Decreto Ministeriale 25 marzo 2025

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Decreto Ministeriale 25 marzo 2025

Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (25A02400) 

(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2025)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale di protezione civile e successive modificazioni ed
integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato», ed in
particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale e' stato disposto che, a
partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta
nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in
particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice
dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo
Codice dei contratti pubblici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1,
comma 140;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1,
comma 1072;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la
denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
27 dicembre 2023, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2024, n. 185, recante modifiche al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023;
Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale vengono attribuite alla
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche, tra gli altri ivi indicati,
compiti e funzioni nei seguenti ambiti di materie: a) svolgimento
delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per
l'edilizia scolastica, comprese le attivita' di monitoraggio della
spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli
interventi; b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi
dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme
tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio
2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli
interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative
procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate
nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono
stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli
interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione
dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche'
sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle
annualita' 2014 e 2015;
Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la
ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016
e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il
Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita'
finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome
beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei
livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state
ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021,
pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri
di selezione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati
finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici
scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani
regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n.
392, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i
due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati
approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna,
Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro
13.431.872,68;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n.
847, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i
due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati
approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un
valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n.
179, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i
due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile
2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179,
prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori
costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo
2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024 il
termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici
scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, e 30
gennaio 2017, n. 43 (Annualita' I), 29 dicembre 2017, n. 1048
(Annualita' II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e
13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021).
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo
2024, n. 48, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2025 il
termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici
scolastici finanziati con i decreti del 30 aprile 2019, n. 392, 9
ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021);
Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 507 del 30 gennaio 2025, la
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato una ricognizione
volta a verificare la conclusione dei citati interventi, prevedendo
quale termine ultimo per il riscontro la data del 14 febbraio 2025;
Dato atto che, a fronte dei sessantasette interventi finanziati, e'
pervenuto riscontro alla predetta ricognizione esclusivamente per
trentuno interventi, in relazione ai quali e' emersa la necessita' di
disporre una proroga del termine di conclusione e rendicontazione
degli interventi;
Dato atto che in ragione del riscontro parziale alla citata
ricognizione, si pone dunque la necessita' di disporre una proroga
del termine di ultimazione e di rendicontazione per tutti gli
interventi finanziati;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi
hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticita' prodotte
dall'aumento dei costi dei materiali che, in alcuni casi, hanno
determinato anche la necessita' di espletare delle nuove procedure di
gara;
Considerate altresi', le istruttorie con esito negativo effettuate
dal Ministero sulla documentazione implementata da alcuni enti locali
nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;
Considerato che, in ossequio alle disposizioni dei citati decreti
autorizzativi, l'esito negativo delle predette istruttorie non ha
consentito al Ministero di procedere con le erogazioni delle risorse
riconosciute;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati
all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce
una priorita' per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i
soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento
degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di
assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di
apprendimento;
Considerato che gli enti locali hanno gia' percepito parte del
finanziamento riconosciuto e che, pertanto, sarebbero obbligati alla
restituzione delle somme percepite in caso di revoca del
finanziamento a causa del mancato rispetto del termine di conclusione
degli interventi attualmente previsto;
Ritenuta quindi la necessita', nonche' l'opportunita', di operare
una proroga del termine di conclusione dei lavori da ultimo
individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20
marzo 2024, n. 48;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di conclusione e rendicontazione

1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, e in ragione
dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il termine ultimo per
il completamento degli interventi di adeguamento degli edifici
scolastici alla normativa antisismica e' prorogato, dal 31 marzo 2025
al 31 dicembre 2025, per tutti gli interventi autorizzati con decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30
aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179
- Piani 2018-2021. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2025,
gli enti locali beneficiari devono altresi' concludere la relativa
rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.
2. La proroga di cui al comma 1 e' disposta a condizione che siano
stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021, per
gli interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre
2019, n. 847, e del 7 maggio 2021 per gli interventi di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 13 marzo 2020, n. 179.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di
revoca del finanziamento concesso.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2025

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 661

Legge 25 marzo 2025, n. 46

ERRATA-CORRIGE   

Comunicato relativo alla legge 25 marzo 2025, n. 46 recante: “Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.”. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 82 dell’8 aprile 2025). (25A02283) 

(GU Serie Generale n.83 del 09-04-2025)

Il titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, è sostituito dal seguente: “Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria» nei campi medesimi.”.


Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi. (25G00054) 

(GU Serie Generale n.82 del 08-04-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l’articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, e’
aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell’istruzione e del
merito e’ istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e
incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i “viaggi nella
memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli
ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di
far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto
all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la
persecuzione nazista della Shoah.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si
provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025,
2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce le modalita’ di utilizzo delle
risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di
spese finanziabili».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 25 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– La legge 20 luglio 2000, n. 211, recante:
«Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti»
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
– Si riporta il testo del comma 200, dell’art. 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita’ 2015)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente
con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 recante: «Istituzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997:
«Art. 1 (Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi).
– 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1997, e’
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato “Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi” destinato alla piena
realizzazione dell’autonomia scolastica, all’introduzione
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all’innalzamento del livello di scolarita’ e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell’Unione europea.
1-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014
parte del Fondo di cui al comma 1 e’ espressamente
destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici
che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l’attivita’ didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita’. Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e’ possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita’ di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all’art.
2. Le eventuali disponibilita’ non utilizzate nel corso
dell’anno sono utilizzate nell’esercizio successivo.».

Nuove Indicazioni, che bisogno ce n’era?

Nuove Indicazioni, che bisogno ce n’era?

di Giovanni Fioravanti

Era il primo giorno del settembre 2023 quando è uscito il libretto a due mani di Ernesto Galli della Loggia e di Loredana Perla: Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo.

Con un artificio retorico si presentava come una sorta di promemoria, di appunti di lavoro. Ma subito dalla prima pagina formula la sua domanda dirompente: a cosa deve servire la scuola? Che la pongano uno storico e una pedagogista fa specie e, dunque, è evidente che hanno già pronta la risposta che intendono fornire, convinti che la scuola debba piegarsi alla loro idea di formazione. Sarebbe come chiedersi a cosa deve servire un ospedale.  A curare i malati è ovvio, non c’è neppure bisogna di chiederselo.

Come la scuola serve ad istruire, in ogni società le giovani generazioni frequentano la scuola per essere istruite. Se mai la domanda da porsi è come quella scuola debba istruire. Ed è la domanda a cui la pedagogia nella sua storia e più recentemente le scienze dell’educazione, le scienze umane, unitamente all’impegno professionale e culturale di tanti insegnanti hanno cercato di fornire risposte, adattandole alle rinnovate esigenze sociali e ai risultati delle ricerche in campo educativo e psicologico.

Invece la risposta dei nostri autori scavalca completamente la complessità della domanda che loro stessi pongono.

La risposta è formare gli italiani, educare le nuove generazioni all’identità italica. Sembra qualcosa di risorgimentale, alla Massimo D’Azeglio, ora che è fatta l’Italia, occorre fare gli Italiani.

Meno di due anni dopo il tema dell’identità italiana ritorna centrale caratterizzando le Nuove Indicazioni 2025, Scuola dell’infanzia, Primo ciclo di istruzione, del ministro Valditara, in realtà davvero troppo poco per giustificarne la stesura.

Sì, perché fino ad ora nessuno ha spiegato la necessità di nuove Indicazione rispetto a quelle in vigore dal 2012, che in molti casi attendono ancora d’essere applicate nonostante la loro prescrittività. Pare assurdo oggi pensare che sia possibile intervenire sugli apprendimenti scolastici senza che se ne spieghino le ragioni, senza citare cosa delle Indicazioni del 2012 non ha funzionato, è da considerarsi superato o addirittura inapplicabile. Un minimo di rigore scientifico richiederebbe che prima di ogni altra cosa si rispondesse a questi interrogativi, senza sottoporre la scuola a stress ingiustificati, solo perché si  vuole imporre la propria visione dell’educazione a prescindere dalle necessità reali del sistema formativo.

