Come previsto dalla nota 27 febbraio 2018, AOODPIT 467 – che fornisce “Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019” – entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari,
- che abbiano presentato dichiarazione sostitutiva dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
- che abbiano dichiarato di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data.
La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerร il divieto di accesso nรฉ impedirร la partecipazione agli esami.
Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinaili e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non dovranno presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. Il rispetto degli adempimenti vaccinali sarร accertato secondo le modalitร operative dettate dal documento tecnico (allegato A) trasmesso con la medesima nota interministeriale.
Decreto vaccini, chiarimenti all’ANCI su scadenza 10 marzo
(Ministero Salute,ย 6 febbraio 2018) La Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha risposto con una nota alla richiesta di chiarimenti del Presidente dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro sulla possibilitร di completare o meno l’anno scolastico in corso per i minori che alla data del 10 marzo risulteranno ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni.
Al riguardo la nota evidenzia che i bambini, “i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia sino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarร precluso l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ai soli minori i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento”.
Decreto vaccini, la sentenza della Corte costituzionale considera legittimo l’obbligo dei vaccini nel contesto attuale
(Ministero Salute,ย 22ย novembreย 2017) “Grande soddisfazione per la conferma di costituzionalitร del Decreto vaccini da parte della Consulta. I vaccini sono una conquista della scienza e una delle piรน importanti misure di prevenzione esistenti. Il Decreto protegge la salute dei nostri bambini e di tutta la comunitร ”.
Queste le dichiarazioni della Ministra della Salute Beatrice Lorenzin alla sentenza della Corte costituzionale che ieri ha discusso in merito alla legittimitร dell’obbligo vaccinale per i minori di 16 anni.
La Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi presentati dalla Regione Veneto e ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate nei ricorsi del Veneto.
Il comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale
Nellโudienza di ieri, davanti alla Corte costituzionale, sono state discusse le numerose questioni di legittimitร costituzionale promosse dalla Regione Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di etร .
Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale non mettevano in discussione lโefficacia delle vaccinazioni โ attestata dalle istituzioni a ciรฒ deputate (Organizzazione mondiale della sanitร ; Istituto superiore di sanitร ) e da una lunga serie di piani nazionali vaccinali – ma la loro obbligatorietร , sospesa dalla Regione Veneto con una legge del 2007 che aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato solo sulla persuasione.
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate.
Secondo i giudici costituzionali, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.
Questa scelta non รจ irragionevole, poichรฉ volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietร nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.
La Corte ha considerato tra lโaltro che tutte le vaccinazioni rese obbligatorie erano giร previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nellโambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea).
Inoltre, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietร si giustifica alla luce del contesto attuale caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.
ร stato altresรฌ considerato che la legge di conversione ha modificato il decreto legge riducendo sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dallโincontro tra le famiglie e le autoritร sanitarie allo scopo di favorire unโadesione consapevole e informata al programma vaccinale.
Infine, la mancata vaccinazione non comporta lโesclusione dalla scuola dellโobbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.
Il Ministero dellโIstruzione, dellโUniversitร e della Ricerca congiuntamente al Ministero della Salute pubblicano la Nota 1 settembre 2017, AOODPIT 1679 recante indicazioni operative, relative allโanno scolastico 2017/2018, per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e nota AOODPIT 1622 del Ministero dell’istruzione, dell’universitร e della ricerca del 16 agosto 2017.
La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nellโadempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa.
La comunicazione fornisce, in vista dellโavvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni giร fornite per quanto riguarda le modalitร di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL); sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con lโeffettivo avvio delle lezioni; sullโaccesso a scuola.
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che รจ possibile fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base allโetร ; idonea documentazione comprovante lโavvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per lโomissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalitร indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per lโanno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrร essere effettuata anche telefonicamente (purchรฉ la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail allโindirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per lโanno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrร autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
Servizi e scuole dellโinfanzia
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per lโinfanzia o scuole dellโinfanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro lโ11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) รจ un giorno festivo.
La presentazione della documentazione รจ requisito di accesso. Quindi, giร per lโanno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per lโinfanzia e alle scuole dellโinfanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non lโabbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo lโ11 settembre, lโaccesso sarร garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, รจ confermato che la documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni dovrร comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Sempre in caso di autocertificazione il minore avrร accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrร pervenire alla scuola unโidonea documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrร piรน accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro lโ11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dallโaccesso ai servizi rimarrร iscritto ai servizi educativi per lโinfanzia e alle scuole dellโinfanzia e sarร nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarร segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierร la procedura prevista per il recupero dellโinadempimento.
Scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto unโautocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarร comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale allโASL territorialmente competente che, avvierร la procedura prevista per il recupero dellโinadempimento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca ha inviato il 16 agosto alle scuole la nota AOODPIT 1622 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazioneย del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalitร e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Le premesse
La legge – ricorda la circolare – intervenendo sull’obbligatorietร delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettivitร e di ciascuna persona.ย Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto-legge, per far sรฌ che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.
L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di etร , a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.ย Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterร la decadenza dell’iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico.
Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 giร subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno piรน acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.
La fase transitoria
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalitร transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciรฒ al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all’anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).
La legge, come รจ noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di etร compresa tra zero e 16 anni. E dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di etร compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale รจ reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrร essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o piรน documenti, rilasciati dalle autoritร sanitarie competenti.
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrร essere presentata alle scuoleย entro ilย 10 settembre 2017ย per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro ilย 31 ottobre 2017ย per tutti gli altri gradi di istruzione.
Entroย 10 giorniย da queste scadenze il dirigente scolastico sarร tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori.ย La documentazione dovrร essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che giร sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrร presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro ilย 10 settembre 2017ย รจ requisito di accesso.
Vista l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.
Il Ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l’anno scolastico 2017/2018, a iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonchรฉ di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
Vaccini, Fedeli: “Al lavoro per sostegno a famiglie e scuole. Bene proposta Anci”
(Roma, 17 agosto 2017) “Come Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca condividiamo la proposta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani di definire da subito procedure standard per l’applicazione della legge sui vaccini. Il nostro obiettivo รจ agevolare e sostenere le famiglie, le alunne e gli alunni, le scuole. Da subito ci siamo mossi in tal senso e continueremo a farlo nelle prossime settimane. Proprio oggi abbiamo inviato una circolare agli istituti scolastici per fornire indicazioni operative e chiarimenti sull’attuazione della norma e dare supporto, attraverso strumenti specifici, a tutti i soggetti coinvolti”. Cosรฌ la Ministra dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca Valeria Fedeli.
“La legge sui vaccini nasce con uno scopo: garantire due diritti costituzionali alle nostre e ai nostri giovani, quello alla salute e quello all’istruzione. ร chiaro โ aggiunge la Ministra – che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo mettere in campo procedure agevoli, snelle ed efficaci. E dobbiamo farlo in un’ottica di collaborazione, ciascuno per la propria parte e per la propria responsabilitร , per applicare la legge nel modo piรน efficace possibile: Ministeri, Regioni, Enti locali, scuole e famiglie. Come Ministero lavoreremo in questa ottica, in collaborazione con le altre istituzioni, per spiegare e informare. Affinchรฉ l’attuazione della legge sia agile e priva di ostacoli”.