M. Corona, Le altalene

Mauro Corona tra prima e dopo

di Antonio Stanca

È appena comparsa presso Mondadori nella serie Oscar Absolute l’ennesima ristampa de Le altalene, romanzo di Mauro Corona uscito la prima volta nel 2023. Personaggio televisivo, scultore, alpinista, scrittore, Corona è nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, nel 1950. Si stabilirà poi con la madre, che si è separata dal marito, e gli altri due fratelli, più piccoli di lui, ad Erto, in provincia di Pordenone. Qui trascorrerà i tempi dell’infanzia e dell’adolescenza e qui, ad Erto, dichiarerà sempre di essere nato poiché molto importante, molto sentito era risultato per Mauro il rapporto, il contatto con quel piccolo centro tra le montagne, i boschi, la neve e con la gente che vi abitava, molto determinante lo aveva considerato per la sua formazione. Da quei posti sarebbe provenuta l’idea di farne motivo di scultura, di scrittura, l’inclinazione a scalare le montagne, a diventare un abile alpinista. Era vissuto con la gente della valle del Vajont dove si trovava Erto, con persone che vivevano in stato di arretratezza, di bisogno, di povertà, che si adattavano alle circostanze più difficili, le sopportavano, si impegnavano fin dall’infanzia a procurarsi il necessario, a svolgere più mestieri, a dividersi tra la casa, la campagna, i boschi, le montagne, il torrente, le piante, le erbe, gli animali, imparavano a stare con tutto questo, a rispettarlo e viverlo come parte, aspetto essenziale, inalterabile della loro vita. Da qui era venuto prima lo scultore in legno poi lo scalatore ed infine lo scrittore, a quei luoghi, a quelle terre, a quella gente, a quell’ambiente lui faceva risalire tutto quanto era servito a costituire il suo modo di pensare e di fare, la sua anima e il suo corpo, la sua opera e la sua vita. Da qui sarebbero venute pure le forme, le figure delle sue sculture, sia di quelle degli inizi sia delle altre, le vicende, gli ambienti, i personaggi dei suoi romanzi, di tutta la sua narrativa. Erano stati così importanti quei primi anni in quei posti da diventare motivo fondamentale, tema ricorrente nelle sue opere. Numerose saranno le mostre che lo scultore allestirà, molti i riconoscimenti riservati alla sua narrativa. Molto avrebbe scolpito, molto avrebbe scritto e in nessuna delle sue opere, di qualunque genere fosse stata, sarebbe mancato quel richiamo, quel collegamento con i tempi trascorsi ad Erto, con quanto di sano, di giusto, di valido, di sicuro gli era provenuto, con quanto gli era rimasto e per sempre. Non ci sarà opera del Corona dove quei tempi, quegli ambienti non tornino a farsi vedere. A volte tra due narrazioni le somiglianze saranno tante da far pensare ad una ripetizione. Succederà così tra I misteri della montagna del 2015 e Le altalene del 2023, romanzi nei quali molti aspetti, molte circostanze torneranno uguali senza, però, scadere di tono, di livello, di significato. Ne Le altalene più marcato, più evidente risulterà il carattere autobiografico, più vicini, più legati alla vita dello scrittore saranno tanti risvolti dell’opera. Diffuso, continuo sarà il motivo del tempo trascorso e del personaggio che lo ripercorre ora, a settantatré anni, e lo confronta con il tempo presente, quello dell’attualità più recente. È lui il personaggio, è il maggiore dei tre fratelli che nel romanzo saranno abbandonati dai genitori, sua è la voce narrante, suo il dolore di chi non riesce a liberarsi del ricordo delle gravi situazioni vissute insieme ai fratelli. Il loro era stato un disagio non solo materiale ma soprattutto morale, non avevano sofferto solo nel corpo ma soprattutto nell’anima. Avevano dovuto accontentarsi non solo di poco cibo ma anche di poco affetto, di poco amore. Il padre, persona irascibile, collerica, alcolizzata, li aveva maltrattati fin dalla più piccola età, era stato violento con loro e con la moglie, era giunto ad abbandonarli tutti, lei e loro. Anche la donna se n’era poi andata aggravando lo stato di paura, di pericolo nel quale i bambini ormai vivevano. I nonni paterni e una zia sordomuta avevano provveduto ad accoglierli nella loro casa, ad assisterli, a soddisfare i loro bisogni. In casa dei nonni avrebbero trascorso l’infanzia e l’adolescenza, qui sarebbero cresciuti, si sarebbero formati a contatto con quegli elementi naturali, con quei sistemi, quei modi che facevano parte della vita di tutti e che per loro sarebbero stati, avrebbero rappresentato il periodo migliore della loro vita, quello più felice perché finalmente liberi, spensierati si erano sentiti, capaci si erano mostrati di saper