Oltre la campanella: quando il registro elettronico deve andare a dormire
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
Nell’era della digitalizzazione pervasiva, dove notifiche di registri elettronici, email istituzionali e messaggi su chat di gruppo non conoscono orari, il confine tra vita lavorativa e privata per il personale scolastico è diventato sempre più labile. A questa pressione risponde un istituto giuridico di crescente importanza: il diritto alla disconnessione. Il comparto Istruzione e Ricerca si è dimostrato un apripista in materia, avendo codificato questo diritto nei suoi contratti collettivi ben prima che il dibattito approdasse a proposte di legge di portata generale, come il recente disegno di legge Sensi. Questo articolo analizza il quadro normativo e contrattuale, i limiti pratici e le conseguenze in caso di violazione.
1. Il Quadro Normativo e Contrattuale: Un Diritto da Negoziare
A livello nazionale, la Legge n. 81/2017 sul lavoro agile è stata la prima a menzionare la necessità di misure per assicurare la disconnessione, seguita dal D.L. n. 30/2021 che ha riconosciuto espressamente tale diritto ai lavoratori agili. Tuttavia, è nella contrattazione collettiva del comparto scuola che il principio ha trovato una declinazione concreta e vincolante.
Una clausola fondamentale, riproposta con costanza, demanda la regolamentazione del diritto alla disconnessione alla contrattazione integrativa di istituto. Già il CCNL 2016-2018 (art. 22, comma 4, lett. c8) e da ultimo il recente CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 (art. 11, comma 4, lett. c8), stabiliscono che sono oggetto di negoziazione a livello di singola scuola: «i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)».
Questo significa che ogni istituto scolastico, attraverso il confronto tra il Dirigente Scolastico e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ha l’obbligo di definire le regole operative. Come sottolineato dalla UIL Scuola di Trento, tale disciplina ha natura contrattuale e non può essere imposta unilateralmente dal dirigente tramite un mero regolamento d’istituto. Gli accordi possono e devono specificare:
Fasce orarie protette in cui il personale non è tenuto a leggere o rispondere a comunicazioni.
I canali di comunicazione ufficiali (es. registro elettronico, email istituzionale), escludendo l’uso di chat private o gruppi WhatsApp come strumenti sostitutivi di adempimenti formali.
Le procedure da seguire per comunicazioni realmente urgenti, distinguendole dalla normale amministrazione.
Un esempio concreto di attuazione è la circolare di alcuni Istituti, che hanno stabilito precisi orari per la pubblicazione delle comunicazioni: “Le circolari e le comunicazioni saranno pubblicate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30”, salvo emergenze.
2. Quando il Dirigente Può “Violare” la Disconnessione? I Limiti della Reperibilità
Il diritto alla disconnessione non è assoluto, ma le deroghe sono strettamente circoscritte. Un dirigente scolastico può legittimamente contattare il personale fuori orario solo in situazioni di reale necessità o emergenza, come previsto da diversi contratti integrativi.
È fondamentale non confondere il diritto alla disconnessione con l’obbligo di reperibilità. Quest’ultimo, come ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 7410/2018), non è un obbligo implicito derivante dal rapporto di lavoro (artt. 2094, 2104 c.c.), ma deve essere espressamente previsto e regolamentato (anche economicamente) dal contratto collettivo. Nel comparto scuola, non essendo previsto un istituto di reperibilità generalizzato, il dirigente non può imporlo.
Inoltre, l’obbligo di essere reperibili presuppone che il datore di lavoro fornisca la strumentazione necessaria. Se il docente utilizza il proprio smartphone o PC, non può essere costretto a mantenerli attivi per finalità lavorative fuori dall’orario di servizio.
3. Disconnessione e Sospensione delle Attività Didattiche: Facciamo Chiarezza
Con l’avvicinarsi dei periodi di sospensione delle lezioni (Pasqua, estate), la questione si fa più complessa. È un errore equiparare la sospensione delle attività didattiche a un periodo di ferie assolute. Durante tali periodi, il personale docente può essere legittimamente impegnato in attività funzionali all’insegnamento (es. scrutini, riunioni collegiali, formazione) purché queste siano state preventivamente programmate nel piano annuale delle attività.
