IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale la Senatrice Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 7, che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTA legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e, in particolare, il comma 633
dell’articolo 1, il quale dispone che “Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, […] il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca […]. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento […], per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità […] del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.”;
TENUTO CONTO che nella relazione illustrativa e tecnica del medesimo comma 633 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse sono state quantificate in 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per l’assunzione complessiva di 307 unità di personale;
TENUTO CONTO altresì che, in base all’esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l’espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio è stimata avvenire non prima del mese di novembre/dicembre, per cui le risorse occorrenti per la copertura dei 307 contratti di lavoro, in dodicesimi, sono quantificate nella medesima relazione in 2 milioni di euro per il 2018;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608, che dispone la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 febbraio 2018, n. 92, emanato ai sensi del comma 647, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO il decreto del Ministrero dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2017 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”;
D E C R E T A
ART.1
(Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca)
- Le risorse di cui all’articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 13,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca, iscritte nelle disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l’anno 2018 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, sono attribuite a ciascun ente in base alla assegnazione ordinaria per l’anno 2017, come determinata:
- a. con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608;
- b. con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 febbraio 2018, n. 92, ai sensi del comma 647, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Le modalità di calcolo e la conseguente determinazione delle assegnazioni delle somme di cui al comma precedente sono contenuti nella Tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
- Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica approvata con il Piano Triennale di Attività (PTA) e possono essere effettuate, oltre che con la ordinarie procedure di selezione, utilizzando le graduatorie vigenti relative alle procedure attuate ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2016, n. 105, per analogia di finalità e di disposizione legislativa, nel qual caso le assunzioni sono cofinanziate da parte dell’Ente per assicurare la copertura delle somme occorrenti per i contratti, oltre il finanziamento assegnato con il presente decreto.
- Ciascun Ente utilizza, anche in cofinanziamento, le risorse assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, dando priorità all’ingresso di giovani di elevato livello scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiamo maturato esperienza e competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea o laurea specialistica. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, l’aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati.
- Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nella Tabella allegata al presente decreto, per l’anno 2018, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A decorrere dal 1° maggio 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione. Oltre date data, le risorse assegnate e non utilizzate per tale finalità saranno compensate con le assegnazioni ordinarie del FOE e conseguentemente per le finalità del comma 633 attribuite, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute col presente decreto, agli altri Enti che alla medesima data hanno completato le assunzioni attribuite.
- Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito di ciascun ente e con avviso su quello del Ministero.
- Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa e erogazione.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Valeria Fedeli