Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera ANAC 1 marzo 2018

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 206/2018). (18A01990)

(GU n.69 del 23-3-2018)

Premessa
Le presenti Linee guida sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma
7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito «codice dei contratti
pubblici») che affida all’ANAC la definizione delle modalita’ di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita’
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea e migliorare la qualita’ delle procedure, delle indagini di
mercato nonche’ la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. A seguito della modifica introdotta con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo),
l’ANAC e’ altresi’ chiamata ad indicare specifiche modalita’ di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonche’ di
effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse.
1. Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del codice dei contratti
pubblici e le presenti Linee guida si applicano alle stazioni
appaltanti – ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti
titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del
codice dei contratti pubblici – (di seguito solo «stazioni
appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice dei
contratti pubblici:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri
servizi specifici elencati all’allegato IX;
b) nei settori speciali, in quanto compatibili.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito
definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti
pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi
dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione
in base alla nazionalita’, parita’ di trattamento, di trasparenza a
tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
(di cui all’art. 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti
pubblici) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lettera
dddd) del codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
nonche’ la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e
sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il
ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di
trasparenza, pubblicita’ e motivazione descritte nelle presenti Linee
guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della
propria discrezionalita’, alle procedure ordinarie, anziche’ a quelle
semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di
assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del
codice dei contratti pubblici).
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una
concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35
del codice dei contratti pubblici vi sia un interesse
transfrontaliero certo in conformita’ ai criteri elaborati dalla
Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo
dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicita’
dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda
la comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa
al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non
o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).
Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse
transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure
di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita’ atti a garantire
in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese
estere.

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|Le disposizioni di cui all’art. 36 |
|del codice dei contratti pubblici e|
|le presenti Linee guida si |
|applicano agli affidamenti di |
|lavori, servizi e forniture di cui |
|al paragrafo 1.1. posti in essere |
|dalle stazioni appaltanti.Le |
|imprese pubbliche e i soggetti |
|titolari di diritti speciali ed |
|esclusivi per gli appalti di |
|lavori, forniture e servizi di |
|importo inferiore alla soglia |
|comunitaria, rientranti nell’ambito|
|definito dagli articoli da 115 a |
|121, applicano la disciplina |
|stabilita nei rispettivi |
|regolamenti, la quale, comunque, |
|deve essere conforme ai principi |
|dettati dal Trattato UE. Restano |
|fermi gli obblighi di utilizzo di |
|strumenti di acquisto e di |
|negoziazione, anche telematici, |
|previsti dalle vigenti disposizioni|
|in materia di contenimento della |
|spesa nonche’ la normativa sulla |
|qualificazione delle stazioni |
|appaltanti e sulla centralizzazione|
|e aggregazione della committenza. |
|Le stazioni appaltanti possono |
|discrezionalmente ricorrere alle |
|procedure ordinarie anziche’ a |
|quelle dell’art. 36, decreto |
|legislativo n. 50/2016. Per |
|l’affidamento di appalti e |
|concessioni di interesse |
|transfrontaliero certo le stazioni |
|appaltanti adottano le procedure di|
|gara adeguate e utilizzano mezzi di|
|pubblicita’ atti a garantire in |
|maniera effettiva ed efficace |
|l’apertura del mercato alle imprese|
|estere. |
+———————————–+

2. Il valore stimato dell’appalto
2.1 Il valore stimato dell’appalto e’ calcolato in osservanza dei
criteri fissati all’art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al
fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a
eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono
prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno
in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di
ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione
dell’affidamento nel tempo.
2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel
calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati
tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se
appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso
di costruire. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo
inferiore alla soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato
– tenendo conto dell’intervenuta abrogazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 – secondo i parametri stabiliti dall’art. 5,
paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’art. 35 del codice dei
contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per
effetto della previsione derogatoria contenuta nell’art. 16, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001: 1)
nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare
del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni
del decreto legislativo n. 163/2006 ed ora del codice dei contratti
pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’art. 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, di importo inferiore alla soglia
comunitaria, ai fini della individuazione del valore stimato
dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di
urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.

