da ItaliaOggi
Concorso, caos sulle domande
Sito in tilt, i sindacati hanno chiesto una proroga per le istanze che scadono il 22 marzo
È opportuno ricordare che il decreto 59 dà attuazione alle procedure di reclutamento previste dalla legge 104/2015, che prevede, tra le altre, anche quella relativa al concorso riservato agli abilitati, che è stato bandito con il decreto dipartimentale 85 del 01.02.2018. Sulla questione del servizio, dunque, la normativa di riferimento non è quella contenuta nel testo unico e nella legge 124/99 (che riguarda la ricostruzione di carriera, la mobilità e le graduatorie dei precari) ma il comma 114, lettera b) della legge 107/2015 che , testualmente recita: «Limitatamente al predetto bando (il concorso riservato agli abilitati n.d.r.) sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: …b)il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado».
Il modulo di domanda, però, non consente di inserire i servizi prestati frazionatamente nello stesso anno, salvo prevedere una chiamata che fa riferimento al testo unico. In particolare, la dicitura contenuta nella domanda prevede che il candidato dichiari che il servizio è valutabile coma anno di servizio intero ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 199 n. 124.
Il rischio che si corre, dunque, è che i candidati vengano indotti in errore dalle disposizioni contenute nella tabella A del decreto 59 e, per questo motivo, inseriscano i 180 giorni maturati frazionatamente indicando solo il termine iniziale del primo contratto e solo il termine finale dell’ultimo contratto. Nel qual caso si tratterebbe di una dichiarazione non rispondente al vero che potrebbe addirittura determinare il licenziamento in tronco all’atto del controllo d’ufficio delle dichiarazioni dopo l’eventuale immissione in ruolo.
E poi c’è l’ipotesi del candidato che, indicando frazionatamente i servizi, confidando sul disposto dell’articolo 11, comma 14 della legge 124/99, non si veda riconoscere il servizio e intenti l’azione giudiziale. Infine, c’è il giallo sulle classi di concorso di flauto nella scuola secondaria di secondo grado: AG55 a AW55. La prima (AG55) indica il flauto e la seconda (AW55) il flauto traverso. Il doppio codice è frutto di un equivoco sorto all’atto della compilazione della tabella relativa alle classi di concorso. Il codice AG55, infatti, è riferito al flauto in senso stretto, che talvolta viene indicato come flauto traverso: il flauto moderno che si suona nelle orchestre.
La seconda (AW55) che è indicata come flauto traverso, in realtà indica la classe di concorso relativa al flauto dolce e traversiere; due tipologie di flauto antico che si insegnano in alcuni conservatori e anche in alcuni licei musicali, specie al Nord. L’equivoco non è stato chiarito dal ministero dell’istruzione. E già adesso nei licei musicali, all’atto della compilazione delle graduatorie di istituto, si sono verificati diversi inserimenti a pettine degli stessi aspiranti nell’una e nell’altra graduatoria. Proprio perché, per come sono indicate, le classi di concorso non possono essere distinte. E ciò renderà particolarmente complicato il lavoro delle commissioni di concorso di queste discipline.