Il diritto dei bambini al teatro

Il diritto dei bambini al teatro

di Margherita Marzario

“Nel 1862 la poetessa americana Emily Dickinson scriveva “Il cervello è più grande del cielo… più profondo del mare”, perché tutto il mondo è contenuto e, in un certo senso, creato dal cervello. Rita Levi-Montalcini fece eco a queste parole affermando: “Il nostro cervello non ha colonne d’Ercole: è infinito, non ha confini”. Sarebbe bello se negli anni a venire, poeti e scienziati, giovani e meno giovani, docenti e discenti dessero vita a una “Nuova Alleanza” di fronte a una cultura hypertech che potrebbe condizionare il cervello ancora plastico e imprigionare la mente indifesa dei cuccioli di Homo sapiens sapiens in una Matrix artificiale/virtuale” (cit.). Ai bambini non bisogna tanto dare i mezzi, che sono materiali e limitati, quanto indicare orizzonti che sono infiniti e sempre aperti a nuove possibilità. Prima di approcciarli all’intelligenza artificiale bisogna sviluppare ogni loro intelligenza naturale. Bisognerebbe tenere a mente le indicazioni della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia in ogni ambito e in ogni intervento, tra cui “[…] l’educazione del fanciullo deve tendere a promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità” (art. 29 lettera a Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia).

“L’intelligenza emotiva funziona come un muscolo: più la si esercita, più si rafforza; non è questione di talento, ma di pratica quotidiana e di occasioni di sperimentazione. Allenarsi a riconoscere ciò che si prova e insieme mettersi in ascolto di ciò che prova l’altro, esercitando consapevolezza di sé ed empatia, permette di costruire, gradualmente, mentre si cresce, relazioni sane. Il teatro in questo senso offre una “palestra” straordinaria: andare in scena, con corpo e voce, rende possibile accedere al “magma” delle proprie e altrui emozioni in situazione di sicurezza; il setting protetto dello spazio teatrale, a metà tra immaginazione e realtà, permettere da un lato di esprimere autenticamente se stessi, dall’altro di fare esperienza di una gamma vastissima di sfumature emotive, immedesimandosi con personaggi, storie, contesti e realtà altre, spesso sconosciute” (cit.). Nell’ambito del diritto all’educazione emotiva si può riconoscere anche il diritto dei bambini al teatro. Non si tratta tanto di fare scuola di teatro o teatro a scuola quanto di adottare anche il linguaggio e gli strumenti del teatro nella relazione educativa. Il teatro con e per bambini e ragazzi trova il suo fondamento normativo nell’art. 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia sulla base del quale è stata stilata la Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura (Bologna, 2011), di cui il principio di base è il seguente: “I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in tutte le sue forme ed espressioni, a poterne fruire, praticare esperienze culturali e condividerle con la famiglia, le strutture educative, la comunità, al di là delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”. Nell’art. 1 si legge: “I bambini hanno diritto ad avvicinarsi all’arte, in tutte le sue forme: teatro, musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti visuali e multimediali”. Quest’articolo, come pure tutto il testo della Carta, risuona attuale in un’epoca di crescente povertà educativa e culturale.

Il formatore Stefano Centonze spiega: “Musica, arte, danza e teatro offrono lo spazio per far emergere ed esprimere le emozioni, migliorano le capacità comunicative e relazionali e incentivano la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità”. Già il poeta Paul Celan scriveva: “Chi impara realmente a vedere, si avvicina all’invisibile”. Così l’arte e la cultura, l’educazione alla bellezza, per adulti e bambini, nella relazione tra adulti e bambini.

