Legge 8 ottobre 2025, n. 151

Legge 8 ottobre 2025, n. 151

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi. (25G00153) 

(GU Serie Generale n.236 del 10-10-2025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della
fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarieta’,
incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia,
e’ istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da
celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le
parole: «il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;» e’ inserito il
seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni
speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle
seguenti: «della Santa Patrona d’Italia» e, al secondo comma, le
parole: «i Santi Patroni speciali d’Italia sono» sono sostituite
dalle seguenti: «la Santa Patrona d’Italia e’»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d’Italia San
Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa
Patrona d’Italia».

Art. 2 Celebrazioni istituzionali

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le
scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore
possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di
celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San
Francesco d’Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale
possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le
associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed
educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della
fraternita’ tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela
dell’ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell’ambito
della propria autonomia, la realizzazione di attivita’ didattiche e
di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi,
alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 3 Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, e’
autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno
2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio
sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’
incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a
decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1°
gennaio 2026.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 27 maggio
1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di
ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2
Sono considerati giorni festivi, agli effetti della
osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della
festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
il giorno di lunedi’ dopo Pasqua;
il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: Festa del Lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e
Paolo;
il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco
d’Assisi, patrono d’Italia;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell’unita’ nazionale;
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.».
– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 marzo
1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in
onore della Santa Patrona d’Italia Santa Caterina da
Siena», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
Il 4 ottobre e’ considerato solennita’ civile e
giornata della pace, della fraternita’ e del dialogo tra
appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della
Santa Patrona d’Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi
dell’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della solennita’ civile del 4 ottobre sono
organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori
universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona
d’Italia e’ espressione.».

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo del comma 200, dell’art. 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato legge di stabilita’ 2015»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Il Fondo e’ ripartito annualmente
con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».

Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici

L‘8 ottobre l’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura il Disegno di Legge A.C. 505-A, Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.

Partito da una proposta di origine parlamentare, il testo ha incontrato il convinto sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza. Sono state recepite le osservazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, principalmente rivolte a salvaguardare l’autonomia scolastica e le prerogative dei dirigenti scolastici. Il testo definitivo è stato realizzato anche tramite una forte sinergia tra il Ministro Giuseppe Valditara e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Lo sport è determinante per la crescita degli studenti e per l’educazione a stili di vita sani, al rispetto delle regole e dell’avversario. Questo provvedimento, frutto anche della collaborazione con il Ministro Abodi, che ringrazio, è un importante risultato, in coerenza con il piano di investimenti senza precedenti per lo sport nelle scuole che abbiamo fortemente voluto, e che ha portato ad uno stanziamento di risorse da parte del Mim pari a quasi un miliardo di euro”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Quello approvato oggi all’unanimità è un passo di grande valore politico e sociale per rilanciare il diritto alla pratica sportiva nella nostra Nazione. Garantire che gli impianti sportivi scolastici siano messi a disposizione delle associazioni e società sportive, anche al di fuori dell’orario delle lezioni, è non solo questione di infrastrutture, ma di coesione sociale, inclusione e benessere, in linea con il comma 7 dell’art. 33 della nostra Costituzione. Aggiungiamo così oggi un’ulteriore tappa dell’indispensabile e indissolubile legame tra sport e scuola che vede nella collaborazione sistematica con il Ministro Valditara, che ringrazio, il necessario presupposto”, ha commentato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Il provvedimento punta a semplificare le procedure per la concessione a favore delle società e associazioni sportive degli impianti sportivi scolastici da parte degli Enti locali, proprietari degli impianti stessi, garantendo un contemperamento equilibrato di interessi rispetto alle prioritarie esigenze delle istituzioni scolastiche.

Il disegno di legge supera il principio dell’assenso preventivo delle scuole per l’utilizzo dei propri impianti sportivi da parte di società e associazioni sportive. Viene prevista un’inversione del processo autorizzativo: è affidato agli istituti l’onere di comunicazione all’ente proprietario delle eventuali ragioni ostative, legate allo svolgimento di attività curricolari o extracurricolari delle scuole previste dai documenti di programmazione triennale.

In questo modo, è ribadita la principale ed essenziale funzione delle palestre scolastiche, finalizzata allo svolgimento delle attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di ogni scuola. Al contempo, se ne riafferma il valore sociale e di bene comune, agevolandone l’utilizzo da parte delle associazioni sportive ogni qual volta che non siano svolte al loro interno attività inerenti all’offerta formativa dei singoli istituti.

Nota 8 ottobre 2025, AOODGTVET 1776

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

Ai Dirigenti scolastici degli istituti tecnici e professionali.
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Didacta Italia edizione Trentino. Riva del Garda 22-24 ottobre 2025.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 234

234 del 08-10-2025