Esami di Maturità, Presidente commissione non può essere dirigente scuola secondaria primo grado

da Orizzontescuola

Esami di Maturità, Presidente commissione non può essere dirigente scuola secondaria primo grado

di Nino Sabella

Nei mesi scorsi, abbiamo avanzato l’ipotesi, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, che i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado non avrebbero potuto partecipare, in qualità di Presidenti, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, in quanto impegnati nelle Commissioni d’esame operanti nella proprie scuole.

Esami di Stato scuola media, addio a presidente esterno. Commissione presieduta dal dirigente della stessa scuola

L’ipotesi è stata confermata da quanto indicato nella Circolare n. 4537 del 16/03/2018 sulla “Formazione delle commissioni degli esami di Stato di II grado”, pubblicata il 16 marzo u.s.

PREMESSA: PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME DI STATO PRIMO CICLO

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il DM n. 741/2017 (come indicato nella nota n. 1865/2017) prevedono che, a partire dall’a.s. 2017/18, sia il Dirigente scolastico a svolgere la funzione di Presidente della Commissione dell’esame di Stato di I grado, costituitasi nella scuola dallo stesso diretta.

In caso di reggenza di altra scuola o di assenza o impedimento del dirigente, la funzione di Presidente è svolta da un docente collaboratore, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs  n.165/2001 e appartenente al ruolo della scuola secondaria.

ESCLUSIONE DIRIGENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E ISTITUTI COMPRENSIVI

La suddetta novità preclude ai dirigenti degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado la possibilità di presentare domanda in qualità di Presidente di Commissione degli esami conclusivi del secondo ciclo.

La Circolare n. 4537 del 16/03/2018 , infatti, indica soltanto, diversamente da quella dello scorso anno scolastico, i dirigenti della scuola primaria tra il personale che ha facoltà di presentare domanda in qualità di Presidente. Così leggiamo al punto 2.c.b:

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

L’esclusione dalla Presidenza delle Commissioni dell’esame di Maturità dei dirigenti delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti comprensivi è poi esplicitamente prevista  al punto 2.d.b. della CircolareDisposizioni particolari – Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2)“.

Nel suddetto punto, così leggiamo:

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno …  per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

  • dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017;

L’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, è proprio quello che affida la funzione di Presidente Commissione degli esami Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione al dirigente scolastico della scuola sede d’esame.

In conclusione, a partire dal corrente anno scolastico, i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti comprensivi non possono più partecipare agli esami di Stato di II grado.