parlare, pensare, fare, di avere compagni, amici, di saper stare, giocare con questi come tutti gli altri bambini. Avevano cominciato ad andare a scuola ma non rifiutavano di collaborare, di prendere parte al lavoro che il nonno svolgeva in casa dove scolpiva il legno, nella stalla dove badava agli animali e in campagna dove c’era la terra da zappare e seminare. Si erano tanto immedesimati con queste attività, con gli ambienti naturali dove le svolgevano e dove trascorrevano anche parte del tempo libero da preferirli alle aule scolastiche limitate, chiuse, all’impegno richiesto dallo studio. Crescevano intanto ed erano contenti ma anche quella età felice della loro vita era destinata a finire: il fratello medio sarebbe morto a causa di un incidente in Germania dove si era recato poiché piuttosto irrequieto e nel 1963, quando il maggiore aveva tredici anni, ci sarebbe stato il disastro della diga del Vajont, della valanga di terra ed acqua che si sarebbe rovesciata sui paesi di quella valle compreso Erto, provocando la morte di duemila persone delle quali quattrocentottantasette erano bambini. Avrebbe distrutto tutto quanto c’era in quei paesi e intorno ad essi. Era crollata la diga eretta per fermare l’acqua che scorreva e utilizzarla per scopi industriali. Col tempo quell’acqua arrestata l’aveva corrosa, la natura s’era ripreso quello che le apparteneva e nei modi di un disastro senza precedenti. Case e strade, boschi e prati, persone e cose, tutto travolse, devastò, seppellì quella valanga. Sepolti vivi nelle loro case coperte dalla terra rimasero alcuni. Pochi furono i superstiti e i loro furono casi di fortuna, momenti, frangenti particolari. Tra questi rientrarono anche i casi dei nonni, della zia sordomuta e dei piccoli fratelli. In seguito sarebbero cominciati i lavori di ricostruzione, di ristrutturazione ma lunghissimi e a volte inutili si sarebbero rivelati. Intanto la vita di quei superstiti procedeva nei modi più difficili giacché tra le rovine di quanto era rimasto si muovevano, con esse dovevano stare, di esse dovevano servirsi. Il fratello piccolo non si sarebbe adattato, avrebbe pensato ad andarsene altrove, a cercare fortuna e ad Erto sarebbe rimasto solo il maggiore che adesso, a settantatré anni, sposato e con figli maturi, si è lasciato andare ai ricordi. È rimasto soltanto lui di quella famiglia, i nonni e la zia erano morti e morti erano pure tanti suoi amici, coetanei e non, molti nel disastro della diga crollata. Lui era uno dei pochi superstiti, era sempre attraversato da un senso di malinconia, di tristezza, di abbandono, aveva cominciato a bere ma, nonostante tutto, un dovere gli era sembrato ricordare, portare alla luce quei parenti, quelle altre persone e tutto quanto c’era stato, era successo intorno a loro in un passato del quale avevano fatto parte pure i tre fratelli da piccoli. Di esso era uno dei pochi testimoni rimasti e perciò si sentiva quasi chiamato a riesumarlo. Doveva farlo anche perché un personaggio noto era stato, sempre spinto in avanti, sempre alla ricerca di nuove esperienze si era dimostrato, molte sculture in legno aveva realizzato continuando, migliorando quegli apprendimenti che gli erano provenuti dal nonno, anche prove di scrittura aveva fatto. Una memoria autorevole sarebbero risultati i suoi ricordi perché chiamato era stato ad assistere alla crisi, alla fine di quei valori morali, spirituali, di quegli ideali che lo avevano sempre sorretto, che sempre aveva perseguito, che un artista lo avevano fatto diventare. Finita era quella vita di prima, quella che aveva visto da bambino e nella quale si era formato. Altri modi di pensare, di fare erano sopravvenuti, altri valori di carattere materiale, contingente avevano sostituito quelli precedenti di carattere ideale, eterno. Non riesce a rassegnarsi a questa sconfitta né a dimenticare i tempi che c’erano stati, i principi che li avevano alimentati, i valori che avevano rappresentato. Tutto il romanzo sarà un interminabile andare tra prima e dopo, passato e presente, vecchio e nuovo, antico e moderno, bene e male, salita e discesa, conquista e perdita, successo e sconfitta, vita e morte. Dello scorrere tra questi estremi, tra avanti e indietro, saranno simbolo “le altalene” alle quali l’opera è intitolata e delle quali, però, ora, al giorno d’oggi, non c’è più traccia. Ne è rimasta solo una e pure rotta quasi a significare che la loro epoca, quella che ne aveva visto tante oscillare, fare su e giù tra le grida festose dei bambini e la gioia dei grandi, era finita poiché finito era nella vita, nella storia quel movimento.