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|Al fine di evitare il frazionamento|
|artificioso degli appalti si |
|applicano le disposizioni di cui |
|all’art. 35 del codice dei |
|contratti pubblici. Cio’ vale anche|
|per le opere a scomputo di cui |
|all’art. 36, commi 3 e 4 del codice|
|dei contratti pubblici, |
|indipendentemente se si tratta di |
|lavori di urbanizzazione primaria o|
|secondaria, fatto salvo quanto |
|previsto dal decreto del Presidente|
|della Repubblica n. 380/2001. |
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3. Principi comuni
3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del codice dei
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1
(economicita’, efficacia, tempestivita’, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’,
pubblicita’, rotazione), 34 (criteri di sostenibilita’ energetica e
ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti
possono applicare altresi’ le disposizioni di cui all’art. 50 del
codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto
anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno
specifico atto regolatorio.
3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al
richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicita’, l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione
del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruita’ dei propri atti
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui
sono preordinati;
c) al principio di tempestivita’, l’esigenza di non dilatare la
durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di
obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata
a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di
esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva
contendibilita’ degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parita’ di
trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e
l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle
offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicita’, la conoscibilita’
delle procedure di gara, nonche’ l’uso di strumenti che consentano un
accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalita’, l’adeguatezza e idoneita’
dell’azione rispetto alle finalita’ e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il
non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la
distribuzione delle opportunita’ degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
j) ai criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale, la
previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali
aggiornamenti;
k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione
dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della
procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto,
assicurando altresi’ una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel
rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni
del Piano nazionale anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai
relativi aggiornamenti, e dei Piani triennali per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realta’
imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al
livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione
anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale.
3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di
trasparenza previsti dall’art. 29 del codice dei contratti pubblici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte
e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettere b) e c) del codice
dei contratti pubblici).
3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, comma 4 del
codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere
aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le
Linee guida n. 2 in materia di «Offerta economicamente piu’
vantaggiosa»).
3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa
categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il
principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
virtu’ di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici
ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione
appaltante, in apposito regolamento (di contabilita’ ovvero di
specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di
forniture, servizi e lavori), puo’ suddividere gli affidamenti in
fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in
caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento
di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva
differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere
adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di
riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i
lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione
degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio
di rotazione non puo’ essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate
aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore
stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o
di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti
disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici
riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o
affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 80, comma 5, lettera m) del codice dei contratti pubblici.
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo
periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti fa si’ che l’affidamento o il reinvito al contraente
uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere
motivazionale piu’ stringente. La stazione appaltante motiva tale
scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresi’
conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualita’ della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti) e della competitivita’ del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La
motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato
alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere
conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o
da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilita’
dell’operatore economico e l’idoneita’ a fornire prestazioni coerenti
con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di
importo inferiore a 1.000 euro, e’ consentito derogare
all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente
motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto
equivalente.

+———————————+
|L’affidamento e l’esecuzione di |
|lavori, servizi e forniture |
|secondo le procedure semplificate|
|di cui all’art. 36 del codice dei|
|contratti pubblici, ivi compreso |
|l’affidamento diretto, avvengono |
|nel rispetto dei principi di |
|economicita’, efficacia, |
|tempestivita’, correttezza, |
|libera concorrenza, non |
|discriminazione, trasparenza, |
|proporzionalita’, pubblicita’, |
|rotazione degli inviti e degli |
|affidamenti, di tutela |
|dell’effettiva possibilita’ di |
|partecipazione delle micro, |
|piccole e medie imprese, nonche’ |
|dei criteri di sostenibilita’ |
|energetica e ambientale e del |
|principio di prevenzione e |
|risoluzione dei conflitti di |
|interessi. Il principio di |
|rotazione degli inviti e degli |
|affidamenti si applica alle |
|procedure rientranti nel medesimo|
|settore merceologico, categorie |
|di opere e settore di servizi di |
|quelle precedenti, nelle quali la|
|stazione appaltante opera |
|limitazioni al numero di |
|operatori economici selezionati. |
|I regolamenti interni possono |
|prevedere fasce, suddivise per |
|valore, sulle quali applicare la |
|rotazione degli operatori |
|economici. Il rispetto del |
|principio di rotazione |
|espressamente fa si’ che |
|l’affidamento o il reinvito al |
|contraente uscente abbiano |
|carattere eccezionale e |
|richiedano un onere motivazionale|
|piu’ stringente. L’affidamento |
|diretto o il reinvito |
|all’operatore economico invitato |
|in occasione del precedente |
|affidamento, e non affidatario, |
|deve essere motivato. |
+———————————+

