Tutto pronto per la mobilità, per i prof si parte il 3 aprile Ecco cosa prevede la prossima ordinanza ministeriale

da ItaliaOggi

Tutto pronto per la mobilità, per i prof si parte il 3 aprile Ecco cosa prevede la prossima ordinanza ministeriale

Marco Nobilio

Tutto pronto per la mobilità. Il ministero dell’istruzione ha convocato per domani i sindacati rappresentativi della scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal e Gilda-Unams) per la sottoscrizione definitiva del contratto sulla mobilità a domanda. E dopo la firma l’amministrazione centrale emanerà l’ordinanza applicativa che darà corso alle relative operazioni. Secondo quanto risulta a Italia Oggi le domande di trasferimento e di passaggio dei docenti dovranno essere presentate dal 3 al 26 aprile. Per istanze di mobilità del personale Ata i termini andranno dal 23 aprile al 14 maggio. La tempistica delle operazioni sconta il ritardo tecnico dell’Inps nel mettere a posto le posizioni contributive, dopo il passaggio di competenze dovuta alla soppressione dell’Inpdap. Che sta rallentando le procedure di comunicazione dei nominativi dei docenti e dei non docenti che andranno in pensione dal 1° settembre. I posti lasciati liberi dai pensionati, infatti, assumono rilievo sull’organico di diritto. Vale a dire, sull’organico in riferimento al quale vengono disposti i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo, le immissioni in ruolo e le supplenze annuali fino a 31 agosto.

È prassi consolidata, peraltro, che gli uffici rendano noti i posti vacanti al 1° settembre dell’anno scolastico successivo, per effetto dei pensionamenti, proprio per consentire ai docenti e ai non docenti di orientarsi nella scelta delle preferenze da indicare nelle domande. Operazione particolarmente delicata soprattutto per i docenti, perché, dall’anno scorso, il numero delle preferenze è stato ridotto a 5, mentre prima era di 15 preferenze nelle secondarie e 20 nella scuola dell’infanzia e nella primaria. Va detto subito che il contratto sulla mobilità di quest’anno altro non è se non la proroga di quello dell’anno scorso.

Tra le novità più importanti (novità che riguardano solo l’ordinanza ministeriale di quest’anno) il fatto che l’individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno nella scuola superiore sarà effettuata previa compilazione di una graduatoria unica. I docenti di sostegno delle scuole superiori, dunque, saranno trattati secondo il criterio della fungibilità dell’insegnamento, così come avviene nelle scuole secondarie di I grado.

In altre parole, anziché essere suddivisi nelle consuete quattro aree a seconda dei gruppi di classi di concorso di provenienza (AD01, AD02, AD03 E AD04) e in quattro graduatorie di istituto diverse suddivise per aree (una graduatoria per AD01, una per AD02, una per AD03 e una per AD04) le istituzioni scolastiche compileranno un’unica graduatoria di istituto dei docenti di sostegno nella quale gli interessati entreranno a pettine con il loro punteggio a prescindere dall’area di appartenenza.

E i posti di sostegno dell’organico di diritto della scuola di servizio saranno trattati come se appartenessero ad un’unica area, esattamente come già avviene nelle scuole secondarie di I grado, con graduatoria unica (non divisa per aree). A ciò va aggiunto, però, un elemento di incertezza per i docenti, previsto nell’ipotesi di contratto di lavoro siglata il 9 febbraio scorso per dare attuazione alle nuove disposizioni contenute nella legge 107/2015. Che complica la scelta delle sedi da indicare nella domanda. Dal prossimo anno, infatti, gli insegnanti che otterranno il trasferimento o il passaggio nella sede richiesta, acquisendone la titolarità, non potranno presentare domanda di trasferimento o passaggio per i tre anni successivi.

La preclusione non vale per i titolari su ambito che abbiano ottenuto un incarico triennale su sede, che potranno continuare a partecipare, anno per anno, alla mobilità a domanda ai fini dell’attribuzione di una sede di titolarità. Ma quando la otterranno, dovranno rimanere in tale sede per tre anni prima di riacquisire il diritto a partecipare alla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). E quest’anno è anche l’ultimo in cui la contrattazione integrativa sulla mobilità avverrà con cadenza annuale.

Il nuovo contratto prevede che la contrattazione integrativa sulla mobilità si svolgerà con cadenza triennale (e non più annualmente come è accaduto fino ad oggi). E in tale sede saranno pattuite le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge.

Il blocco triennale del diritto di partecipare alla mobilità a domanda (relativamente ai trasferimenti e ai passaggi) una volta ottenuta una sede di titolarità, è stato motivata dalle parti facendo riferimento al principio della continuità didattica, intesa come «continuità di offerta formativa, secondo una linea e un programma costante (Tribunale di Trieste, ordinanza 22.12.2007)». Principio che, secondo la giurisprudenza di merito, non può essere inteso come un diritto assoluto del docente a non essere rimosso dalla propria cattedra, bensì come una regola da osservarsi, da parte dell’amministrazione scolastica, soprattutto nell’interesse degli alunni (Tribunale di Bologna sentenza 10/12/2013 n.947).