Arriva Natale

Arriva Natale nel ricordo degli uomini mai distanti

di Vincenzo Andraous

Quando si parla o si scrive di una persona che non c’è più, a cui ci si è legati per un lungo tragitto di vita insieme, a dispetto di qualsiasi avversità, c’è sempre il rischio di  incorrere in una idealizzazione, di appiccicare addosso medaglie e nastrini, sommando parole che non confortano il dolore di questa assenza.

Padre PierSandro Vanzan non era solamente un Gesuita senza paura, un giornalista e uno scrittore arguto e instancabile di Civiltà Cattolica, della carta stampata, è stato soprattutto un amico, un fratello, un padre, e un orizzonte a vista per tutti noi della Comunità Casa del Giovane, una “consueta” coscienza critica, a volte aspra e ammonitrice, ma sempre colma di amore, in nome dell’amicizia con don Enzo Boschetti, fondatore di questa grande casa-comunità di servizio-terapeutica.

Per ogni suo amico, indipendentemente dalla fede che si professa, c’è bisogno di ricordare ciò che questo uomo diceva, scriveva, faceva, perché da questa esperienza personale e comunitaria potranno sorgere e rafforzarsi nuove energie cui fare leva, nuove forze interiori per imparare a amare con ardimento: i Santi non sono cartoline illustrate da acquistare nei giorni di festa, ma il respiro di cui non possiamo fare a meno per avere fede e credere a quella Croce dove ora Padre Vanzan sta al suo legno.

Per chi segue il solco di un Vangelo mai ripiegato su se stesso, non è difficile tradurre dalle intenzioni di tante storie tramandate, più che mai attuali, lo stile di vita, i comportamenti quotidiani, e non è irriguardoso accostare Padre Vanzan a un prosieguo della storia più antica e giovane, per continuare ad avvicinare le parole che ci ha lasciato, senza per questo disegnare una verità folgorante che gia c’è, il rischio è più palese e vicino alla terra sotto i nostri piedi, cioè di raccontare e narrare senza sosta la vita di quel legno stretto alle sue mani, facendo ulteriore prossimità con Dio, e non più a quel dubbio che ci serve a nascondere le nostre stanchezze, i nostri limiti, le nostre incapacità ad abbandonarci a ciò che è.

