Sentenza TAR LAZIO sez. IV BIS 7 gennaio 2025. n. 162

SOSTEGNO ESTERO ROMANIA .IL TAR LAZIO ANCHE CON LA PRIMA SENTENZA DEL 2025 CONFERMA LA VALIDITA’ DEL TITOLO CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DIMITRIE CANTEMIR ED ANNULLA IL DECRETO DI DINIEGO DEL MINISTERO ISTRUZIONE “ILLEGITTIMO PER OMESSO INVIO DEL PREAVVISO DI DINIEGO, GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E PER VIOLAZIONE DELL’ART 14 DELLA DIR. UE N°36/20025 CHE PREVEDE LE MISURE COMPENSATIVE ANCHE NEI CASI DI DIVERGENZE SOSTANZIALI TRA IL PERCORSO FORMATIVO ESTERO E ITALIANO

 

Di ieri 7 gennaio 2025 la sentenza n°162 del TAR LAZIO della sez. IV BIS Presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore, Estensore De Gennaro  con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto il ricorso avverso il decreto di diniego espresso dal Ministero Istruzione dell’ istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto del Lavoro Università Mercatorum, annullando il decreto per violazione delle norme della Direttiva Europea n°36/2005 in tema  di valutazione delle misure compensative previste dall’art.14, e per violazione della partecipazione al procedimento, per omesso invio del preavviso di diniego di cui all’art.10 bis della L.n°241/1990

Nello specifico, era stato adito il Tar Lazio per l’annullamento del decreto nella parte in cui recava il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso l’Università di Cantermir Turgu Mures sul presupposto di “carenze e lacune incolmabili” evincibili dalla struttura del percorso formativo conseguito all’estero.

Ad avviso dell’AVV. MAURIZIO DANZA ritiene la sentenza di notevole importanza nel panorama giurisprudenziale italiano, atteso che il Tar Lazio , nell’ accogliere il ricorso  non solo non ha tenuto in alcun conto del parere del MUR n°5758/2022 secondo cui il titolo non è accademico ma un mero corso di formazione, ma ha riconosciuto la palese illegittimità dell’attività del Ministero Istruzione, per violazione palese del  diritto europeo che riconosce  la previsione  di misure compensative “anche nei casi di divergenze sostanziali tra il percorso formativo estero e italiano”.

Tali conclusioni risultano chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere il ricorso ha espresso la seguente motivazione:  

“Il ricorso deve essere accolto. Il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego ravvisando: la “non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante” quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Romania e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia suscettibile di essere validamente riconosciuto in Italia; effettuata in ogni caso la comparazione tra i percorsi formativi previsti in Italia e all’estero, l’Amministrazione ha poi rilevato un differenza non colmabile tra la formazione

inerente alla specializzazione su sostegno conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Romania, di cui l’istante chiede il riconoscimento. Le obiezioni rivolte dall’Amministrazione al riconoscimento del titolo non resistono all’esame di legittimità proprio di questo giudizio per le seguenti assorbenti ragioni.

Non ha pregio in primo luogo l’assunto secondo cui quello sottoposto non sarebbe un titolo formativo di natura abilitante e comunque non sarebbe di per sé titolo idoneo al riconoscimento; come già chiarito dall’Adunanza Plenaria (n. 21-22/2022 a cui si rinvia) l’“Adeverinta” per la formazione di docenti di sostegno, titolo di cui si discute, consente il relativo insegnamento in Romania, posto che il titolo consente ai soggetti laureati lo svolgimento dell’insegnamento in parola e “dunque non vi è ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE”; il Collegio sul punto aderisce all’orientamento stabilito dalla Plenaria (cfr. sent. A.P. n. 22/2022 cit. pronunciata sulla base di un titolo analogo a quello per cui si controverte; nella stessa sentenza si evidenzia anche che “non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”).

Superata dunque la questione sulla suscettibilità dell’attestato al riconoscimento, occorre passare al vaglio la correttezza della comparazione effettuata tra i percorsi specializzanti.

Il provvedimento oggetto del presente giudizio nel negare il riconoscimento opera un raffronto tra il percorso formativo dell’istante in Romania e quello che viene svolto in Italia per conseguire la specializzazione sul sostegno; al termine del raffronto il Ministero conclude che i programmi afferenti al corso denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, tenuto dall’Università “Dimitrie Cantemir”, siano inconciliabilmente diversi da quelli tenuti nelle università italiane. Di conseguenza non vi sarebbe la possibilità di disporre le misure compensative in quanto la distanza tra i due percorsi, quello italiano e quello romeno sarebbe tale da non poter essere colmata in alcun modo, anche e soprattutto in ragione del fatto che le misure compensative, sarebbero individuate – in contrasto con la direttiva europea – rispetto ad una formazione non abilitante.