Gaetano Oliva, docente di educazione alla teatralità, chiosa: “Teatro sociale, teatro a scuola, teatro con i bambini, con i ragazzi o con gli adulti, teatro e diversità: sembra che abbia più senso parlare di “Teatri” più che di teatro, ciascuno con i suoi tempi, modi, luoghi e protagonisti diversi. Il comune denominatore è l’intento educativo e pedagogico che sta alla base dell’attività teatrale svolta in contesti dove c’è un bisogno di natura fisica, psico-fisica, morale, relazionale o semplicemente dove si avverte una tensione verso una condizione diversa da quella esistente”. Anziché organizzare recite, istituire corsi di teatro a scuola, chiamare esperti bisognerebbe tener presenti tutti i teatri in cui si è già calati e in particolare in cui sono calati gli alunni: la vita, la scuola, la famiglia. “Teatro” etimologicamente significa “guardare, ammirare, guardare con meraviglia, meravigliarsi”: quello che bisogna recuperare a scuola e in famiglia, le quali devono adottare gli strumenti, il linguaggio, la comunicazione, i tempi del teatro. Lo psicoterapeuta Alberto Pellai, nel “decalogo per proteggere i nostri bambini” (2018), scrive: “8. Diritto ad un mondo adulto che sa produrre una mente adulta comune rispetto ai bisogni di crescita di bambini, preadolescenti e adolescenti. Occorre che scuola e famiglia siano alleate e condividano metodi ed obiettivi del progetto educativo rivolto a chi sta crescendo. Se questo non succede – e i media e la cronaca nazionale ce lo raccontano ogni giorno – la crescita dei minori sarà sempre più caotica e disorganizzata”.

“Il kamishibai è un’arte narrativa giapponese che si avvale di un teatro di immagini. Questa tecnica, nella sua semplicità, rivela una potenza straordinaria. Si tratta di un vero e proprio teatro itinerante, capace di trasportare qualsiasi storia in qualsiasi luogo. Si configura come un «Altrove», un «luogo altro», una sorta di «Terradimezzo»” (cit.). L’uso del kamishibai consente la “teatralizzazione della didattica” che non deve significare, però, né spettacolarizzazione né commercializzazione o banalizzazione come, invece, spesso si fa. È un mezzo e come tale va adoperato.

Evgenij B. Vachtangov, pedagogo e teorico del teatro russo, auspica: “Il buon attore deve cominciare ad essere un uomo buono. Voglio allestire uno Studio dove si possa studiare. Dove il principio fondamentale sia quello di raggiungere tutto da soli. Dove la creazione sia di tutti”. Il teatro è scuola, stile di vita, linguaggio, complesso di arti, emozioni,… Anche per questo si deve portare il teatro a scuola che non significa fare recite, rendere attori gli alunni o teatralizzare ogni lezione ma applicare il senso del teatro, il potere del teatro, come esplicato nelle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione (2025), in cui già per la scuola dell’infanzia si prevede: “Realizzare piccole produzioni artistiche (manufatti, canti, musiche, danze, scenette teatrali, filmati, ecc.), sperimentando le varie possibilità di apprendimento offerte dal proprio corpo, dalla propria voce e da materiali di varia natura” (e non che i bambini ripetano o eseguano più o meno passivamente quello che viene detto o atteso dagli adulti, insegnanti e genitori). Il diritto dei bambini al teatro affonda le sue radici anche nella Costituzione e non solo nei due articoli relativi alla scuola, gli artt. 33 e 34, ma in altri articoli, in particolare: art. 2 svolgimento della personalità, art. 3 rimozione degli ostacoli; art. 4 attività o funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società; art. 9 promozione della cultura e tutela del patrimonio storico e artistico (si pensi, per esempio, alla storia “leggendaria” del Teatro alla Scala). Il teatro è altresì educazione alla democrazia, alla pace, alla cittadinanza attiva, espressione ed esercizio di libertà, tutto quello di cui hanno sempre più bisogno i bambini e i ragazzi di oggi.

Supplenze brevi e contratto per gli scrutini

Supplenze Brevi a Giugno e Luglio 2026: ho Diritto al Contratto per gli Scrutini?

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Con la chiusura dell’anno scolastico alle porte, torna puntuale uno dei nodi più dibattuti nella gestione del personale docente a tempo determinato: i supplenti temporanei che si trovano in servizio all’ultimo giorno di lezione hanno diritto a proseguire il loro incarico per gli scrutini e per gli esami del primo ciclo di istruzione? E il dirigente scolastico è obbligato a confermare, oppure può avvalersi di altri docenti già in servizio?

