Educare all’infinito

Educare all’infinito

di Margherita Marzario

Gianni Rodari scriveva: “Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. «Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!» Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbatterà il mare intero si prenderà” (da “Un bambino al mare”). Educare è come accompagnare il bambino al mare, proiettarlo in avanti e fargli provare tutte le emozioni immaginabili e possibili in modo tale che attinga dalle sue risorse. La vita è come il mare, emozionante, immensa, rischiosa e tutta da scoprire, soprattutto nei suoi fondali.

Secondo la scrittrice Mariapia Veladiano: “A ogni creatura va proclamata la speranza, anche se non la sentiamo così forte, anche con il cuore pesante. Ogni essere vivente ci aspetta”. Educare è dare speranza ai bambini che sono “creature”, come erano chiamati nei dialetti meridionali.

Educare è contribuire alla metamorfosi e alla schiusa dei bozzoli di ogni bambino-farfalla nella sua singolarità, dalla falena alla vanessa. I genitori e gli educatori devono avere ben presente la differenza tra crescita e sviluppo, come emerge anche dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (in cui si parla di “crescita” una sola volta nel Preambolo e più diffusamente di “sviluppo”).

“Gentilezza” contiene “lentezza”, una delle forme di gentilezza che devono preservare e cui devono educare i genitori e gli altri adulti di riferimento.

“Il verbo “progettare” deriva dal latino pro-iectare ovvero “Gettare avanti”, concretizza quell’essere sempre orientato al futuro, proiettando avanti sé stessi, gli altri, il mondo: progettare significa dare una direzione alle nostre azioni. La parola in sé ci esorta a riflettere su quanto sia importante una visione futura di dove si vuole andare, con un collegamento però forte al presente, al qui e ora, in cui si progetta” (cit.). Educare è progettare.

“Educare con il cuore…non è spontaneismo, né buonismo, impulso o immediatezza. È processo meditato, riflessivo, ascolto attivo e non giudicante. È dialogo, connessione, sintonizzazione dentro di noi, fuori di noi, tra noi e gli altri. È accompagnare l’Altro a realizzare il proprio talento, la capacità di scegliere, di essere presente a sé stesso, di cogliere le opportunità nelle difficoltà. […] il futuro dell’umanità a partire dalla cura del presente” (cit.). “Educare” comincia con “e” come la congiunzione, per cui è nella sua natura essere un “con”, un condurre, un andare insieme, un accompagnare le persone “care”, sentirle “care”, farle sentire “care”, innanzitutto a se stesse.

Lo studioso gesuita Giovanni Cucci riporta: “Lo psicologo Paul Gilbert ha elaborato una specifica proposta terapeutica basata sulla compassione per promuovere saggezza e apertura verso sé stessi e verso gli altri di fronte alle avversità della vita. La compassione consente di uscire dalla propria prigione interiore, facendo leva su alcuni atteggiamenti (che Gilbert denomina attributi) […]. In particolare: cura degli altri; sensibilità alla sofferenza; partecipazione attiva (simpatia); empatia; tolleranza alla sofferenza; atteggiamento non giudicante. La terapia basata sulla compassione si è rivelata particolarmente efficace per trattare forme specifiche di disagio (disturbo post-traumatico da stress; psicosi; disturbi alimentari e dell’umore; dolore cronico)”. Bisogna educare alla “com-passione”, anche per conoscere meglio se stessi e stare meglio con se stessi, per favorire lo “sviluppo”, cioè uscire dagli inviluppi.  

Il verbo “educare” contiene altresì “dare”, perché educare non è dire ma dare, a cominciare dal dare esempio e dare obiettivi più che limiti. I bambini non hanno bisogno di tanti stimoli quanto di attività stimolanti, non di essere coinvolti in attività degli adulti o da adulti quanto di adulti coinvolti e coinvolgenti: “Guardare oltre, guardare lontano, significa prendere i bambini per mano” (l’educatrice Carola Castoldi).

Per educare (e, poi, se e quando intervenire), i bambini sono innanzitutto da osservare come loro osservano tutto, anche quando sembrano distratti o presi dal gioco.

“Il porto è una chiara metafora del compito di genitori ed educatori. Chiamati ad aiutare i giovani loro affidati a raggiungere il «mare aperto»” (il giornalista Claudio Imprudente). Educare è spingere bambini e ragazzi verso la loro vita, non trasmettere le proprie paure né forgiarli a propria immagine e somiglianza. Bisogna stare lì come porto o faro, punto di riferimento per orientarli e vigilare.

