA.

Le faq del MIM

Riprendiamo anche alcune faq del Ministero:

D: Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione della posizione economica?
R: Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali.

D: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo.

D: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (ex LSU ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) non è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio non concorre il servizio prestato a tempo indeterminato presso le menzionate imprese.

Iscrizioni scuola 2025: Scuola in Chiaro ed Eduscopio, due strumenti per scegliere

da  Tuttoscuola

Si avvicina la data per le iscrizioni scuola al nuovo anno scolastico, che per il 2025-26 dovranno essere fatte online, tramite la piattaforma Unica, a partire dall’8 gennaio fino al 31 e, come sempre, la scelta più difficile spetta ai genitori degli alunni di terza media, che devono scegliere a quale scuola secondaria superiore iscrivere i propri figli. Quest’anno è attesa una grande novità, quella della filiera tecnico-professionale (i cosiddetti “percorsi 4+2”, ovvero percorsi quadriennali che consentono di accedere direttamente ai corsi degli ITS Academy). Creeranno figure di “capi tecnici” qualificati, ricercatissimi dalle imprese. In alternativa, il percorso quadriennale conferisce un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro al pari di un diploma quinquennale e consente di iscriversi all’Università.

A parte casi particolari di scelta obbligata (per esempio la presenza sul territorio di un unico istituto che offre un determinato indirizzo) i genitori possono scegliere tra diverse scuole. Una decisione che dipende da molteplici fattori, come la vicinanza geografica, le attitudini degli studenti, i consigli degli insegnanti (da quest’anno formalizzati nel nuovo modello di consiglio di orientamento inserito nelle-Portfolio), il desiderio di seguire i compagni di classe. E quanto potranno influire il prestigio, la buona fama di una determinata scuola, magari non la più vicina a casa ma quella ritenuta più qualificata? Di quali informazioni dispongono le famiglie interessate a quest’ultimo aspetto per valutare la qualità di una scuola?

Due strumenti principali offrono dati utili per orientarsi: Eduscopio, il portale della Fondazione Giovanni Agnelli, e Scuola in Chiaro, gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Eduscopio: sintetico e orientato ai risultati

Da qualche anno la Fondazione Giovanni Agnelli (FGA), traendo ispirazione da alcuni modelli esteri di valutazione comparativa della qualità delle scuole, ha apprestato un portale che contiene centinaia di vere e proprie classifiche, articolate per tipo di scuola e per territorio. L’attività delle scuole viene giudicata sulla base degli esiti universitari successivi (voto medio e velocità con cui vengono sostenuti gli esami nel primo anno da parte di studenti provenienti dalla stessa scuola superiore), oppure, per chi sceglie di lavorare, percentuale di diplomati che hanno trovato un impiego entro due anni dal diploma.

E’ vero, le classifiche sintetiche possono anche generare qualche criticità. Alcuni osservano che le scuole già in cima alla classifica tendono a consolidare la loro posizione, attirando sempre più studenti, specie tra le famiglie più informate, mentre quelle in fondo trovano più difficile migliorare la propria reputazione. Ma è anche vero che lo strumento può contribuire a sensibilizzare famiglie e scuole sull’importanza di determinati indicatori di qualità.

D’altronde il Ministero dell’istruzione, per scelta politica anche sotto la spinta dei sindacati e delle stesse scuole, non consente alle famiglie di comparare nel dettaglio le performance in termini di livelli di apprendimento delle singole classi e dei singoli Istituti. Bisogna essere grati dunque al contributo che offre la Fondazione Agnelli, che non intende porre tanto l’accento sulle classifiche, quanto mettere a disposizione informazioni utili alla scelta e non altrimenti disponibili.

Scuola in Chiaro: una visione dettagliata

L’altro strumento informativo a disposizione delle famiglie è il portale Scuola in Chiaro, gestito dal MIM, che a differenza di Eduscopio (che ha una filosofia sintetica e comparativa), è al contrario analitico e centrato sulle caratteristiche della singola scuola.

Il portale del MIM offre informazioni su:

  • Ubicazione e dimensioni della scuola.
  • Indirizzi di studio disponibili.
  • Percentuali di promossi e diplomati.
  • Risultati delle prove INVALSI.
  • Progetti extracurriculari, laboratori e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Questo approccio analitico consente alle famiglie di approfondire l’offerta formativa di ogni scuola, rendendolo uno strumento complementare a Eduscopio.

Decreto Dipartimentale 12 dicembre 2024, AOODPIT 3122

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Nota 12 dicembre 2024, AOODGOSV 50480

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Agli Uffici Scolastici Regionali
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Alla Sovrintendenza agli Studi della Regione Valle D’Aosta
Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali

Oggetto: Gara Nazionale per gli studenti degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali che frequentano il IV anno di corso nell’a.s. 2024/2025

Nota 12 dicembre 2024, AOODPPR 8663

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche e educative statali
e p.c. All’Intendente Scolastico per la provincia di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma della Valle d’AOSTA

OGGETTO: Procedure a evidenza pubblica relative a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali

Nota ANAC 9 dicembre 2024
Riconoscimento alle Istituzioni scolastiche della possibilità di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali

Nota 12 dicembre 2024, AOODGSIP 3670

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica
Ufficio II

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia autonoma di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le località ladine di Bolzano
Al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
e, per il loro tramite Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie
e, p. c. All’Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Oggetto: Attività di promozione della lettura in classe – Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di cui al Bando della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi all’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – E.F. 2024. Apertura della piattaforma per inserimento istanze.