A fronte di tali conclusioni va in primo luogo rilevato che la conclusione raggiunta dal Ministero si è sviluppata in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale atteso che il provvedimento sfavorevole non è stato preceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all’istante di integrare la documentazione e rassegnare informazioni ulteriori inerenti la qualità e la natura della formazione svolta.””

La valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, (“che non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia”), appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in esame; allo stato infatti non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e rumeno, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, da cui si fa discendere l’impossibilità individuare misure ulteriori “tali da compensare le differenze tra le due formazioni (quella complessivamente conseguita dall’istante e quella prevista dall’ordinamento italiano)”.

Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Romania come in Italia.

In base alla documentazione disponibile e sulla base di un sintetico confronto appare con evidenza, già ad un esame proprio di un sindacato giurisdizionale cd. esterno e senza impingere nel cd. merito amministrativo, che le tematiche affrontate nel percorso di studi rumeno appaiono decisamente attinenti alla materia dei bisogni educativi speciali che interessano appunto l’insegnamento di sostegno (esemplificativamente si legge dal certificato degli esami: integrazione educativa; inclusione educativa; valutazione educativa e psicopedagogia; psicologia dell’adolescenza; psicologia dell’apprendimento e tecniche alternative di comunicazione; psicologia infantile); i laboratori nel sistema rumeno risultano poi aggregati all’insegnamento teorico di riferimento con svolgimento di ore di formazione pratico-laboratoriale; vengono poi riferite 200 ore di tirocinio curriculare e indiretto (in argomento cfr. sempre Ad. Plen n. 22/2022 “si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria”).

Il Ministero, argomentando in vario modo sulla genericità dell’insegnamento, che non sarebbe modulato per ordine e grado di scuola e che non sarebbe affiancato da attività di laboratorio o di tirocinio mirato deduce un’incolmabile differenza tra i programmi formativi.

Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative – previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi e che comunque contempla periodi di tirocinio e attività pratica.

Anche sul piano strettamente giuridico il rigetto netto di qualsiasi possibilità di riconoscimento appare in contrasto con la disciplina applicabile.

Il diritto europeo riconosce infatti l’imposizione di misure compensative – e dunque la loro imprescindibilità senza possibilità di rigetto puro e semplice – non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante”); tenuto conto che, per espressa previsione normativa, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta” (art. 14 cit. par. 4) resta priva di supporto motivazionale la netta presa di posizione sull’assoluta impossibilità di conciliare i due iter formativi.

L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, rischia peraltro di compromettere la ratio delle direttive europee le quali mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; da tale prospettiva la prassi applicativa censurata rischia di costituire una violazione concreta da parte degli organi ministeriali della disciplina sovranazionale; difatti una motivazione meno che rigorosa sul preteso carattere inconciliabile del titolo estero rischia di annullare l’efficacia ultranazionale del titolo, ripristinando barriere tra paesi europei, in punto di qualifiche e formazione professionale, che il diritto unionale mira invece a superare.

Infine, anche l’imposizione di misure compensative non può poi prescindere dall’applicazione del principio di proporzionalità disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE (cfr. in merito Ad. Plen n. 21/2022).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato l’impugnato provvedimento di diniego, ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e della eventuale assegnazione di misure compensative.

Sussistono giuste ragioni, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia e la complessità degli argomenti trattati, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego, ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente e della eventuale assegnazione di misure compensative.

 

Assenze studenti da scuola, limite massimo consentito per non essere bocciati

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

Accertato che i giorni di lezione per ogni anno scolastico non possono essere inferiore a 200 giorni corrispondenti a poco più di trentatré settimane e che l’orario delle lezioni settimanale può essere suddiviso in non meno di cinque giorni, la normativa vigente dispone che per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado l’anno scolastico è valido se è frequentato per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Calendario scolastico

Le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, deliberano il calendario scolastico avendo di mira non solo la promozione del successo scolastico per ogni singolo alunno, ma anche di consentire ai docenti, di disporre degli elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti fra cui il monte ore di assenze di ogni alunno.

Deroghe alle assenze

collegi dei docenti, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni, possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di 1/4 di ore di assenze a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Orario delle lezioni

L’orario delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado è pari a 990 ore annuali comprese: la quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica. Per la scuola secondaria di secondo grado il numero di ore di lezioni e diversificato, in relazione all’indirizzo di studi e in riferimento al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno.

