Decreto PA 2026 e scuola

Decreto PA 2026 e scuola: quattro novità tra riforme strutturali e possibili profili di illegittimità

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 un nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione — già ribattezzato “decreto PA 2026” — che introduce misure urgenti destinate a incidere, in modo significativo, su quattro distinti ambiti del sistema scolastico nazionale: il reclutamento dei docenti e la gestione delle graduatorie, il regime delle scuole paritarie, la continuità dei servizi educativi comunali per l’infanzia e, infine, la videosorveglianza negli asili nido. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è soggetto a conversione parlamentare entro sessanta giorni, con possibilità di emendamenti.

Di seguito, una lettura ragionata delle singole misure, dei loro effetti pratici e dei profili di possibile frizione con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.

1. Reclutamento docenti: la fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari

La modifica più dibattuta sul piano giuridico riguarda l’art. 13, comma 5, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59. Il testo del decreto PA 2026 sostituisce il primo periodo di tale disposizione nei seguenti termini:

«In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.»

In sostanza, la disciplina previgente prevedeva che il superamento dell’anno di formazione e prova e la conseguente conferma in ruolo comportassero la cancellazione automatica del docente da tutte le graduatorie in cui risultava iscritto — comprese le graduatorie di merito relative ad altri concorsi ordinari già superati. Come riportato dalla fonte di sintesi, questa previsione era considerata penalizzante in quanto poteva determinare la perdita di un diritto acquisito in una procedura concorsuale anche laddove la graduatoria non fosse ancora arrivata alla posizione del candidato.

La nuova norma elimina questo automatismo esclusivamente per le graduatorie dei concorsi ordinari: il docente immesso in ruolo potrà quindi continuare a figurare in tali graduatorie e valutare la successiva nomina quando verrà chiamato. Rimane invece immutata la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto.

La decorrenza della norma è fissata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza effetto retroattivo.

Profili di legittimità costituzionale e conformità al diritto UE

La misura, pur presentata come correzione di un’incoerenza sistematica, solleva questioni non banali sul piano dei principi costituzionali e del diritto amministrativo.

In primo luogo, occorre interrogarsi sulla compatibilità con gli artt. 3 e 97 della Costituzione — che tutelano, rispettivamente, il principio di uguaglianza e quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione — nella misura in cui la coesistenza di docenti di ruolo all’interno di graduatorie concorsuali aperte potrebbe alterare gli equilibri delle procedure selettive. Il pubblico concorso, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, costituisce «lo strumento di selezione del personale, in linea di principio, più idoneo a garantire l’imparzialità e l’efficienza della P.A.» . La permanenza di docenti già stabilizzati nelle graduatorie di merito potrebbe complicare la valutazione comparativa tra candidati in situazioni professionali non omogenee.

In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha già chiarito che restrizioni alla platea dei partecipanti alle procedure concorsuali possono risultare irragionevoli se non sorrette da una finalità proporzionata e coerente . Il ragionamento è simmetrico: un ampliamento artificioso della platea degli “idonei” — in questo caso, mantenendovi docenti già titolari di un posto di ruolo — deve parimenti superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza.

Sul versante del diritto dell’Unione, la direttiva 1999/70/CE e il connesso Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato tutelano il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma non impongono allo Stato di mantenere i secondi nelle graduatorie aperte a entrambe le categorie. Non sembra dunque emergere, su questo specifico punto, una diretta violazione del diritto UE; tuttavia, la compatibilità con i principi di trasparenza e parità di trattamento nelle procedure di selezione del personale pubblico, quali declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, merita un approfondimento in sede parlamentare.

2. Scuole paritarie: proroga fino all’anno scolastico 2027/2028

Il decreto interviene sull’art. 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sostituendo il riferimento temporale attuale — «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» — con la formula «fino all’anno scolastico 2027/2028».

«All’articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno scolastico 2027/2028».» 

La proroga estende dunque di un ulteriore anno scolastico la vigenza di una disciplina già in essere, senza introdurre modifiche sostanziali ai requisiti o ai meccanismi di accesso ai contributi. Degno di nota è il fatto che nella bozza approvata dal CdM non risultano presenti — contrariamente ad alcune ipotesi preliminari circolate — disposizioni sulla regolarizzazione del personale non abilitato nelle scuole paritarie.

Profili di legittimità

L’utilizzo reiterato di proroghe legislative a tutela di istituti concepiti come transitori può essere valutato, in linea di principio, come una progressiva “stabilizzazione indiretta” di regimi derogatori, con possibile tensione rispetto al principio di legalità della spesa pubblica e alla riserva di legge in materia di finanziamento del sistema scolastico. La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali che destinavano risorse alle scuole paritarie senza il necessario raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e senza rispettare le competenze regionali in materia di istruzione . Ogni proroga dovrebbe pertanto essere valutata alla luce di tale perimetro.

