Mobilità 2018/19. Neo immessi, quali domande possono presentare e quali no

da Orizzontescuola

Mobilità 2018/19. Neo immessi, quali domande possono presentare e quali no

di redazione

 

Dal 3 al 26 aprile p.v., il personale docente potrà procedere alla presentazione delle domande di mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi ruolo/cattedra) per l’anno scolastico 2018/19.

Vediamo in questa scheda quali domande possono presentare i docenti neo immessi in ruolo ( a.s. 2017/18), ricordando che gli stessi non ne hanno obbligo, come succedeva prima della legge n. 107/2015.

DOCENTI NEO IMMESSI E OBBLIGO PRESENTAZIONE DOMANDA MOBILITA’

Prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015,  gli insegnanti venivano assunti su sede provvisoria, per poi presentare domanda di mobilità al fine di ottenere una scuola di titolarità.

Con la legge 107/2015,  il docente è assunto su ambito territoriale e poi assegnato (con chiamata diretta o direttamente dall’USP) ad una scuola dell’ambito, con la quale stipula un contratto triennale.

Scaduto il succitato contratto, lo stesso si rinnova in “automatico”, qualora il PTOF dell’istituzione scolastica non preveda dei cambiamenti.

Ne abbiamo già parlato in Docenti neoimmessi in ruolo non hanno l’obbligo di presentare la domanda di mobilità

DOMANDE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 1/9/2017

I docenti neo immessi, dunque, hanno facoltà (e non più obbligo) di presentare domanda di trasferimento.

I neo assunti, alla luce delle novità della 107/2015 (sintesi estrapolata da una scheda di Paolo Pizzo):

  • hanno già una sede definitiva con incarico triennale;
  • devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto in coda al pari di tutti gli altri docenti trasferiti a domanda nella stessa scuola al 1/9/2017;
  • non sono obbligati ad inoltrare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva;
  • la domanda di trasferimento è volontaria;
  • non possono richiedere passaggio di cattedra o di ruolo.

I docenti immessi in ruolo il 01/09/2017, in definitiva, possono presentare domanda di trasferimento ma non quella di passaggio di ruolo/cattedra.

Il divieto di presentazione delle domande di passaggio di ruolo/cattedra discende dal fatto che uno dei requisiti richiesti per la presentazione della predetta istanza, oltre al possesso dell’abilitazione per il posto/classe di concorso richiesta, è il superamento dell’anno di prova (che per gli assunti il 01/09/17 è in corso di svolgimento).