Il diritto alla disconnessione totale e incondizionato si applica durante i giorni di ferie formalmente richiesti e autorizzati e nei giorni di sospensione del calendario regionale in cui non sia stata programmata alcuna attività lavorativa. Contattare un docente in ferie per questioni non emergenziali costituisce una violazione del suo diritto al riposo.
4. Conseguenze delle Violazioni: Cosa Rischia il Dirigente e Cosa Succede al Docente
Se il dirigente viola illegittimamente il diritto alla disconnessione, le conseguenze possono essere molteplici:
Azione sindacale: La violazione può essere denunciata alle RSU e ai sindacati, che possono attivare le procedure di confronto o, nei casi più gravi, un’azione per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Responsabilità datoriale: La pressione costante e le richieste inopportune possono configurare una violazione dell’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Ciò può dare adito a richieste di risarcimento per danno da stress psico-fisico.
Responsabilità disciplinare: Un comportamento sistematicamente lesivo del diritto alla disconnessione può essere qualificato come abuso di potere direttivo e segnalato all’Ufficio Scolastico Regionale per le opportune valutazioni disciplinari a carico del dirigente.
Se il docente non risponde a una comunicazione fuori orario, non incorre in alcuna sanzione disciplinare. Il CCNL 2019-2021 è esplicito nel sancire che, al di fuori delle fasce di contattabilità, “non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi”. Un eventuale procedimento disciplinare fondato su tale motivazione sarebbe palesemente illegittimo.
Conclusioni
Il diritto alla disconnessione nel comparto scuola è una conquista contrattuale solida, che affida alle singole istituzioni il compito di renderla effettiva. La sua tutela non è solo una questione di benessere individuale, ma un presupposto per la qualità del lavoro e per mantenere un sano equilibrio tra le esigenze della scuola e i diritti dei lavoratori.
Orbene, regolare le comunicazioni è anche una questione di “buona educazione” e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica. La sfida, ora, è trasformare il principio scritto in una prassi consolidata e rispettata in ogni istituto.
Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica – Piani 2023-2025. (26A03875)
(GU Serie Generale n.178 del 03-08-2026)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di Protezione civile»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica» e, in particolare, l’art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita’ di protezione civile»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare, l’art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l’art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’ d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l’art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita’; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l’art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell’istruzione e del merito facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonche’ i rapporti giuridici gia’ definiti; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto in particolare il comma 4-sexies dell’art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita’ di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»; Visti altresi’ i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l’inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell’offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da’ loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare l’art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art. 1, comma 160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari Ministero dell’istruzione e del merito e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’»; Visto in particolare l’art. 4, comma 3-quater del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia’ confluite nel Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita’ 2014 e 2015; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto l’accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto tra l’altro all’approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l’art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito»; Dato atto che le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell’edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 – piano gestionale 1 – del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito; Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse relative alle annualita’ 2023, 2024, 2025, pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari; Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’ allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; Considerato che il citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9 del 13 gennaio 2025 e che, quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori e’ stato fissato al 13 luglio 2025; Dato atto che l’art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254, prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva dei lavori costituisca un’ipotesi di revoca del finanziamento; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 3 luglio 2025, n. 130, con il quale il termine ultimo per l’aggiudicazione definitiva dei lavori, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025) e’ stato prorogato al 13 luglio 2026; Dato atto che, a seguito della suddetta proroga, la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha ulteriormente intensificato le attivita’ di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti locali beneficiari dei trentadue interventi finanziati, invitandoli ad attivarsi con ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto della tempistica prevista, al fine di evitare la decadenza dal finanziamento e la conseguente perdita delle risorse assegnate; Dato atto che, a fronte della citata proroga, sono pervenute richieste di ulteriore proroga da parte di alcuni enti beneficiari, i quali hanno rappresentato che, pur avendo tempestivamente avviato le procedure per l’aggiudicazione dei lavori, necessitano di un limitato differimento del termine per il completamento delle relative procedure; Dato atto che, in taluni casi, il ritardo nell’espletamento delle procedure e’ conseguente alla contestuale gestione, da parte dei medesimi enti, degli interventi resisi necessari a seguito Ministero dell’istruzione e del merito degli eventi alluvionali e sismici che hanno interessato il territorio, circostanza che ha determinato un aggravio delle attivita’ amministrative e tecniche e, conseguentemente, un rallentamento nell’attuazione degli ulteriori interventi di competenza; Considerato che il limitato differimento del termine, pari a soli tre mesi, realizza un equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le oggettive difficolta’ tecniche e procedurali rappresentate dagli enti beneficiari e, dall’altro, l’esigenza di assicurare il pieno conseguimento dell’interesse pubblico perseguito, consistente nella tempestiva messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa; Ritenuto quindi, opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di spesa gia’ erogate, individuare un nuovo termine per l’aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), gia’ prorogato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 3 luglio 2025, n. 130, e’ ulteriormente prorogato dal 13 luglio 2026 al 13 ottobre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso. 2. Il presente decreto e’ comunicato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1691
Nota 29 maggio 2026, AOODGCASIS 3684 Esame di maturità anno scolastico 2025/2026 – Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati
Nota 13 maggio 2026, AOODGOSV 120085 Percorso di formazione online “Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026” rivolto ai docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità
Nota 10 novembre 2025, AOODGOSV 74346 Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Le prove suppletive , nei casi previsti per legge, si svolgono con il seguente calendario:
La prima prova scritta suppletiva, mercoledì 1° luglio 2026, dalle ore 8:30;
la seconda prova scritta suppletiva, giovedì 2 luglio 2026, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;
la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, martedì 7 luglio 2026, dalle ore 8:30.
