Ordinanza TAR Lazio-Roma sez. IV BIS 13 gennaio 2025, n. 113

SOSTEGNO ESTERO: IL TAR LAZIO SOSPENDE IL DECRETO DI DINIEGO DELLA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO, LA ESCLUSIONE DALLA IMMISSIONE IN RUOLO DELLA USR SARDEGNA, E LA REVOCA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO EX ART.59 CO.4 D.L.73/2021: IL MIM NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA SULL’ITER FORMATIVO ESTERO, IL PIANO ANALITICO DEL CORSO DI STUDI E L’ESPERIENZA MATURATA”

 

Di particolare interesse l’ordinanza n°113 di oggi 13 gennaio 2025 del TAR Lazio-Roma in sez.  IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore che, in accoglimento della istanza cautelare ex art 55 cpa nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto della Comunità Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, ha sospeso il decreto di diniego del Ministero Istruzione e Merito della istanza di riconoscimento del titolo romeno di specializzazione sul sostegno conseguito presso L’UNIVERSITÀ DIMITRIE CANTEMIR, nonchè l’annullamento dell’individuazione della docente tra gli immessi in ruolo e il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

 del decreto del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;

 del decreto della USR Sardegna -AT Cagliari di annullamento, dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 59 co. 4, D.L. 73/2021, per la docente per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado;

della disposizione del Dirigente scolastico di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con riserva ai sensi dell’art. 59 co. 4 del DL 73/2021, con la docente, nella parte in cui è emanato “per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del decreto della USR Sardegna -AT Cagliari

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico per la Sardegna -AT Cagliari e del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:

– l’Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18-22/2022);

la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e della circolazione dei lavoratori;

– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento di diniego è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di supplenza annuale in essere;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di dover fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento di rigetto impugnato, anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.

Han Kang, Convalescenza

Han Kang, in tempo di Nobel

di Antonio Stanca

   Anche Convalescenza, che contiene due racconti del recente Premio Nobel per la Letteratura, la scrittrice coreana Han Kang, è stato ristampato da Adelphi per l’occasione. L’edizione originale risale al 2013, la prima edizione Adelphi al 2019. La traduzione è di Milena Zemira Ciccimarra. Molte altre opere della Han ha pubblicato e ristampato Adelphi.

   Originaria della Corea del Sud, qui la scrittrice è nata nel 1970. Quando aveva venti anni si è trasferita con la famiglia a Seul dove ha studiato e, poco dopo, ha esordito come poetessa. Ha continuato a scrivere e dal 1994 sono cominciate quelle narrazioni destinate ad essere rielaborate, a diventare romanzi o a rimanere racconti, novelle. Molti riconoscimenti ha ottenuto prima del Nobel. Anche saggista è stata ma la narrativa è risultata la sua attività preferita, quella che ha creduto più idonea a dire dei problemi dell’anima, dei travagli dello spirito, ad indagare tra i pensieri, i sentimenti più remoti, più complicati, più oscuri. Famosi sono diventati i suoi romanzi perché capaci di rendere possibile, far vedere, far esistere quanto non c’è, non si vede essendo solo pensiero, aspirazione, sogno. Il motivo che ricorre nelle sue opere narrative sta nel bisogno di tanti personaggi di evadere, alienarsi da una vita diventata carica di vincoli, liberarsi dai suoi obblighi e cercare un’altra più semplice, più facile, meno restrittiva, meno ossessiva. Ad accedere ad un’esistenza diversa dalla solita aspirano quei personaggi, a cambiare stato, rinunciare a quello proprio per un altro che richieda meno impegni, meno doveri, che permetta un’esistenza fatta di elementi naturali quali l’aria, la luce, il vento, l’acqua, un’esistenza vegetale, simile a quella delle piante, degli alberi.

   Il rifiuto di questa vita, la ricerca di un’altra completamente diversa sono anche i motivi che compaiono nei racconti di Convalescenza. In entrambi sono due donne a nutrire queste aspirazioni, nel primo si tratta di una ragazza, nel secondo di una donna matura, sposata, e più completa, più articolata è la narrazione della sua vicenda. Da questo racconto, Il frutto della mia donna, comparso la prima volta da solo nel 1997, sarebbe venuto nel 2007 il romanzo La vegetariana dove, appunto, protagonista è una donna che sceglie di diventare una pianta, di vivere come una pianta, di non curarsi dei pericoli che corre rifiutando quanto, alimentazione, modi di pensare, di fare e altro, aveva sempre fatto parte della vita nella forma solita. Aveva voluto andare oltre i limiti del possibile, del consentito, accedere ad una condizione assurda. Ne avrebbe subito le conseguenze, sarebbe stata punita con la malattia, la morte per aver osato tanto. Così era successo pure con la donna protagonista de Il frutto della mia donna. Il senso della misura, della regola sarebbe tornato a vincere nelle due opere della Han, sarebbe tornato a correggere quanto di assurdo si stava verificando. Sarà così anche altre volte, in altre opere. È come se la scrittrice giungesse a rifiutare, a punire quella condotta, quella vita che aveva fatto scegliere ai suoi personaggi, come se non sapesse da che parte farli stare ed in effetti è questa la posizione che intende rappresentare: vuole essere tanto vicina, vuole tanto aderire, seguirli, assecondarli da identificarsi con loro, da accettare di contraddirsi come loro.