3. Nidi e servizi educativi comunali: proroga organici e aggiornamento contrattuale

L’art. 5 del decreto PA 2026 modifica l’art. 15-bis del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, su tre distinti aspetti:

  • Estensione temporale: le misure per garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia vengono prorogate fino all’anno scolastico 2027/2028 (in luogo del precedente termine fissato all’anno 2026/2027);
  • Aggiornamento contrattuale: il riferimento al CCNL del comparto Funzioni locali viene aggiornato dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024;
  • Differimento del termine di spesa: il limite del 31 dicembre 2027 viene prorogato al 31 dicembre 2028.

Vale ricordare che la disciplina originaria dell’art. 15-bis prevedeva già la possibilità, in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL, di utilizzare le graduatorie comunali vigenti per l’immissione in servizio del personale scolastico, educativo e ausiliario a tempo determinato e indeterminato . Con la nuova modifica, tale regime derogatorio viene ulteriormente prorogato.

Profili di legittimità

Il ricorso alla deroga ai requisiti di titolo di studio previsti dalla contrattazione collettiva, se originariamente giustificato dall’urgenza, rischia di perdere il proprio carattere eccezionale con il ripetersi delle proroghe. Occorre verificare la compatibilità di tale meccanismo con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) rispetto ai soggetti che, non essendo già iscritti alle graduatorie comunali, non possono beneficiare della deroga — come espressamente chiarito dalla stessa norma originaria, che la limita «esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie» . Sul piano europeo, le risorse afferenti ai servizi educativi per l’infanzia sono strettamente collegate al raggiungimento del livello essenziale della prestazione (LEP) fissato al 33% della popolazione nella fascia 3-36 mesi entro il 2027 : una proroga delle deroghe agli organici deve raccordarsi con gli obiettivi di servizio annuali stabiliti dal legislatore e vigilati dalla Corte Costituzionale stessa .

4. Videosorveglianza negli asili nido: ampliamento della destinazione delle risorse già assegnate

L’ultima misura scolastica riguarda la modifica dell’art. 5-septies del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, con l’inserimento della possibilità di utilizzare le risorse già assegnate alle strutture anche per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio: «Le risorse assegnate possono essere utilizzate anche per l’installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.» 

Nessun nuovo stanziamento è previsto: si amplia la finalità d’uso di fondi già disponibili, con un richiamo alla «disciplina statale vigente in materia» come vincolo di legittimità dell’utilizzo.

Profili di legittimità e conformità al GDPR

Questo è, forse, il profilo più delicato sul piano del diritto europeo. La videosorveglianza in strutture frequentate da minori — si tratta di asili nido — richiede una valutazione particolarmente rigorosa alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, proporzionalità del trattamento e tutela rafforzata dei dati di soggetti vulnerabili — in primo luogo i minori — impongono standard elevati che un semplice rinvio alla «disciplina statale vigente» potrebbe non essere sufficiente a garantire.

In particolare, si pone la questione della base giuridica del trattamento, dell’obbligo di informativa nei confronti delle famiglie, della durata della conservazione delle immagini e delle misure di sicurezza tecnico-organizzative. L’assenza di nuovi stanziamenti dedicati solleva inoltre un dubbio interpretativo: l’impiego di risorse già vincolate a finalità diverse (tipicamente, manutenzione e potenziamento delle strutture) per l’installazione di sistemi di sorveglianza potrebbe configurare un utilizzo difforme rispetto al vincolo di destinazione originario dei fondi, con possibile rilievo della Corte dei Conti sul piano del controllo di regolarità della spesa. È altresì necessario che, prima dell’installazione, le singole strutture procedano a una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell’art. 35 GDPR, trattandosi di trattamento sistematico che riguarda categorie di soggetti vulnerabili.

In sintesi: un decreto che riforma, ma con cautele giuridiche aperte

Il decreto PA 2026 interviene su snodi nevralgici del sistema scolastico con misure che rispondono a esigenze concrete e — in alcuni casi — a lunghe attese del personale e dei sindacati. La modifica sulle graduatorie dei docenti vincitori di più concorsi è accolta positivamente dalle organizzazioni di categoria; le proroghe sui nidi comunali e sulle paritarie garantiscono continuità a servizi essenziali; la videosorveglianza risponde a esigenze di sicurezza del patrimonio pubblico.

Tuttavia, quattro aree di attenzione giuridica emergono con nitidezza e meritano esame approfondito in sede parlamentare di conversione:

  1. Imparzialità e trasparenza dei concorsi pubblici (artt. 3 e 97 Cost.) rispetto al mantenimento dei docenti di ruolo nelle graduatorie di merito;
  2. Proporzionalità e legalità delle deroghe ai requisiti del personale nei servizi comunali per l’infanzia, a rischio di trasformare il “temporaneo” in “strutturale”;
  3. Compatibilità delle proroghe alle scuole paritarie con le competenze regionali e con i principi della Corte Costituzionale sul finanziamento del sistema paritario;
  4. Conformità al GDPR dell’uso delle risorse per la videosorveglianza negli asili nido, con necessità di procedura di DPIA e di adeguate garanzie per i minori.

L’iter parlamentare costituirà la sede naturale per colmare queste lacune e rafforzare, ove necessario, le garanzie di legittimità del provvedimento.

Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144

Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. (26G00167) 

(GU Serie Generale n.182 del 07-08-2026)

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 182

182 del 07-08-2026