4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro
4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro puo’ avvenire tramite affidamento
diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di
cui all’art. 3, comma 1, lettera gggg) del codice dei contratti
pubblici, in conformita’ all’art. 36, comma 2, lettera a) del
predetto codice.
4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare
in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione
appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
4.1 L’avvio della procedura
4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e delle regole di
concorrenza, la stazione appaltante puo’ acquisire informazioni,
dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari.
4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero
con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialita’,
parita’ di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero
l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura
contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica
indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte nonche’ le principali condizioni
contrattuali.
4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in
amministrazione diretta, si puo’ altresi’ procedere tramite determina
a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti
pubblici.

+—————————————–+
|Le procedure semplificate di cui all’art.|
|36 del codice dei contratti pubblici |
|prendono avvio con la determina a |
|contrarre o con atto ad essa equivalente,|
|contenente, tra l’altro, l’indicazione |
|della procedura che si vuole seguire con |
|una sintetica indicazione delle ragioni. |
|Il contenuto del predetto atto puo’ |
|essere semplificato, per i contratti di |
|importo inferiore a 40.000,00 euro, |
|nell’affidamento diretto o |
|nell’amministrazione diretta di lavori. |
+—————————————–+

4.2 I requisiti generali e speciali
4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti
pubblici nonche’ dei requisiti minimi di:
a) idoneita’ professionale. In proposito, potrebbe essere
richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al
Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attivita’ nello specifico settore oggetto del
contratto;
b) capacita’ economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe
essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato
globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilita’ delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, puo’ essere
richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
c) capacita’ tecniche e professionali, stabilite in ragione
dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo
esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile,
nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto
significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamento tecnico.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la
categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita’
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha
facolta’ di procedere alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi
nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del codice dei contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
Documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), nonche’ della
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneita’ a contrarre con la pubblica
amministrazione in relazione a specifiche attivita’ (ad esempio ex
art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia’
eseguite e nei limiti dell’utilita’ ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione
di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le
stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai
sensi dell’art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano
di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono
definite una quota significativa minima di controlli a campione da
effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti
diretti operati, nonche’ le modalita’ di assoggettamento al controllo
e di effettuazione dello stesso.
4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a
5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facolta’ di procedere
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima
della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui
all’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del
codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti,
nonche’ delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneita’ a contrarre
con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attivita’
(ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni gia’ eseguite e nei limiti dell’utilita’ ricevuta;
l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al
10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese
dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al
presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare
idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le
stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente,
nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a
campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli
affidamenti diretti operati, nonche’ le modalita’ di assoggettamento
al controllo e di effettuazione dello stesso.
4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di
affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il
contratto, nelle forme di cui all’art. 32, comma 14, del codice dei
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti
pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonche’ delle condizioni
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o l’idoneita’ a contrarre con la pubblica amministrazione
in relazione a specifiche attivita’ (es. art. 1, comma 52, legge n.
190/2012).

+———————————————+
|L’operatore economico deve essere in possesso|
|dei requisiti di carattere generale di cui |
|all’art. 80 del codice dei contratti pubblici|
|nonche’ dei requisiti speciali richiesti |
|dalla stazione appaltante. L’eventuale |
|possesso dell’attestato di qualificazione SOA|
|per la categoria dei lavori oggetto |
|dell’affidamento e’ sufficiente per la |
|dimostrazione del possesso dei requisiti di |
|capacita’ economico/finanziaria e |
|tecnico/professionale. Per gli affidamenti |
|diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono|
|consentite semplificazioni nel procedimento |
|di verifica dei requisiti, secondo quanto |
|previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle |
|presenti Linee guida. |
+———————————————+

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di
motivazione
4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione
appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o
nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario,
della congruita’ del prezzo in rapporto alla qualita’ della
prestazione, nonche’ del rispetto del principio di rotazione. A tal
fine, la stazione appaltante puo’ ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o
piu’ operatori economici rappresenta una best practice anche alla
luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai
paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di
rotazione.
4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a
1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito
regolamento (ad esempio regolamento di contabilita’) gia’ adottato
dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e
nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la
motivazione della scelta dell’affidatario diretto puo’ essere
espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso
nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo
semplificato.
4.3.3 In caso di affidamento diretto, e’ facolta’ della stazione
appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93,
comma 1, del codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante
ha, altresi’, la facolta’ di esonerare l’affidatario dalla garanzia
definitiva di cui all’art. 103 del codice dei contratti pubblici, in
casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato
art. 103.

