Ricostruzione e riallineamento di carriera

Ricostruzione e riallineamento di carriera: stato dell’arte e suggerimenti operativi

di Leon Zingales e Clotilde Graziano

La nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024 evidenzia comela ricostruzione di carriera e il riallineamento di carriera per il personale delle Istituzioni scolastichesiano due procedure differenti che, sebbene abbiano obiettivi simili, presentano differenze profonde relativamente alla normativa di riferimento ed alle conseguenti modalità di attuazione.

Nota MEF n. 8438 del 10/01/2024 Le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza.  

Ricostruzione di Carriera

Il procedimento della “ricostruzione di carriera” consente di ricostruire la carriera del personale della scuola, ai fini dell’attribuzione della relativa fascia stipendiale a seguito di immissione in ruolo.

La competenza del procedimento è disciplinata dall’art. 14 comma 1 del DPR 275/1999, ove è specificato che alle Istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative alle ricostruzioni della carriera ed allo stato giuridico ed economico del personale della scuola.

Art.14 comma 1 del DPR 275/1999 A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’Amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

Le tempistiche del processo di “ricostruzione di carriera” sono disciplinate dall’art.1 comma 209 della  Legge n.207/2015

Art.1 comma 209 della Legge n. 207/2015  Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

Relativamente ai servizi preruolo riconosciuti, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, è valido il seguente procedimento amministrativo della ricostruzione di carriera:

  • i primi 4 anni di servizio preruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
  • il restante servizio viene così considerato: i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici; l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.

Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica ruolo, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.

La rimanente parte, ossia 1/3 di anzianità utile ai soli fini economici, viene momentaneamente congelata per essere riconosciuta, tramite il meccanismo di “ricostruzione di carriera” al compimento delle soglie di anzianità previste dall’Art. 4 c.3 DPR 399/1988, ossia:

  • 16 anni per i docenti di scuola secondaria secondo grado;
  •  18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di primo grado;
  •  18 anni per il DSGA;
  •  20 anni per il personale ATA.

Urge rammentare che, qualora la suddetta anzianità non venisse raggiunta per un qualsiasi motivo, nulla potrà essere restituito al lavoratore.

Si precisa che, ai sensi dell’art.14 del DL 69/2023 convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, quanto detto in precedenza non si applica più per le immissioni in ruolo con decorrenza dall’ a.s. 2023/2024. Per tale personale, le novità presenti in tale articolo possono essere così riassunte:

  • Si dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato in precedenza;
  • Si prevede la valutazione del solo “servizio effettivo prestato”, trascurando pertanto la precedente valutazione (che prevedeva, solo per il personale docente, la valutazione di intero anno scolastico a condizione di servizio per più di 180 giorni in un anno scolastico ovvero ininterrottamente dal primo febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio).

Ovviamente le segreterie scolastiche continueranno ad applicare la valutazione secondo la normativa “ante DL 69/2023” per tutto il personale immesso in ruolo in data antecedente all’A.S. 2023/2024. **

 Nella nota MEF n. 28 del 2/12/2021 viene precisato che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile, come evidenziabile dall’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, con importanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232 L’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di decreti di ricostruzione di carriera riguardanti il personale ATA, con la Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019, nel richiamare l’orientamento già espresso in linea generale dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.

Ovviamente, ai fini economici, come indicato dalla suddetta nota MEF n. 28 del 2/12/2021, si possono liquidare esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile

Riallineamento di Carriera

Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Il punto di riferimento normativo è il DPR 399 del 23 agosto 1988, concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

Art. 4 c.3 DPR 399/1988 Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Essenzialmente il suddetto comma evidenzia che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiungono le soglie di anzianità indicate per le varie tipologie di personale.

L’art. 4, comma 3, del DPR 399/88, evidenzia letteralmente che “L’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Di conseguenza si prevede una disposizione, in tempi differiti e vincolati all’effettivo stato giuridico (si pensi per esempio al caso di un docente permanente inidoneo e collocato fuori ruolo ed utilizzato in mansioni amministrative), un nuovo riconoscimento di servizi non valutabili ex ante, poiché dipendenti da un contesto non prevedibile. Da ciò discende che il riallineamento della carriera consta in un nuovo provvedimento che, nell’ambito di una progressione già stabilita a norma di legge, riconosca servizi aggiuntivi (in precedenza congelati) atti a produrre ulteriori effetti giuridici ed economici.