Nei tanti anni che ci hanno visti accanto, ho conosciuto “sottopelle” Padre Vanzan, siamo stati insieme, come lo è stata tutta la Casa del Giovane, fino a diventare la sua grande casa, non era mai un pensiero scontato, non era semplice seguire le sue tracce, le sue orme, perché a volte parevano così profonde da incutere timore, manco fossero di un orso eretto al cielo.

Sono tanti gli episodi che danno l’idea del carico di autorevolezza di questo sacerdote profeta nella santità profetica di chi lo attraversava e accompagnava come don Enzo Boschetti e le sue intuizioni, la sua vista prospettica, il coraggio delle scelte, la generosità della coerenza. Insieme hanno cresciuto un albero della vita importante, la Casa del Giovane, una radice formidabile perché affondata nel loro amore.

C’è un bisogno sincero di onorare persone come queste, di ancorarle al cuore, alla vita spirituale di ognuno, alle fatiche dell’esistenza, per farne esempio da rileggere ogni volta che servirà. Ecco sta arrivando Natale.

Sentenza Corte di Giustizia Europea 20 novembre 2025

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 20 NOVEMBRE 2025 SUI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Ecampus

Appare doveroso intervenire a fare chiarezza sulla nota pronuncia della Corte di Giustizia Europea che si è espressa il 20 novembre 2025 con riferimento ai casi C-340/2024 e C-442/2024, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Tar Lazio-Roma ai sensi dell’art.267 del TFUE, con specifiche ordinanze ad oggetto l’ambito di applicazione del cosiddetto meccanismo di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali previsto dall’articolo 13 della Direttiva Europea n° 36 del 2005.

Tale intervento appare di particolare rilevanza atteso che la sezione ottava della Corte di Giustizia Europea, presieduta dalla Dott.ssa Spineanu-Mattei rumena, e composta dal croato Rodin e dal danese Fenger, pur essendosi pronunciata su uno specifico titolo di specializzazione sostegno conseguito presso la Università Spagnola Cardinal Herrera, traccia scenari applicativi dei principi contenuti nella stessa sentenza.

1.La Corte conferma il principio di liberta’-discrezionalità degli stati membri di valutare ai fini della comparazione con l’ordinamento del paese in cui si chiede il riconoscimento, il titolo conseguito in altro Stato anche se non ritenuto valido.

Tale pronuncia anche se contiene principi generali in tema di applicazione del c.d. sistema di riconoscimento comunitario dei titoli conseguiti all’estero, tuttavia limita l’ accertamento istruttorio ad un titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da una specifica università spagnola.

E’ evidente che la Corte Europea si sia espressa in merito al meccanismo applicativo dell’art. 13 della Dir n°36/2005 e ai suoi limiti, dovendo decidere se il paese membro in cui il richiedente presenta domanda di  riconoscimento ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n°206 del 2007 attuativo della direttiva UE ( nel caso de quo l’Italia), sia tenuto sempre e comunque  a valutare il percorso di formazione, anche in presenza di anomalie che investono il soggetto che rilascia il titolo ( nel caso di specie  istituto/ università non riconosciuta o non autorizzata presso cui è stato conseguito) , e che sia privo del carattere di ufficialità nello Stato in cui è stato conseguito ( cfr. punto 26 pg.7  della sentenza) .

A tal proposito e applicando i principi evincibili dalla nota sentenza, C-166 del 2020 ad oggetto il caso sottoposto dal Tribunale amministrativo Lituano di Vilnius ( cfr. punto 24 sentenza) la Corte di giustizia europea si è pronunciata in primo luogo, confermando la discrezionalità dello Stato membro in merito alla valutazione di un titolo siffatto e quindi del percorso formativo ai fini della valutazione comparativa, su cui si era già pronunciata  l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ( cfr. punto 29), che aveva esaminato un titolo rilasciato da soggetto non competente secondo il proprio ordinamento giuridico nazionale.

