P. Crepet, Solitudini

Paolo Crepet, soli tra la gente

di Antonio Stanca

   Da poco è comparsa, presso Feltrinelli, una nuova edizione di Solitudini (Memorie di assenze). Sono quattro racconti dello psichiatra Paolo Crepet pubblicati la prima volta nel 1997 pure da Feltrinelli. Personaggio noto è Crepet perché oltre che psichiatra è saggista, sociologo, narratore, educatore, opinionista, autore di monologhi teatrali, partecipe di trasmissioni televisive. Non c’è momento, aspetto della vita, della storia, specie di quella attuale, non c’è problema sociale che non richiami la sua attenzione, che non lo veda impegnato a cercare una soluzione. È stata una tendenza, un’inclinazione che lo ha esposto anche a inconvenienti, a conseguenze di carattere giudiziario. È successo per aver reso pubblici i pericoli, i danni che possono comportare per i più giovani certi modi di fare, certi giochi. Quanto patito non ha, tuttavia, arrestato o ridotto la sua volontà, la sua aspirazione a riuscire utile, a perseguire nel suo lavoro di psichiatra, saggista, scrittore, risultati che valessero, che servissero. Una funzione morale ma anche civile, sociale è convinto che debba svolgere chiunque abbia i mezzi per farlo.   

   Era nato a Torino nel 1951 da una famiglia veneta di origini francesi. Era cresciuto, aveva studiato a Padova dove il padre era prorettore e professore dell’Università. Nipote del pittore Angelo Maria Crepet, marito di Cristiana Melis, nel 1976 Paolo si era laureato a Padova in Medicina e Chirurgia, nel 1980 in Sociologia all’Università di Urbino. Nel 1985 si era specializzato in Psichiatria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Padova. Aveva svolto il primo lavoro all’ospedale psichiatrico di Arezzo ed in quel periodo aveva accolto e condiviso le posizioni, le convinzioni di Franco Basaglia circa una Psichiatria diversa da quella comunemente intesa, liberata dalle regole, dai rigori che ne facevano una disciplina poco disposta ad accogliere cambiamenti, novità. Basaglia (1924-1980) sarà un innovatore, un riformatore nel campo della Salute Mentale, della Psichiatria in Italia. Fonderà la Psichiatria Democratica. Revisionerà l’ordinamento degli ospedali psichiatrici italiani. Esponente della Psichiatria Fenomenologica, sarà lo psichiatra italiano più influente del XX secolo. Crepet ne avrebbe continuato l’insegnamento.