Posto in questi termini, risulta chiaro quanto specificato nella nota MEF n.8438 del 10/01/2024 che prevede:

  • Il MEF autonomamente non procede al “riallineamento di carriera”. L’Istituzione scolastica deve infatti adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto (con le connesse azioni giudiziali e stragiudiziali) di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia;
  • Il “riallineamento di carriera”, analogamente alla “ricostruzione di carriera”, in base a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella Circolare RGS n. 28/2021, rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola e di conseguenza non è soggetto a prescrizione;
  • “Il riallineamento di carriera”, pur non essendo soggetto a prescrizione, deve essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio; nel caso la scuola emetta tardivamente il decreto di riallineamento della carriera, senza che l’interessato abbia prodotto istanza d’interruzione della prescrizione, si applica la prescrizione quinquennale degli assegni prevista dall’art. 2948 del codice civile;
  • In fase di pagamento e nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dopo il compimento del quinto anno successivo al verificarsi di dette condizioni, vorranno applicare la prescrizione quinquennale, indipendentemente dalla sua esplicitazione nel provvedimento, essendo per la Pubblica Amministrazione la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell’articolo 2936 del Codice Civile, non rinunciabile ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
Suggerimenti operativi per le Istituzioni scolastiche Tenuto conto che per “Il riallineamento di carriera”, relativamente ai diritti a contenuto patrimoniale, si applica la prescrizione quinquennale degli assegni prevista dall’art. 2948 del codice civile, è necessario che le Istituzioni scolastiche procedano celermente ad un’accurata ricognizione del personale interessato. Tutto ciò affinché gli interessati presentino opportuna istanza d’interruzione della prescrizione, evitando i contenziosi associati all’applicazione della nota MEF n.8438 del 10/01/2024.

Si rammenta che, come esplicitato nel paragrafo precedente, per il personale immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024 non è più previsto il “riallineamento di carriera”, per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, in virtù dell’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.


Note

Sulla questione era a suo tempo intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, stabilendo che le regole di ricostruzione della carriera, sinora applicate dal Ministero dell’istruzione violano il “principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo”.

La Corte di Cassazione aveva confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere equiparato, in sede di ricostruzione della carriera, a quello a tempo indeterminato, poiché la disparità di trattamento, tra dipendenti ab origine a tempo indeterminato e dipendenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato, non può essere giustificata dalla precedente natura “non di ruolo” del rapporto d’impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico; ha escluso che possa configurarsi una “differenza qualitativa e quantitativa” della prestazione svolta dal docente precario e dal collega di ruolo; tra l’altro, la disciplina dettata dai CCNL, succedutisi nel tempo, non opera distinzione alcuna in merito al contenuto della funzione docente.

Bibliografia

  • Nota Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 125967 del 10.5.2024;
  • Nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024;
  • DPR n.275/1999;
  • CCNL Scuola 1988-1990 del 9 giugno 1988;
  • Legge n. 207/2015;
  • D.Lgs. 112/1998;
  • D.Lgs. 297/1994;
  • DPR 399/1988;
  • Legge n. 103/2023;
  • Nota del MEF n. 28 del 2 dicembre 2021;
  • Corte di cassazione sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019;
  • Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 30/01/2020, n. 2232;
  • Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019 Corte dei Conti;
  • Nota ministeriale del 31.07.2008;
  • Sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

AI, Musk, Istruzione

Artificial Intelligence, Musk, Istruzione

di Gabriele Boselli

Sono un piccolissimo detentore di azioni Tesla comprate -riconoscendo la genialità tecnico/scientifica ed economica del fondatore Musk- quando valevano molto meno. Le azioni sono cresciute e cresceranno (salvo conflitti con Trump) con l’investimento vincente dell’uomo più ricco, intelligente e folle al mondo nella candidatura di Trump e nei terreni, che il surriscaldamento del  pianeta renderà presto verdi di nuovo, della Groenlandia, per non dire delle licenze petrolifere illimitate nel golfo del Messico, anzi d’America. La galassia delle imprese muskiane  (PayPal, SpaceX, Neuralink…) ora permette con l’A.I. sinergie esponenziali non tanto con i veicoli a guida autonoma quanto con l’A.I. diffusa,  i droni e i robot militari e sopratutto con il controllo di tutte le comunicazioni anche riservate attraverso il sistema satellitare Starlink, prossimamente in adozione anche in Italia. Una gamma di fatti produttrice di atti politici propulsivi o compressivi di enorme portata.

