Mense scolastiche, perchè è anticoncorrenziale la richiesta del centro di cottura prima dell’aggiudicazione

da Il Sole 24 Ore

Mense scolastiche, perchè è anticoncorrenziale la richiesta del centro di cottura prima dell’aggiudicazione

di Amedeo Di filippo

È illegittimo il bando per l’appalto del servizio di refezione scolastica che richiede, ai fini dell’ammissione, la disponibilità di un centro cottura nel territorio comunale, in quanto questa disponibilità è un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara. Lo afferma il Tar Campania con la sentenza 2083/2018 (si veda anche Scuola24 del 12 aprile).

Il caso
Nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, l’impresa ricorrente è stata esclusa per aver dichiarato di essere titolare di un centro cottura che però era stato dichiarato inagibile. È, quindi, ricorsa perché la disponibilità del centro cottura sarebbe requisito di esecuzione ma non di partecipazione.
Il Tar campano ha avallato la tesi del ricorrente e accolto il ricorso, in quanto il possesso di un centro cottura è elemento materialmente necessario per l’esecuzione del servizio di mensa scolastica, legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che matura per l’amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione la struttura per assicurare il servizio. Diversamente ragionando, evidenziano i giudici, si finirebbe per avallare una ingiustificata restrizione della concorrenza, oltre che la violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi prima dell’aggiudicazione definitiva un centro di cottura, così sostenendo gli investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

L’iniquo vantaggio
Richiedere l’effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione della domanda, senza consentire all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie. Così producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara. Prima dell’aggiudicazione, considerata l’alea della gara, è in realtà sufficiente secondo il Tar Campania che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro cottura, sulla cui base la stazione appaltante potrà poi pretendere che sia acquisita la disponibilità effettiva ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d’appalto.