Chi sentiva il bisogno di Nuove Indicazioni per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di istruzione?

Se questa urgenza è emersa, quali esigenze poneva?  Cosa delle Indicazioni del 2012, non corrisponde più alle necessità formative delle nuove generazioni che siedono sui banchi di scuola?

L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento

Cosa è entrato in rotta di collisione con il dettato del secondo comma dell’articolo 1 sulla autonomia scolastica?

La scuola è un’istituzione delicata, che non può essere sottoposta agli urti delle scelte ideologiche di chi governa in un determinato momento della storia del paese.

La scuola è il luogo del rigore epistemico, è il luogo dove contenuti e metodi dell’apprendimento si aggiornano in base alla ricerca educativa e disciplinare, perché metodi e apprendimenti siano in linea con i risultati degli avanzamenti nei campi del sapere. Pensavamo che la stagione dei programmi alla Moratti fosse superata definitivamente e invece ecco il salto all’indietro, si continua nell’errore, perché ogni governo pensa che la scuola debba corrispondere all’idea di formazione di cui è portatore. Pareva che l’eredità gentiliana della scuola dei programmi potesse ormai appartenere definitivamente al passato e invece si sfornano Indicazione che sono un vero e proprio manifesto ideologico, un ritorno al passato mascherato da possibili ibridazioni tecnologiche che per essere pensate non necessitavano certo di trovare spazio tra le nuove Indicazioni, nulla aggiungendo a quanto ogni insegnate e scuola possa decidere in autonomia.

Emerge invece una cultura pedagogica come ancella della filosofia che sia lo storicismo, il personalismo od altro, un portato che da tempo ci pareva solo un ricordo dopo la nascita delle scienze dell’educazione. È vero che la nostra scuola è ancora di impianto gentiliano, ma la  pratica dell’apprendimento nel quotidiano rumore d’aula si presuppone che sia da tutto questo ormai  distante.

Allora un ministro non può decidere che gli piace di più l’aneddotica storica alla Muzio Scevola rispetto al rigore epistemologico che è il fondamento di ogni disciplina in cui si articola il sapere. Che la ricerca serve al rinnovamento dei saperi e dei metodi a cui le conoscenze che si apprendono a scuola devono rifarsi ed essere aggiornate.

Non è che si possono sfornare nuove Indicazioni senza argomentare quali carenze delle vecchie devono essere colmate, perché nuove conquiste nel campo degli apprendimenti richiedono che le pratiche scolastiche si pongano al passo con quanto di nuovo promette di migliorare i processi formativi. Diversamente chi poi deve applicarle perché prescrittive faticherà a comprenderne il senso e la necessità a scapito della scuola e dell’apprendimento degli alunni. Per cui, come spesso è accaduto e accade nella nostra scuola, ogni insegnate continuerà a procedere come sempre ha fatto, continuerà a insegnare allo stesso modo in cui è stato insegnato a lui.

Il problema vero che non può essere sottaciuto è che le Indicazioni del 2012 fanno a pugni con quelle del 2025 che il ministro Valditara propone al dibattito.

Nelle prime c’è scritto, a proposito di storia e di identità, che la formazione di una società multietnica e multiculturale porta con sé la tendenza a trasformare la storia da disciplina di studio a strumento di rappresentanza delle diverse identità, con il rischio di comprometterne il carattere scientifico e, conseguentemente, di diminuire la stessa efficacia formativa del curricolo. Sottolineo “compromettere il carattere scientifico” e “l’efficacia formativa del curricolo”.

Affermazioni ora smentite dalle nuove Indicazioni in cui, a proposito di storia e di identità, si sostiene come nella scuola primaria è necessario che l’insegnamento abbia al centro la dimensione nazionale italiana per far maturare nell’alunno la consapevolezza della propria identità di persona e di cittadino.