Quella dell’ Istruzione, che sinora era una costellazione (aggregato a interazioni deboli la cui forma e potenza dipende principalmente dalla posizione e dalla distanza dell’osservatore, es. costellazioni stellari e altri stati fisici sociologici) potrebbe nel bene e nel male divenire un sistema  ovvero un aggregato a interazioni forti con cogenza esosistemica determinata da controllo illimitato della comunicazione interna ed esterna, es. organizzazioni militari e aziendali.   

Un terreno istituzionale predisposto all’assoggettamento

Finora il boss sudafricano, a parte un impegno sinora modesto nella E.Musk Foundation, non si è interessato molto dell’istruzione; che io sappia non ha ancora scatenato i suoi sherpa alla conquista del monopolio dell’intelligenza artificiale anche attraverso le strutture dell’istruzione. Ancora.

Da vero monopolista assoluto del Potere e della Conoscenza dovrà presto occuparsene e del resto il terreno gli è favorevole: da almeno trent’anni la didattica della programmazione, degli obiettivi senza un fine e delle competenze al posto della pura e indifferenziata capacità di conoscere è stata pompata dal MIUR prima e dal MIM adesso. Le scuole vengono valutate a seconda della correttezza nelle risposte degli alunni ai quesiti posti dall’ INVALSI. I posti a concorso da insegnante, dirigente scolastico e il prossimo da ispettore si vincono superando test che valorizzano non la produzione culturale e scientifica, non la capacità critica e la creatività ma il pensiero iperomologato, convergente, frazionale, non aperto all’Intero. Un robot dotato di intelligenza artificiale vincerebbe nelle prove qualsiasi umano.

Creativi ma monopolisti

Jobs, Musk, Altman, Zuckerberg e compagni sono personaggi dotati indubbiamente di forte intelligenza creativa. Gli ultimi tre, raggiunto il potere economico e dunque politico, pare si stiano però dedicando non allo sviluppo ma al controllo monolingua delle intelligenze altrui. Sono per contro convinto che ogni tecnologia, disconnessa dalla pluralità delle matrici essenziali delle strutture etiche e logiche da cui trae concepimento, sia destinata a disseccarsi. I linguaggi degli apparati informatici, i LLM devono poter utilizzare l’intera sintassi nucleare delle varie lingue e non solo la sintassi della lingua inglese e i codici pseudouniversalistici di alcune delle matematiche prodotte in Occidente nel XX secolo. Le categorie dell’intelligere sono ben più di quelle usate finora nell’AI.

I linguaggi e i programmi dominanti di intelligenza artificiale e generativa pongono al mondo dell’istruzione una sfida non solo alla resistenza ma anche al saper porre in termini nuovi le antiche questioni del conoscere e in particolare della coscienza. Sono questioni intimamente negate all’approccio tecnocratico e psicologistico imperante (quello che fabbrica in grandi quantità handicappati, DSA, BES etc.). Le linee di costruzione davvero ulteriori delle scienze sono incompatibili con ogni forma di burocrazia e di automatizzazione del pensiero; nelle scuole come in tutte le altre istituzioni di alta cultura sono eminentemente pedagogiche, di pedagogia come, gentilianamente, scienza; e scienza filosofica. Vanno a mio avviso ripensate in prospettiva fenomenologica ovvero tendenti a costituire non fondamenti ma fondazioni oscillanti, plastiche, mutevoli per natura e intensità, sviluppantesi per vettori categoriali multipli e attivabili nella generalità delle discipline.


F.Faggin Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura, Mondadori 2022, 2023 2.a

G.Boselli Chat GPT, le potenze del Novum in Encyclopaideia – Journal of Phenomenology and Education, vol 27 n.65, 2023

L. Floridi Filosofia dell’informazione, Cortina, 2024

I 500mila euro sull’educazione sessuale dirottati per formare i docenti sul tema dell’infertilità

da OrizzonteScuola

Di Andrea Carlino

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato alla Camera che il fondo di mezzo milione di euro previsto dalla manovra per l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole secondarie sarà destinato prioritariamente alla formazione degli insegnanti sull’infertilità e sulla sua prevenzione.