Modalità e scadenze per le scuole (Piattaforma SIDI):
Sessione suppletiva: le scuole devono richiedere i plichi tramite le funzioni SIDI (Gestione anno scolastico => Esami di Stato – Prove in formato speciale e Prove sessioni suppletiva e straordinaria), basandosi sui dati trasmessi dai Presidenti entro la mattina successiva alla prima prova scritta. Le funzioni sono attive dalla giornata del 18 giugno 2026 fino alle ore 11:00 del 25 giugno 2026. Il download del plico telematico sarà possibile dalle ore 12:00 del 25 giugno fino al 29 giugno.
Sessione straordinaria: le funzioni SIDI per la rilevazione delle esigenze saranno disponibili dal 1° luglio 2026 fino al 4 settembre 2026.
Il 16 giugno 2026, alle ore 8.30, con l’insediamento delle 13.996 Commissioni, hanno inizio gli Esami di Maturità 2025/2026: sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.
I candidati all’Esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%). Sono disponibili anche i dati regionali sugli studenti ammessi alla Maturità per l’anno scolastico 2025/2026, il cui totale è il 96,8% dei candidati. La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è: – Licei: 273.959. – Tecnici: 167.104. – Professionali: 86.684.
Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.
La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:
Licei 273.854;
Istituti tecnici 167.136;
Istituti professionali 86.617.
Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.
Come previsto dall’articolo 10 dell’OM 54/2026, entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
Nota 13 maggio 2026, AOODGOSV 120085 Percorso di formazione online “Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026” rivolto ai docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità
Le iscrizioni al percorso saranno disponibili dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026 sulla piattaforma Scuola Futura.
Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.
Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della #Maturità2026, secondo quanto prevede il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2026, AOOGABMI 13. Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio orale.
L’Esame di Maturità si svolge secondo la struttura definita dal d. lgs. 62/2017, come modificato dal d.l. 127/2025, convertito dalla l.164/2025: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8:30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.
“Da quest’anno si torna all’Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute. Da qui anche la necessità di ripetere l’anno per chi si rifiuterà di essere valutato all’orale. In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Dal corrente anno scolastico, le Commissioni d’esame saranno composte da un Presidente esterno, da due membri interni e da due esterni.
Il colloquio è incentrato su quattro discipline. Oltre ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e a verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, nel corso del colloquio viene esaminata la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. La prova orale pone in evidenza e valorizza la responsabilità e l’impegno dimostrati dagli studenti in azioni particolarmente meritevoli, anche desumibili dal Curriculum della studentessa e dello studente, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.
Nel caso in cui il candidato interno riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio prevede anche la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. Il voto in condotta incide sull’assegnazione del credito.
L’Esame di Maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, compreso il colloquio.
È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia).
Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e le quattro materie del colloquio è disponibile un apposito motore di ricerca. Le stesse saranno consultabili dagli studenti anche all’interno dell’area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it.
Per i Licei, le materie scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.
Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).
Nota 10 novembre 2025, AOODGOSV 74346 Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Nel seguente prospetto riepilogatiovo (All. 1) sono riassunti i termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami di maturità A.S. 2025/2026 :
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