A tal proposito, giova rammentare come la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n°18/2022  chiamata a pronunciarsi con riferimento alla validità del corso di formazione abilitante alla professione docente di ricorrente italiano conseguito in Bulgaria, ha già applicato  con “effetto espansivo” il principio di cui alla sentenza della Corte di Giustizia n°166/2020  riferita a professioni assoggettate a regime automatico di riconoscimento anche alla professione docente , ereditando e integrando i principi di cui alla Corte di Giustizia n°675/2017 .

Sostanzialmente ad avviso della Corte di giustizia europea, gli articoli 45 e 49 del Trattato fondativo dell’Unione europea non impongono in questi casi al Paese dove si reca il richiedente ( nel caso de quo la Spagna), di valutare il percorso attesa la valutazione pregiudiziale della nullità del titolo .

Tuttavia la Corte conferma la applicazione del principio della salvezza/sanatoria degli atti, prevedendo la facoltà dello Stato membro di sottoporre comunque a valutazione il percorso formativo professionale consistente in un insieme di esperienze maturate dal richiedente.

Questo passaggio motivazionale della Corte Europea conferma dunque, un primo aspetto positivo consistente nella libertà/discrezionalità dello Stato membro di poter comunque valorizzare il cosiddetto “compendio formativo” menzionato in molte sentenze della Corte di giustizia europea, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del Tar Lazio-Roma.

2.Scenari applicativi ulteriori evincibili dalla sentenza della Corte Europea del 20 novembre 2025 : obbligo e non facolta’degli stati membri di procedere alla valutazione di titoli validi e riconosciuti legalmente

Tuttavia non pare sia stato approfondito dai primi commentatori un ulteriore aspetto di notevole rilevanza che si ricava da una attenta lettura della pronuncia della Corte di giustizia europea, che nelle conclusioni evincibili dal punto 35 ( pg.8) traccia scenari applicativi dei principi nella stessa contenuti.

Ed infatti se è vero che “.. gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato”, è di tutta evidenza che dette conclusioni devono essere interpretate nel senso che l’obbligo comunitario sussiste lì dove la valutazione dell’istanza di riconoscimento si incentri su  un titolo non disconosciuto dallo Stato ospitante, e non privo di  carattere ufficiale.

Per tale ragioni, anche nel casi in cui una situazione non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva n°2005/36, ma che rientra in quello dell’art. 45  o dell’art. 49 TFUE ( come nel caso de quo dei titoli di specializzazione sostegno non soggette al regime c.d. automatico ma a quello generale di riconoscimento dei titoli) , “..le autorità di uno Stato membro– alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale ( cfr. sentenza 3 marzo 2022, Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base), C-634/20, EU:C:2022:149, punto 38.

3.Il caso Italia. Obbligo di sottoporre alla valutazione i titoli romeni gia’ sottoposti al vaglio della Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n° 22/2022 ai fini della previsione delle misure compensative

Orbene, dalle conclusioni della Corte si evince dunque che in presenza di un titolo di specializzazione sostegno come quello romeno già sottoposto al vaglio della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 22 del 2022,  e conseguito presso l’Università Dimitrie Cantemir secondo cui  “ In considerazione delle sopra richiamate note del Ministero rumeno, non risulta condivisibile l’osservazione della Sezione remittente, per la quale sarebbe «pacifico che l’appellato non abbia il diritto all’abilitazione in Romania e che non possa ivi accedere alla professione di insegnante, secondo la legge ivi vigente, perché non ha ottenuto la laurea in quel Paese». Al contrario, la certificazione rilasciata dall’Autorità rumena all’appellato va qualificata come attestato di competenza, rilevante per l’ordinamento italiano così come è rilevante in quello rumeno” ( cfr. punto n°15 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022 )”, il Dicastero italiano è obbligato ad applicare il meccanismo comunitario di cui all’art.13 della Direttiva UE n°36/2005 ai fini della previsione delle misure compensative previste dall’art.22 della Dir.UE.

