ILLEGITTIMO IL DINIEGO DEL MINISTERO SULLA RINUNCIA EX DM 77/2025 PRESUPPOSTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI INDIRE: NON SI PUO’ IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE AD INDIRE SULLA BASE DI UN DECRETO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO ANTECEDENTE AL 1GIUGNO 2024, SOSPESO E ANNULLATO DAL TAR LAZIO CON SENTENZA DEFINITIVA.
Di particolare rilevanza la sentenza n°10470 del 8 giugno 2026 del Tar Lazio con cui il Collegio della sezione IV Bis ha accolto il ricorso avverso il decreto di diniego del Ministero Istruzione sull’atto di rinuncia requisito per la partecipazione ai corsi Indire, motivato dal decreto di rigetto della istanza di riconoscimento antecedente al 1 giugno 2024, nonostante sentenza di annullamento.
Nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. di Diritto dell’Unione Europea Ecampus, accolto dal Tar Lazio si era chiesto l’annullamento e previa sospensione,
-del diniego di rinuncia alla istanza di riconoscimento del titolo estero per la partecipazione ai percorsi di specializzazione di sostegno, inviata in data 8 luglio 20255 ( ai sensi dell’art.7 della Legge n°106/2024 e art.5 D.M. n°77/2025 (all.4), pervenuto al ricorrente in data 09/07/2025 dalla pec del Ministero Istruzione e Merito “rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it” , presupposto della iscrizione ai percorsi dell’Universita LINK Campus del 22 luglio 2025
-del decreto interministeriale n. 77 del 24/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nella parte in cui è inteso in senso escludente del ricorrente ;
-dell’avviso n. 21907 del 04/06/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto le modalità e le tempistiche per l’espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE/Università, e relativi allegati, ove intesi in senso escludente per il ricorrente ;
-nonché delle FAQ, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale, nella parte in cui escludono il ricorrente dalla partecipazione ai percorsi INDIRE/UNIVERSITA’ e a cui fa riferimento il Ministero Istruzione nelle comunicazioni ancorchè non note;
Il ricorrente in possesso di titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e a seguito della istanza di riconoscimento ex art.16 del D.lgs.n°206/2007 attuativo della Dir.Ue n°36/2005, avendo ricevuto decreto di diniego ministeriale avverso la istanza, aveva presentato precedentemente ricorso al Tar Lazio-Roma chiedendo l’annullamento previa sospensione ,
“del decreto del Ministero Istruzione e del Merito comunicato al ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del Tar Lazio , intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento”;
Tale decreto ministeriale è stato prima sospeso dal Tar Lazio con ordinanza e poi annullato con sentenza definitiva non appellata.
Successivamente e grazie alla sentenza di annullamento del Tar del decreto di diniego della propria istanza di riconoscimento, il ricorrente presentava rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, finalizzata alla partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell’art.7 della Legge n°106/2024 e art.5 D.M. n°77/2025 ;
A seguito dell’invio della istanza di rinuncia il ricorrente all’atto della pubblicazione del bando, ha presentato iscrizione a luglio 2025 alla UNIVERSITA’LINK CAMPUS .
Ciò nonostante, si è visto recapitare il diniego alla propria istanza di rinuncia dalla Pec ministeriale secondo cui “La sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla- Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.”
Ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza il diniego individuale gravato infatti, facendo retroagire il disconoscimento ad una data antecedente al 01/06/2024, impedisce al ricorrente di beneficiare del requisito della pendenza giudiziaria per partecipare ai percorsi abilitanti per il sostegno, secondo l’art 5 co.1 del DM n°77/2025, che prevede tra i requisiti di partecipazione come “alla data del 1 giugno 2024 siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giudiziario per mancata adozione di un provvedimento espresso del Ministero””;
Tutto ciò nonostante , il ricorrente fosse in possesso di ordinanza e sentenza di annullamento del TAR Lazio del decreto di diniego relativo proprio a detta istanza di riconoscimento e presupposto indispensabile per la rinuncia e per la iscrizione ai percorsi c.d. INDIRE !
La tesi dell’Avv. Maurizio Danza è stata accolta dal Collegio che con la seguente motivazione ha condannato il Ministero Istruzione e Merito annullando i decreti gravati :
“Va rilevato che il provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero è stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza n. 1856 del 10 maggio 2024 e poi annullato con sentenza n. 22412/2024 allegata in atti; ne consegue che la domanda di riconoscimento era da considerarsi pendente ai fini della partecipazione ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato (conformemente a quanto già rilevato da questa Sezione in casi analoghi con sentenze nn. 6095/2026 e 9568/2026)
Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per gli effetti va annullato il provvedimento di diniego del 09.07.2025 della domanda di rinuncia all’istanza di riconoscimento, prodotta ai fini della partecipazione ai percorsi di cui al D.L.71/2024.”

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