Riconoscimento del servizio militare nella ricostruzione di carriera del personale scolastico: profili giuridici, economici e garanzie
di Dario Angelo Tumminelli e Carmelo Salvatore Benfante Picogna
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. […] Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»: così dispone l’art. 52, commi 1 e 2, della Costituzione italiana. Ne discende il principio per cui l’ordinamento repubblicano assicura la necessaria tutela del lavoratore che abbia adempiuto al “sacro dovere” della difesa della Patria, garantendo che tale adempimento non determini pregiudizio alcuno alla posizione giuridica ed economica nel rapporto di lavoro pubblico.
Introduzione
La ricostruzione della carriera del personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, con particolare riferimento ai servizi pre-ruolo, costituisce uno snodo fondamentale nella definizione dello stato giuridico ed economico del dipendente pubblico. Il trattamento economico che ne deriva è determinato in funzione di una pluralità di elementi, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- il profilo professionale di appartenenza (personale docente dei diversi ordini e gradi di scuola, personale amministrativo, tecnico e ausiliario);
- l’anzianità di servizio maturata;
- i servizi pregressi valutabili e/o riconoscibili ai sensi della normativa vigente;
- eventuali ulteriori benefici previsti dall’ordinamento.
La ricostruzione di carriera si configura quale procedimento amministrativo ad istanza di parte, concluso mediante provvedimento formale adottato dal Dirigente scolastico dell’Istituzione presso cui il dipendente è titolare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Tale procedimento è finalizzato alla valutazione dei servizi pre-ruolo utili e si traduce nella determinazione del trattamento economico attuale e futuro, incidendo direttamente sulla progressione stipendiale del dipendente.
Inquadramento giuridico
Occorre, preliminarmente, esaminare nel dettaglio la disciplina normativa relativa al riconoscimento del servizio militare di leva o equiparato.
In primo luogo, l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti di legge». Analogamente, l’art. 569, comma 3, del medesimo decreto stabilisce che il servizio militare di leva o per richiamo, ovvero il servizio civile sostitutivo, è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini della carriera.
La Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all’art. 20, prevede inoltre che: «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti [di legge] per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico».
Tale disposizione, pur formalmente abrogata, è sostanzialmente confluita nell’attuale Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), e trova dunque continuità normativa nell’art. 2052 (inserito nella sezione VIII “Diritti inerenti al lavoro civile” rubricato “Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego”), il quale ne riproduce de facto il contenuto precettivo previgente.
Ne consegue che, a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 958/1986, il servizio militare svolto, anche al di fuori del rapporto di impego ovvero non in costanza di nomina, deve ritenersi pienamente utile ai fini della ricostruzione di carriera, rilevando sia per l’inquadramento economico che per la determinazione dell’anzianità previdenziale.
Elemento centrale e dirimente ai fini applicativi è la distinzione tra servizio prestato anteriormente e successivamente all’entrata in vigore della L. n. 958/1986, che costituisce il principale discrimine interpretativo. In tale quadro è intervenuta la circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 20 febbraio 1992, n. 8574, la quale ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine all’art. 7 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, precisando l’ambito applicativo del riconoscimento del servizio militare ai fini giuridici ed economici nel pubblico impiego.
Profili previdenziali
In materia previdenziale, l’art. 1 della Legge 8 agosto 1991, n. 274 stabilisce che i periodi di servizio militare di leva e quelli equiparati sono computati, a domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 958/1986, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge e con onere a carico delle Casse pensioni.
Periodo di presentazione
Ulteriore rilevanza assume l’art. 1, comma 209, della L. 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera (periodo compreso tra il primo di settembre e il 31 dicembre di ciascun anno).
Natura giuridica del servizio militare
Il servizio militare di leva o equiparato per sua natura non rientra nel sistema tipico di valutazione dei servizi scolastici pre-ruolo, ma costituisce fattispecie autonoma. Esso, ove riconosciuto utile, deve essere valutato integralmente sia ai fini giuridici che economici, senza possibilità alcuna di frazionamento o duplicazione. In tal senso, la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale del personale, prot. n. 29 del 3 gennaio 1996, ha chiarito che il servizio militare può essere computato quale periodo autonomo ovvero congiuntamente ai servizi di supplenza, ai fini del raggiungimento dell’intero anno scolastico utile, fermo restando il divieto di duplicazione della valutazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Con riferimento alla prescrizione, deve osservarsi che l’anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione, distinta dai diritti patrimoniali che su di essa si fondano. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020, la quale ha affermato che l’anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione autonoma, potendo essere accertata giudizialmente in presenza dell’interesse ad agire. Tale orientamento è stato altresì recepito dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 28 del 2 dicembre 2021. Ne consegue che anche il diritto alla ricostruzione di carriera, nei limiti e secondo le condizioni previste dall’ordinamento, rientra tra le posizioni giuridiche soggettive tutelabili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile e dalla prassi amministrativa (MEF, nota prot. n. 125967 del 10 maggio 2024).
Normativa di riferimento
- Circolare Fp del 20 febbraio 1992, n. 8574
- Circolare Mpi del 13 marzo 1992 prot. 15702/644/M
- Circolare Mpi prot. n. 29 del 3 gennaio 1996
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020
- Costituzione Italiana, art. 52
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485, 569 e 570
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2052
- Dpr 8 marzo 1999, n. 275, art. 14 c. 1
- Legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20
- Legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 1
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 209
- Mef – rgs circolare n. 28 del 2 dicembre 2021
- Mef nota prot. n. 125967 del 10/05/2024;