+———————————+
|La stazione appaltante motiva in |
|merito alla scelta |
|dell’affidatario e verifica il |
|possesso da parte dell’operatore |
|economico selezionato dei |
|requisiti di carattere generale |
|di cui all’art. 80 del codice dei|
|contratti pubblici e di quelli di|
|carattere speciale eventualmente |
|richiesti nella determina a |
|contrarre o nell’atto ad essa |
|equivalente, fatto salvo quanto |
|previsto ai paragrafi 4.2.2 e |
|4.2.3 delle presenti Linee guida.|
|La motivazione puo’ essere |
|espressa in forma sintetica nei |
|casi indicati al paragrafo 4.3.2.|
+———————————+

4.4 La stipula del contratto
4.4.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei contratti
pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro puo’ avvenire mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in
caso di acquisto su mercati elettronici.
4.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del codice dei
contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still
di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

+————————-+
|La stipula del contratto |
|avviene nel rispetto |
|delle disposizioni di cui|
|all’art. 32, comma 10, |
|lettera b) e comma 14, |
|del codice dei contratti |
|pubblici. |
+————————-+

5. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35.
5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate,
per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore
a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari
o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
La stazione appaltante puo’ eseguire i lavori anche in
amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata
procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero
con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola
stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui
al paragrafo 4.1.2.
5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi
per la selezione di operatori economici da invitare al confronto
competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati
e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
5.1 L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici
5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del
proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalita’ di conduzione delle indagini di mercato,
eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione
della necessita’ di applicare il principio di rotazione in armonia
con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
b) le modalita’ di costituzione e revisione dell’elenco degli
operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco
degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni o altri strumenti
similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
5.1.2 L’indagine di mercato e’ preordinata a conoscere gli
operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per
lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita’
ritenute piu’ convenienti dalla stazione appaltante, differenziate
per importo e complessita’ di affidamento, secondo i principi di
adeguatezza e proporzionalita’, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre
stazioni appaltanti, nonche’ di altri fornitori esistenti,
formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della
programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o
dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni
che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato
di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
5.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicita’
dell’attivita’ di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti
piu’ idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilita’, da valutare
sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione
appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella
sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e
contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita’. La durata della
pubblicazione e’ stabilita in ragione della rilevanza del contratto,
per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non
meno di cinque giorni.
5.1.5 L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il
valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneita’ professionale, i requisiti minimi di capacita’
economica/finanziaria e le capacita’ tecniche e professionali
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le
modalita’ per comunicare con la stazione appaltante.
5.1.6 La stazione appaltante puo’ individuare gli operatori
economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente
costituiti, secondo le modalita’ di seguito individuate, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici.
Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale
e’ rappresentata la volonta’ della stazione appaltante di realizzare
un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di
operatori economici e’ reso conoscibile mediante pubblicazione sul
profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente»
sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme di pubblicita’.
Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del codice dei contratti pubblici che gli operatori
economici devono possedere, la modalita’ di selezione degli operatori
economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui
l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione
di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico puo’
richiedere l’iscrizione limitata ad una o piu’ fasce di importo
ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei
requisiti puo’ essere facilitata tramite la predisposizione di
formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso
pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso
dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento e’ sufficiente per la dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e
tecnico-professionale richiesti.
5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti
dei requisiti richiesti e’ consentita senza limitazioni temporali.
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita’ alle previsioni del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico e’ tenuto
a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo
le modalita’ fissate dalla stessa.
5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze
di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non
superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita’ delle
istanze pervenute.
5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalita’ di revisione
dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al
verificarsi di determinati eventi, cosi’ da disciplinarne
compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli
operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro
collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della
richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti puo’ avvenire
via pec e, a sua volta, l’operatore economico puo’ darvi riscontro
tramite pec.
La stazione appaltante esclude, altresi’, dagli elenchi gli
operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa
stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attivita’
professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori
economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel
biennio.
5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito
web della stazione appaltante.
5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti possono
continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purche’
compatibili con il codice dei contratti pubblici e con le presenti
Linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