Il giurista Vittorio Bachelet spiegava: “È necessario formare i giovani alla responsabilità, alla saggezza, al coraggio e, naturalmente, alla giustizia. In particolare dovrà coltivarsi nei giovani la virtù alla prudenza” (negli “Scritti civili”). Educare è una responsabilità e lo si deve fare con responsabilità e alla responsabilità: “[…] occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale ed allevarlo nello spirito degli ideali […]” (dal Preambolo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia) e “[…] preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera […] (dall’art. 29 lettera d Convenzione).

“Ogni gesto fatto bene, nel modo e nel tempo giusto, ha ripercussioni inimmaginabili. Per contro anche ogni gesto compiuto con incuria può avere un impatto pesante sulla vita degli altri” (Giada Lionati, medico, in “Prendersi cura”). Educare non è dire all’educando di far bene, ma far bene davanti all’educando e con l’educando. Educare: aiutare a maturare e non a mutare.

“Contrariamente all’assunto della modernità, la fatica e il sacrificio non smentiscono il piacere autentico, legato alla soddisfazione di aver compiuto un’opera buona” (lo studioso gesuita Giovanni Cucci). Come l’arte di educare.

“Se l’arte ha a che fare con qualcosa, è senz’altro la trasformazione. Si tratta di cambiare stato alla materia” (lo scultore Anish Kapoor nel 1992). Educare è un’arte, soprattutto scultura.

La giornalista Stefania Di Pietro ricorda: “Da Galileo a Einstein, ogni scienziato ha usato il proprio errore come una bussola, non come un fallimento, aprendo all’umanità la strada per grandi scoperte. Una lezione utile per tutti, in un’epoca che demonizza il fallimento. Perché, come scrive l’astrofisico Luca Perri, sbagliare è imparare”. Già Gianni Rodari parlava di “errore creativo”, ma oggi bisogna (o urge) educare all’errore, educare l’errore, adottare la cosiddetta pedagogia o didattica dell’errore; considerato che bambini e ragazzi sono sempre più fragili, sono abituati a seguire percorsi predefiniti su device, non resistono a fallimenti o cadute perché “esaltati” dai genitori che li intronizzano o si sostituiscono a loro.

I bambini vanno educati alla fatica e alle asperità della vita, a salire verso gli obiettivi: la montagna è immagine, metafora, stile di vita. “Montagna che educa, educare alla montagna”, in tal senso bambini e ragazzi vanno educati alla montagna.

Legge 7 aprile 2026, n. 53

Legge 7 aprile 2026, n. 53

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o societa’ sportive. (26G00069) 

(GU Serie Generale n.94 del 23-04-2026)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso
l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all’articolo 96 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti:
«. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia,
sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a
disposizione delle societa’ e delle associazioni sportive gli
impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori
dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita’
extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa
nonche’ nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto
possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di
gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di
gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire la
funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza fini di
lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste
l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o
ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o
l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce
l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con
l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso gratuito
dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al
valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» e’ sostituita
dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di
allenamento e delle gare ufficiali»;
2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli di
istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o
dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa,
comunicano all’ente locale proprietario le attivita’ didattiche e
sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono
l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e
degli impianti sportivi scolastici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 7 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta l’articolo 96 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante: “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio
1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 96 (Uso delle attrezzature delle scuole per
attivita’ diverse da quelle scolastiche). – 1. Per lo
svolgimento delle attivita’ rientranti nelle loro
attribuzioni, e’ consentito alle regioni ed agli enti
locali territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature
delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri
generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai
sensi della lettera f) dell’articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra
le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti
organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti
responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego
dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico
per attivita’ che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune
o la Provincia hanno facolta’ di disporne la temporanea
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di
istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis.
4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la
provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate,
mettono a disposizione delle societa’ e delle associazioni
sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative
attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del
servizio scolastico e delle attivita’ extracurricolari
previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonche’
nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di
istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle
palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi
scolastici nei casi previsti dall’articolo 6, comma 4-bis,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti
a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura
e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche’ gli adempimenti occorrenti per garantire
la funzionalita’ degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in
volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalita’ dell’uso e
le conseguenti responsabilita’ in ordine alla sicurezza,
all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari
non dedicati all’attivita’ istituzionale o nel periodo
estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo 1
della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di eta’ minore al fine
di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in
attivita’ criminose.».
– Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante: “Attuazione
dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021″, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Associazioni e Societa’ Sportive senza fini
di lucro). – 1. Le Associazioni e le Societa’ Sportive
senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul
cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare,
riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita’ economico
finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l’ammodernamento e per la successiva gestione con la
previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e
l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale
riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida
direttamente la gestione gratuita dell’impianto
all’associazione o alla societa’ sportiva per una durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento
e comunque non inferiore a cinque anni.
1-bis. Le Associazioni e le Societa’ Sportive senza
fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui
territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la
rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento
dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce
l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione
con l’associazione o la societa’ sportiva per l’uso
gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione
delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
«Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). – 1. L’uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve
essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte
le societa’ e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei
soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della
scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa’ e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai
fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle
gare ufficiali.
4-bis. Per le finalita’ di cui al comma 4, i consigli
di istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o
dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta
formativa, comunicano all’ente locale proprietario le
attivita’ didattiche e sportive della scuola, di cui al
medesimo comma 4, che impediscono l’utilizzo, anche
parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli
impianti sportivi scolastici.».