A tal proposito e a differenza del caso della Università spagnola affrontato dalla Corte di Giustizia ( titolo rilasciato da istituto privato non ufficialmente riconosciuto), l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022 ha già avuto modo di accertare la legittima esistenza ed operatività della Università romena summenzionata istituita peraltro con la legge romena n° 136 del 2005 .

Dunque nel caso di titoli validi e legalmente rilasciati da Università istituite con legge dello Stato, ancorchè in presenza di difformità sostanziali tra i programmi del percorso estero e italiano, l’obbligo della valutazione “dell’esperienza pertinente dell’interessato” richiamato nel p.29 della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 novembre 2025, è previsto dall’art.14 della Dir. UE n°36/2005 secondo cui il diritto europeo riconosce l’imposizione di misure compensative – e dunque la loro imprescindibilità senza possibilità di rigetto puro e semplice – non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali; ( cfr. l’art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/Ce: “se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante”); tenuto conto che, per espressa previsione normativa, per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta” (art. 14 cit. par. 4) resta priva di supporto motivazionale la netta presa di posizione sull’assoluta impossibilità di conciliare i due iter formativi.. ( cfr. recentemente Tar Lazio sez IV BIS sentenza n°19897 del 10 novembre 2025).

A ciò si aggiunga ulteriormente come il percorso formativo romeno summenzionato, oltre a risultare ufficialmente nel registro nazionale dei programmi post laurea romeni (RNPP), è corredato di certificato relativo alla validità e alla idoneità del percorso che lo include nel quadro europeo delle qualifiche-EQF.

Per tali ragioni,  il Ministero Istruzione e Merito  a fronte della valutazione di un titolo che non è disconosciuto dal paese in cui è stato rilasciato, e che è stato conseguito presso una Università istituita con legge nazionale e è dunque fino a prova contraria da ritenersi a tutti gli effetti ufficiale, è obbligato ad applicare il meccanismo di riconoscimento comunitario previsto dall’ art.13  della Direttiva europea n°36/2005, a maggior ragione se ha già emanato decreti di riconoscimento sin dal 2022 su percorso di specializzazione sostegno conseguiti presso la stessa Università.

4.Conclusioni

In conclusione la pronuncia della Corte di Giustizia europea conferma il principio fondamentale già ribadito da consolidata giurisprudenza comunitaria, secondo cui a fronte di titoli non riconosciuti dal Paese membro dell’Unione la valutazione dell’intero “compendio formativo” di cui è corredata la domanda di riconoscimento ( ad esempio altri titoli, attività di insegnamento specifica) è facoltativa e non obbligatoria.

Tuttavia da una attenta interpretazione dei punti menzionati, si ricava altresì anche l’obbligo di procedere alla valutazione ai fini della previsione delle misure compensative previste dall’art.22 della Dir. UE n°36/2025 di tutti quei titoli rilasciati ufficialmente da Università legalmente istituite e riconosciuti nel quadro delle qualifiche europee-EQF, nonchè dei titoli già sottoposti al vaglio della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°22/2022.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 286

286 del 10-12-2025

Nota 10 dicembre 2025, AOODGTVET 2406

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

Ai Direttori generali/Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente scolastico per la Regione VALLE d’AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione tecnica e professionale
LORO SEDI
e p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Regioni
LORO SEDI
Al Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni
Alle Fondazioni ITS Academy
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 221 del 14.11.2025 – Filiera formativa tecnologico professionale – Attivazione percorsi per l’anno scolastico 2026/2027 – Proroga presentazione candidature 22 dicembre 2025.