da La Tecnica della Scuola
Di Lucio Ficara
In questa fase di fine attività didattiche dell’anno scolastico in corso, si lavora già in prospettiva per garantire un facile avvio di nuovo anno scolastico 2025/2026. A tal proposito si stanno deliberando, in seno agli organi collegiali competenti, anche i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi per il prossimo anno scolastico. È utile sapere che tali criteri, oltre ad essere pubblicati all’albo online della scuola, devono essere considerati “vincolanti” per le scelte da fare dal dirigente scolastico nella formazione dei Consigli di classe dell’anno scolastico 2025/2026. Il non rispetto da parte del ds di tali criteri, potrebbe aprire contenziosi giurisprudenziali afferenti al diritto del lavoro.
Normativa assegnazione docenti alle classi
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto devono essere pubblicati all’albo della scuola come previsto dall’art.43, comma 1 del d.lgs. 297/1994.
Rischio corruttivo e delibera ANAC
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tali criteri diventano vincolanti per le scelte che dovrà adottare il dirigente scolastico. È importante sottolineare che tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola e proprio nelle classi. Tra i criteri potrebbero esserci anche quelli di particolari esigenze del docente di transitare in altre classi per motivi di oggettive difficoltà ambientali, sulla base dell’anzianità e della posizione in graduatoria di Istituto.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016, specifica che tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.
Sentenze che fanno giurisprudenza
È utile sapere che con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.
Giudice del lavoro di Potenza con la sentenza n.60/2022, che è stata pronunciata nell’ambito di una causa civile iscritta al n. 1192/2020 R.G., e il cui ricorso è stato patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti della Basilicata, ha sancito la necessità, in senso cogente, del rispetto dirigenziale dei criteri deliberati dagli Organi collegiali della scuola riguardo l’assegnazione dei docenti alle classi.
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