È nell’identità personale e culturale di ciascun allievo che le Nuove Indicazioni riconoscono la sostanza e la dignità della persona e per rimarcare tutto ciò ricorrono  a citare gli articoli 2 e 3 della Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

E allora qualcuno ci deve spiegare cosa c’è di inadeguato, di superato nel paragrafo delle Indicazioni del 2012 “Centralità della persona”: “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”

È chiaro che il re è nudo. Che l’operazione Valditara non è dettata dalla necessità di migliorare il nostro sistema formativo, di porre rimedio alle tante falle che lo caratterizzano, a combattere la dispersione scolastica, a rendere più efficace l’integrazione. Appare evidente che l’operazione del ministro Valditara altro non è che un’operazione ideologica volta a danneggiare la scuola come luogo della crescita individuale, della scoperta di sé, del pensiero critico, della propria realizzazione, come luogo dell’incontro con i saperi e i loro statuti, come luogo dell’acquisizione degli strumenti che permettono di accrescere sempre più in maniera autonoma le proprie conoscenze nella prospettiva di un apprendimento permanente che ci accompagni per tutta la vita. Anziché apprendere a confrontarsi con la complessità  si semplifica tutta in una visione culturale già precostituita che ha le sue radici nel personalismo, nello storicismo, nell’etnocentrismo, pensando di portare a compimento la missione storica di formare generazioni di italiani all’italianità quanto di più distante vi possa essere da una scuola in cui apprendere a comprendere, ad affrontare l’incertezza, a conoscere la condizione umana, a conoscere il nostro mondo globalizzato, ad attingere alle sorgenti di ogni morale, che sono solidarietà e responsabilità, ad orientarsi nella nostra civiltà, conoscerne la parte sommersa.

Edgar Morin, scriveva nel suo Insegnare a vivere, Manifesto per cambiare l’educazione: “La riforma della conoscenza e del pensiero dipende dalla riforma dell’educazione, che dipende dalla riforma della conoscenza e del pensiero” A questo tendevano le Indicazioni del 2012, non certo all’omologazione ad una presunta identità di italianità, come millantata con un salto all’indietro dalle Nuove indicazioni 2025 del trio Valditara, Perla, Galli della Loggia.

Sembra un ritorno alla scuola della zia Ebe di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola, un tentativo di iniziare a porre riparo al danno scolastico di cui parlano nel loro libro,  intanto fornendo  un po’ di latino per l’educazione linguistica, che fa tanto pre-1962, causa di tutti  i danni scolastici della scuola progressista di cui le Indicazioni del 2012 sono l’ultima espressione.

Nuove Indicazioni Nazionali: appello per la Scuola democratica

NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI

Appello per la Scuola democratica

Incontro con il mondo della scuola e delle associazioni professionali per il dibattito pubblico sulle Indicazioni

Nota 24 marzo 2025, AOODGPOC 398

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali

Agli Istituti scolastici secondari di I e II grado – statali e paritari
e p.c. Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia autonoma di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le località ladine di Bolzano
Al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI

Oggetto: Podcast “I giorni delle Costituenti” racconto inedito del contributo delle 21 deputate alla stesura della Costituzione italiana.

Nota 24 marzo 2025, AOODGPOC 399

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali

Agli Istituti scolastici secondari di I e II grado – statali e paritari
e p.c. Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia autonoma di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le località ladine di Bolzano
Al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta LORO SEDI

Oggetto: Senato “a punti”, la serie di dieci puntate sul funzionamento del Parlamento e del Senato della Repubblica

Nota 24 marzo 2025, AOODGOSV 11942

Ministero dell’i struzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 69

69 del 24-03-2025

Dati definitivi adesione Sciopero 8 marzo 2025

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio di Gabinetto
COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA
Settore scuola

Sciopero generale dell’intera giornata dell’8 marzo 2025 proclamato da
Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI e sciopero di tutto il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil.

Dati definitivi di adesione
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunicano i dati definitivi di adesione allo sciopero del personale docente, dirigente, educativo e ATA, digitati dalle istituzioni scolastiche nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.
A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:
– le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 3.136 su un totale di 7.796 (40,23%) comprese le istituzioni scolastiche di
Trento e Bolzano.
– per quanto attiene il personale, gli aderenti allo sciopero sono stati
4.147, cioè l’1,11% delle 371.936 unità di personale tenuto al
servizio. Questo numero non comprende le 65.751 unità di personale
assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).