La risposta non è univoca e dipende da una distinzione fondamentale che la normativa contrattuale e le circolari ministeriali tracciano con precisione: quella tra la proroga automatica prevista dall’art. 37 del CCNL 29 novembre 2007 e la stipula di un apposito contratto aggiuntivo per i supplenti che non rientrano in quella fattispecie.

La regola generale: l’art. 37 del CCNL e i suoi presupposti

Il punto di partenza è l’art. 37 del CCNL 29.11.2007, norma cardine in materia di continuità didattica e di mantenimento in servizio dei supplenti per le operazioni di fine anno. La disposizione prevede che, al fine di garantire appunto la continuità didattica, il supplente che ha sostituito un docente titolare assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico — ridotto a 90 giorni per le classi terminali — e che rientri in servizio dopo il 30 aprile (o non rientri affatto), ha diritto al mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. In tale ipotesi si parla tecnicamente di proroga del contratto, che non subisce interruzioni tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio.

Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 8556 del 10 giugno 2009:

“Per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare.”.

La ratio della norma è chiara: laddove un supplente ha seguito una classe per un periodo significativo dell’anno scolastico, garantire la presenza anche nella fase valutativa finale risponde all’interesse degli studenti e all’efficienza dell’azione educativa. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 52/2023, ha confermato che la soglia dei 150 giorni non è stata irragionevolmente stabilita dalla contrattazione collettiva: “Si ritiene che la soglia dei 150 giorni di assenza continuativa previsto dalla contrattazione collettiva per la proroga automatica non sia stata illegittimamente stabilita, dal momento che appare del tutto ragionevole limitare la previsione dell’automatismo della proroga del contratto, con il conseguente carico per la spesa pubblica della retribuzione del supplente per i giorni intermedi, solo ai casi di assenza del titolare significativamente prolungata.” .

Il caso dei supplenti “brevi”: nessun diritto automatico, ma possibilità di nuovo contratto

Ben diversa è la situazione del supplente nominato per pochi giorni o settimane verso la fine dell’anno scolastico, in sostituzione di un titolare la cui assenza non raggiunge le soglie previste dall’art. 37. In questi casi non si configura alcuna proroga automatica, e il docente supplente non vanta alcun diritto soggettivo a proseguire nel servizio per gli scrutini o per gli esami.

Per questa categoria di personale, le istruzioni operative ministeriali hanno elaborato una soluzione alternativa e distinta: la stipula di un apposito contratto per i giorni strettamente necessari alle operazioni di valutazione finale. Come precisato dalla Nota MIUR prot. n. 9038 del 17 giugno 2009:

“Per il restante personale docente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi del sopracitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”.

Elemento cruciale: la stipula di questo contratto aggiuntivo non è obbligatoria per il dirigente scolastico. Si tratta di una facoltà organizzativa, non di un obbligo giuridico. Il dirigente conserva pertanto piena discrezionalità nel decidere se impiegare il supplente uscente oppure se coprire le operazioni di scrutinio e di esame avvalendosi di docenti già in servizio presso l’istitutoe non altrimenti impegnati.

Il dirigente può utilizzare i docenti interni “a disposizione”?

La risposta è affermativa. L’ordinamento scolastico promuove l’utilizzo ottimale delle risorse umane interne all’istituzione scolastica, in coerenza con i principi di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa pubblica. La nota ministeriale sulle supplenze per l’a.s. 2026/2027 ribadisce la gerarchia delle priorità nell’assegnazione degli incarichi, che impone di valorizzare il personale già disponibile prima di ricorrere a nuovi contratti.

Sul piano operativo, l’assenza di un membro del consiglio di classe — che sia il titolare in malattia o il supplente il cui contratto è scaduto — determina semplicemente la nomina di un sostituto da parte del dirigente scolastico. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1986/2019, ha confermato la piena legittimità di questo meccanismo: “L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.”.

