da La Tecnica della Scuola
Cessazioni Dirigenti scolastici, domande entro il 28 febbraio 2018
Con D.M. n. 919 del 23/11/2017 relativo al trattamento di
quiescenza del personale scolastico – cessazioni dal servizio al 01/09/2018 – e la successiva Circolare prot. n. 50436 del 23/11/2017, il Miur ha fornito indicazioni operative relativamente alla presentazione delle domande di cessazione.
Ricordiamo che mentre tutto il restante personale scolastico ha presentato domanda di cessazione tramite Istanze on-line entro il 20 dicembre scorso, il personale dirigente scolastico interessato a produrre la domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2018 dovrà farlo, sempre tramite la procedura
web POLIS, entro il 28 febbraio 2018, così come previsto dall’art.12 del CCNL 15 Luglio 2010 dell’area V della Dirigenza.
Requisiti anagrafici e contributivi
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue anche, indipendentemente dall’età , in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.
Opzione donna
Possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2017 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.