Le parole di Ciriani

Ciriani ha ricordato come nella Legge di Bilancio fossero stati previsti dei fondi per “interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente alle tematiche della salute sessuale e della educazione sessuale e affettiva”. Lo stanziamento non si concretizzerà però in incontri per studenti e studentesse.

“Nell’ambito della stessa legge di bilancio – ha spiegato il ministro – è stato approvato da questa assemblea un ordine del giorno che impegna il governo a usare tali risorse per fornire moduli formativi rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per aggiornare sui contenuti di interventi educativi e corsi di formazione e prevenzione prioritariamente riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile con particolare riferimento all’ambito della prevenzione dell’infertilità”.

Una decisione, ha continuato Ciriani, presa “coerentemente sia con la disposizione approvata sia con le finalità del fondo che l’emendamento incrementa. Il governo si conformerà, dunque, alle decisioni parlamentari certo di interpretare attraverso l’attenzione specifica alla infertilità maschile e femminile l’esigenza che l’emendamento rappresenta”.

Inoltre, “la somma stanziata – ha concluso il ministro Ciriani –non avrebbe del resto consentito iniziative a più ampio spettro e la scelta dei proponenti l’emendamento di attribuirla al fondo per le pari opportunità non consente, anche in ipotesi, attività dirette nelle scuole o interventi nella organizzazione scolastica di pertinenza del ministero dell’Istruzione e del merito”.

Reazioni politiche

La notizia ha suscitato dure critiche dalle opposizioni, che parlano di “retromarcia gravissima” e “operazione politica manipolatrice”. Riccardo Magi ( +Europa), primo firmatario dell’emendamento sull’educazione sessuale, ha definito la decisione “un’operazione sporca”, mentre il Partito Democratico l’ha bollata come “sconcertante”. Ciriani ha giustificato la scelta affermando che “la somma stanziata non avrebbe consentito iniziative a più ampio spettro”. L’approvazione dell’emendamento di Magi (500mila euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità per il 2025 per promuovere corsi rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado sui temi della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva), era stata fortemente contestata dai Pro Vita che avevano promesso barricate contro l’educazione sessuale negli istituti.

L’annuncio del ministro ha scatenato l’entusiasmo dei leghisti, che hanno ribadito il loro no all’ “ideologia gender” nelle scuole. Rossano Sasso (Lega) ha provocatoriamente chiesto: “Come si può pensare di parlare di argomenti come il coito, il piacere sessuale, la masturbazione con bambini di 5 anni?”, ignorando che la misura riguarda le scuole secondarie. Dall’opposizione, M5s e Avs hanno attaccato duramente le parole di Sasso, definite “vergognose e irresponsabili”, e accusato il ministro Ciriani di “prendere in giro il Parlamento e il Paese”.


Assenza per malattia del personale scolastico: procedura da seguire per la comunicazione alla direzione

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

Quando il personale scolastico si deve assentare dal servizio per motivi di salute, ha l’obbligo di comunicarlo alla segreteria dell’istituzione ove presta servizio, prima dell’orario d’inizio del servizio. Tale obbligo persiste anche nel caso in cui la malattia dovesse prorogarsi per altro periodo.

Certificato di servizio

La comunicazione dello stato di malattia va certificata dal medico curante o da un medico dell’ASL che a norma dell’art. 55 del decreto 165 del 2001 deve provvedere a inviarlo all’INPS che a sua volta lo invia al dirigente scolastico. In merito va detto che sia l’INPS sia il Dirigente scolastico può richiedere la visita fiscale.

Decurtazione economica

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, al personale scolastico nei primi dieci giorni di assenza, secondo quando disposto dall’art. 71 del decreto legge 112 del 2008 è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Quando non opera la decurtazione

La decurtazione non opera per i periodi relativi al ricovero ospedaliero, per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, o per ricovero day hospital e per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Novità su stipendio docenti nel 2025: ecco cosa c’è da sapere

da La Tecnica della Scuola

Di Francesco Di Palma

In arrivo un incentivo per migliaia di docenti: il nuovo stanziamento premierà chi assicura continuità nella propria scuola e chi insegna in istituti situati in aree complesse. L’obiettivo? Valorizzare il ruolo degli insegnanti e rafforzare la qualità dell’insegnamento.

