SOSTEGNO ESTERO SPAGNA. SENTENZA STORICA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DINIEGO RITENENDO CHE L’AMMISSIONE DEL MINISTERO AI NUOVI PERCORSI INDIRE FA RITENERE CHE IL PERCORSO FORMATIVO SPAGNOLO SODDISFI I REQUISITI DI QUALITA’DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 77/2025
Di grande rilevanza la sentenza n° 464 del 2025 del Tar Lazio, sez. IV bis con cui è stato accolto il ricorso ad oggetto il diniego espresso dal Ministero Istruzione sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna formulata dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione Europea Università Ecampus.
La questione riguardava il riconoscimento del corso di formazione “curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo” denominato, in lingua italiana, “corso superiore di specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’università Cardenal Herrera-Ceu di Castellón alla ricorrente, ma negato dal Ministero , in palese violazione dei principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di stato, con le sentenze nn. 18-22 del 2022, in tema di riconoscimento di titoli per l’insegnamento conseguiti in nazioni della comunità Europea.
Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza la pronuncia appare di grande rilevanza atteso che il Collegio nella motivazione, non si limita ad annullare il diniego del Ministero Istruzione ritenendo il giudizio di comparazione espresso sul percorso formativo spagnolo carente, ed assunto sulla base di argomenti deboli e preconcetti, e che non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente , ma perché risulta palesemente come l’aver ammesso il Ministero al percorso INDIRE a chi è in possesso di detto titolo spagnolo, soddisfi i requisiti di qualita’di cui al decreto interministerialen. 77 del 24.04.2025, attuativo dell’art.7 della Legge n°106/2024, ritenendolo dunque un titolo valido anche ai fini della previsione delle misure compensative previste dalla Direttiva dell’Unione europea n°36/2005.
Questo il punto saliente della motivazione evincibile dalla sentenza del Tar Lazio.
5.2. Il Ministero, nel caso di specie, dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo e richiamato “i criteri enunciati nelle Adunanze Plenarie n. 18, 19, 20 e 21 del 2022”, ha comunque proceduto al su citato esame comparativo tra la formazione conseguita all’estero e quella prevista in Italia per accedere all’insegnamento di insegnante nel sostegno, effettuando “un’analisi fondata sulle
competenze, conoscenze e qualifiche in concreto possedute dall’istante”. Al termine di detto confronto, l’Amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento in ragione delle differenze riscontrate – sotto il profilo quantitativo e qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il precorso formativo, complessivamente seguito (in Italia e in Spagna), che ha portato l’istante a conseguire l’attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento in Italia.
Le obiezioni rivolte dall’Amministrazione al riconoscimento del titolo non resistono all’esame di legittimità proprio di questo giudizio per le seguenti assorbenti ragioni.
In primo luogo, va rammentato che in Italia l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe che ha acquisito le competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche necessarie ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che caratterizza la sua funzione.
Nel caso in esame, la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisferebbero, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, come ad esempio, il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011, il riferimento del corso seguito in Spagna al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” di cui ai corsi di specializzazione previsti dalla normativa italiana, il rilievo in ordine alle modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio nel corso spagnolo che – a differenza di quanto previsto dall’Allegato C del D.M. 30.09.2011 – sarebbero stati svolti in modalità blended
Ebbene, il giudizio espresso in ordine all’impossibilità di riconoscere il titolo formativo conseguito all’estero non appare adeguatamente motivato, se non sulla base, all’apparenza, di preconcetti e di argomenti deboli, che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
Dalla documentazione in atti (doc. 4 depositato unitamente al ricorso) e sulla base di un sintetico confronto, emerge una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 (esemplificativamente si legge dalla documentazione allegata: Pedagogia speciale di gestione integrata del gruppo classe; Pedagogia e didattica speciale di disabilità intellettiva e dei disturbi; Didattica speciale: metodo metacognitivo e cooperativo; Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento; Neuropsichiatria infantile; Didattica speciale e apprendimento per la disabilità sensoriale).
Risulta poi che il corso prevede l’espletamento di laboratori e lo svolgimento in presenza di un tirocinio diretto.
5.3. Inoltre, a fronte delle differenze rilevate tra i due percorsi, il Ministero non ha neanche preso in considerazione la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità di formazione riscontrate, ritenendo tra l’altro che, laddove venisse riconosciuta la specializzazione sul sostegno sulla base di attestati e percorsi di formazione del tipo di quello posseduto dall’istante, si realizzerebbe una grave disparità di trattamento con i cittadini italiani che per accedere all’insegnamento sul sostegno in Italia seguono il percorso formativo universitario come disciplinato dal citato D.M. 30.09.2011.
Nel provvedimento di diniego (pag. 10) si afferma, infatti, che tale disparità deriverebbe da:
1) non validità dell’attestato formativo presentato dall’istante, quale titolo di abilitazione per l’accesso alla professione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, quindi, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia;
2) incolmabile differenza sussistente tra la formazione inerente alla specializzazione su sostengo conseguita in Italia e quella relativa al titolo formativo conseguito in Spagna, di cui l’istante chiede il riconoscimento.
Tuttavia, l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
La giurisprudenza europea, infatti, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo (v. la sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, ha statuito che le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta;
Infine, il Collegio osserva che il legislatore ha recentemente avviato – ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 – dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, previa rinuncia della suddetta domanda di riconoscimento. Con il superamento di tali percorsi si consegue un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il comma 3 del richiamato articolo 7 ha poi rinviato ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, per la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità ed i corrispondenti requisiti di qualità.
Per quanto rileva in questa sede, l’art. 4 del successivo Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025 (recante rubrica “Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all’estero”) per l’ammissione a detti percorsi ha richiesto il superamento “presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU”.
L’art. 3 del citato decreto, in ragione del percorso formativo svolto all’estero, ha previsto poi il conseguimento di 48 crediti formativi (di cui 12 relativi all’attività di tirocinio, per coloro che non hanno maturato esperienza in Italia come docenti su posto sostegno) o 36 crediti formativi (per coloro che hanno svolto almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio), a fronte dei 60 crediti formativi richiesti dall’art. 7, comma 1 dell’art. 7 del D.M. 30 settembre 2011 per il rilascio del titolo di specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi ordinari.
Ebbene, il Collegio rileva che il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero sul sostegno per cui è causa (rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón), ritenendo evidentemente che la formazione estera in esame soddisfi i requisiti di qualità richiesti dal Decreto Interministeriale (come emerso in altri ricorsi similari proposti presso questa Sezione e per i quali i ricorrenti hanno rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’ammissione ai citati percorsi, cfr. sentenza n. 22025 del 5 dicembre 2025).
Ciò posto, il provvedimento di diniego impugnato, anche per quanto precede, non appare esente da mende, posto che non appaiono chiare le ragioni per le quali, in presenza del medesimo titolo estero ritenuto valido ai fini dell’ammissione ai percorsi di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025, l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative – eventualmente aggravate rispetto alla prassi – non sia in grado di colmare le differenze di una formazione che nell’ambito dei citati percorsi consente, unitamente al conseguimento di un numero variabile di crediti formativi e al superamento di un esame finale, il rilascio di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di diniego, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.