Il dirigente può pertanto nominare per le operazioni di scrutinio e per la commissione d’esame del primo ciclo un docente di matematica già in servizio nell’istituto e non impegnato in altre commissioni, senza dover necessariamente contrattualizzare il supplente uscente.

Gli esami di Stato del secondo ciclo: regole specifiche per i supplenti

Discorso parzialmente diverso vale per gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. In questo contesto, i supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto possono essere designati commissari interni, con proroga del contratto fino al termine della sessione d’esame. I supplenti temporanei che ricadono nell’art. 37 del CCNL (assenza del titolare per almeno 90 giorni con rientro dopo il 30 aprile, trattandosi di classi terminali) hanno diritto sia alla proroga fino agli scrutini sia a un nuovo contratto per le operazioni d’esame, con oneri a carico della scuola sede degli esami.

I supplenti che invece non rientrano in nessuna delle suddette categorie, qualora vengano designati come commissari (interni o esterni), sono trattati alla stregua di personale estraneo all’amministrazione e percepiscono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami, senza che sia prevista alcuna specifica stipula contrattuale aggiuntiva.

Il quadro del nuovo CCNL 2022-2024

Sul piano della contrattazione collettiva, occorre ricordare che il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, non ha modificato nella sostanza la disciplina delle supplenze temporanee e dei relativi diritti alla proroga, che restano ancorati all’impianto normativo del CCNL 2007 e alle note ministeriali di attuazione. Il nuovo contratto ha inciso principalmente sul trattamento economico — con incrementi stipendiali differenziati per anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 — e sulla struttura delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, senza alterare il meccanismo della proroga ex art. 37.

Schema riepilogativo: chi ha diritto a cosa


Supplente con contratto fino al termine delle lezioni

Titolare assente ≥150 giorni; rientro dopo il 30 aprile

Proroga automaticafino al termine degli scrutini/esami (non maturità)


Supplente su classi terminali

Titolare assente ≥90 giorni; rientro dopo il 30 aprile

Proroga automatica con soglia ridotta


Supplente “breve” (non rientra nell’art. 37)

Assenza del titolare inferiore alle soglie minime

Nessun diritto alla proroga; eventuale nuovo contratto a discrezione del DS


Supplente designato commissario interno (contratto 30/06 o 31/08)

Qualsiasi tipo

Proroga fino al termine della sessione d’esame


Supplente esterno o non rientrante nelle categorie precedenti

Qualsiasi tipo

Solo compensi onnicomprensivi per esami; nessun contratto


Conclusioni

La disciplina della proroga dei contratti ai supplenti per le operazioni di fine anno scolastico è articolata e non consente generalizzazioni. Il diritto alla proroga automatica è riservato ai soli supplenti che abbiano garantito la continuità didattica per un periodo significativo, nel rispetto delle soglie temporali fissate dall’art. 37 del CCNL. Al di fuori di tali ipotesi, il dirigente scolastico dispone di ampia discrezionalità organizzativa e può legittimamente coprire gli scrutini e gli esami avvalendosi del personale già in servizio nell’istituto, senza incorrere in alcuna violazione dei diritti del supplente uscente. Un principio che, in tempi di razionalizzazione delle risorse pubbliche, assume un rilievo operativo di primaria importanza per le istituzioni scolastiche.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 129

129 del 06-06-2026

Forum dell’Istruzione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo (TechSkills Forum)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto presentano la prima edizione del “Forum dell’Istruzione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo” (TechSkills Forum), che si terrà venerdì 5 e sabato 6 giugno al Cairo.

Il Forum si inserisce nell’ambito di un’innovativa iniziativa congiunta volta a promuovere partenariati di sviluppo sostenibile tra i Paesi africani e quelli del bacino del Mediterraneo, nonché a rafforzare la cooperazione nei settori dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle scuole di tecnologia applicata e al potenziamento delle competenze legate alla futura trasformazione digitale e tecnologica.