Massimo di assenze previste

• Per la scuola secondaria di primo grado le assenze non devono superare le 247 ore in un anno scolastico.
• Per la scuola secondaria di secondo grado le assenze non devono superare:

  • Per i licei classico, scientifico, linguistico e scienze umane 233 ore nel primo biennio e 256 nel secondo biennio e nel quinto anno;
  • Per il liceo musicale e coreutico, per gli istituti tecnici e professionali 264 ore per tutto il quinquennio;
  • Per il liceo artistico 281 ore nel primo biennio e 289 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Qualora uno studente o una studentessa dovesse assentarsi per un numero di ore superiore a quanto suddetto, non sarebbe ammesso alla classe successiva o agli esami di stato.


Middle management a scuola: l’apertura di Valditara non piace a tutti, ma Ancodis si dice soddisfatta

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Le dichiarazioni odierne del ministro Valditara sulla possibilità che nel prossimo contratto nazionale vengano inserite norme tese a valorizzare stabilmente specifiche professionalità stanno facendo discutere.
Nei social non mancano prese di posizione nettamente contrarie (“In questo modo – commentano molti – si dà addirittura dignità contrattuale ai ‘cerchi magici’ che si formano nelle scuole”), ma ci sono anche diverse espressioni di consenso, come quella dell’Ancodis (Associazione nazionale collaboratori dirigenti scolastici).
“Apprendiamo con grande soddisfazione – scrive il presidente Rosolino Cicero sulla sua pagina FB – che le istanze di Ancodis hanno avuto attenzione da parte del Ministro”.
“Chi vive la scuola – 
prosegue Cicero – conosce la complessità della scuola autonoma e non può non riconoscere l’importanza strategica della squadra dell’autonomia o middle management per l’efficiente funzionamento organizzativo e didattico. Da otto anni chiediamo che il quotidiano lavoro di oltre 100mila docenti venga riconosciuto e valutato in base alle funzioni svolte”.

“Senza il nostro lavoro aggiuntivo, che purtroppo dall’istituzione dell’autonomia scolastica e della funzione dirigenziale, non riceve il giusto riconoscimento – lamenta il presidente Ancodis – non sarebbe possibile garantire il diritto allo studio agli alunni né offrire un servizio efficiente e di qualità alla comunità scolastica”.
“Ancodis – 
aggiunge Cicero – ha sempre chiesto al Ministro protempore di assumere l’iniziativa politica per un’importante innovazione contrattuale che riconosca pari dignità alle forme di lavoro espletate sia nella funzione docente che nel funzionamento didattico e organizzativo, che colmi un vulnus contrattuale nei confronti di decine di migliaia di docenti”.

“La nostra associazione – ricorda il presidente – ha sempre chiesto di definire una nuova area, quella delle figure di sistema o della squadra dell’autonomia o del cosiddetto middle management, che rappresenti di fatto l’attuale componente intermedia tra la dirigenza e i docenti”.

“Adesso – conclude Rosolino Cicero – sembra essere finalmente arrivato il tempo del riconoscere la vera scuola, quella che istruisce e che organizza, progetta e realizza, quella che è contraddistinta da un complesso funzionamento, quella delle grandi potenzialità, quella delle sue insostituibili risorse professionali”.


Affidamenti fino a 5.000 euro, prorogato al 30 giugno 2025 l’utilizzo dell’interfaccia ANAC

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024, l’ANAC ha fatto sapere che è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

La proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui
è prevista la digitalizzazione.

IL COMUNICATO

Congedo parentale scuola, cosa cambia con la Legge di bilancio 2025

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

In tema di congedo parentale spettante alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori l’ultima Legge di bilancio (la Legge30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti novità.

In particolare, l’art. 1, ai commi 217 e 218, così dispone:

217. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».

218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In sintesi, dal 2025 sarà prevista l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per il secondo mese fruito entro il sesto anno di vita del bambino, nonché l’innalzamento della retribuzione dal 30%, finora previsto, sempre all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, da fruirsi anche in questo caso entro il sesto anno di vita del bambino.

Cosa cambia per il personale scolastico?

Per i dipendenti della scuola è bene ricordare che il CCNL prevede già una norma di maggior favore: il primo mese di congedo parentale è retribuito interamente.