    Dopo l’esperienza di Arezzo si era spostato all’estero per molto tempo: aveva lavorato in India, Danimarca, Inghilterra, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, aveva insegnato presso le Università di Toronto, Rio de Janeiro, Harvard. Infine era rientrato in Italia e si era stabilito a Roma per seguire i corsi di Basaglia. Vive ora, a settantacinque anni, tra Padova e Civita di Bagnoregio. Molto ha fatto, molti riconoscimenti ha ottenuto, molto ha lavorato come psichiatra e come autore di opere di saggistica e di narrativa che generalmente dal suo primo lavoro gli sono state ispirate. Non ha distinto Paolo Crepet, non ha separato quanto era chiamato a fare in ospedali, case di cura, ambulatori, da quanto richiedevano i suoi libri, la sua scrittura. A volte erano sue esperienze dirette, veri e propri casi di malati mentali da lui curati a trovare espressione nelle sue opere letterarie. Naturalmente li liberava da ogni elemento che potesse permettere di riconoscere, identificare le persone interessate e così ha fatto in Solitudini dove sono quattro queste persone: una donna che è stata con molti uomini senza legarsi a nessuno, un adolescente che si è ridotto a comunicare col computer ed a rifiutare ogni altro tipo di scambio, una ragazza con la quale la madre ha finito di parlare, una madre giovane che perde la piccola figlia a causa di una gravissima malattia e il marito perché suicida. Sono i quattro casi, le quattro parti che compongono il libro del Crepet. Le ha tenute in cura queste persone, le ha trattate con le terapie richieste, si è soffermato a parlare con loro perché molto importante è per lui quanto emerge dai discorsi, dalle confessioni, dalle rivelazioni di chi ha la mente disturbata, deviata a causa di pensieri ossessivi, di paure ricorrenti, di immagini inquietanti, di parole indecifrabili, di distinzioni mancate. Sole, col tempo, erano venute a trovarsi quelle persone, sole erano rimaste, erano diventate in un mondo, in una società, in una vita come quella attuale, contemporanea dove tanti, infiniti sono i contatti, i rapporti, i punti, i modi di incontro che nei nuovi ambienti si sono venuti a creare. Carico, colmo, pieno di scambi, di comunicazioni, di trasmissioni di notizie, di informazioni, di combinazioni tra tradizioni, culture, lingue diverse è diventato il nuovo tempo. Allo spettacolo continuo di esperienze, di persone, di vicende che si cercano, si combinano sembra di assistere specie da quando si sono diffusi i mezzi di comunicazione telematica. Ma pur in un contesto simile c’è chi sta solo con sé stesso, chi non trova il modo per comunicare con gli altri, chi tra tanta gente che si cerca, si parla, non sa, non può farlo. E c’è anche l’osservatore, lo studioso di questo e di ogni altro fenomeno, lo psichiatra al quale non poteva sfuggire un simile paradosso, una contraddizione tanto lampante e di essa si è messo a cercare le cause dalle più remote alle più prossime, da quelle individuali a quelle sociali fino a ricavarne un libro intitolato Solitudini. Non poteva essere trascurato da Paolo Crepet questo che è diventato un grave fenomeno dei tempi moderni. È stato sempre attento a quanto succede in privato e in pubblico, nel singolo e nella comunità, nella famiglia e nella scuola, in tutto ciò che è venuto a formare la vita, la storia contemporanea. Nessuno dei loro problemi ha trascurato. Una figura importante va considerata la sua, un’attività, una produzione determinante. Di un esame, di un’interpretazione, di una valutazione dell’intero suo tempo, dell’intera sua epoca si può dire a proposito di quanto ha scritto Crepet tra saggistica e narrativa. È successo pure altre volte, con altri autori, che il tempo, la storia abbia trovato espressione nelle loro opere ma con Crepet è stato diverso giacché quell’espressione è venuta da persone malate, confuse nei pensieri, smarrite nello spirito, senza possibilità di regolarsi, di ordinarsi. È stata una vita che avveniva ai margini, che era esclusa dalla partecipazione, dal coinvolgimento generale quella da lui rappresentata. Crepet ha fatto sapere quanto c’è dietro quella vita, cosa è successo, cosa succede, ha mostrato quali sviluppi, quali risvolti si possono attendere: è questa la vera novità della sua opera, quella che la rende insolita se non unica dal momento che con la chiarezza, la facilità di un linguaggio quanto mai scorrevole espone ad un pubblico diventato sempre più vasto quelle che finora erano rimaste conoscenze inadeguate, incomplete, supposizioni. A tutti vuole parlare Crepet della sua scienza e per questo la chiarisce, la spiega, ne fa un racconto.

Permessi scuola

Permessi scuola: il dirigente può negarli o no? La battaglia legale che divide tribunali e sindacati

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Tre giorni l’anno per motivi personali o familiari: un diritto contrattuale che sembrava consolidato è oggi al centro di un acceso scontro giuridico. Una sentenza della Cassazione ha rimescolato le carte, e i docenti italiani si ritrovano in un limbo normativo. Il caso di una insegnante di sostegno di Maranello accende i riflettori su un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della scuola.

“Ho diritto a due giorni, me ne danno uno solo”

Un docente a tempo determinato presso un Istituto Comprensivo “, aveva un atto importante da firmare. Appuntamento improrogabile, a circa 800 chilometri di distanza. Ha fatto tutto come si deve: ha presentato la domanda in anticipo, ha allegato la documentazione. Il dirigente scolastico le ha concesso un giorno. Il secondo, no: troppo complicato trovare un supplente per l’alunno con disabilità grave che la docente segue, troppo lungo l’iter dell’interpello.