Come funziona il bonus stipendiale per i docenti?

Per finanziare questa misura, il governo ha stanziato 30 milioni di euro, una somma che sarà distribuita tra le scuole statali. Questo fondo rappresenta il 10% delle risorse complessive previste per valorizzare il lavoro degli insegnanti attraverso il CCNL. Ma non tutti ne avranno diritto. Il bonus verrà assegnato solo a chi soddisfa specifici requisiti, definiti dal decreto 258/2022, in attuazione dell’art. 45 del decreto 36/2022.

Chi può ricevere l’aumento?

I fondi verranno distribuiti secondo questi criteri:
🔹 70% delle risorse andrà ai docenti che negli ultimi cinque anni non hanno richiesto trasferimento, non hanno presentato domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria, né accettato incarichi annuali su altre classi di concorso. Sono inclusi anche i soprannumerari trasferiti d’ufficio con mobilità condizionata.
🔹 30% delle risorse sarà destinato agli insegnanti che da almeno cinque anni lavorano in scuole situate in aree a rischio, con alti tassi di dispersione scolastica o rischio di spopolamento. In questo caso, è richiesto che il docente non abbia residenza o domicilio nella stessa provincia della scuola in cui insegna.

Quando arriveranno i pagamenti?

Se tutto procede come previsto, i fondi saranno assegnati alle scuole entro la fine di gennaio . Il bonus, invece, sarà erogato agli insegnanti tra febbraio e marzo, una volta completate le procedure di contrattazione d’istituto.

Quanto si guadagna con questo incentivo?

L’importo del bonus varierà in base ai requisiti posseduti:
• Da 868€ a 954€ per chi soddisfa uno solo dei due criteri.
• 1.822€ totali per chi rientra in entrambi i parametri.
Si tratta di un incentivo significativo, pensato per riconoscere il valore di chi sceglie di restare nella stessa scuola per più anni o di chi lavora in contesti difficili, contribuendo alla qualità dell’insegnamento.

Legge 104/92 le modifiche previste dal 2025

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

In riscontro alla delega prevista dalla legge n° 227 del 22 dicembre 202, al fine di rivedere e riordinare le disposizioni vigenti in materia di disabilità, il governo ha emanato il 3 maggio 2024 il decreto n° 62 al fine di assicurare alla Persona:
• Il riconoscimento della propria condizione di disabilità;
• Rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali;
• L’autonomia e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Modifiche in vigore dal 2025

Il decreto 62/2024 in riscontro alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha apportato delle modifiche alla legge 104/92, in vigore, dal primo gennaio 2025, in via sperimentale soltanto nelle seguenti province, Brescia, Trieste, Forlì – Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari; mentre su tutto il territorio nazionale entreranno in vigore dal primo gennaio 2026.

Finalità delle Modifiche

Le modifiche introdotte dal decreto 62/2024 hanno il fine di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Termini modificati in materia di disabilità

Con l’entrata in vigore del decreto 62/2024 sono eliminate le seguenti parole:
• Handicap, persona handicappata, portatore di handicap, persona affetta da disabilità, disabile, diversamente abile, sostituite da “persona con disabilità”.
• “Con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” con il termine “necessità di sostegno elevato o molto elevato”
• “Disabile grave” con “persona con necessità di sostegno intensivo”.

Persona con disabilità

E’ considerata persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

Diritti

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo e qualora, all’esito della valutazione di base, sia accertata la riduzione dell’autonomia personale, i servizi pubblici determineranno prioritariamente un intervento assistenziale permanente.

Riconoscimento della condizione di disabilità

Il riconoscimento della condizione di disabilità prevede la richiesta all’INPS di una visita definitiva per il riconoscimento della disabilità, attraverso un certificato introduttivo nel quale sono indicate, oltre ai dati anagrafici della persona, la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa; la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD e il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Certificato di base.

La commissione multidisciplinare, preposta al riconoscimento della condizione di disabilità, elabora il certificato definitivo di base al fine di accertare il grado di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari al fine di promuovere un progetto di vita adeguato alla persona con disabilità.