Quindi, questa è la retribuzione spettante al personale scolastico:

  • primo mese: è retribuito al 100% fino ai 12 anni del bambino;
  • successivi 2 mesi: sono pagati all’80% se fruiti entro i 6 anni del bambino, mentre se vengono utilizzati dai 7 ai 12 anni la retribuzione spettante è pari al 30%;
  • infine, ultimi 6 mesi: sono retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Incentivi economici, formazione continua docenti affidata a Indire e riforma della Storia: le novità della scuola per il 2025

da Tuttoscuola

Tutte le novità per la scuola per il 2025. A delinearle è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista rilasciata a ItaliaOggi. Tra le misure più attese figurano il rinnovo del contratto scuola, gli incrementi salariali, l’introduzione del docente tutor e i corsi di specializzazione sul sostegno.

Legge di Bilancio

Valditara ha commentato in primis la Legge di Bilancio, sottolineando lo “sforzo corale” del Governo e del Parlamento per il miglioramento del sistema scolastico. Un aspetto centrale di questa Legge è l’incremento salariale previsto per i 1,2 milioni di lavoratori del comparto. Con un aumento medio del 6% per il triennio 2022-2024, l’iniziativa include anche un’innovazione storica: per la prima volta, infatti, sono stati stanziati fondi già a bilancio per il rinnovo dei contratti 2025-2027 e 2028-2030, con percentuali superiori all’inflazione programmata (5,4% e 6,2%, rispettivamente). “Il Ministero ha già inviato, lo scorso luglio, la proposta di atto di indirizzo alla Funzione Pubblica. Le trattative per il rinnovo del contratto dovrebbero partire a breve, con aumenti medi di circa 160 euro al mese per i docenti“, ha dichiarato il ministro.

Nuove figure professionali e incentivi economici

Nel contesto della valorizzazione del personale docente, Valditara ha rivelato una revisione della riforma del “docente stabilmente incentivato”, precedentemente non ben accolta dal mondo della scuola. L’orientamento attuale mira a destinare incentivi economici a docenti con una formazione specifica, impegnati in attività che potenziano l’offerta formativa delle scuole. Tra le figure chiave vi sono i docenti tutor e orientatori, ma anche coloro che ricoprono ruoli aggiuntivi, come collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso, e vicepresidi. “Per i docenti tutor, ad esempio, l’incentivo economico annuale arriverà a quasi 5000 euro”, ha precisato il Ministro, evidenziando l’importanza di queste figure nel miglioramento della qualità dell’insegnamento, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Welfare per il personale scolastico

Un altro punto cardine del programma del Ministro è il Piano Welfare per i docenti. Questo piano, che ha visto l’introduzione di accordi con importanti realtà del settore dei trasporti, dell’agroalimentare e del bancario, mira a migliorare le condizioni economiche e il benessere del personale scolastico, con sconti su beni e servizi e agevolazioni su prestiti e mutui. “Non si tratta di una ‘mancia’, ma di un impegno concreto. I beneficiari sono oltre un milione di lavoratori, e l’intento è garantire loro migliori condizioni di vita e lavoro”, ha ribadito Valditara, sottolineando anche l’intenzione di estendere il Piano Welfare al settore sanitario, con l’introduzione di una polizza assicurativa per il personale scolastico.

Sostegno agli studenti con disabilità

Il Ministro ha inoltre parlato del potenziamento dei posti di sostegno, una misura che mira ad aumentare l’organico di diritto per l’insegnamento agli studenti con disabilità. Con l’introduzione di 2.000 nuovi posti, Valditara ha spiegato che l’obiettivo è migliorare la continuità didattica e ridurre il precariato, stabilizzando un numero maggiore di docenti specializzati. “Nei prossimi anni, intendiamo ridurre i posti in deroga, puntando a una maggiore stabilizzazione dell’organico”, ha dichiarato, confermando la volontà di investire nel miglioramento della qualità educativa per tutti gli studenti.

Formazione continua per i docenti: Indire

Riguardo ai corsi di specializzazione sul sostegno, Valditara ha anticipato che a partire dalla primavera del 2025, in collaborazione con Indire, verranno avviati corsi di formazione per docenti che, pur non essendo specializzati, hanno già lavorato per almeno tre anni su posti di sostegno. L’obiettivo è formare circa 50.000 insegnanti, contribuendo così a una crescita professionale continua per il corpo docente.

Nuovo insegnamento della Storia

Infine, Valditara ha accennato ad un’altra novità importante: la riforma dell’insegnamento della Storia nelle scuole italiane. Con l’introduzione di più spazio per la storia della cultura occidentale, in particolare per le civiltà che hanno formato l’identità italiana ed europea, si intende rafforzare la conoscenza del Risorgimento e degli eventi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, aree che oggi risultano scarsamente conosciute dagli studenti. I lavori della Commissione di esperti stanno per concludersi, con l’apertura di un dibattito pubblico per perfezionare il progetto.