Convocazione Osservatorio nazionale valutazione DS – 8 maggio 2018

Convocazione dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica, martedì 08 maggio 2018 alle ore 15.00

 

Si corrisponde alla convocazione in oggetto, ponendo la doverosa premessa che la riunione dell’Osservatorio è sì di natura tecnica, ma nel contempo non priva di riflessi politici, sia con riguardo alle libere scelte compiute dal Legislatore in ordine alla valutazione della dirigenza scolastica – vincolanti –, sia alle modalità con cui l’Amministrazione – pure tenuta a rispettarle – ha inteso, ed intende tuttora, attuarle: che invece non sono assolutamente condivisibili!

Com’è abbondantemente noto, DIRIGENTISCUOLA rigetta in radice la valutazione assurda di una dirigenza minorenne, fondata su un dispositivo inventato dalla Direttiva 36/16, emanata da una ministra di cui si è persa la memoria e replicante, con mutate denominazioni, iperconcettuose sperimentazioni confusamente accavallatesi negli ultimi quindici anni e tutte puntualmente naufragate.

Contesta, con non minor forza, gli aggiustamenti da ultimo concordati – e secretati – in separata stanza con CGIL, CISL, UIL e SNALS – oggi minoritarie – e i cui contenuti sarebbero stati trasfusi dall’Amministrazione nella Nota esplicativa n. 3 del 19 aprile 2018, non curandosi dell’opposizione delle due sigle sindacali d’area, nel loro insieme rappresentanti circa il 50% dei dirigenti scolastici, e soprattutto del rifiuto espresso l’anno scorso dal 33% della categoria, in disparte ogni indagine sul restante 67% che abbia onorato l’adempimento per convinzione oppure per timore di subire azioni ritorsive e pregiudizi nella carriera.

L’immutato marchingegno lo si vorrebbe adesso alleviato di qualche incombenza cartacea, ma di certo è appesantito dall’ancor più invasiva presenza tutoria di esperti – reali o presunti – a fungere da badanti di soggetti perennemente minorenni e, in definitiva, un po’ tonti: da assistere nell’infinito percorso di orientamento, riflessione e analisi della loro azione dirigenziale(?) e nel loro sviluppo professionale; con l’ulteriore supporto degli uffici scolastici regionali che già si sono peritati di organizzare azioni di informazione, formazione e accompagnamento dei dirigenti scolastici affinché possano conoscere, familiarizzare e sperimentare i nuovi(?) strumenti della valutazione, sempre con l’ausilio di esperti – reali o presunti – che, muniti di accattivanti slide, e con una tempistica ammirevole, stanno battendo lo Stivale, in lungo e in largo, per diffondere il Verbo.

Quel che prima facie viene in evidenza è l’insensato sganciamento della valutazione dalla essenziale retribuzione di risultato: già motivato l’anno prima come intervento di pronto soccorso sulle unanimemente convenute criticità del modello e riproposto in attesa che il nuovo contratto, allineandosi alle norme imperative del D. Lgs. 165/01, e nei limiti quivi statuiti, regoli le ricadute economiche.

Ma l’aspetto più grave è che una valutazione di tal fatta – priva di qualsivoglia conseguenza premiale o sanzionatoria – non ha alcuna fonte legittimante nelle norme di diritto positivo, pertanto, ancora una volta, traducendosi in una gratuita molestia burocratica.

Non esiste nell’ordinamento giuridico una valutazione dirigenziale la cui funzione sia di incessante affiancamento e supporto lungo l’intero percorso professionale, per il c.d. miglioramento continuo.

Non esiste, nell’ordinamento giuridico, una valutazione dirigenziale i cui destinatari ricevono visite di Nuclei, colloquiano ora in presenza e non più via skype, sono sottoposti a sostegni tutoriali, sono infastiditi da portfolii e consimili amenità a corredo: quantomeno non esiste per i dirigenti, amministrativi e tecnici, di pari grado e dipendenti dal medesimo datore di lavoro.