Nota 7 aprile 2026, AOODPPR 3306

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali Loro Sedi
Agli Uffici scolastici regionali Loro Sedi
E, p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro SEDE

OGGETTO: Viaggi d’istruzione – Comunicazione attivazione di sessioni formative da parte di Consip S.p.a..

Arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia

Sono state pubblicate il 7 aprile le graduatorie per arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni per gli interventi già oggetto di finanziamento nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia” del PNRR.

Le risorse finanzieranno gli arredi in 1.778 asili nido e scuole dell’infanzia su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, sono stati firmati anche due decreti per ulteriori 30 milioni di euro che si aggiungono ai 150 milioni già stanziati. Queste risorse aggiuntive saranno destinate allo scorrimento delle graduatorie nelle regioni del Mezzogiorno e al rimborso dei comuni, nei limiti delle risorse disponibili, che hanno già ultimato i lavori e l’acquisto degli arredi.

“Lavoriamo per garantire pari opportunità educative sin dalla prima infanzia, riducendo i divari sociali e territoriali e assicurando a ogni bambino il diritto a un’educazione di qualità” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Abbiamo aumentato le risorse per supportare concretamente l’offerta educativa per i più piccoli, per ridurre le disuguaglianze e per dare un’opportunità di futuro ai nostri giovani”, ha concluso il Ministro.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 80

Viaggi d’istruzione A.S. 2025/2026

Nota 7 aprile 2026, AOODPPR 3306
Viaggi d’istruzione – Comunicazione attivazione di sessioni formative da parte di Consip S.p.a.


Con Nota 23 marzo 2026, AOODPPR 2870, il ministero dà notizia dell’aggiudicazione della Gara europea da parte di Consip S.p.a.


Con la Nota 5 dicembre 2025, AOODGFIESD 41136, il ministero ha fornito chiarimenti riguardo alle risorse finanziarie destinate al cd. Welfare gite.


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Nota 7 novembre 2025, AOODPPR 8524, ha fornito chiarimenti sulle Indicazioni operative per l’Anno Scolastico 2025/2026 relative ai Viaggi d’istruzione.


Comunicato Presidente ANAC 5 novembre 2025
La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Nota 24 settembre 2025, AOODPPR 7254, ha trasmesso a tutte le scuole le indicazioni operative per i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso.

La gara è l’esito della collaborazione che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato con Consip per consentire alle istituzioni scolastiche di procedere all’acquisto, nell’anno scolastico 2025/2026, di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali che dal 1° giugno 2025, per importi superiori a 140.000 euro, devono essere svolti tramite piattaforme certificate o strumenti messi a disposizione da centrali di committenza, in linea con il Codice dei Contratti.

La gara intende fornire alle scuole un nuovo modello di acquisto digitale, permettendo di acquisire servizi “chiavi in mano” direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Inoltre, nel bando si tiene conto della localizzazione degli istituti scolastici e dell’importanza di favorire la partecipazione di tutte le imprese di settore, anche quelle più piccole.

L’iniziativa è coerente con il quadro generale degli interventi che il MIM ha pianificato in questo ambito. Infatti, con il DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024 è stato previsto che gli USR svolgano per le istituzioni scolastiche attività di consulenza e supporto organizzativo-amministrativo, in qualità di stazioni appaltanti qualificate.

Nelle more del rafforzamento operativo degli USR, con corsi di formazione intensiva e specifiche procedure di reclutamento di nuovi funzionari, da gennaio 2026 le istituzioni scolastiche potranno avvalersi della soluzione resa disponibile da Consip.

In attesa dell’avvio dell’operatività del sistema di approvvigionamento fornito da Consip, le istituzioni scolastiche in caso di necessità potranno richiedere il supporto delle Stazioni appaltanti qualificate operanti nei territori regionali di riferimento che si sono rese disponibili.