   Di quell’instabilità che ai tempi moderni è sopravvenuta nella vita, nei pensieri, nelle azioni, che ha sconvolto l’ordine costituito vuole scrivere la Han e il modo migliore per farlo le è sembrato una scrittura che ne fosse lo specchio fedele.

Orario scolastico settimanale, se si decide di attuare la settimana corta non è possibile recuperare le ore da fare con la didattica a distanza

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

Un docente di una scuola secondaria di secondo grado della Puglia ci chiede se è legittima la procedura del recupero delle ore di lezione non svolte la mattina, per approvazione della settimana corta, attraverso lo svolgimento di lezioni a distanza da farsi in due pomeriggi della settimana. In buona sostanza ci chiede se è legittimo attivare la DAD per svolgere le ore di lezione ordinarie non svolte in classe per attuare la settimana corta.

Settimana corta in 5 giorni di lezione

In moltissime scuole, per tenere chiusa la scuola di sabato, si adotta la procedura dell’orario scolastico spalmato in 5 giorni alla settimana piuttosto che in sei giorni. Si tratta di andare a scuola dal lunedì al venerdi e attuare, per il recupero delle ore del sabato, due rientri pomeridiani. Incominciamo con il dire che è del tutto regolare che una scuola, nella sua piena autonomia, definisca con delibera del Consiglio di Istituto, un articolazione dell’orario scolastico settimanale su 5 giorni piuttosto che sui canonici sei giorni. Si chiama settimana corta e deve essere deliberata anche in seno al piano triennale dell’offerta formativa.

Normativamente possiamo riferici all’art.5, comma 3, del DPR 275/1999, in cui è disposto che ” L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”.

Per cui la legge, proprio all’art.5, comma 3 del DPR n.275 dell’8 marzo 1999, prevede la possibilità da parte di una scuola di prevedere l’articolazione delle ore delle lezioni, sulla base di un orario settimanale, definito in non meno di 5 giorni. Quindi prevedere l’orario settimanale dal lunedì al venerdì è un qualcosa di assolutamente legittimo. La legittimità è garantita sempre ed esclusivamente nel rispetto del numero di ore annuali da svolgere obbligatoriamente previsto anche per le singole discipline.

Poi c’è la legge 107/2015 che interviene a modificare l’art.3 del DPR 275/99, infatti all’art.1, comma 14 della legge della “Buona Scuola” è previsto che “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia“. In buona sostanza il Consiglio di Istituto, nella fase di delibera del PTOF, stabilisce anche, se è volontà democratica, l’articolazione dell’orario settimanale sia disposto dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Così nasce, in piena legittimità, la settimana corta che prevede ovviamente almeno due rientri pomeridiani, oppure alcune seste ore di mattina e un rientro pomeridiano il pomeriggio da parte di studenti e insegnanti. Tali rientri si rendono necessari per garantire il monte ore annuale obbligatorio del tipo di scuola.

Recupero delle ore in DAD è illegittimo

Ricordiamo che per la Didattica digitale integrata e quindi maggiormente per la DAD, è stato siglato un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

L’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica i casi in cui si può ricorrere alla DDI. In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza…

Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus. Non si può attuare la DAD o la DID per attività curricolari pomeridiane o di recupero ore di lezione non svolte la mattina.

Illegittimo recuperare le ore tramite la DAD

Quindi la scuola della Puglia che adotta un regolamento dello svolgimento di una parte delle ore di lezione curricolari tramite DAD, in particolare sei ore la settimana ovvero quasi 200 ore l’anno, commette una irregolarità e un non rispetto della dispozione legislativa e contrattuale. Oltretutto sappiamo bene che la DAD ha procurato notevoli danni sull’apprendimento dei ragazzi, quindi attuarla nelle ore di lezione ordianrie è anche didatticamente scorretto.


Avviso 13 gennaio 2025, AOOGABMI 4605

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi
Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Alle Istituzioni scolastiche beneficiarie D.M. 12 aprile 2023, n. 65
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1I3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”. Istruzioni operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023. Indicazioni relative al cronoprogramma procedurale.