Esiste invece, nell’ordinamento giuridico, per tutti i dirigenti pubblici, una valutazione conforme a legge, vale a dire una valutazione seria per una dirigenza vera; idonea a rilevare sia i comportamenti organizzativo-gestionali che il grado di raggiungimento degli obiettivi formalizzati nel provvedimento d’incarico e nella diretta disponibilità del valutato (oltreché il rispetto delle direttive impartite), cui mettono capo effetti premiali, in termini di retribuzione di risultato significativamente differenziata, ovvero conseguenze sanzionatorie, variamente graduate ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 165/01, testualmente richiamato dal successivo articolo 25: sì, proprio quello della sublime specificità della dirigenza scolastica! Dunque, una valutazione strutturalmente dura, che impone punteggi e graduatorie, non già sorretta dall’amico critico e priva ex se d’incidenza sulla sfera giuridica del destinatario.

E’ certamente una valutazione conforme a legge quella che il MIUR ha messo a punto per i suoi normali dirigenti di analoga seconda fascia, secondo il modello figurante nel D.M. 971 del 23.11.2013, che riprende la Direttiva n. 4072 del 12.05.2005; compendiato in una scheda formato/A4 (Scheda SOR, degli elencati obiettivi, risultati e comportamenti organizzativi attesi), eventualmente integrabile da una seconda scheda EDE (compensativa degli elementi di difficoltà riscontrati nell’attività gestionale e indicati dal valutato), infine con la libertà lasciata al singolo di allegare l’essenziale documentazione ritenuta pertinente e significativa.

E’ una valutazione, conforme a legge, che va bene anche per gli ultraspecifici dirigenti tecnici, ma non ritenuta applicabile agli specifici dirigenti scolastici, perché possiede l’unico inemendabile difetto di aver dimostrato che funziona!, non essendosi mai posti problemi di una maggiore garanzia oggettiva per i valutati, né essendosi fin qui venuti a conoscenza di ricorsi seriali.

In attesa del nuovo ministro – che, prima o poi, dovrebbe pure insediarsi – determinato a rispettare la volontà del Parlamento della Repubblica, DIRIGENTISCUOLA ha deciso lo stato di agitazione di tutti i dirigenti scolastici, con la riproposizione della disubbidienza civile e del rifiuto a compilare il portfolio, assicurando la copertura sindacale a chi, legittimamente, non intende più far da cavia per giustificare ruoli e funzioni altrui.

Tanto premesso, va rimarcato che i contenuti del significato ordine del giorno riposano su cogenti previsioni di legge, pertanto costituenti limiti invalicabili nelle richieste proposte.

I nuclei di valutazione (nella loro composizione, nelle comprovate competenze da esigere e nell’adeguatezza della propria azione: art. 25 del D. Lgs. 165/01, integrato dal comma 94 della legge 107/15) dovranno formulare, attraverso un’articolata istruttoria, una valutazione di prima istanza, necessitata dalla consistenza numerica dei dirigenti scolastici, che sfuggono alla conoscenza diretta del direttore generale; sparsi sul territorio e, soprattutto, esercitanti la funzione non in un omogeneo ufficio amministrativo strutturato su livelli gerarchici e contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate e di agevole riscontro, bensì in più complesse strutture organizzative chiamate a progettare e realizzare un servizio tecnico, d’indole immateriale (istruire, educare, formare), mediato da organi collegiali con poteri deliberanti, e non meramente consultivi, ed erogato da soggetti professionali la cui azione, che il dirigente scolastico è parimenti chiamato a coordinare per condurla a sistema, è connotata da ampi margini di discrezionalità ed è addirittura garantita dalla Costituzione.

L’apprezzamento dell’operato del dirigente scolastico all’interno della comunità professionale e sociale è esplicitamente imposto dal comma 93, lettera c) della legge 107/15 e opera da equilibratore per le più accentuate prerogative conferite ai dirigenti scolastici dalla medesima legge e, per quanto concerne il potere disciplinare, dal D.Lgs. 75/17, non limitato all’indolore rimprovero verbale – la sola sanzione di diretta competenza di tutti gli altri dirigenti pubblici –, ma esteso alla ben più incisiva sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni: per il personale ATA e per il personale docente. Occorrerà solo definire una maneggevole strumentazione per il riscontro di tale apprezzamento e di ponderarne l’incidenza in modo tale da contenerne i naturali effetti distorsivi sulla valutazione.