+———————————————+
|Le amministrazioni possono dotarsi, nel |
|rispetto del proprio ordinamento, di un |
|regolamento in cui vengono disciplinate: a) |
|le modalita’ di conduzione delle indagini di |
|mercato, eventualmente distinte per fasce di |
|importo; b) le modalita’ di costituzione |
|dell’elenco dei fornitori, distinti per |
|categoria e fascia di importo; c) i criteri |
|di scelta dei soggetti da invitare a |
|presentare offerta. Lo svolgimento delle |
|indagini di mercato non ingenera negli |
|operatori alcun affidamento sul successivo |
|invito alla procedura. Le indagini di mercato|
|sono svolte secondo le modalita’ ritenute |
|piu’ convenienti dalla stazione appaltante, |
|differenziate per importo e complessita’ di |
|affidamento, secondo i principi di |
|adeguatezza e proporzionalita’, anche tramite|
|la consultazione dei cataloghi elettronici |
|del mercato elettronico propri o delle altre |
|stazioni appaltanti, nonche’ di altri |
|fornitori esistenti. La stazione appaltante |
|assicura l’opportuna pubblicita’ |
|dell’indagine di mercato, scegliendo gli |
|strumenti piu’ idonei in ragione della |
|rilevanza del contratto per il settore |
|merceologico di riferimento e della sua |
|contendibilita’. La stazione appaltante puo’ |
|individuare gli operatori economici da |
|invitare, selezionandoli anche da elenchi |
|appositamente costituiti, a seguito di avviso|
|pubblico, secondo le modalita’ indicate nei |
|paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti |
|Linee guida. Gli operatori economici invitati|
|posseggono i requisiti generali di moralita’ |
|di cui l’art. 80 del decreto legislativo n. |
|50/2016 ed i requisiti speciali richiesti |
|dall’avviso. L’eventuale possesso |
|dell’attestato di qualificazione SOA per la |
|categoria dei lavori oggetto dell’affidamento|
|e’ sufficiente per la dimostrazione del |
|possesso dei requisiti di capacita’ |
|economico/finanziaria e |
|tecnico/professionale. |
+———————————————+

5.2 Il confronto competitivo
5.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i
relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori
economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non
discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato
all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non
inferiore a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del
codice dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio
dell’indagine di mercato ovvero di costituzione dell’elenco, la
stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere
oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalita’ dell’affidamento, e
nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione,
proporzionalita’ e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare
tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o
presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare,
nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionera’ ai fini
del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei
principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene
comunque conto del valore economico dell’affidamento nonche’ della
volonta’ di avvalersi della facolta’ prevista dall’art. 97, comma 8,
del codice dei contratti pubblici.
5.2.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei
contratti pubblici la stazione appaltante e’ tenuta al rispetto del
principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la
distribuzione temporale delle opportunita’ di aggiudicazione tra
tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama
quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.
5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura
negoziata un numero di operatori economici superiore a quello
predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e
non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o
dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, criteri
ulteriori di selezione in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo
5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio,
a condizione che cio’ sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso
di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In
tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con
adeguati strumenti di pubblicita’, la data e il luogo di espletamento
del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinche’ i
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio
non vengano resi noti, ne’ siano accessibili, prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o
nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei
fornitori.
5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli
operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo pec
ovvero, quando cio’ non sia possibile, tramite lettera in conformita’
a quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del codice dei contratti
pubblici oppure mediante le specifiche modalita’ previste dal singolo
mercato elettronico.
5.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle
imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui
almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche
tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneita’ professionale e quelli
economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la
partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici
selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti
speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di
validita’ della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici e
motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di
cui al predetto art. 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio
del miglior rapporto qualita’/prezzo, gli elementi di valutazione e
la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalita’ di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la
volonta’ di avvalersi della facolta’ prevista dell’art. 97, comma 8,
decreto legislativo n. 50/2016, purche’ pervengano almeno dieci
offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione
appaltante valuta la conformita’ di ogni offerta, che in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre
altresi’ specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei
metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del
codice dei contratti pubblici: a) che il cosi’ detto taglio delle
ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per
individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei
ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i
ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio
delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all’art.
97, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, una volta
operato il cosi’ detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi
percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica
degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla
norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime
la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso
percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d)
a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il
ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se
predisposti;
m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta
pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono
all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio
di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute
in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle
offerte tecniche e le relative attivita’ devono essere verbalizzate.
5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso
alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti,
autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura,
e’ regolata dall’art. 36, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

