Decreto Direttore Generale 27 febbraio 2018, AOODPFSR 407

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO           il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO           inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO           il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” e ss.mm.ii;
VISTO           il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO     che, a seguito del Decreto di riorganizzazione degli Uffici previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è preposto alla gestione dei “Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS)” e l’Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca
VISTO           il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO           il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO           il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO           il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO           il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
VISTO           il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori;
VISTO           il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTO           il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO           il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
VISTO           l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTA           la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il “Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020” (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);
VISTA            la procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 avviata con nota prot. 2596 del 21 febbraio 2018;
VISTA           l’articolazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 in Assi prioritari ed Azioni e, in particolare l’Asse I “Investimenti in capitale umano” e l’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”, che si articola nelle due linee di attività “Mobilità” e “Attrazione dei ricercatori”;
VISTO           il Decreto della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca n. 329 del 19 febbraio 2018 di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PON R&I 2014-2020;
VISTA           la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
VISTO           il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014– Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
CONSIDERATA la volontà del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui al presente Avviso;
VISTA           la proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018;
VISTI             i criteri per la selezione delle operazioni dell’Asse I del Programma a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016;
VISTA            la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, coordinata ed aggiornata dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO           il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 53, recante disposizioni in materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO                       il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO                       il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTO           il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale è stato approvato il Nuovo Codice del Processo Amministrativo;
VISTA            la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm..ii., recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO                       il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;

 

DECRETA

Articolo 1
Oggetto e finalità dell’intervento

  1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
  2. L’intervento è articolato in:
    • a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;
    • b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione,  come ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca.
  3. Ciascuna linea di intervento di cui al precedente comma 2 è attuata mediante presentazione di singole proposte da parte dei soggetti ammissibili di cui al successivo Articolo 2. In ogni caso, relativamente al profilo di 2.2 del precedente comma, il numero di posizioni aggiuntive proposte dai soggetti ammissibili di cui al successivo Articolo 2, non può essere prevalente né numericamente né finanziariamente rispetto a ciascuno degli altri profili.

Articolo 2
Soggetti ammissibili

  1. Sono soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte gli atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare più proposte, ciascuna riferita a un proprio “centro di spesa” (es.: dipartimento), nel rispetto della propria organizzazione. Non è ammessa la presentazione di più proposte riferite allo stesso “centro di spesa”.

Articolo 3
Caratteristiche delle proposte

  1. Ogni proposta deve illustrare il “Piano Operativo per le attività di Attrazione e Mobilità”, redatto secondo il format reso disponibile sulla piattaforma CINECA, all’indirizzo https://aim.cineca.it, ed in particolare:
    • a) le attività, connesse con specifiche linee di ricerca (fino a un massimo di tre per ogni Piano) che la sede operativa intende sviluppare o potenziare, indicando, per ciascuna linea di ricerca, l’area di specializzazione prevalente tra quelle relative alla SNSI, ed evidenziandone altresì gli aspetti di coerenza con tale area;
    • b) per ogni linea di ricerca, inoltre, una sintetica descrizione dello stato dell’arte e delle collaborazioni eventualmente già in essere, nonché la dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato necessaria per il migliore sviluppo delle attività illustrate nel “Piano”, distinguendo tra i diversi profili relativi alle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 2.
  2. La durata del contratto come ricercatore a tempo determinato deve rispettare i seguenti limiti:
    • a) Linea 1: 36 mesi, con previsione, per ciascun contratto, dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca;
    • b) Linea 2: 36 mesi, con la possibilità, per ciascun contratto, di un eventuale periodo da 6 a 15 mesi di ulteriore work experience, presso una o più istituzioni pubbliche italiane (ovunque ubicate nel territorio nazionale) o europee, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, o sulla gestione delle procedure relative alle fasi di predisposizione, di organizzazione, monitoraggio e di valutazione dei programmi/progetti di ricerca.

     

Articolo 4
Contributo finanziario

  1. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente Avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato – onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro – è pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per “i restanti costi ammissibili” (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all’art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, è riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennità di mobilità da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 (“attrazione”); la stessa indennità è riconosciuta ai ricercatori di linea 1 (“mobilità”), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unità di costo standard mensili:
    • a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro;
    • b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro;
    • c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro.
  2. I suddetti importi, determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018, sono condizionati all’approvazione da parte della medesima.
  3. Il Ministero adotta le unità di costo standard a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea e prima dell’approvazione delle proposte presentate riservandosi ogni possibilità di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea.
  4. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione Europea nell’atto delegato di approvazione delle unità di costo standard.

Articolo 5
Risorse finanziarie disponibili, misure agevolative

  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del FSE e del Fondo di Rotazione Nazionale, per complessivi 110 milioni di euro.
  2. Il contributo a carico del PON per ogni Piano ammesso a finanziamento è determinato in base ai costi standard definiti all’articolo 4 e ritenuti ammissibili dal MIUR, al termine delle procedure di valutazione.

Articolo 6
Procedure di valutazione

  1. Le proposte sono assoggettate a valutazione collegiale da parte di un Comitato di Selezione, composto da due esperti per ciascuna delle dodici aree di specializzazione, più un Presidente, individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) nell’ambito degli iscritti all’albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE).
  2. Le valutazioni del Comitato debbono riferirsi alle singole linee di ricerca proposte nel Piano: è pertanto possibile che un singolo Piano sia approvato nella sua interezza, oppure soltanto parzialmente, oppure interamente rigettato.
  3. I criteri di valutazione sono di seguito riportati:
    • a) Validità scientifica (innovatività, originalità, impatto scientifico): fino a 25 punti;
    • b) Congruità del profilo e del numero dei ricercatori previsti: fino a 20 punti;
    • c) Coerenza con la SNSI: fino a 20 punti;
    • d) Potenzialità di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private, e imprese nazionali o internazionali, con particolare riferimento alle ricadute sul territorio: fino a 15 punti;
    • e) Capacità di sostenere e sviluppare l’attività proposta (fattibilità tecnica e organizzativa): fino a 15 punti;
    • f) Contributo al perseguimento dei principi orizzontali: fino a 5 punti.
  4. Acquisite le valutazioni del Comitato di Selezione, il MIUR definisce la graduatoria finale ed ammette al finanziamento (secondo l’ordine della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei costi ritenuti congrui dal Comitato), fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le linee di ricerca che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75 sui 100 punti conseguibili.

Articolo 7
Modalità di erogazione

  1. Le erogazioni dei contributi in favore dell’ateneo proponente sono effettuate secondo quanto previsto nel Disciplinare di attuazione che forma parte integrante del presente Avviso.

Articolo 8
Modalità di presentazione dei progetti

  1. Le domande devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico (https://aim.cineca.it), dalle ore 15.00 del 23 aprile 2018 fino alle ore 15.00 del 31 maggio 2018, sulla base della modulistica presente sul sito.
  2. Tutto il materiale trasmesso è utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

Articolo 9
Informazioni

  1. Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente Avviso è l’ing. Mauro Massulli dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  2. Il presente Avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è reso disponibile sul sito www.miur.it e sul sito www.ponricerca.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)


Allegati

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