Presidenza commissioni esami Stato scuola secondaria superiore

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Lettera del segretario nazionale di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. al Capo di Gabinetto MIUR e al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici.

 

 

Oggetto: Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi – Presidenza delle commissioni negli esami di Stato nella scuola secondaria superiore: Ritiro di circolari e note illegittime e rispetto pieno della legge!

 

Egregia dottoressa,

in un apposito nostro incontro e in almeno due interlocuzioni con la dott.ssa Palermo ho provato ad argomentare – lasciando ripetuta memoria nella documentazione consegnata – che, sul punto, il D. Lgs. 62/17 ha voluto semplicemente (e limitatamente) accentuare una caratterizzazione più domestica degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, affidando la presidenza della Commissione al dirigente della stessa istituzione scolastica, così composta tutta da membri interni, e non più a quello di una scuola viciniore; sempre mantenendo fermi i generali, e generici, assenza o impedimento, seguiti dalla specifica reggenza di altra istituzione scolastica: il che, di tutta evidenza, non poteva – e non può – comportare una compressione della sfera giuridica degli interessati, imposta per circolare (la n. 4537/18) e poi – pur dandosi mostra di volerla correggere – rinforzata dalla nota n. 6078/18.

Di più, ho provato ad argomentare che, all’opposto, potevano e dovevano caso mai sanarsi, sempre in via interpretativa, le restrizioni della legge 1/07, siccome emanata quando sussistevano i settori formativi – poi cancellati – e perciò da intendersi qui implicitamente abrogata, per ius superveniens, con l’istituzione del ruolo unico della dirigenza scolastica. E sarebbe cessata quell’aberrazione – priva di ogni logica e attingibile dal semplice buon senso – che consente liberamente all’interessato (magari ex maestro elementare e poi direttore didattico) la direzione di una scuola secondaria superiore, ma gli pone dei vincoli se in tale scuola volesse solo presiedere una commissione d’esame!

Ebbene, c’è stato bisogno del TAR Lazio, con la decisione emessa ieri in sede cautelare (nn. 2534-6/2018), a stigmatizzare la sordità dell’Amministrazione, rendendo esplicito l’ovvio: che con il ruolo unico, istituito dal 2008, ogni dirigente scolastico avrebbe potuto e può presiedere commissioni di esami di Stato sia nel primo che nel secondo ciclo, senza preclusione legale alcuna e senza barriere precostituite con il ricorso a stravaganti canoni ermeneutici.

Per contenere il disastro preannunciato dai gongolanti professionisti del ricorso, faccia pertanto in modo che l’Amministrazione non perda tempo, emanando subito le conseguenti disposizioni senza l’interposizione di cavilli e di paletti ad hoc, che ora un giudice della Repubblica ha statuito come del tutto inconferenti e privi di qualsivoglia base normativa!

Distintamente,

Attilio Fratta,

Segretario Generale DIRIGENTISCUOLA.Di.S.Conf.