+—————————————–+
|La stazione appaltante seleziona, in modo|
|non discriminatorio gli operatori da |
|invitare, in numero proporzionato |
|all’importo e alla rilevanza del |
|contratto e, comunque, in numero almeno |
|pari ai minimi previsti dall’art. 36 del |
|codice dei contratti pubblici, sulla base|
|dei criteri definiti nella determina a |
|contrarre ovvero dell’atto equivalente. |
|La stazione appaltante e’ tenuta al |
|rispetto del principio di rotazione degli|
|affidamenti e degli inviti. Nel caso in |
|cui non sia possibile procedere alla |
|selezione degli operatori economici da |
|invitare sulla base dei requisiti |
|posseduti, la stazione appaltante procede|
|al sorteggio, a condizione che cio’ sia |
|stato debitamente pubblicizzato |
|nell’avviso di indagine di mercato o |
|nell’avviso di costituzione dell’elenco e|
|che, in ogni caso, venga evitata la |
|conoscibilita’ dei soggetti invitati, |
|prima della scadenza dei termini di |
|ricezione delle offerte. La stazione |
|appaltante invita contemporaneamente |
|tutti gli operatori economici |
|selezionati. L’invito contiene tutti gli |
|elementi che consentono alle imprese di |
|formulare un’offerta informata e dunque |
|seria, tra cui almeno quelli indicati al |
|paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee |
|guida. La stazione appaltante verifica il|
|possesso dei requisiti da parte |
|dell’aggiudicatario. La stazione |
|appaltante puo’ effettuare verifiche nei |
|confronti degli altri operatori economici|
|invitati, conformemente ai principi in |
|materia di autocertificazione di cui al |
|decreto del Presidente della Repubblica |
|28 dicembre 2000, n. 445. |
+—————————————–+

5.3 La stipula del contratto
5.3.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei contratti
pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullita’, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.
5.3.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del codice dei
contratti pubblici e’ esclusa l’applicazione del termine dilatorio di
trentacinque giorni per la stipula del contratto.
5.3.3 Al fine di garantire pubblicita’ e trasparenza dell’operato
della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura
negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara,
previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti
dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando
adeguatamente sulle scelte effettuate.

+————————-+
|La stipula del contratto |
|avviene nel rispetto |
|delle disposizioni di cui|
|all’art. 32, comma 10, |
|lettera b) e comma 14, |
|del codice dei contratti |
|pubblici. |
+————————-+

6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 euro.
6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro
150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere
affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno
quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36,
comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici ed esplicitata
al paragrafo 5 delle presenti Linee guida, con l’estensione a
quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al
confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le
indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai
requisiti di carattere generale. I requisiti di capacita’
economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati
dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da
definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.
6.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00
di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilita’ di
affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole
dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto piu’
necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la
trasparenza della procedura e la parita’ di trattamento degli
operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri
motivazionali gia’ esplicitati nei paragrafi precedenti. Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
6.4 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del codice dei contratti
pubblici, si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per
la stipula del contratto.

+——————————————-+
|La procedura per l’affidamento di lavori di|
|cui all’art. 36, comma 2, lettera c), del |
|codice dei contratti pubblici e’ del tutto |
|simile a quella di cui all’art. 36, comma |
|2, lettera b), del medesimo codice, come |
|esplicitata al paragrafo 5 delle presenti |
|Linee guida. L’invito e’ rivolto ad almeno |
|quindici operatori. I requisiti di |
|capacita’ economico/finanziaria e |
|tecnico/professionale sono comprovati |
|dall’attestato di qualificazione SOA per |
|categoria e classifica da definire in |
|ragione dei lavori oggetto |
|dell’affidamento. Per affidamenti di |
|importo elevato, superiori a 500.000 euro, |
|le stazioni appaltanti motivano il mancato |
|ricorso a procedure ordinarie che prevedono|
|un maggior grado di trasparenza negli |
|affidamenti. |
+——————————————-+

7. Entrata in vigore
7.1 Le presenti Linee guida aggiornate al decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2018

Il Presidente: Cantone