Nota 11 settembre 2024, AOODGSIP 2664
Promozione della lettura in classe – Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi all’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – E.F. 2024

Nota 12 dicembre 2024, AOODGSIP 3681

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano
Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
A Sport e Salute S.p.A.
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Alle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e dal CIP
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva
Ai Referenti territoriali di Educazione fisica
e, p. c. Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo d istruzione e formazione

OGGETTO: Anno scolastico 2024/2025 – Attività di avviamento alla pratica sportiva e Competizioni sportive scolastiche per scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Nota 12 dicembre 2024, AOODGTVET 81

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

Ai Direttori generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione tecnica e professionale LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
segreteria.cdg@istruzione.it
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
DPIT.segreteria@istruzione.it

Oggetto: Filiera formativa tecnologico professionale – Attivazione percorsi sperimentali per l’anno scolastico 2025/2026. Comunicazioni relative al nuovo Avviso per la presentazione delle candidature

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 291

291 del 12-12-2024

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

Lettera Ministro 2 dicembre 2024, AOOGABMI 174244
Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico – 12 dicembre 2024


Giovedì 12 dicembre, alle ore 11.00, il Ministro dell’Istruzione e del Merito incontrerà al Ministero una rappresentanza, da tutte le regioni d’Italia, di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA, in occasione della presentazione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”, che si terrà il prossimo 15 dicembre.

Adesione Sciopero 29 novembre 2024

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio di Gabinetto

COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA
Settore scuola

Sciopero generale dell’intera intera giornata del 29 novembre 2024 proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI, da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA, da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI

SURF, da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA.

Dati di adesione

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunicano i dati definitivi di adesione allo sciopero generale del personale docente, dirigente, educativo e ATA, digitati dalle istituzioni scolastiche nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.

A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:

  • le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 6.479 su un totale di 7.796 (83,11%) comprese le istituzioni scolastiche di Trento e Bolzano.
  • per quanto attiene il personale, gli aderenti allo sciopero sono stati 58.428, cioè il 6,30% delle 927.617 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 101.592 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…). 

Viaggi d’istruzione

Nota 12 dicembre 2024, AOODPPR 8663
Procedure a evidenza pubblica relative a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali

Nota ANAC 9 dicembre 2024
Riconoscimento alle Istituzioni scolastiche della possibilità di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali


I viaggi d’istruzione, fondamentali per arricchire il percorso educativo degli studenti, sono stati salvaguardati grazie a una serie di misure adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Queste azioni mirano a garantire che tali esperienze educative possano svolgersi in modo regolare e conforme alle normative.

“Le visite d’istruzione sono un’opportunità importante per ampliare gli orizzonti culturali dei nostri studenti e rafforzare il loro apprendimento. Per questo, abbiamo lavorato con ANAC per trovare soluzioni che permettano alle scuole di continuare a organizzarle senza interruzioni, ma con procedure che assicurino trasparenza e legalità”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Ancora una volta, abbiamo messo al centro gli studenti e l’efficienza del sistema scolastico, offrendo una risposta tempestiva e concreta. Con questa misura, garantiamo la continuità educativa e sosteniamo concretamente le famiglie”.

In via transitoria, per l’anno scolastico in corso, ANAC ha provveduto a consentire alle scuole di procedere fino al 31 maggio 2025 alla gestione delle procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, pari a 140.000 euro, per l’acquisizione dei servizi relativi alle visite d’istruzione, pur non sussistendo in capo alla maggioranza delle scuole lo status di “stazione appaltante qualificata”. Questa deroga temporanea, concessa dall’ANAC, in considerazione della specificità del settore scolastico, offre agli istituti scolastici la flessibilità necessaria per continuare a pianificare le uscite didattiche, garantendo al contempo l’osservanza delle regole fondamentali in materia di appalti pubblici.

La deroga si configura come una soluzione ponte in attesa della completa attuazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero, come disciplinato dal recente dPCM n. 185/2024, che attribuisce agli Uffici Scolastici Regionali (USR) un ruolo centrale nel coordinamento delle attività. Gli USR, che si potranno accreditare come stazioni appaltanti qualificate, supporteranno le scuole nella gestione delle procedure di gara, favorendo l’uniformità e la semplificazione a livello territoriale.

“La collaborazione con ANAC rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale, che ci consente di coniugare qualità educativa, trasparenza e rispetto delle norme”, ha concluso il Ministro.

Il MIM si è fatto nel contempo promotore della presentazione di un’ulteriore iniziativa normativa mediante la presentazione di una proposta emendativa parlamentare alla Legge di Bilancio, volta a potenziare la dotazione organica degli USR di 100 unità. Nel redigere la proposta emendativa si è fatto ricorso a risorse economiche già presenti nel bilancio del MIM al fine di assicurare la copertura finanziaria di questo intervento normativo di carattere strategico per il sistema scolastico. Ciò al fine di mettere gli Uffici nelle condizioni di sostenere efficacemente l’aggravio di lavoro derivante dalla norma sul possibile spostamento di competenze. Per effetto dell’entrata in vigore di questa norma di legge (a gennaio 2025) sarà possibile avviare una procedura straordinaria e semplificata di reclutamento di 100 nuovi funzionari da assegnare alle sedi degli Uffici Scolastici Regionali.