Il mese di maggio, tramite il suo avvocato, Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, la docente ha inviato una diffida formale via PEC alla scuola, chiedendo la revoca immediata del diniego parziale e la restituzione delle somme decurtate dallo stipendio. La risposta del dirigente scolastico, non si è fatta attendere: il provvedimento, ha risposto la scuola, è pienamente legittimo.

Una storia apparentemente minuta, quella di un singolo giorno di permesso negato. Ma che in realtà apre una questione enorme: chi ha ragione, secondo la legge?

La risposta, oggi, non è semplice. E questo è il vero problema.

Cosa dice il contratto

Il punto di partenza è chiaro. L’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 stabilisce:

“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”.

Due parole pesano come macigni: “ha diritto”. Non “può richiedere”. Non “può ottenere se il dirigente lo ritiene opportuno”. Ha diritto. Punto.

Per decenni, questa formula è stata letta in modo univoco: il docente chiede, documenta anche solo con una propria dichiarazione scritta, e ottiene. Il dirigente scolastico non entra nel merito. Controlla solo che la domanda sia formalmente corretta.

Questa interpretazione era stata ufficialmente avallata anche dall’ARAN, l’agenzia che rappresenta le amministrazioni pubbliche nella contrattazione collettiva. In un parere del 2 febbraio 2011, l’ARAN aveva scritto senza mezzi termini: “Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso… Chiarito, quindi, che non vi è nessuna discrezionalità del Dirigente nella concessione del permesso, in quanto egli non ha il potere di valutare l’apprezzabilità o la validità dei motivi per i quali il dipendente chiede di fruirne, spetta comunque al Dirigente di esercitare un controllo di tipo meramente formale.” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024]

La svolta della Cassazione

Poi, il 13 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza — la numero 12991 — che ha capovolto il tavolo.

Il caso riguardava un docente milanese che aveva chiesto un giorno di permesso per “dover accompagnare la moglie fuori Milano”. Il dirigente aveva detto no. Il docente aveva fatto ricorso. I giudici di merito gli avevano dato torto. Il docente era arrivato fino alla Cassazione, convinto di avere ragione.

La Suprema Corte lo ha smentito. E lo ha fatto con una motivazione destinata a fare storia — e polemica: «…il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione… il motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente… abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024]

In parole semplici: il motivo non può essere generico. Il dirigente non è un timbro automatico. Può valutare. Può bilanciare. Può — almeno in certi casi — dire no.

Il fronte sindacale insorge

La reazione del mondo sindacale è stata immediata.

La posizione sindacale è che le parti firmatarie del contratto abbiano volontariamente scelto una formula ampia — “motivi personali o familiari” — proprio per lasciare al lavoratore la libertà di valutare cosa per lui costituisce una necessità. Come ha scritto l’ARAN in uno dei suoi pareri:

“In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune.”.

La preoccupazione è concreta: dopo la sentenza della Cassazione, alcune scuole hanno già iniziato a emettere circolari interne che restringono le modalità di presentazione delle domande, richiedono motivazioni analitiche, impongono termini di preavviso non previsti dal contratto.

I tribunali: un panorama diviso

Cosa dicono i giudici? Il quadro è frammentato, ma istruttivo.

I tribunali di merito, nella grande maggioranza dei casi, danno ragione ai docenti. Il Tribunale di Cuneo, nel 2020, ha chiarito che i permessi ex art. 15 “sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale non potrà opporre diniego nemmeno se motivato da esigenze organizzative dell’attività didattica, né potrà operare una valutazione delle motivazioni addotte dal docente richiedente, potendo esclusivamente effettuare un controllo di tipo formale” [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].

Il Tribunale di Fermo, nello stesso anno, ha scritto ancora più esplicitamente: i permessi retribuiti per motivi personali o familiari “sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” [Tribunale Ordinario Fermo, sez. LA, sentenza n. 53/2020].