Progetto di vita

Il progetto di vita è un processo dinamico, elaborato dall’unità di valutazione multidisciplinare con l’obiettivo di promuovere una qualità di vita adeguata alle priorità e alle esigenze della persona con disabilità.

Prove Invalsi 2025, richieste di posticipo per la scuola primaria entro il 10 gennaio

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Le scuole primarie possono chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove INVALSI 2025, solo a condizione che dimostrino di aver preso un impegno prima del 30 settembre 2024, data di pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle somministrazioni.

La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 30 settembre 2024. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI tramite il modulo Domande&Risposte e per conoscenza al referente regionale.

La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2025. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’INVALSI.

Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro venerdì 10 gennaio 2025.

Date per le somministrazioni posticipate

13 maggio 2025 – V PRIMARIA: prova di Inglese
14 maggio 2025 – II e V PRIMARIA: prova di Italiano
16 maggio 2025 – II e V PRIMARIA: prova di Matematica.

Tutte le date delle prove 2025

Questo è il calendario aggiornato per le scuole di ogni oridne e grado:

  • II primaria (prova cartacea)
    • Italiano: mercoledì 7 maggio 2025
    • Prova di lettura solo Classi Campione: mercoledì 7 maggio 2025
    • Matematica: venerdì 9 maggio 2025
  • V primaria (prova cartacea)
    • Inglese: martedì 6 maggio 2025
    • Italiano: mercoledì 7 maggio 2025
    • Matematica: venerdì 9 maggio 2025
  • III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione: martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025
      In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da martedì 1 aprile 2025 a mercoledì 30 aprile 2025
    • Sessione suppletiva: dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025.
  • II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 maggio 2025
      In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica.
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 12 maggio 2025 a venerdì 30 maggio 2025
  • V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione: martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 marzo 2025 lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 marzo 2025
      In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 marzo 2025 a lunedì 31 marzo 2025
    • Sessione suppletiva: dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025.

Iscrizioni e calo demografico: 50mila banchi in meno previsti nel prossimo anno scolastico

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Il calo demografico in Italia si fa sentire sempre più pesantemente anche nelle scuole. Quest’anno, al primo anno delle secondarie di secondo grado, potrebbero mancare all’appello circa 50mila studenti rispetto all’anno scorso. Un dato che diventa ancora più allarmante se guardiamo al quadro generale: ogni anno, infatti, circa 130mila studenti in meno popolano le aule rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati riportati dal Messaggero, nel 2024-2025 si contano 562.733 iscritti al primo anno delle superiori (scuola statale con esclusione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), ma i ragazzi di terza media pronti a passare alla secondaria di secondo grado sono solo 511.244, con una perdita del 9%. La causa è il persistente “inverno demografico”, che si riflette nelle iscrizioni scolastiche: si registra una diminuzione costante dal 2015-2016, quando mancavano circa 20mila alunni, fino agli attuali 130mila.

Secondo le previsioni del Messaggeronei prossimi dieci anni si perderanno quasi 1,5 milioni di studenti. Di conseguenza, anche il numero di cattedre subirà un drastico calo, passando dalle attuali 684mila a circa 558mila. Ogni anno, tra giugno e settembre, si rischia di cancellare tra 5mila e 6.500 classi, con una perdita di 10-12mila posti di lavoro per i docenti.

Il colpo più duro si avvertirà nelle superiori, dove mancheranno circa 500mila studenti, equivalenti a un intero anno scolastico. Anche le scuole elementari, medie e dell’infanzia registreranno cali significativi, rispettivamente di 400mila, 300mila e 156mila bambini.

Per affrontare questa crisi, il Ministero dell’Istruzione punta sull’orientamento e su nuove attività di supporto per gli studenti, oltre a misure come la mancata sostituzione dei docenti in pensione e la riduzione dei supplenti. Al Sud, dove le scuole sono numerose ma piccole, si prevedono ulteriori accorpamenti.

È bene precisare che per avere delle certezze numeriche bisogna attendere i dati delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Ricordiamo che al momento le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025.

Decreto Dipartimentale 9 gennaio 2025, AOODPIT 51

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio II ex DGOSVI

Riparto dei contributi finanziari statali per le sezioni primavera, esercizio finanziario 2025, anno educativo 2024/2025