L’evento si svolgerà sotto il patrocinio e alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del Ministro egiziano dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica Mohamed Abdel Latif, con la partecipazione di Ministri e delegazioni di alto livello e scuole provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Libano, Libia, Montenegro, Portogallo, Romania, Spagna, oltre che Egitto e Italia.

La visione strategica del Forum è trasformare la regione del Mediterraneo in una piattaforma centrale per il dialogo e la cooperazione tra Paesi del bacino mediterraneo, Europa e Nord Africa, nei settori dell’istruzione tecnica e professionale, dello sviluppo delle competenze innovative per il futuro, della trasformazione digitale, dell’innovazione, dell’occupazione, del collegamento tra istruzione e industria e dell’empowerment giovanile.

Il Forum si concentra su una serie di assi principali, tra cui lo sviluppo dell’istruzione tecnica e tecnologica, il rafforzamento dei partenariati tra il sistema educativo e il settore industriale, il sostegno all’innovazione e all’imprenditorialità, il potenziamento delle competenze digitali e applicative degli studenti e l’esplorazione del ruolo dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie moderne nel ridefinire il futuro dell’istruzione e del lavoro. L’iniziativa mira, inoltre, a creare un ecosistema integrato che colleghi scuole tecniche, Accademie ITS italiane, Scuole di Tecnologia Applicata egiziane (ATS), imprese industriali e tecnologiche, studenti, esperti e decisori, al fine di favorire un percorso chiaro e strutturato dall’istruzione all’occupazione.

Le attività includeranno anche laboratori di formazione innovativa rivolti a studenti e docenti, che vedranno la partecipazione di team internazionali composti da studenti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere la creatività, le competenze tecniche e il pensiero multidisciplinare.

Il Forum comprende anche un’esposizione dedicata all’istruzione tecnica e tecnologico-professionale, volta alla presentazione delle strategie educative, all’esposizione di modelli, progetti applicativi e di esperienze di successo nel campo dell’istruzione tecnica e professionale.


Si è conclusa il 6 giugno, al Cairo, la prima edizione del TechSkills Forum, il Forum dell’Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale dei Paesi del Mediterraneo, promosso dal MIM e dal Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa.

Inaugurata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal Ministro egiziano dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, l’iniziativa ha riunito delegazioni governative, oltre 2.000 tra studenti, docenti, rappresentanti degli ITS e delle imprese, insieme a più di 100 istituzioni educative e oltre 100 imprese provenienti da 16 Paesi del Mediterraneo.

Al centro dei lavori temi strategici per la competitività e l’occupazione: Intelligenza Artificiale, tecnologie emergenti, competenze digitali, manifattura intelligente, automazione, turismo, agroalimentare e professioni del futuro.

“Dal Cairo abbiamo lanciato una sfida ambiziosa: costruire una grande alleanza mediterranea delle competenze. Le trasformazioni tecnologiche e produttive richiedono una risposta comune e l’Italia vuole esserne protagonista, mettendo a disposizione la propria esperienza nell’istruzione tecnico-professionale e rafforzando il legame tra scuola e impresa. Attorno al Mediterraneo sono nate alcune delle più grandi civiltà della storia: oggi lavoriamo insieme per restituire centralità a quest’area e costruire un futuro di crescita, coesione, prosperità e pace, investendo sulle competenze di milioni di giovani”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

A margine del Forum, il Ministro Valditara ha avuto incontri bilaterali con i Ministri dell’Istruzione di Egitto, Algeria, Libano, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Croazia, nonché con i Vice Ministri di Albania, Romania e Spagna e i Segretari Generali di Libia e Grecia.

Al termine dei lavori, tutti i Paesi hanno adottato la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione internazionale nell’istruzione e formazione tecnica e professionale del Mediterraneo, per favorire nuove opportunità di sviluppo e stabilità per l’intera regione.

Il Forum rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Italia ed Egitto, avviato con il Memorandum d’Intesa del 2024 e rafforzato dall’accordo firmato ieri dai Ministri Valditara e Latif, confermando il ruolo strategico del Mediterraneo come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente e come spazio di innovazione, crescita e sviluppo condiviso.