Il Tribunale di Teramo, nel novembre 2023, ha condannato il Ministero a restituire 285 euro decurtati dallo stipendio di un docente cui erano stati negati tre giorni di ferie per motivi familiari, rilevando che “nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente Scolastico in merito alla concessione o meno del permesso” [Tribunale di Teramo, Sentenza n.557 del 15 novembre 2023].

E il Tribunale di Velletri, nel luglio 2024 — dunque dopo la sentenza della Cassazione — ha ribadito che il dirigente “deve solo controllare la correttezza formale della richiesta” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024].

La Cassazione, invece, ha aperto una breccia riconoscendo al dirigente un potere di valutazione, seppure circoscritto alla verifica che il motivo sia sufficientemente specifico e idoneo a giustificare l’assenza [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].

Il punto più delicato: cosa basta scrivere nella domanda?

Questa è la domanda pratica che ogni docente si pone. E la risposta dipende, purtroppo, dall’orientamento che si segue.

Secondo i tribunali di merito e l’ARAN: basta indicare che si tratta di motivi personali o familiari, producendo eventualmente un’autocertificazione. Non serve elencare dettagli privati. Il Tribunale di Sciacca, già nel 2013, aveva affermato che “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”.

Secondo la Cassazione: il motivo deve essere adeguatamente specificato. Una formula troppo vaga — come il famoso “dover accompagnare la moglie fuori Milano” — non è sufficiente [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].

E se il dirigente dice no lo stesso?

Qui la legge è chiara, almeno nelle conseguenze.

Se il giudice ritiene che il diniego fosse illegittimo, l’amministrazione scolastica viene condannata a:

  • restituire le somme trattenute dallo stipendio del docente;
  • pagare interessi e rivalutazione monetaria sulle somme;
  • rimborsare le spese legali del lavoratore.

Nei casi più gravi — come quando al docente viene contestata l’assenza ingiustificata o viene irrogata una sanzione disciplinare — il giudice può anche annullare i provvedimenti disciplinari.

Vale la pena ricordare il caso deciso dal Tribunale di Cuneo: due docenti che avevano fruito dei permessi nonostante il diniego del dirigente si erano visti comminare una censura scritta. Il giudice ha annullato anche quella sanzione, dichiarandola illegittima [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].

Chi ha diritto ai permessi? Anche i supplenti

Un ultimo chiarimento importante, spesso ignorato. I tre giorni di permesso retribuito non spettano solo ai docenti di ruolo. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) ha confermato che il diritto si estende anche al personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Cosa deve fare il docente in pratica

In sintesi, sulla base dell’attuale quadro giuridico:

  • Presentare sempre la domanda per iscritto, con congruo anticipo quando possibile;
  • Indicare il motivo in modo specifico — non basta scrivere “motivi personali”: meglio specificare la natura dell’evento (es. “visita specialistica improrogabile”, “assistenza a familiare ricoverato”);
  • Allegare documentazione o, se non disponibile preventivamente, produrre un’autocertificazione chiara;
  • In caso di diniego, chiedere sempre una risposta scritta e motivata dalla scuola;

La vera posta in gioco

Al di là del singolo caso, la vicenda della docente fotografa una tensione profonda nel diritto scolastico italiano: quella tra il testo contrattuale — che dice “ha diritto” — e una giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta, ha aperto uno spiraglio alla discrezionalità dirigenziale.

I prossimi mesi diranno se l’ARAN risponderà alla richiesta delle Organizzazioni sindacali con un chiarimento ufficiale, e se i tribunali di merito continueranno a resistere all’orientamento della Cassazione o finiranno per adeguarsi. Nel frattempo, in migliaia di scuole italiane, il confine tra un diritto e una concessione rimane pericolosamente incerto.

Nota 8 luglio 2026, AOODGOSV 139309

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici , la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione
Alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
LORO SEDI
e.p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Sede
All’Ufficio del Consigliere Diplomatico – Sede

Oggetto: Scuola estiva La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Sotto i nostri passi. educare ad abitare la terraIX edizione A.S. 2025-2026 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 13-14-15 luglio 2026

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 156

156 del 08-07-2026

Avviso 8 luglio 2026, AOODGPER 17710

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO

Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e degli articoli 12 e 13 dell’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27.